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AS 2024 566

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 dicembre 20071 sugli emolumenti nella navigazione marittima è modificata come segue:

Ingressovisto l’articolo 11 della legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (detta qui di seguito «legge sulla navigazione marittima»),

Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza «LNM» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «legge sulla navigazione marittima».

Art. 7 Emolumento di bandiera per le navi svizzere1 Una volta all’anno le navi svizzere pagano all’Ufficio svizzero della navigazione marittima un emolumento di bandiera forfettario che copre tutte le prestazioni ordinarie dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima per le navi svizzere. 2 L’emolumento forfettario annuale è riscosso la prima volta pro rata temporis al momento della registrazione, poi all’inizio di ogni anno civile. L’emolumento è determinato in funzione dell’età della nave. Per determinare l’età della nave fa stato la data in cui la chiglia è stata impostata. L’emolumento forfettario annuale ammonta:a. per le navi, escluse le navi passeggeri: 1. di età inferiore a cinque anni: a 10 000 franchi,2. di età superiore o uguale a cinque anni: a 12 000 franchi;b. per le navi passeggeri:1. di età inferiore a cinque anni: a 13 000 franchi,2. di età superiore o uguale a cinque anni: a 15 000 franchi.3 Se una nave è sottoposta a più di un fermo nell’arco di tre anni, a causa del soprappiù eccezionale di lavoro l’emolumento forfettario annuale aumenta di 2000 franchi nei due anni successivi. 4 Un ulteriore soprappiù eccezionale di lavoro, segnatamente in seguito a fermi che comportano un’ispezione straordinaria da parte dello Stato di bandiera, a casi di pirateria o ad avarie, è calcolato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. 5 Nel caso in cui una persona fisica, una società commerciale o una persona giuridica registri una nave per uno scopo previsto dall’articolo 35 capoverso 1 della legge sulla navigazione marittima, gli emolumenti forfettari annuali possono, su domanda, essere ridotti o condonati.

Art. 8 Aliquote degli emolumenti per altre prestazioniRilascio di libretti di navigazione (art. 66 della legge sulla navigazione marittima): 1. rilascio a titolari che non lavorano su una nave svizzera 150 2. sostituzione del libretto 50

Art. 8a n. 3, 6 e 8 3. Rilascio di un certificato di bandiera di una durata di validità di cinque anni 750 6. Rilascio di un’attestazione di bandiera di una durata di validità di cinque anni 500 8. Modifica o rilascio di un duplicato di un certificato di bandiera o di un’attestazione di bandiera 100

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

9 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi