AS 2021 882
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Obbligo della mascherina nelle scuole di livello secondario II, limitazioni dell’accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, prescrizioni per il livello terziario e la formazione continua)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) o di guarigione, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, prescrizioni per il livello terziario e la formazione continua)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 Nelle scuole del livello secondario II vige l’obbligo di indossare una mascherina facciale secondo l’articolo 6. Per il resto, i provvedimenti nel settore della scuola dell’obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni.
Art. 3 Certificati Nella presente ordinanza si intende per: a. certificato di vaccinazione: un certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante le vaccinazioni riconosciuto se- condo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19; b. certificato di guarigione: un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante la guarigione riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19;
2021-4132 RU 2021 882
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2021 882 o di guarigione, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, prescrizioni per il livello terziario e la formazione continua)
c. certificato di test: un certificato di test COVID-19 di cui all’articolo 1 lettera a numero 3 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante i test riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19; d. certificato di deroga: un certificato di deroga COVID-19 di cui all’articolo 1 lettera a numero 4 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
Art. 3a Limitazioni dell’accesso 1 Le limitazioni dell’accesso a strutture o manifestazioni alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a partire dai 16 anni. 2 Se l’accesso è limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il certificato di test non è necessario se il certi- ficato di vaccinazione o guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test anticorpale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno
202113 sui certificati COVID-19.
3 Le persone con un certificato di deroga possono accedere alle strutture o alle mani- festazioni come le persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera i. 4 Al momento dell’accesso a strutture o manifestazioni, le persone che dispongono di un certificato medico attestante che non possono farsi vaccinare per uno dei motivi medici di cui all’allegato 4 sono equiparate alle persone con un certificato di vaccina- zione o guarigione, a condizione che presentino un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera i. 5 Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera au- torizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche e in possesso di un titolo federale di per- fezionamento nella specializzazione in cui rientra il motivo addotto.
Art. 6 cpv. 2 lett. i
2 Sono esentati dall’obbligo di cui al capoverso 1:
i. le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone provviste sia di un certi- ficato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.
3 RS 818.102.2 4 RS 811.11
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Art. 10 cpv. 2 lett. e nonché 3, frase introduttiva e lett. c
2 Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:
e. provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che l’accesso sia limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente. 3 Se l’accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente, il piano di protezione deve contenere anche i seguenti provvedimenti: c. provvedimenti concernenti le persone provviste di un certificato di cui all’ar- ticolo 3a capoverso 4 attestante che non possono farsi vaccinare per un motivo medico.
Art. 12 cpv. 1 e 3 1 Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue: a. i gestori devono limitare l’accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I gestori devono provvedere a un’aerazione ef- ficace dei locali. Per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’ac- cesso sia limitato a persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test; b. i gestori possono limitare l’accesso alle aree esterne a persone con un certifi- cato di vaccinazione, guarigione o test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci; c. se l’area esterna di una struttura della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club. 3 Le mense aziendali, le strutture della ristorazione nella zona di transito degli aero- porti nonché in strutture sociali, in particolare nei centri di consulenza, possono rinun- ciare a limitare l’accesso, a condizione che prevedano misure di protezione adeguate, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o i gruppi di ospiti e l’obbligo di stare seduti durante la consumazione.
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Art. 13 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive 1 Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l’accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. Devono inol- tre registrare i dati di contatto degli ospiti. 2 Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pub- blico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guari- gione. Tali strutture possono limitare l’accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.
Art. 14 cpv. 1 1 Alle manifestazioni all’aperto l’accesso deve essere limitato alle persone con un cer- tificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Gli organizzatori possono anche limi- tare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione o limi- tarlo ulteriormente.
Art. 15 cpv. 1 e 3 1 Alle manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. Gli organizzatori possono anche limitare l’accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. 3 Alle manifestazioni private con 30 persone al massimo che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico è possibile rinunciare all’elaborazione e attuazione di un piano di protezione. Se non sono presenti più di 10 persone è possibile rinunciare anche alla limitazione dell’accesso; in tal caso si applica solamente l’arti- colo 4.
Art. 16, rubrica e cpv. 4bis Disposizioni particolari per grandi manifestazioni 4bis L’autorità cantonale competente può accordare deroghe alla limitazione dell’ac- cesso per manifestazioni sportive all’aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all’ingresso né sbarramenti.
Art. 17 Abrogato
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Art. 18 cpv. 1 lett. a 1 Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue:
a. se la fiera non si svolge esclusivamente all’aperto, si deve limitare l’accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; gli organizzatori possono limitare l’accesso alle persone provviste sia di un certificato di vac- cinazione o guarigione sia di un certificato di test;
Art. 19 cpv. 1 lett. d 1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone: d. dibattimenti davanti ad autorità di conciliazione e ad autorità giudiziarie.
Art. 19a Disposizioni particolari per il settore universitario, la formazione professionale superiore e la formazione continua Per le seguenti offerte e attività di formazione di base e continua, l’accesso deve essere limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test: a. le attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché di dottorato come pure gli esami presso le istituzioni del settore universitario; b. le attività di insegnamento di cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti a livello federale delle scuole specializzate superiori come pure gli esami presso le scuole specializzate superiori; c. gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori; d. gli esami nell’ambito di offerte di formazione continua secondo l’articolo 3 lettera a della legge federale del 20 giugno 20145 sulla formazione continua (LFCo); e. i corsi di formazione continua ordinati dalle autorità; f. i corsi di preparazione agli esami federali; g. le offerte nell’ambito dell’acquisizione di competenze di base secondo l’arti- colo 13 LFCo; h. le offerte volte ad adempiere i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integra- zione.
5 RS 419.1 6 RS 142.20
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Art. 20 Disposizioni particolari per le attività sportive o culturali
1 Alle attività sportive o culturali all’aperto si applica quanto segue:
a. non vige alcun obbligo di limitare l’accesso; b. non vige alcun obbligo di portare una mascherina facciale; c. non vige alcun obbligo di rispettare la distanza obbligatoria. 2 Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture si applica segue: a. l’accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certi- ficato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test; b. l’obbligo di portare una mascherina facciale è disciplinato dall’articolo 6; c. deve essere presente un’aerazione efficace. 3 Le seguenti persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test hanno accesso alle attività sportive o culturali in luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture e non devono portare una mascherina facciale: a. per le attività sportive, anche nell’ambito di manifestazioni:
1. gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o
regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale,
2. i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o se-
miprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, l’esonero dall’obbligo della mascherina si applica anche alla lega dell’altro sesso; b. per le attività culturali, anche nell’ambito di manifestazioni:
1. artisti professionisti,
2. artisti professionisti in formazione.
4 I bambini e i giovani sotto i 16 anni non devono portare una mascherina facciale durante le attività sportive o culturali in luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture. 5 Se un’attività si svolge nel quadro di una manifestazione soggetta a ulteriori limita- zioni dell’accesso, tali limitazioni si applicano anche alle persone che svolgono l’at- tività. Sono eccettuate le persone di cui al capoverso 3. 6 Per le attività sportive e culturali deve essere elaborato o attuato un piano di prote- zione soltanto se le attività sono svolte in gruppi di più di cinque persone. Alle persone che svolgono le attività in un rapporto d’impiego si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 25.
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Art. 22, frase introduttiva L’autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescri- zioni di cui all’articolo 10 capoversi 2–4 se:
Art. 25 Provvedimenti di prevenzione 1 I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento. 2 Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica per le persone che: a. svolgono attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell’attività, non può essere portata una mascherina; o b. non devono portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettere b, c, e ed f. 3 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (so- stituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l’uso della mascherina all’aperto. 4 Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vacci- nazione, guarigione o test alle seguenti condizioni: a. la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune o all’at- tuazione del piano di test di cui all’articolo 7 capoverso 4; b. il risultato della verifica non è utilizzato per altri scopi; c. la verifica e i provvedimenti risultanti sono documentati per scritto; d. sono sentiti preventivamente i lavoratori o i loro rappresentanti. 5 I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. 6 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l’arti- colo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20207.
7 RS 818.101.24
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Art. 28 lett. a, c e h È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articolo 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 capoversi 1 e 2, 15, 18 lettere a e b, 19a nonché 20 capoversi 2, 3 e 5; c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone supe- riore a quello ammesso con le limitazioni dell’accesso previste secondo gli articoli 14 capoversi 2 e 3 nonché 15 capoversi 2 e 3; h. intenzionalmente accede senza il certificato obbligatorio a una struttura o a una manifestazione.
Art. 29 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale dell’interno aggiorna gli allegati 1, 2 e 4 secondo le cono- scenze scientifiche più recenti.
Art. 32a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021 1 Fino al 24 gennaio 2022, le persone con un certificato attestante che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare né testare possono accedere alle strutture o alle manifestazioni come le persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’ob- bligo della mascherina di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera i. 2 Il certificato deve essere rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giu- gno 20068 sulle professioni mediche.
II
1 L’allegato I è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4 secondo la versione qui annessa.
8 RS 811.11
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III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20199 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
N. 16005 e 16007
16005. Accesso illecito senza il certificato obbligatorio a un luogo o una ma-
nifestazione per i quali l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un determinato certificato (art. 28 lett. h dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16007. Svolgimento di una manifestazione privata con più persone di quanto
ammesso (art. 28 lett. c in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 3 e 15 cpv. 3 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 200
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2021 alle ore 00.0010. 2 Gli articoli 3 lettera d e 3a capoverso 3 entrano in vigore il 10 gennaio 2022.
3 La presente ordinanza si applica fino al 24 gennaio 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 RS 314.11 10 Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 nonché 29)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
N. 2, titolo nonché lett. e
2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico
e manifestazioni per le quali l’accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o ulteriormente limitato Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda: e. la presenza di persone con un attestato secondo gli articoli 3a capoverso 4 o 32a capoverso 1, ad esempio l’obbligo per queste persone di portare una ma- scherina facciale o, in caso di compresenza di un attestato per l’esonero dall’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo 5 capo- verso 1 lettera b, prescrizioni per il rispetto della distanza obbligatoria.
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Allegato 4
Motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata
Sono considerati motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata: a. allergie gravi ai componenti dei vaccini omologati in Svizzera, confermate da un medico specialista in allergologia e immunologia, segnatamente le se- guenti controindicazioni assolute o relative di natura allergica prima o dopo la vaccinazione, in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la vaccinazione con un altro vaccino della stessa tecnologia o di una tecnolo- gia diversa:
1. reazione anafilattica grave (stadio III o IV) di origine incerta o indeter-
minata,
2. anafilassi idiopatica,
3. reazione allergica generalizzata o anafilattica a uno o più ingredienti del
vaccino,
4. sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo immediato al glicole po-
lietilenico, alla trometamina o al polisorbato 80,
5. anafilassi dopo la prima dose di vaccino;
b. gravi reazioni non allergiche dopo la prima o la seconda dose di un vaccino a mRNA, segnatamente una miocardite o pericardite, in assenza di una possibi- lità o raccomandazione di eseguire la seconda vaccinazione o la vaccinazione di richiamo con un vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa; c. sindrome da perdita capillare, in assenza di una possibilità o raccomandazione di farsi vaccinare con un vaccino diverso da COVID-19 Vaccine Janssen; d. gravidanza durante le prime 12 settimane di gravidanza e il periodo supple- mentare necessario per completare lo schema vaccinale; e. gravi menomazioni psichiche che rendono generalmente impossibili una vac- cinazione nonostante il sostegno psicologico o medico e l’assistenza indivi- duale.
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