Lexipedia

AS 2021 847

Ordinanza del 3 dicembre 2021 sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)

del 3 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 964quinquies capoversi 2‒4 e 964sexies capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO)1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli arti- coli 964quinquies–964septies CO che le imprese devono osservare in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio e al lavoro minorile.

Art. 2 Definizioni (art. 964quinquies cpv. 1 CO)

1 Nella presente ordinanza si intende per:

a. imprese: persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, do- micilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che gestiscono un’attività commerciale; b. catena di approvvigionamento: processo comprendente l’attività dell’impresa e quella di tutti gli operatori economici a monte:

1. ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli originari di

zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al loro trasporto, alla loro lavorazione e alla loro integrazione nel prodotto finito,

2. che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono indizi fondati

che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;

RS 221.433

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

Sezione 2: Campo di applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli

Art. 3 Verifica dei minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio (art. 964quinquies cpv. 1 n. 1 CO) 1 Se i volumi di importazione e lavorazione di cui all’articolo 4 sono superati, l’im- presa verifica se i minerali e i metalli provengono da zone di conflitto o ad alto rischio. 2 Se dalla verifica risulta che i minerali e i metalli non provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, l’impresa è tenuta a documentare tale constatazione ed è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire.

Art. 4 Deroghe in materia di volumi di importazione e lavorazione (art. 964quinquies cpv. 2 CO) 1 I volumi annui di importazione e lavorazione di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire sono stabiliti nell’allegato 1. 2 Se un’impresa controlla una o diverse altre imprese, i volumi di importazione e lavorazione si riferiscono all’intero gruppo di imprese.

Sezione 3: Campo di applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile

Art. 5 Verifica degli indizi di ricorso al lavoro minorile (art. 964quinquies cpv. 1 n. 2 CO) 1 Le imprese verificano se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, salvo che sia applicabile una deroga agli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 6 e 7. 2 Se dalla verifica risulta che non sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro mi- norile, l’impresa è tenuta a documentare tale constatazione ed è dispensata dagli ob- blighi di diligenza e di riferire.

Art. 6 Deroghe per piccole e medie imprese (art. 964quinquies cpv. 3 CO) 1 Le piccole e medie imprese non sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di rife- rire.

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

2 Sono considerate piccole e medie imprese le imprese che, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, per due esercizi consecutivi non oltrepassano due dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi; b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi; c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

Art. 7 Deroghe per imprese con un rischio modesto (art. 964quinquies cpv. 3 CO) 1 Le imprese con un rischio modesto di lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire. 2 Il rischio di lavoro minorile è ritenuto modesto, se in Paesi la cui «Due diligence response» è classificata come «basic» nell’indice Children’s Rights in the Workplace4 stilato dall’UNICEF un’impresa: a. si procura o fabbrica prodotti secondo l’indicazione di provenienza; b. si procura od offre principalmente servizi. 3 L’impresa è tenuta a documentare le ragioni per cui presenta un rischio modesto di lavoro minorile.

Art. 8 Ricorso manifesto al lavoro minorile (art. 964quinquies cpv. 1 n. 2 CO)

Se l’impresa offre prodotti o servizi manifestamente fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile, gli articoli 5–7 non sono applicabili ed essa sottostà agli obblighi di diligenza e di riferire.

Sezione 4: Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti (art. 964quinquies cpv. 4 CO)

Art. 9 1 Le imprese sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire, se si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti. 2 Sono considerati standard internazionali riconosciuti ed equivalenti gli standard di cui all’allegato 2.

4 Consultabile alla pagina: www.childrensrightsatlas.org > data and indices

(disponibile solamente in inglese).

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

3 L’impresa redige una relazione dove indica lo standard riconosciuto a livello inter- nazionale a cui si attiene e che applica nella sua globalità.

Sezione 5: Obblighi di diligenza

Art. 10 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli (art. 964sexies cpv. 1 n. 1 CO) 1 L’impresa definisce una strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli che le permette di adempiere i seguenti requisiti: a. garantire il rispetto degli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvi- gionamento se si rifornisce di minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio; b. comunicare ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integrare tale strategia nei con- tratti e nelle convenzioni con i fornitori; c. provvedere affinché nella sua catena di approvvigionamento possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio; d. individuare e valutare i rischi di effetti negativi di minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio nella catena di approvvigionamento, adot- tare misure adeguate per evitare o ridurre tali effetti, valutare e comunicare i risultati delle misure. 2 Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento sono indicati gli strumenti con cui l’impresa individua, valuta, elimina o riduce i rischi di possibili effetti negativi nella sua catena di approvvigionamento. Tali strumenti comprendono in particolare: a. i controlli sul posto; b. le informazioni, in particolare da parte di autorità, organizzazioni internazio- nali e società civile; c. la consultazione di esperti e della letteratura specialistica; d. le garanzie da parte di operatori economici della catena di approvvigiona- mento e di altri partner commerciali; e. l’impiego di standard e sistemi di certificazione riconosciuti. 3 La strategia relativa alla catena di approvvigionamento si fonda sugli standard di cui alla parte A dell’allegato 2.

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

Art. 11 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile (art. 964sexies cpv. 1 n. 2) 1 L’impresa definisce una strategia relativa alla catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile che le permette di adempiere i seguenti requisiti: a. garantire il rispetto degli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvi- gionamento se offre prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono indizi fon- dati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile; b. comunicare ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integrare tale strategia nei con- tratti e nelle convenzioni con i fornitori; c. provvedere affinché nella sua catena di approvvigionamento possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in merito al lavoro minorile; d. approfondire segnalazioni concrete di casi di lavoro minorile, adottare misure adeguate per evitare o ridurre gli effetti negativi, valutare e comunicare i ri- sultati delle misure. 2 Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento sono indicati gli strumenti con cui l’impresa individua, valuta, elimina o riduce i rischi di possibili casi di lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento. A tale riguardo si avvale degli stru- menti elencati all’articolo 10 capoverso 2. 3 La strategia relativa alla catena di approvvigionamento si fonda sugli standard di cui alla parte B dell’allegato 2.

Art. 12 Sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli (art. 964sexies cpv. 1 n. 3 CO) 1 L’impresa definisce un sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigiona- mento che includa e documenti le seguenti informazioni per ogni singolo minerale e metallo originario di una zona di conflitto o ad alto rischio: a. la descrizione del minerale o del metallo, compreso il suo nome commerciale; b. il nome e l’indirizzo del fornitore; c. il Paese di origine del minerale; d. per i metalli: il nome e l’indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento; e. per i minerali, se disponibili: le quantità estratte, espresse in volume o in peso, e la data dell’estrazione; f. per i minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio o per i quali l’im- presa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nello standard di cui all’allegato 2 parte A numero 1: le informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche riguardo alla

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

catena di approvvigionamento enunciate in tale standard, ad esempio la mi- niera di origine del minerale, i luoghi in cui il minerale è aggregato ad altri minerali, commercializzato e trasformato, nonché le imposte, le tasse e gli emolumenti pagati; g. per i metalli, se disponibili: i rapporti in merito agli audit effettuati da terzi nelle fonderie e nelle raffinerie; h. per i metalli per i quali i rapporti di cui alla lettera g non sono disponibili:

1. i Paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigiona-

mento delle fonderie e delle raffinerie,

2. se i metalli sono stati ricavati da minerali originari di zone di conflitto o

ad alto rischio oppure se l’impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nello standard di cui all’allegato 2 parte A numero 1: le informazioni aggiuntive conformemente alle racco- mandazioni specifiche destinate agli operatori economici a valle enun- ciate in tale standard. 2 La tracciabilità dei sottoprodotti deve essere garantita fino al punto in cui il sotto- prodotto è stato separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario. 3 Le imprese sono dispensate dagli obblighi di diligenza di cui agli articoli 14–16, se dimostrano di importare e lavorare metalli che provengono esclusivamente dal rici- claggio.

Art. 13 Sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile (art. 964sexies cpv. 1 n. 3 CO)

L’impresa definisce un sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento che includa e documenti le seguenti informazioni per ogni singolo prodotto o servizio per cui sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile: a. la descrizione del prodotto o del servizio e, se disponibile, il suo nome com- merciale; b. il nome e l’indirizzo del fornitore, dei siti di produzione o del fornitore dei servizi dell’impresa.

Art. 14 Procedura di segnalazione (art. 964sexies cpv. 2 CO) 1 Quale meccanismo di allarme precoce per individuare i rischi, l’impresa mette a disposizione degli interessati una procedura di segnalazione che consente a questi ultimi di esprimere preoccupazioni fondate di effetti negativi, potenziali o reali, in relazione a minerali o metalli originari di zone di conflitto o al ricorso al lavoro minorile.

2 Le segnalazioni vanno documentate.

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

Art. 15 Gestione dei rischi (art. 964sexies cpv. 2 CO) 1 L’impresa individua i rischi nella catena di approvvigionamento e li valuta nel suo piano di gestione dei rischi sulla base della probabilità di insorgenza e della gravità degli effetti negativi. A tale riguardo si fonda sugli standard di cui all’allegato 2. 2 I rischi individuati nella catena di approvvigionamento vanno eliminati, evitati oppure ridotti sulla base della probabilità di insorgenza e della gravità degli effetti negativi. L’impresa verifica regolarmente l’efficacia delle misure adottate a tale scopo.

Art. 16 Verifica relativa a minerali e metalli (art. 964sexies cpv. 3 CO) 1 La verifica relativa a minerali e metalli è effettuata annualmente, sotto forma di relazione destinata all’organo superiore di direzione o di amministrazione, da un’im- presa di revisione abilitata come perito revisore dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 20055 sui revisori. 2 L’impresa di revisione verifica se vi sono fatti da cui risulta che gli obblighi di dili- genza di cui all’articolo 964sexies capoversi 1 e 2 CO non sono stati osservati. 3 L’articolo 728 CO sull’indipendenza dell’ufficio di revisione è applicabile per analogia.

Sezione 6: Relazione consolidata (art. 964septies CO)

Art. 17 1 L’impresa tenuta ad allestire un conto annuale consolidato allestisce una relazione consolidata. Le imprese che figurano nella relazione consolidata sono dispensate dall’obbligo di presentare una relazione separata di cui all’articolo 964septies CO. 2 Un’impresa con sede in Svizzera non è tenuta a redigere una relazione separata se:

a. è controllata da una persona giuridica con sede all’estero; e b. questa persona giuridica allestisce una relazione equivalente. 3 Se l’impresa non è tenuta a redigere una relazione separata, indica nell’allegato al conto annuale la persona giuridica nella cui relazione è stata integrata. È tenuta a pub- blicare detta relazione.

5 RS 221.302

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. c e d e 4 cpv. 1)

Elenco dei minerali e dei metalli e relativi volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire

Parte A Minerali Denominazione Voce di tariffa Volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’ob- bligo di diligenza e di riferire (kg/anno)

Minerali di stagno e loro concentrati 2609 00 00 5 000 Minerali di tungsteno e loro concentrati 2611 00 00 250 000

Minerali di tantalio o di niobio ex 2615 90 00 100 000 e loro concentrati Minerali di oro e loro concentrati ex 2616 90 00 4 000 000 Oro greggio o semilavorato oppure ex 7108 100 in polvere

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

Parte B Metalli Denominazione Voce di tariffa Volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’ob- bligo di diligenza e di riferire (kg/anno)

Ossidi e idrossidi di tungsteno ex 2825 90 00 100 000 Ossidi e idrossidi di stagno ex 2825 90 00 3 600 Cloruro di stagno ex 2827 39 90 10 000 Tungstati 2841 80 00 100 000 Tantalati ex 2841 90 90 30 Carburi di tungsteno ex 2849 90 00 10 000 Carburi di tantalio ex 2849 90 00 770 Oro greggio o semilavorato oppure ex 7108 100 in polvere Ferro-tungsteno e ferro-silico-tung- 7202 80 00 25 000 steno Stagno greggio 8001 100 000 Barre, profilati e fili di stagno 8003 1 400 Stagno; altri articoli 8007 2 100 Tungsteno; polveri 8101 10 00 2 500 Tungsteno greggio, comprese 8101 94 00 500 le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione Fili di tungsteno 8101 96 00 250 Tungsteno; altri semilavorati 8101 99 00 350 e articoli Tantalio greggio, comprese le barre, 8103 20 00 2 500 ottenute semplicemente per sinteriz- zazione; polveri Tantalio; altri semilavorati e articoli 8103 90 00 150

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli RU 2021 847

Allegato 2 (art. 9 cpv. 2, 10 cpv. 3, 11 cpv. 3, 12 cpv. 1 lett. f e h n. 2, 15 cpv. 1)

Standard internazionali riconosciuti ed equivalenti

Parte A. Standard in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio Per essere dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire ai sensi dell’articolo 9, un’impresa deve rispettare gli standard seguenti:

1. le Linee guida dell’OCSE dell’aprile 20166 sul dovere di diligenza per una

catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza), inclusi i relativi allegati e supplementi, o

2. il regolamento (UE) 2017/8217.

Parte B. Standard in relazione al lavoro minorile Per essere dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire ai sensi dell’articolo 9, un’impresa deve rispettare gli standard seguenti:

1. le Convenzioni dell’OIL n. 1388 e n. 1829 e l’ILO-IOE Child Labour Gui-

dance Tool for Business del 15 dicembre 201510, nonché

2. la Guida dell’OCSE del 30 maggio 201811 sul dovere di diligenza per la con-

dotta d’impresa responsabile oppure i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani12.

6 Consultabili alla pagina: www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due

diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (in italiano è disponibile l’edizione del 2013). 7 Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigiona- mento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1. 8 RS 0.822.723.8 9 RS 0.822.728.2

10 Consultabile alla pagina: www.ilo.org/ipec (disponibile solamente in inglese)

11 Consultabile alla pagina: http://mneguidelines.oecd.org/ > Due Diligence

12 Consultabili alla pagina: www.ohchr.org > documents > publications > guidingprinciples- business hr_en; (disponibile solamente in inglese).

Ordinanza del 3 dicembre 2021 sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) | Lexipedia | Lexipedia