La presente legge si prefigge di promuovere la formazione in cure infermieristiche.
A questo scopo prevede:
a. contributi dei Cantoni ai costi della formazione pratica in cure infermieristiche, allo scopo di garantire un’offerta sufficiente di posti di formazione per:
chi frequenta un ciclo di formazione in cure infermieristiche presso una scuola specializzata superiore (SSS) secondo l’articolo 29 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale,
chi frequenta presso una scuola universitaria professionale (SUP) un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 della legge federale del 30 settembre 20164 sulle professioni sanitarie;
b. contributi dei Cantoni alle loro SSS;
c. contributi di formazione dei Cantoni per studenti SSS e SUP in cure infermieristiche, destinati a promuovere l’accesso a queste formazioni;
d. contributi della Confederazione ai Cantoni.