AS 2023 507
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno,
ordina:
I
L’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia è modificata come segue:
Art. 3 Inizio e fine del diritto
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS2. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
30 agosto 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |