AS 2024 183
Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (OTM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 maggio 20161 sul trasporto di merci è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 22 Per l’esercizio dei binari di raccordo non sono necessari né un’autorizzazione di sicurezza né un certificato di sicurezza né un sistema di gestione della sicurezza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
10 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |