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AS 2021 881

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 26b cpv. 2 2 I fornitori di prestazioni non possono fatturare le prestazioni secondo l’allegato 6 applicando le posizioni 3186.00, 3188.00 e 3189.00 dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 settembre 19952 sulle prestazioni (OPre).

Titolo prima dell’art. 27a Capitolo 4a: Provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio

Art. 27a 1 Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l’adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese. 2 Se non è possibile adempiere da casa gli obblighi lavorativi abituali, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza mo- difica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa.

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1. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-

CoV-2: per 365 giorni a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio,

2. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’arti-

colo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20214 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato. 12 Le patologie e anomalie genetiche di cui al capoverso 10 lettera b sono precisate nell’allegato 7 in base a criteri medici. L’elenco di questi criteri non è esaustivo. È fatta salva una valutazione clinica del rischio nel singolo caso, che può portare a clas- sificare anche persone di cui al capoverso 11 tra quelle particolarmente a rischio. 13 Il DFI aggiorna costantemente l’allegato 7 in base allo stato delle conoscenze scien- tifiche.

14 Alla

protezione generale dei lavoratori si applica l’articolo 25 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20215.

Art. 29 cpv. 6 e 7 6 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022, fatti salvi i capoversi 5 e 7.

7 L’articolo 27a e l’allegato 7 hanno effetto sino al 31 marzo 2022.

II

1 L’allegato 6 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 7 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

4 RS 818.102.2 5 RS 818.101.26

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IV 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 18 dicembre 2021 alle ore 00.006. 2 Gli articoli 27a e 29 capoversi 6 e 7 e l’allegato 7 entrano in vigore il 1° gennaio 2022. 3 Gli articoli 7 e 7a dell’ordinanza del 4 giugno 20217 sui certificati COVID-19 (cifra III/3) entrano in vigore 17 gennaio 2022.

17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 7 RS 818.102.2

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Allegato 6 (art. 26, 26a, 26b e 26c)

Prestazioni assunte e importi massimi per le analisi per il SARS-CoV-2

N. 1.1.1 lett. b, c ed e 1.1.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi: b. per le persone che hanno avuto un contatto stretto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giu- gno 20218; c. per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena dei contatti secondo l’articolo 8 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare; e. Concerne soltanto il testo francese.

N. 1.3.1 lett. b 1.3.1 La Confederazione assume le spese per le analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2: b. su prescrizione medica, quattro settimane dopo la vaccinazione completa secondo le raccomandazioni dell’UFSP in persone con grave immuno- deficienza;

N. 1.4.1, frase introduttiva e lett. b, c e o 1.4.1 La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli anti- geni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale nei seguenti casi: b. per le persone che hanno avuto un contatto stretto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare; c. per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena dei contatti secondo l’articolo 8 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare; o. per tutte le persone che non rientrano nelle lettere a–n.

N. 1.6.1 lett. a e b

1.6.1 La Confederazione assume le spese per il sequenziamento diagnostico del

SARS-CoV-2 mediante sequenziamento completo del genoma solo su ordine del servizio cantonale competente e solo nei seguenti casi:

8 RS 818.101.26

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a. in caso di sospetto fondato della presenza di una variante di SARS- CoV-2 preoccupante, in particolare in caso di decorsi individuali gravi in ospedale e casi selezionati di persone con immunosoppressione grave; b. sequenziamenti mirati di campioni in caso di focolai in ospedali o case per anziani e di cura;

N. 1.7.1 lett. d 1.7.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare ag- gregate per il SARS-CoV-2 per mezzo di campioni salivari con partecipa- zione individuale delle seguenti persone se non sono sintomatiche: d. per tutte le persone che non rientrano nelle lettere a–c.

N. 3.1.1, frase introduttiva

3.1.1 Concerne soltanto il testo tedesco

N. 3.2.3 3.2.3 Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al massimo 295 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi se- guenti:

Prestazione Importo massimo

Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, 274 fr. di cui: – per l’analisi in caso di dimensione minima del campione 82 fr. aggregato di 4 campioni singoli – per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale 24 fr. necessario per il prelievo del campione – supplemento per ogni altro campione prelevato fino 8 fr. a una dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli – per l’esecuzione di un’aggregazione centralizzata nei 18.50 fr. casi di cui al numero 3.2.1, per ogni campione aggregato

Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di presta- 255 fr. zioni, di cui: – per l’analisi in caso di dimensione minima 82 fr. del campione aggregato di 4 campioni singoli – per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e 5 fr. il materiale necessario per il prelievo del campione

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Prestazione Importo massimo

– supplemento per ogni altro campione prelevato fino 8 fr. a una dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli – per l’esecuzione di un’aggregazione centralizzata nei 18.50 fr. casi di cui al numero 3.2.1, per ogni campione aggregato

Per l’emissione del certificato di test COVID-19 2.50 fr.

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Allegato 7 (art. 27a cpv. 10 lett. b, 12 e 13 nonché 29 cpv. 7)

Malattie e anomalie genetiche che rendono le persone interessate particolarmente a rischio

Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si presume un rischio partico- lare soltanto per determinate categorie di persone adulte. I criteri seguenti si riferi- scono pertanto unicamente a persone adulte.

1. Ipertensione arteriosa

– Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio – Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

2. Malattie cardiovascolari

2.1 Criteri generali

– Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV e NT-pro BNP > 125 pg/ml – Pazienti con almeno due fattori di rischio cardiovascolare (di cui uno è il diabete o l’ipertensione arteriosa) – Ictus cerebrale pregresso e/o vascolopatia sintomatica – Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR < 60 ml/min)

2.2 Altri criteri

2.2.1 Cardiopatie coronariche

– Infarto miocardico (STEMI e NSTEMI) negli ultimi dodici mesi – Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmaco- logica (indipendentemente da un’eventuale precedente rivascolarizza- zione)

2.2.2 Malattie delle valvole cardiache

– Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale – Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee, in aggiunta ad almeno un criterio generale

2.2.3 Insufficienza cardiaca

– Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV o NT-pro BNP > 125 pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF)

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– Cardiomiopatie di tutte le eziologie – Ipertensione arteriosa polmonare

2.2.4 Aritmie cardiache

– Fibrillazione atriale con un punteggio CHA2DS2-VASc pari ad al- meno 2 – Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale

2.2.5 Cardiopatie congenite dell’adulto

– Cardiopatia congenita dopo valutazione individuale da parte del cardio- logo curante

3. Malattie croniche dei polmoni e delle vie respiratorie

– Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II–IV – Enfisema polmonare – Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate – Pneumopatie interstiziali / fibrosi polmonare – Cancro attivo ai polmoni – Ipertensione arteriosa polmonare – Malattia vascolare polmonare – Sarcoidosi attiva – Fibrosi cistica – Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.) – Pazienti sottoposti a respirazione artificiale – Malattie che riducono gravemente la capacità polmonare

4. Diabete

– Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c uguale o superiore all’8 per cento

5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario

– Immunosoppressione grave (p. es. infezione da HIV con un numero di linfociti T CD4+ < 200/µl) – Neutropenia (< 1000 neutrofili/µl) durante ≥ 1 settimana – Linfocitopenia (< 200 linfociti/µl) – Immunodeficienze ereditarie

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– Assunzione di medicamenti che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi (equivalente di prednisolone > 20 mg/giorno), anticorpi monoclonali, citostatici, terapie biologiche ecc.) – Linfomi aggressivi (tutti i tipi) – Leucemia linfatica acuta – Leucemia mieloide acuta – Leucemia promielocitica acuta – Leucemia prolinfocitica a cellule T – Linfomi primari del sistema nervoso centrale – Trapianto di cellule staminali – Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL)) – Leucemia linfatica cronica – Mieloma multiplo – Anemia falciforme – Trapianto di midollo osseo – Trapianto di organi – Persone in lista d’attesa per un trapianto

6. Cancro

– Malattie tumorali in corso di trattamento medico

7. Obesità

– Pazienti con un indice di massa corporea (IMC) pari o superiore a 35 kg/m2

8. Epatopatia

– Cirrosi epatica

9. Nefropatia

– Insufficienza renale cronica, a partire da GFR < 60 ml/min

10. Trisomia 21

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20219

Art. 8 cpv. 2 lett. a n. 2 e 3 2 Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipata- mente se sono adempiute le seguenti condizioni: a. la persona presenta all’autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi, purché l’analisi sia stata eseguita al più presto il settimo giorno di quarantena:

2. test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale;

3. analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2.

Allegato 2 n. 2 lett. a Durante il seguente lasso di tempo gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall’obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b): a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, di test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale o di analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2: dall’11° al 365° giorno dalla con- ferma del contagio;

2. Ordinanza del 23 giugno 202110 COVID-19 traffico internazionale

viaggiatori

Art. 8 cpv. 2 lett. b e c 2 Le persone che all’entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo secondo il capoverso 1 devono, immediatamente dopo l’entrata in Svizzera, sottoporsi:

9 RS 818.101.26 10 RS 818.101.27

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b. a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’arti- colo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202011, sem- preché il test non sia basato solo sul prelievo di un campione dalla cavità na- sale o su un campione salivare; oppure c. a un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 se- condo l’articolo 19 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 4 giugno 202112 sui certificati COVID-19.

Art. 9 cpv. 3 3 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata che sono entrate in Svizzera da uno Stato o una regione che non figurano nell’allegato 1 numero 1 pos- sono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un’analisi di biologia moleco- lare, a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202013 o a un’analisi immu- nologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 4 giugno 202114 sui certificati COVID-19 e se il risultato del test è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di qua- rantena. In casi motivati l’autorità cantonale competente può escludere la conclusione anticipata della quarantena per le persone in entrata.

Allegato 2a n. 1 lett. b 1. Il risultato del test deve basarsi su una procedura che corrisponde allo stato della scienza e della tecnica. Vige il principio che il prelievo dei campioni per: b. un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o un’analisi im- munologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 deve essere stato effettuato non più di 24 ore prima.

3. Ordinanza del 4 giugno 202115 sui certificati COVID-19

Art. 7, rubrica Emittenti per l’emissione successiva di certificati di vaccinazione COVID-19 e certificati di guarigione COVID-19

Art. 7a Emittenti di certificati di test COVID-19 in caso di test mirati e ripetuti I Cantoni provvedono affinché siano elaborate richieste di emissione di un certificato di test COVID-19 nei casi seguenti:

11 RS 818.101.24 12 RS 818.102.2 13 RS 818.101.24 14 RS 818.102.2 15 RS 818.102.2

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a. analisi di biologia molecolare aggregate per il rilevamento del SARS-CoV-2: 1. in caso di test mirati e ripetuti nelle scuole, nelle università e negli istituti di formazione ai fini della prevenzione e dell’individuazione precoce dei focolai, 2. in caso di test mirati e ripetuti in ospedali, case di riposo e di cura nonché in altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,

3. in caso di test mirati e ripetuti in aziende;

b. analisi di biologia molecolare individuale per il rilevamento del SARS-CoV-2 eseguita per confermare un risultato positivo di un test di cui alla lettera a.

Art. 19 cpv. 1 lett. c e 1bis

1 Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:

c. un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 a condi- zione che:

1. l’analisi sia stata eseguita da un laboratorio autorizzato secondo l’articolo

16 della legge del 28 settembre 201216 sulle epidemie,

2. il test sia ammesso nell’UE per l’emissione di un certificato COVID di-

gitale dell’UE,

3. il campione sia stato prelevato da una struttura secondo l’allegato 6 nu-

mero 1.4.3 lettera a dell’ordinanza 3 COVID-19, e

4. il test non si basi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale

né su un campione di saliva. 1bis L’UFSP tiene un elenco aggiornato dei test rapidi SARS-CoV-2 secondo il capo- verso 1 lettera b e delle analisi immunologiche di laboratorio degli antigeni SARS- CoV-2 secondo il capoverso 1 lettera c e lo pubblica sul proprio sito Internet.

Allegato 2 n. 3.3 lett. a e 4

3.3 Per vaccinazione completa s’intende la somministrazione di almeno una dose

di uno dei vaccini di cui al numero 3.2, a condizione che la persona sia stata precedentemente contagiata dal SARS-CoV-2. Allʼattestazione del prece- dente contagio da SARS-CoV-2 si applicano le seguenti condizioni: a. lʼattestazione che la persona si è infettata deve basarsi su uno dei seguenti esami:

4. risultato positivo di un’analisi immunologica di laboratorio degli

antigeni SARS-CoV-2.

16 RS 818.101

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Allegato 4 n. 2 lett. c

2 Durata di validità

La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di: c. 24 ore per l’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS- CoV-2.

Allegato 4 n. 3 lett. b–d

3 Informazioni sul test eseguito

b. Tipo di test («PCR», «test rapido SARS-CoV-2» o «analisi immunolo- gica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2») c. Nome del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2 o di analisi immuno- logica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2) d. Fabbricante del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2 o di analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2)

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