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AS 2024 218

Ordinanza
sugli aiuti finanziari destinati a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base
(OACMB)
(OACMB)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 54a capoverso 6 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed);
visto l’articolo 29 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 20162 sulle professioni sanitarie (LPSan),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per progetti di cui agli articoli 54a LPMed e 29 LPSan.

Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Art. 2 Condizioni

Gli aiuti finanziari per progetti nell’ambito della formazione ai sensi della LPSan o della formazione e del perfezionamento ai sensi della LPMed nonché dell’esercizio della professione sono concessi se:

  • a. le misure sono atte a migliorare l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base;

  • b. il progetto coinvolge almeno una professione secondo la LPMed o la LPSan e ha un carattere interprofessionale o intraprofessionale;

  • c. il progetto è trasferibile ad altri contesti o regioni; e

  • d. gli indicatori per la valutazione dell’impatto del progetto sono definiti in un piano di valutazione.

Art. 3 Costi computabili

Sono computabili i costi di progetto, segnatamente:

  • a. le spese direttamente connesse con la preparazione, l’esecuzione e la direzione del progetto;

  • b. i costi del materiale;

  • c. i costi per la valutazione dell’impatto del progetto.

Le prestazioni materiali o di servizi sono computabili soltanto ai prezzi usuali di mercato.

Art. 4 Calcolo

L’aiuto finanziario ammonta a un massimo di 600 000 franchi per progetto.

Esso si calcola secondo:

  • a. il tipo e l’importanza del progetto;

  • b. l’interesse della Confederazione nei confronti del progetto;

  • c. le prestazioni proprie e i contributi di organi federali e di terzi.

Il pagamento può avvenire in modo scaglionato. È effettuato in funzione dell’avanzamento del progetto.

Art. 5 Domanda

La domanda di aiuti finanziari deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

  • a. indicazioni sul richiedente e i partecipanti al progetto;

  • b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull’obiettivo, la procedura, l’organizzazione del progetto, gli effetti attesi, la portata, la solidità a lungo termine e la trasferibilità del progetto;

  • c. un piano di valutazione;

  • d. un preventivo dettagliato con indicazioni sui partecipanti al finanziamento e sul contributo di sostegno richiesto;

  • e. un calendario di attuazione del progetto con indicazione dei traguardi intermedi.

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può mettere a concorso la concessione di aiuti finanziari. In questo caso fissa il termine per la presentazione delle domande nel bando di concorso.

L’UFSP emana una guida sulla presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli. Nella guida può precisare le indicazioni di cui al capoverso 1 e stabilire altre modalità per la presentazione delle domande.

Art. 6 Ricorso al parere di esperti per l’esame della domanda

Per la valutazione specialistica della domanda l’UFSP può ricorrere al parere di esperti.

Art. 7 Forma della concessione

Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:

  • a. una decisione formale secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu); oppure

  • b. un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu.

Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:

  • a. l’ammontare dell’aiuto finanziario;

  • b. le modalità di pagamento dell’aiuto finanziario;

  • c. se del caso, l’onere di effettuare una valutazione approfondita del progetto;

  • d. la presentazione di rapporti periodici, segnatamente sullo svolgimento e la conclusione del progetto nonché sulle risorse utilizzate.

La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu.

Art. 8 Comunicazione di modifiche

Gli organi responsabili dei progetti informano immediatamente l’UFSP in merito a modifiche sostanziali dei progetti su cui si fondano gli aiuti finanziari.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024 con effetto sino al 30 giugno 2028.

8 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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