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AS 2022 159

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

Modifica del 10 febbraio 2022

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 21 agosto 20021 sulla manutenzione e il controllo suc- cessivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «classe» è sostituito con «categoria».

2 In tutta l’ordinanza «limitatore del regime massimo» è sostituito con «regime mas- simo consentito dal regolatore». 3 In tutta l’ordinanza «apparecchio di misurazione» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «strumento di misurazione». 4 In tutta l’ordinanza «dispositivo di scappamento» e «dispositivo di scarico» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impianto di scarico». 5 In tutta l’ordinanza «parti d’importanza determinante in materia di gas inquinanti» è sostituito con «parti di incidenza sui gas di scarico».

N. 1.1.1 1.1.1 Possono essere usati soltanto gli strumenti di misurazione descritti ai numeri

1 RS 741.437

2022-0641 RU 2022 159

Manutenzione e controllo successivo degli autoveicoli per quanto RU 2022 159 concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo. O del DATEC

N. 1.5.2

1.5.2 Controllo successivo dei gas di scarico eseguito dalle autorità d’immatri-

colazione e dalla polizia Se, in occasione dei controlli successivi dei gas di scarico eseguiti dalle au- torità d’immatricolazione e dalla polizia, i valori di riferimento (tolleranze comprese) o le condizioni elencate sotto non vengono rispettati, è ordinato un nuovo servizio di manutenzione del sistema antinquinamento o un nuovo controllo successivo secondo l’articolo 36 capoverso 3 lettera c OETV. Il detentore del veicolo non soggiace a sanzione alcuna se il veicolo è stato sottoposto a manutenzione entro i termini fissati. È ordinato un nuovo ser- vizio di manutenzione del sistema antinquinamento o un nuovo controllo successivo se la manutenzione non è stata effettuata correttamente oppure se vi sono difetti o lacune nell’equipaggiamento relativo ai gas di scarico. Se i valori determinanti risultano di gran lunga troppo elevati o troppo bassi, la valutazione si può basare su una procedura semplificata. Nel caso di veicoli equipaggiati con motore ad accensione comandata e si- stema OBD, oltre all’esame dell’indicatore di disfunzione e del memorizza- tore di errori, va effettuata una misurazione delle emissioni di gas di scarico secondo il numero 2.1.2. In assenza di indicazioni al riguardo, il valore delle emissioni di CO non deve superare lo 0,2 % del volume. Nel caso di veicoli equipaggiati con motore ad accensione per compressione e sistema OBD, oltre all’esame dell’indicatore di disfunzione e del memo- rizzatore di errori, va effettuata una misurazione delle emissioni di fumo secondo il numero 3.2.2. Il coefficiente di opacità non deve superare il va- lore riportato sulla targhetta d’approvazione del motore, sull’approvazione del tipo o nella licenza di circolazione. Nel caso di veicoli equipaggiati con filtro antiparticolato prescritto va effet- tuata almeno una misurazione della concentrazione numerica di particelle secondo il numero 3a. Sono equipaggiati con filtro antiparticolato prescritto i veicoli per i quali è fissato un valore limite del numero di particelle nelle prescrizioni sui gas di scarico di cui all’articolo 52 capoverso 5 OETV.

N. 3.2.1.1 3.2.1.1 Il motore deve risultare regolato secondo le indicazioni del costruttore e pre- sentare la temperatura normale di funzionamento.

N. 3.2.1.3

3.2.1.3 L’impianto di scarico non deve avere falle né dispositivi che comportino

una diluizione dei gas di scarico. Se un veicolo è munito di più tubi di scap- pamento, deve essere effettuata una serie di misurazioni a ognuno di essi. È determinante la serie di misurazioni con i risultati più elevati.

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3a Disposizioni per veicoli equipaggiati con filtro antiparticolato prescritto 3a.1 Strumenti di misurazione 3a.1.1 Per la misurazione della concentrazione numerica di particelle possono es- sere usati soltanto strumenti di misurazione ammessi e sottoposti a verifica- zione conformemente all’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20062 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. 3a.1.2 Gli strumenti di misurazione riparati devono essere consegnati conforme- mente all’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione al servizio competente affinché proceda a una verificazione successiva.

3a.2 Misurazione della concentrazione numerica di particelle 3a.2.1 Condizioni generali di misurazione 3a.2.1.1 Il motore deve risultare manutenzionato e regolato nonché presentare la temperatura di funzionamento secondo le indicazioni del costruttore. 3a.2.1.2 La misurazione è effettuata su veicolo fermo, con le marce disinnestate. Deve essere impiegato un carburante ordinario senza additivi. 3a.2.1.3 L’impianto di scarico non deve avere falle né dispositivi che comportino una diluizione dei gas di scarico. Se un veicolo è munito di più tubi di scap- pamento, deve essere effettuata una serie di misurazioni a ognuno di essi. È determinante la serie di misurazioni con i risultati più elevati. 3a.2.1.4 La misurazione è effettuata di norma all’uscita del tubo di scappamento. Se ciò non è possibile, deve essere effettuata in un punto in cui sono soddisfatti i seguenti criteri: – la composizione dei gas di scarico è rappresentativa per le emissioni; – la ripartizione degli inquinanti è omogenea in tutta la sezione di misura- zione; – la sonda di prelievo è tenuta al centro del tubo di scarico, nel punto in cui giunge il flusso di corrente. 3a.2.1.5 La sonda di prelievo va di norma inserita nel tubo di scarico per circa

50 mm. La collocazione della sonda nel tubo di scarico non deve comportare

la diluizione dei gas di scarico. 3a.2.2 Esecuzione della misurazione 3a.2.2.1 La concentrazione numerica di particelle è misurata per i veicoli delle cate- gorie M e N al regime di 2000 giri/min. Per tutti gli altri veicoli stradali è misurata portando il motore al regime di massima potenza a vuoto (regime

2 RS 941.242 3 RS 941.210

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massimo consentito dal regolatore; punto di funzionamento determinante). Se il regime massimo consentito dal regolatore non può essere raggiunto da fermo, occorre effettuare la misurazione a un regime a vuoto ripetibile, com- preso tra il regime del minimo e il regime massimo consentito dal regola- tore. Se non si può raggiungere il regime massimo consentito dal regolatore né un regime a vuoto ripetibile, è consentita una misurazione con motore sotto carico, ad esempio applicando una potenza idraulica, purché il punto di funzionamento stabilito sia ripetibile e riproducibile. Occorre annotare il regime scelto e l’eventuale carico applicato. 3a.2.2.2 La misurazione della concentrazione numerica di particelle deve essere ef- fettuata non appena il punto di funzionamento stabilito è costante. Si devono eseguire tre misurazioni avviate autonomamente dallo strumento. 3a.2.3 Risultato della misurazione 3a.2.2.3 Quale risultato di misurazione vale la media aritmetica della misurazione ufficiale ai sensi del numero 7.2 dell’allegato 4 dell’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20064 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. Non è consentito effettuare detrazioni dal valore indicato.

3a.3 Valore di riferimento 3a.3.1 Il risultato della misurazione non deve superare il valore di riferimento di 3a.3.2 Procedura semplificata Il valore di riferimento di cui al numero 3a.3.1 è rispettato se da una misu- razione semplificata al regime del minimo a vuoto non risultano più di

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

10 febbraio 2022 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

4 RS 941.242

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