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AS 2021 535

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Modifica del 6 settembre 2021

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 22 dell’ordinanza del 24 febbraio 20103 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 7 settembre 2021 alle ore 18.004.

6 settembre 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.138.1 4 Pubblicazione urgente del 7 settembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-2830 RU 2021 535

Provvedimenti nei confronti della Guinea. O RU 2021 535

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