AS 2023 676
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina
I
L’allegato dell’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia è modificato come segue:
N. 4
4 Calzature
4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,
allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta una volta per anno civile, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
14 novembre 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |