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AS 2023 254

Legge federale che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 20181,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 19 marzo 2010 RS 173.71 sull’organizzazione delle autorità penali

Art. 74 cpv. 1 lett. a e h

1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:

  • a. Abrogata

  • h. interdizioni di esercitare un’attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;

2. Legge federale del 16 dicembre 1983 RS 211.412.41 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero

Art. 28 cpv. 2

2 Se l’autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva da sei mesi a tre anni.

3. Legge del 6 ottobre 1995 RS 251 sui cartelli

Art. 56 Prescrizione

1 Il perseguimento penale si prescrive in sette anni nel caso di reati contro le conciliazioni e le decisioni amministrative (art. 54).

2 Il perseguimento penale nel caso degli altri reati (art. 55) si prescrive in quattro anni.

4. Legge del 4 dicembre 1947 RS 273 di procedura civile federale

Ingresso

visti gli articoli 122 capoverso 1 e 188 capoverso 2 della Costituzione federale2;

Art. 42 cpv. 1 lett. abis

1 Possono rifiutare di deporre:

  • abis. le persone nei confronti delle quali, secondo l’articolo 28a del Codice penale3, non possono essere inflitte pene né presi prov-vedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare;

Art. 44 cpv. 3

3 Il testimonio che, citato una seconda volta, non compare senza giustificazione sufficiente o, nonostante la comminatoria di sanzioni penali, rifiuta senza legittimo motivo di deporre è punito con la multa sino a 1000 franchi.

Art. 76 cpv. 2, primo periodo

2 Il procedimento penale ha luogo a querela dell’avente diritto confor-memente agli articoli 30–33 del Codice penale. ...

5. Codice penale RS 311.0

Art. 333 cpv. 6

Abrogato

6. Legge del 9 ottobre 1992 RS 431.01 sulla statistica federale

Ingresso

visti gli articoli 65 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale4;

Art. 23 Violazione del segreto statistico

1 Chiunque intenzionalmente viola la disposizione di cui all’articolo 14 comunicando dati che devono restare segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

7. Legge federale del 21 giugno 1996 RS 641.51 sull’imposizione degli autoveicoli

Art. 36 cpv. 2, parte introduttiva, secondo periodo

2 ... Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni. ...

8. Legge federale del 21 giugno 1996 RS 641.61 sull’imposizione degli oli minerali

Art. 38 cpv. 2, parte introduttiva, secondo periodo

2 ... Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni. ...

9. Legge federale del 28 settembre 1923 RS 747.11 sul registro del naviglio

Ingresso

visti gli articoli 87 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale5;

Art. 63

B. Pene

I. Per la violazione dei diritti di terzi

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  • a. notifica per l’intavolazione una nave già registrata in Svizzera o all’estero, tacendo all’ufficio del registro l’intavolazione precedente;

  • b. all’estero, costituisce dei diritti di pegno contrattuali o d’usufrutto o fa annotare dei diritti personali su di una nave intavolata in Svizzera, recando così pregiudizio alla situazione giuridica degli aventi diritto iscritti nel registro svizzero.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 64

II. Reati in materia di esecuzione e di fallimento

Il proprietario o il capitano o pilota della nave che non osserva gli ordini impartitigli dall’ufficio d’esecuzione e fallimenti o dall’amministrazione del fallimento, segnatamente non tenendo la nave a disposizione conforme alla richiesta fattagli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

10. Legge federale del 20 marzo 1981 RS 822.31 sul lavoro a domicilio

Ingresso

visto l’articolo 110 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale6;

Art. 12 Infrazioni

1 Chiunque intenzionalmente contravviene a una prescrizione della presente legge o alle sue disposizioni esecutive oppure a una singola decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

2 Nei casi gravi può essere pronunciata la multa fino a 20 000 franchi.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

11. Legge federale del 25 giugno 1982 RS 831.40 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Ingresso

visto l’articolo 112 della Costituzione federale7;

Art. 75 Contravvenzioni

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale8 commina una pena più grave, è punito con la multa chiunque:

  • a. viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;

  • b. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente, o lo impedisce altrimenti;

  • c. non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.

Art. 76 Delitti

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale9 commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque:

  • a. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall’istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;

  • b. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all’obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;

  • c. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;

  • d. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;

  • e. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri secondo gli articoli 52c e 52e;

  • f. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l’obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell’istituto di previdenza;

  • g. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l’amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

12. Legge del 20 giugno 1986 RS 922.0 sulla caccia

Art. 20 cpv. 1 e 1bis

1 Chi ha un’autorizzazione di caccia ne può essere privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:

  • a. intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l’esercizio della caccia o ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all’articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice; e

  • b. vi è il pericolo che commetta altri reati analoghi.

1bis La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell’autore secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale10.

Art. 22 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

13. Legge federale del 21 giugno 1991 RS 923.0 sulla pesca

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva

1 Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l’esistenza è punito con una pena pecuniaria, se:

Art. 19 cpv. 1 e 1bis

1 In caso di delitti o di contravvenzioni gravi o reiterate, l’autore può essere condannato al divieto di esercitare la pesca per una durata massima di cinque anni, se vi è il pericolo che commetta altri reati analoghi.

1bis La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell’autore secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale11.

14. Legge del 20 giugno 1933 RS 941.31 sul controllo dei metalli preziosi

Ingresso

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale12;

Art. 44 cpv. 1, 2 e 3, primo periodo

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

  • a. usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l’intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge;

  • b. appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.

2 Se fa mestiere della frode, l’autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 45 cpv. 1 e 2

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

  • a. falsifica o contraffà marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali o le loro impronte;

  • b. fa uso di tali marchi;

  • c. fabbrica, si procura o cede a terzi strumenti per falsificare o contraffare siffatti marchi.

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 46

c. Uso illecito di marchi

1 Chiunque fa uso illecito di marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 47

d. Infrazione delle disposizioni sui marchi; impiego abusivo di marchi e impronte; modificazione di marchi

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

  • a. mette in commercio lavori di metallo prezioso privi dell’indicazione del titolo e del marchio d’artefice prescritti, prodotti di fusione senza indicazione del titolo o non muniti del marchio di fonditore o di saggiatore o casse d’orologio senza marchiatura ufficiale;

  • b. qualifica come tali o mette in circolazione lavori plurimetallici o lavori placcati senza la designazione prescritta o non muniti del marchio d’artefice;

  • c. imita o utilizza abusivamente il marchio d’artefice o il marchio di fonditore o di saggiatore del titolare;

  • d. mette in circolazione lavori di metalli preziosi o prodotti di fusione sui quali l’indicazione del titolo o l’impronta di un marchio ufficiale è stata modificata o eliminata.

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 53

Abrogato

15. Legge federale del 25 giugno 1982 RS 946.201 sulle misure economiche esterne

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 101 e 133 della Costituzione federale13;

Art. 7 cpv. 1 e 5, secondo periodo

1 Chiunque intenzionalmente viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con una pena pecuniaria. In caso di infrazione intenzionale grave, il giudice può pronunciare inoltre una pena detentiva sino a un anno. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.

5 ... Per la falsificazione di attestazioni dell’origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

II

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 25 giugno 198214 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cifra I n. 11) o quella contestuale alla modifica del 19 giugno 202015 del Codice delle obbligazioni16 (Diritto della società anonima; all. n. 10), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 76 Delitti

1 Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale17 commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque:

  • a. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall’istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;

  • b. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all’obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;

  • c. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;

  • d. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;

  • e. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave gli obblighi secondo gli articoli 52c e 52e;

  • f. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l’obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell’istituto di previdenza;

  • g. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l’amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale; o

  • h. in qualità di membro dell’organo superiore o di persona incaricata della gestione di uno degli istituti di previdenza assoggettati agli articoli 71a e 71b viola l’obbligo di trasparenza secondo detti articoli.

2 Non è punibile secondo il capoverso 1 lettera h chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alla predetta disposizione e se ne accolli il rischio.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2022.18

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2023.

24 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

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