AS 2023 260
Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(OLL 2)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 32b Aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1 Nelle aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per i lavoratori adulti in esse occupati in attività relative a un progetto o soggette a scadenza legate a tali tecnologie la durata del lavoro diurno e serale del singolo lavoratore può essere estesa fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario:
a. nel quadro di una collaborazione internazionale che prevede, in particolare, orari di lavoro diversi per le persone coinvolte; o
b. per attività urgenti e non prevedibili.
2 Il riposo giornaliero dei lavoratori di cui al capoverso 1:
a. deve essere di almeno nove ore e raggiungere, nella media di quattro settimane, 11 ore;
b. può, se le circostanze di lavoro non consentono un’altra organizzazione, essere interrotto; in questo caso si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20002 concernente la legge sul lavoro.
3 Sono considerate aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione le aziende che forniscono a terzi prodotti o servizi legati a tali tecnologie, come lo sviluppo, la modifica, la verifica e la manutenzione di software, la pianificazione e la progettazione di sistemi informatici che integrano tecnologie hardware, software e della comunicazione, nonché la gestione e l’utilizzo sul posto di tali sistemi informatici o di altre strutture di elaborazione dei dati per un cliente.
Art. 34a Aziende che forniscono servizi nei settori della revisione contabile, dell’amministrazione fiduciaria e della consulenza fiscale
1 Le aziende che forniscono principalmente servizi nei settori della revisione contabile, dell’amministrazione fiduciaria o della consulenza fiscale possono occupare secondo le disposizioni speciali di cui al capoverso 3 (modello di orario di lavoro annualizzato secondo il presente articolo) i lavoratori adulti che:
a. dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;
b. sono superiori gerarchici o specialisti nei settori della revisione contabile, dell’amministrazione fiduciaria e della consulenza fiscale;
c. dispongono:
di un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi, ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale, o
di un titolo di studio almeno di livello bachelor o del livello 6 del Quadro nazionale delle qualifiche secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale, o di un titolo di studio equivalente.
2 Il lavoratore e il datore di lavoro devono convenire in forma scritta l’applicazione del modello di orario di lavoro annualizzato. Nella convenzione sono stabiliti in particolare il numero di ore di lavoro da svolgere per anno civile o esercizio (ore di lavoro annuali convenute) e la modalità di compensazione delle ore che superano tale soglia. La convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dal lavoratore o dal datore di lavoro per la fine di un mese con un preavviso di tre mesi.
3 All’occupazione di lavoratori in base al modello di orario di lavoro annualizzato secondo il presente articolo si applicano le seguenti disposizioni speciali:
a. la durata della settimana lavorativa ammonta al massimo a 45 ore nella media annuale; la durata massima del lavoro annuale risultante è ridotta proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale; le disposizioni relative alla durata massima della settimana lavorativa (art. 9 della legge) e al lavoro straordinario (art. 12 e 13 della legge) non sono applicabili; non è in ogni caso consentito lavorare più di 63 ore a settimana;
b. alla fine dell’anno civile o dell’esercizio il saldo delle ore di lavoro prestate in eccesso rispetto alla durata massima del lavoro annuale non può superare le 170 ore; questo limite è ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale;
c. le ore prestate in eccesso rispetto alla durata massima del lavoro annuale devono essere compensate con un congedo di almeno uguale durata nel corso dell’anno civile o dell’esercizio seguente oppure essere remunerate con un supplemento salariale del 25 per cento almeno;
d. il riposo giornaliero:
deve essere di almeno nove ore e raggiungere, nella media di quattro settimane, 11 ore,
può essere interrotto per attività relative a un progetto o soggette a scadenza; in questo caso si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20004 concernente la legge sul lavoro;
e. il lavoro domenicale può essere svolto senza autorizzazione ufficiale al massimo nove domeniche all’anno per un massimo di cinque ore ciascuna;
f. la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto dev’essere registrata; l’articolo 73a dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro non è applicabile.
4 Il datore di lavoro che occupa lavoratori in base al modello di orario di lavoro annualizzato secondo il presente articolo deve adottare, in cooperazione con i lavoratori o la loro rappresentanza, provvedimenti di prevenzione nel settore della tutela della salute che coprano in particolare i rischi psicosociali.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
10 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |