1. Ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio
aereo
Sostituzione di un’espressione
Nell’allegato «DDPS/FA» è sostituito con «DDPS/MAA/FA».
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), la Military Aviation Authority (MAA) nonché le Forze aeree collaborano e si appoggiano reciprocamente nella concretizzazione di tali misure.
2 L’UFAC rilascia, fatto salvo il capoverso 4, le autorizzazioni per sorvoli e atterraggi conformemente all’allegato. Il rilascio avviene d’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico, la MAA, le Forze aeree e la Segreteria di Stato dell’economia, nella misura in cui sono interessate.
1 L’UFAC controlla il rispetto delle norme sulla navigazione aerea civile, mentre la MAA controlla il rispetto delle norme sulla navigazione aerea militare.
2 L’UFAC e la MAA possono chiedere alle Forze aeree l’esecuzione di misure di polizia aerea.
7 Le Forze aeree sono abilitate ad addestrarsi alle procedure d’intercettazione. Stabiliscono le condizioni per le pertinenti esercitazioni d’intesa con l’UFAC e la MAA.
3 Le Forze aeree informano l’UFAC e la MAA in merito alle misure ordinate.
2 Il Comando delle Forze aeree stabilisce nell’autorizzazione i dettagli dell’utilizzazione dello spazio aereo e degli aerodromi. Consulta dapprima la Direzione del diritto internazionale pubblico, l’UFAC, la MAA, l’Ufficio dei trasporti dell’approvvigionamento economico del Paese e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
1 Le Forze aeree e gli organi della sicurezza aerea presentano un rapporto all’UFAC e alla MAA su ogni violazione presunta o constatata della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla navigazione aerea, nonché sulle ingiunzioni di atterrare e sull’impiego delle armi.
2. Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza
aerea
Sostituzione di espressioni
Negli articoli 2 capoverso 3, 3 capoverso 2, 3a nonché 4 capoverso 2, «Forze aeree» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «MAA».
1 Previa consultazione dell’autorità per l’aviazione militare (Military Aviation Authority; MAA), delle Forze aeree e di «Skyguide Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea civili e militari» (Skyguide) nonché di altri fornitori di servizi della sicurezza aerea interessati (fornitori di servizi), l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) definisce la struttura dello spazio aereo nonché l’attribuzione delle classi dello spazio aereo e provvede alla loro pubblicazione nel Manuale d’informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication; AIP).
3 Prima di emanare, modificare o abrogare prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio della sicurezza aerea, occorre consultare i fornitori di servizi interessati. Essi possono sottoporre all’UFAC o alla MAA proposte o suggerimenti.
4 I fornitori di servizi notificano immediatamente alla MAA i seguenti eventi:
a. irregolarità tecniche o di esercizio dell’infrastruttura militare secondo l’articolo 1a lettera a che possono ripercuotersi considerevolmente sull’adempimento dei compiti assegnati;
b. eventi che pregiudicano la sicurezza dei servizi della sicurezza aerea per il traffico aereo militare.
5 Se sono coinvolti aeromobili civili, la MAA informa l’UFAC.
6 La MAA emana istruzioni tecniche complementari concernenti la portata, la forma, il contenuto e il processo relativi alle notifiche nell’ambito militare.
3 Se i negoziati dell’UFAC con autorità estere riguardano interessi militari o il traffico aereo militare, occorre coinvolgere le Forze aeree e la MAA.
4 Per le questioni che riguardano sia il traffico aereo civile che quello militare, l’UFAC e la MAA coordinano le modalità della collaborazione e la ripartizione delle responsabilità.
2 D’intesa con la MAA e le Forze aeree e dopo aver sentito Skyguide, l’UFAC può in singoli casi obbligare temporaneamente quest’ultima a fornire altri servizi in materia di sicurezza aerea, designando il debitore dei costi.
1 Il fornitore dei servizi di controllo del traffico aereo civile registra, mediante un sistema idoneo (Ambient Voice Recording Equipment; AVRE), conversazioni e rumori di fondo presso gli organi di controllo del traffico aereo ai fini delle inchieste sugli incidenti e inconvenienti dell’aviazione civile secondo gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti o secondo l’articolo 40 dell’ordinanza del 22 settembre 2023 sull’aviazione militare (OAMil).
3 Per le inchieste concernenti infortuni militari e incidenti gravi secondo l’articolo 40 OAMil occorre mettere a disposizione del Defense Aviation Safety Investigation Board (DASIB) le registrazioni dell’AVRE per le operazioni d’inchiesta secondo l’articolo 45 OAMil.
4 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea cancella le registrazioni non appena scaduta la durata di conservazione. Se avviene un infortunio aeronautico o un incidente grave, le registrazioni che verosimilmente sono legate all’evento possono essere cancellate soltanto con il nullaosta del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) o, in caso di un evento militare, con il nullaosta del DASIB.
Art. 40d cpv. 1 lett. a e 2
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea può accedere alle registrazioni e ai pertinenti dati marginali dell’AVRE soltanto:
2 Se si tratta di registrazioni di un impianto militare, dopo l’avvenuto nullaosta da parte delle Forze aeree il fornitore dei servizi di navigazione aerea rende accessibili i dati al SISI, per quanto ciò sia possibile per ragioni di tutela del segreto militare.
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea designa un servizio di mediazione. A tale scopo consulta preliminarmente le associazioni del personale dei controllori del traffico aereo interessati. Comunica all’UFAC, al SISI e al DASIB la designazione del servizio di mediazione.
1 Le registrazioni dell’AVRE possono essere valutate soltanto dal SISI e dal DASIB. Essi valutano le registrazioni unicamente per i bisogni dell’inchiesta su un infortunio aeronautico o su un incidente grave.
2 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea, i controllori del traffico aereo interessati e il servizio di mediazione hanno diritto di prendere parte alla procedura di valutazione delle registrazioni. Lo stesso vale per il DASIB, se l’infortunio aeronautico o l’incidente grave concerne velivoli od organi militari.
4 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea è tenuto a sostenere sotto il profilo tecnico i lavori di valutazione del SISI e del DASIB. A tale scopo, in caso di necessità e nei limiti delle possibilità aziendali, mette a disposizione la propria infrastruttura, in particolare per l’ascolto delle registrazioni.
4 Il regolamento disciplina in particolare:
Allegato 1 n. 9
Servizi per l’aviazione militare definiti all’interno di un accordo sulle prestazioni con le Forze aeree.