AS 2023 84
Codice civile svizzero
(Comunicazione di misure di protezione degli adulti)
(Comunicazione di misure di protezione degli adulti)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 26 febbraio 20161;
visto il parere del Consiglio federale del 17 giugno 20162,
decreta:
I
Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 395 cpv. 4
Abrogato
Art. 449c
J. Obbligo di comunicazione
1 Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:
all’ufficio dello stato civile se:
a. ha sottoposto una persona a curatela generale,
b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all’articolo 260 capoverso 2, o
c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
al Comune di domicilio se:
a. ha sottoposto una persona a curatela, o
b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
all’ufficio delle esecuzioni del domicilio dell’interessato se:
a. per una persona minorenne ha istituito una tutela o una curatela secondo l’articolo 325,
b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, o
c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri se:
a. per una persona minorenne ha istituito una tutela, oppure ha limitato l’autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità, o
b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità;
all’ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.
2 In caso di cambiamento dell’autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.
Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo
2 ... Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un’ordinanza.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl | Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016 Il presidente: Ivo Bischofberger |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2017.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.
22 febbraio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |