Lexipedia

AS 2023 742

Ordinanza
sulla Commissione indipendente per il patrimonio culturale storicamente problematico
(OCIPP)
(OCIPP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Compiti e statuto

Art. 1 Commissione

La Commissione indipendente per il patrimonio culturale storicamente problematico (Commissione) è una commissione consultiva permanente che dà pareri ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).

Art. 2 Compiti

La Commissione ha i compiti seguenti:

  • a. fornisce consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale per le questioni relative al patrimonio culturale storicamente problematico;

  • b. fornisce consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale sul trattamento dei beni culturali storicamente problematici di proprietà della Confederazione;

  • c. su richiesta dell’Ufficio federale della cultura (UFC) elabora raccomandazioni non vincolanti in merito a casi specifici di beni culturali storicamente problematici; in questo contesto può raccomandare la restituzione di beni culturali o emettere raccomandazioni di carattere generale.

Art. 3 Trattamento di casi specifici

L’UFC può incaricare la Commissione del trattamento di casi specifici secondo l’articolo 2 lettera c se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a. una persona fisica o giuridica ha chiesto all’UFC di invitare la Commissione a elaborare una raccomandazione non vincolante;

  • b. il bene culturale si trova in Svizzera o il passaggio di proprietà è avvenuto in Svizzera;

  • c. il richiedente dimostra che sono già stati compiuti sforzi appropriati per raggiungere un accordo nel caso specifico;

  • d. il richiedente dimostra che sono già stati compiuti sforzi appropriati per accertare la provenienza del bene culturale.

L’UFC non incarica la Commissione del trattamento di un caso specifico se questo è oggetto di un procedimento giudiziario in corso o concluso.

Se la Commissione ritiene opportuno fornire una raccomandazione, la elabora all’attenzione dell’UFC. Quest’ultimo ne informa il richiedente.

Art. 4 Promozione di soluzioni eque

Nella propria attività la Commissione promuove soluzioni eque tenendo conto dei Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 1998 applicabili alle opere d’arte confiscate dai nazisti e della Dichiarazione di Terezin del 30 giugno 2009 sui beni delle vittime dell’Olocausto e le questioni correlate.

Art. 5 Rapporto annuale

La Commissione presenta annualmente al Dipartimento federale dell’interno (DFI) un rapporto sulla propria attività.

Art. 6 Statuto

La Commissione è indipendente nell’adempimento dei propri compiti.

I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente.

Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell’UFC.

Sezione 2: Composizione

Art. 7 Numero di membri

La Commissione è composta di un numero di membri compreso fra nove e dodici.

Art. 8 Nomina dei membri

Il Consiglio federale definisce un profilo di requisiti per i membri della Commissione. Nomina il presidente e gli altri membri della Commissione.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 9 Regolamento

La Commissione definisce le proprie modalità di lavoro in un regolamento. Può emanare regolamenti supplementari sulla propria organizzazione in singoli ambiti tematici. I regolamenti sottostanno all’approvazione del DFI.

Art 10 Modalità di lavoro

La Commissione può costituire gruppi di lavoro per l’adempimento dei propri compiti. All’occorrenza, può avvalersi di esperti esterni e di rappresentanti di interessi.

La Commissione elabora le proprie raccomandazioni secondo l’articolo 2 lettera c in comitati composti di almeno cinque membri compreso il presidente.

Per ogni caso specifico di cui all’articolo 2 lettera c è costituito un nuovo comitato. La composizione di ciascun comitato deve tenere conto del contesto storico specifico.

Le decisioni in merito alle raccomandazioni di cui all’articolo 2 lettera c sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Art. 11 Collaborazione

All’occorrenza, la Commissione può collaborare direttamente con uffici pubblici, organizzazioni e persone private in Svizzera e all’estero.

Per adempiere ai propri compiti può avvalersi di perizie esterne e rapporti di terzi.

Art. 12 Pubblicazioni

La Commissione pubblica le proprie raccomandazioni in forma adeguata.

Rende pubblicamente accessibili i suoi regolamenti nonché le perizie e i rapporti redatti da terzi.

Art. 13 Diritto d’autore

Se l’interesse dell’autorità lo esige, il Consiglio federale e i servizi subordinati sono autorizzati a utilizzare i lavori, protetti dal diritto d’autore, che sono stati prodotti dai membri della Commissione nell’esercizio della loro attività commissionale.

Il diritto d’utilizzazione comprende segnatamente la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione, la registrazione su supporto elettronico e l’allestimento di microfilm.

Il detentore del diritto d’autore di un’opera ha diritto a un’indennità supplementare unicamente se l’opera è utilizzata a fini commerciali.

Sezione 4: Segreteria

Art. 14

Per quanto concerne l’attività, la Segreteria opera su istruzione del presidente della Commissione; dal punto di vista amministrativo, dipende dall’UFC.

La Segreteria coadiuva la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti, si occupa dei contatti con uffici pubblici e organizzazioni svizzeri ed esteri e funge da ufficio stampa e d’informazione per il pubblico.

La Segreteria si occupa del disbrigo del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione nella redazione dei rapporti e nell’informazione del pubblico.

Sezione 5: Indennità

Art. 15

Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal DFI.

I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all’OLOGA3.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />sulla Commissione indipendente per il patrimonio culturale storicamente problematico<br />(OCIPP) | Lexipedia | Lexipedia