AS 2024 607
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 33 Divieto di rumori (art. 42 cpv. 1 LCStr)I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile. È segnatamente vietato:a. riscaldare e far girare inutilmente il motore di veicoli fermi;b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse;c. accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza;d. effettuare continuamente giri inutili nelle località;e. provocare rumore evitabile dall’impianto di scarico, in particolare produrre scoppiettii cambiando marcia o rilasciando bruscamente l’acceleratore;f. caricare e scaricare veicoli senza precauzione;g. sbattere le portiere, il cofano, il portellone del bagagliaio e simili; h. disturbare con apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati sul veicolo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025
16 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |