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AS 2022 775

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi (OMob)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 22 novembre 20171 sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 72, 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),

Art. 6 cpv. 2 lett. a

2 Per i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza, il libretto di servizio contiene indicazioni concernenti:

  • a. la designazione della formazione nell’ambito di una mobilitazione;

Art. 12, rubrica e cpv. 1

Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi generali d’esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati

1 I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i compiti loro affidati in relazione alla preparazione e all’esecuzione di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo e tollerano l’esecuzione di tali compiti.

Art. 13, rubrica e cpv. 1

Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni

1 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio

Art. 14, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni

1 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni diffondono se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi.

3 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni concedono all’esercito, su richiesta, l’uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unitamente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l’alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell’esercito, dei veicoli e del materiale.

Art. 15 cpv. 1

1 Nel caso di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, le imprese di trasporto titolari di una concessione sono tenute a trasportare al luogo d’entrata in servizio i militari in uniforme che presentano il libretto di servizio o la chiamata in servizio personale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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