AS 2024 404
Ordinanza
sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Preambolo
L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia,
visto l’articolo 84 lettere a e b dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim),
ordina:
I
Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2024.
22 luglio 2024 | Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy |
(art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1 e 84 lett. a)
Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
N. 1, nota a piè di pagina
1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e preparati
Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE‑CLP2.
N. 2 lett. a, nota a piè di pagina, lett. b nonché lett. c, nota a piè di pagina
2 Metodi di prova delle proprietà di sostanze e preparati
Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami:
a. secondo i metodi di prova stabiliti nel regolamento (CE) n. 440/20083;
b. secondo le linee guida dell’OCSE sui test per prodotti chimici («OECD Guidelines for the Testing of Chemicals») nella versione del 25 giugno 20244; oppure
c. secondo i metodi di prova del manuale delle Nazioni Unite sui test e i criteri per la classificazione dei pericoli fisici («UN Manual of Tests and Criteria»)5.
N. 15
15 Disposizione transitoria della modifica del 22 luglio 2024
15.1 Le sostanze che non adempiono i requisiti del regolamento delegato (UE) 2023/7076 (ATP Nuove classi di pericoli) possono essere fornite fino al 31 ottobre 2026.
15.2 I preparati che non adempiono i requisiti del regolamento delegato (UE) 2023/707 (ATP Nuove classi di pericoli) possono essere forniti fino al 30 aprile 2028.
15.3 Le sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2024/1977 (21° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 31 agosto 2025.
(art. 5 cpv. 2 e 3, 19 lett. c e d, 70 cpv. 1 e 84 lett. b)
Titolo, nota a piè di pagina