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AS 2022 427

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi­cato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.6039, 1008.9027 e 1104.2932

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1008.

  • 40 29

Fonio (Digitaria spp.)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il forag­giamento

1.—

1008.

  • 50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il forag­giamento

1.—

1008.

  • 60 39

Triticale

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il forag­giamento

––.50

1008.

  • 90 27

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il forag­giamento

1.—

1104.

  • 29 32

Altri cereali lavorati, di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

6.60

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

25 luglio 2022

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Christian Bock

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