AS 2021 830
Regolamento del DATEC sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
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Regolamento del DATEC sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Modifica del 24 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I Il regolamento del DATEC del 27 gennaio 20161 sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari è modificato come segue:
Art. 4 cpv. 1 e 2 1 I membri indipendenti propongono, all’attenzione della Commissione, uno di loro per la carica di presidente e uno di loro per la carica di vicepresidente. L’Ufficio federale dell’energia (UFE), d’accordo con la presidenza, propone all’attenzione della Commissione gli altri membri indipendenti. 2 I rappresentanti dei proprietari propongono, all’attenzione della Commissione, uno di loro quale membro del comitato della Commissione secondo l’articolo 21 capo- verso 2 lettera b OFDS. I proprietari propongono, all’attenzione della Commissione, i loro ulteriori rappresentanti.
Art. 5 cpv. 1 lett. a, b ed e Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 5a Presidenza 1 Il presidente rappresenta il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento verso l’esterno.
2 In caso di impedimento, è sostituito dal vicepresidente.
1 RS 732.179
2021-3930 RU 2021 830
Organizzazione, principi e obiettivi degli investimenti patrimoniali, RU 2021 830 nonché le relative condizioni del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. R del DATEC
Art. 6 Comitato della Commissione 1 Il comitato della Commissione può invitare a partecipare alle sue sedute altri membri della Commissione per la trattazione di questioni specifiche.
2 Si riunisce almeno trimestralmente.
3 Può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente della Commissione vota e, in caso di parità, il suo voto prevale.
Art. 7 lett. b (concerne soltanto il testo tedesco) e bbis Il comitato della Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: b.bis decide in merito ad affari urgenti non affidati espressamente a un altro organo.
Art. 8 Comitato per gli investimenti 1 I membri del comitato per gli investimenti dispongono delle competenze specialisti- che necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC.
2 Un membro del comitato per gli investimenti è inviato dall’AFF.
3 Il comitato per gli investimenti si riunisce almeno quattro volte l’anno.
4 Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 25 OFDS.
Art. 9 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 10 Comitato per il controllo dei costi 1 I membri del comitato per il controllo dei costi dispongono delle competenze spe- cialistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddi- sfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC.
2 Il comitato per il controllo dei costi si riunisce quando necessario.
3 Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 25 OFDS.
Art. 11 Compiti del comitato per il controllo dei costi Il comitato per il controllo dei costi svolge in particolare i seguenti compiti: a. sorveglia l’elaborazione dello studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) e ne coordina la verifica, su mandato della Commissione;
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b. elabora, all’attenzione della Commissione, un rapporto di verifica sintetico in relazione allo studio sui costi e chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare; c. sulla base del modello attuariale e conformemente agli articoli 8 e 8a OFDS, calcola, all’attenzione della Commissione, l’importo dei contributi annui che i proprietari sono tenuti a versare; d. sulla base del modello attuariale, verifica il piano di accantonamento dei pro- prietari per i costi di smaltimento risultanti dalla prima messa fuori servizio definitiva di cui all’articolo 19 OFDS; e. calcola, all’attenzione della Commissione, eventuali rimborsi; f. assicura il controlling dei costi di disattivazione e di smaltimento risultanti e sorveglia il versamento delle risorse dei Fondi ai proprietari da parte dell’Uf- ficio; g. informa la Commissione sulle proprie attività.
Art. 12 Gruppi di specialisti e gruppi di lavoro La presidenza dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro è esercitata da un membro indipendente della Commissione o di un comitato.
Art. 13 cpv. 1 1 Almeno un rappresentante dell’Ufficio partecipa alle sedute della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati con funzione consultiva.
Art. 14 lett. c L’Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti: c. verifica i calcoli del comitato per il controllo dei costi di cui all’articolo 11 lettera c.
Art. 18, rubrica, cpv. 3 e 4 Riservatezza e conflitti d’interesse
3 e 4 Abrogati
Art. 18a Motivi di ricusazione per specialisti consultati Per gli specialisti consultati si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all’art. 21d OFDS.
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Art. 19 cpv. 1 lett. b 1 Nel quadro del preventivo approvato, le persone e gli organi elencati qui di seguito possono assumere impegni fino agli importi indicati: b. il presidente del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi: fino a 50 000 franchi per affare;
Art. 20 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco
II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
24 novembre 2021 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga