AS 2021 642
Ordinanza del DFI concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)
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Ordinanza del DFI concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)
Modifica del 1° ottobre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 2 maggio 20071 sull’attribuzione di organi è modificata come segue:
Art. 1 lett. a Abrogata
Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, e 2
1 Se non vi è un’urgenza medica, il polmone è attribuito:
2 Abrogato
Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché 1bis
1 È considerato in imminente pericolo di morte il paziente che:
d. non adempie i criteri di cui alle lettere a-c, ma presenta una prognosi negativa analoga in assenza di trapianto. 1bis Il centro di trapianto di fegato competente chiede a tutti gli altri centri di trapianto di fegato in Svizzera se concordano con la classificazione secondo il capoverso 1 let- tera d. Qualora i centri non riescano a trovare un’intesa, la decisione spetta al servizio nazionale di attribuzione.
1 RS 810.212.41
2021-3400 RU 2021 642
O del DFI sull’attribuzione di organi RU 2021 642
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.
1° ottobre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset