AS 2024 753
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 22 novembre 2024
Preambolo
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto)
ordina:
I
L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 FarmacopeaPer farmacopea si intendono:a. Pharmacopoea Europaea, 11a edizione2 (Ph. Eur. 11), del novembre 2021, il supplemento 11.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2022, il supplemento 11.2 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 2022, il supplemento 11.3 alla Pharmacopoea Europaea del novembre 2022, il supplemento 11.4 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2023, il supplemento 11.5 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 2023, il supplemento 11.6 alla Pharmacopoea Europaea del novembre 2023 e il supplemento 11.7 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2024;b. Pharmacopoea Helvetica, 12a edizione3 (Ph. Helv. 12), dell’agosto 2022.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.
22 novembre 2024 | In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Lukas Bruhin |