AS 2023 731
Legge federale
sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
(Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
(Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20221,
decreta:
I
La legge del 19 giugno 20152 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:
Art. 41, rubrica
Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per concedere l’accesso ai partecipanti svizzeri
Titolo dopo l’art. 41
Sezione 1a:
Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera
Art. 41a Obbligo di riconoscimento
1 Le sedi di negoziazione con sede all’estero necessitano previamente di un riconoscimento della FINMA se:
a. vi vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se esse consentono in altro modo il commercio di simili titoli di partecipazione; e
b. i titoli di partecipazione di cui alla lettera a sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione svizzera.
2 Una borsa estera non necessita di un riconoscimento per il commercio di titoli di partecipazione:
a. che sono quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione con il consenso esplicito dell’emittente dato prima del 30 novembre 2018;
b. che sono stati quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione prima del 30 novembre 2018; e
c. il cui emittente si assume presso la borsa in questione gli obblighi connessi con la quotazione o l’ammissione al commercio.
3 Il riconoscimento decade non appena la sede di negoziazione ha la sua sede in una Giurisdizione secondo l’articolo 41c capoverso 2.
Art. 41b Condizioni per il riconoscimento e procedura
1 La FINMA accorda il riconoscimento su domanda se la sede di negoziazione estera:
a. sottostà a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate; e
b. non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere.
2 Se la sede di negoziazione soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, la FINMA può accordare il riconoscimento anche se non è stata presentata alcuna domanda.
Art. 41c Pubblicazione di elenchi
1 La FINMA pubblica un elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute.
2 Il Consiglio federale pubblica un elenco delle Giurisdizioni di cui all’articolo 41b capoverso 1 lettera b.
Art. 163a Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023
Non necessitano di un nuovo riconoscimento secondo l’articolo 41a le sedi di negoziazione estere che, all’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023, dispongono di un riconoscimento della FINMA ai sensi dell’ordinanza del 30 novembre 20183 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La presente legge ha effetto per cinque anni. Il Consiglio federale può prorogarla ogni volta di cinque anni al massimo se al momento della proroga l’elenco di cui all’articolo 41c capoverso 2 contiene almeno una Giurisdizione.
Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller | Consiglio nazionale, 17 marzo 2023 Il presidente: Martin Candinas |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 luglio 2023.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |