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AS 2024 784

Accordo del 4 marzo 1999
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni
RS 0.784.195.141; RU 2003 687

Preambolo

Traduzione

Revisione dei protocolli I, II, III, IV e V dell’accordo

Conclusa il 15 ottobre 2024
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2025

L’Ufficio federale delle comunicazioni e l’Ufficio delle comunicazioni (Amt für Kommunikation) hanno convenuto di modificare i protocolli I, II, III, IV e V del summenzionato accordo, conformemente al conferimento di procura di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del medesimo accordo, secondo l’allegato.

Ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 2 del medesimo accordo, le presenti abrogazioni e modifiche devono essere confermate mediante scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Bienne, 3 ottobre 2024

Per l’Ufficio federale
delle comunicazioni:

Bernard Maissen

Vaduz, 15 ottobre 2024

Per l’Ufficio
delle comunicazioni:

Dr. Rainer Schnepfleitner

Protocollo I

Abrogato

Protocollo II
concernente la cooperazione nell’ambito della gestione delle frequenze

1 Principi della cooperazione

Il principato del Liechtenstein gestisce autonomamente l’intero spettro delle frequenze nonché i diritti di utilizzo e le posizioni orbitali dei satelliti conformemente alle leggi e alle ordinanze del Principato e alle convenzioni internazionali. Sulla base del presente protocollo, l’UFCOM offre all’Ufficio delle comunicazioni (AK) sostegno tecnico e amministrativo nonché consulenza per la realizzazione della gestione delle frequenze nel Liechtenstein.

Ne è esclusa in particolare l’elaborazione della circolare informativa sulle frequenze internazionali dell’Ufficio delle radiocomunicazioni (BR) (Servizi Spaziali) (BR IFIC).

2 Gestione delle frequenze

2.1 Piano di attribuzione delle frequenze

L’UFCOM mette a disposizione dell’AK, sulla base del piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) elaborato per la Svizzera, una versione di piano di attribuzione delle frequenze specifica per il Liechtenstein (Frequency Allocation Plan, FAP), inclusi gli allegati, quali in particolare le prescrizioni di interfaccia.

L’UFCOM aggiorna periodicamente nel FAP, previe istruzioni dell’AK e consultazione con esso, le deroghe specifiche per il Liechtenstein.

I dettagli della collaborazione di cui al paragrafo 1 sono regolati dalle amministrazioni, se necessario attraverso un accordo amministrativo speciale. Quest’ultimo definisce in particolare i dettagli della forma e dell’entità del sostegno dell’UFCOM per l’elaborazione del FAP nonché delle procedure per l’aggiornamento del FAP da parte dell’UFCOM.

2.2 Procedure di coordinamento delle frequenze e di notifica

Nell’ambito delle procedure di coordinamento e di notifica, l’AK ha la possibilità di incaricare l’UFCOM di rappresentare gli interessi del Liechtenstein previe istruzioni e accordi (tipo e estensione delle competenze). Al termine delle procedure deve essere redatto un rapporto.

In caso di conflitto d’interessi tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera o in presenza di un consistente onere in termini di tempo e di denaro, l’UFCOM e l’AK si consultano a tempo debito al fine di trovare una soluzione di comune accordo.

2.3 Radio Monitoring

Su incarico dell’AK, l’UFCOM effettua misurazioni di frequenze in Liechtenstein ai fini della pianificazione e di un utilizzo delle frequenze libero da interferenze (analisi della qualità e localizzazione delle interferenze).

Le autorità di esecuzione possono stipulare un accordo, che non necessita di una forma specifica, per definire in particolare l’ampiezza e il calendario delle misurazioni e le modalità di redazione del rapporto.

Se sono necessarie misurazioni in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, secondo accordo con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato.

2.4 Rappresentanza in organismi internazionali nell’ambito della radiocomunicazione

D’intesa con l’AK, l’UFCOM rappresenta e sostiene il Principato del Liechtenstein in seno a organismi internazionali finalizzati alla pianificazione radio (art. 6 dell’accordo). Si tratta in particolare di gruppi dell’UIT (settore delle radiocomunicazioni), di sottocomitati della CEPT per le frequenze (Electronic Communications Committee – ECC) nonché dell’ufficio indipendente della CEPT a Copenhagen (European Communications Office, ECO).

I dettagli della collaborazione di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dalle amministrazioni tramite un accordo speciale che non richiede una forma particolare. Esso contiene in particolare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappresenta permanentemente il Principato del Liechtenstein.

Per i casi in cui è necessaria una procura, l’AK s’incarica di procurarla o di rilasciarla.

Protocollo III
concernente la cooperazione nell’ambito di determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione

1 Principi della cooperazione

Nel quadro delle leggi e ordinanze in vigore nel Liechtenstein, il Principato regola in piena autonomia la concessione e la gestione dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione menzionati nel punto 2 del presente protocollo. La regolamentazione relativa a tali diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione può tuttavia tenere conto delle leggi e ordinanze in vigore in Svizzera.

2 Campo di applicazione del presente protocollo

La cooperazione verte su determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione che richiedono un’assegnazione individuale delle frequenze.

3 Contenuto e forma della cooperazione

Per l’applicazione del presente protocollo è stabilito un rapporto di cooperazione tra l’AK e l’UFCOM, che prevede in particolare l’utilizzo delle strutture messe a disposizione dall’UFCOM per esaminare le domande di attribuzione delle frequenze.

In virtù delle disposizioni del punto 1, l’UFCOM si incarica di esaminare dal punto di vista tecnico e amministrativo le domande per la concessione di diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione ai sensi del presente protocollo provenienti dal Liechtenstein, secondo le stesse modalità adottate per la Svizzera, in particolare la redazione di descrizioni della rete. Eventuali indicazioni da parte delle autorità competenti del Liechtenstein verranno prese in considerazione di comune accordo.

La concessione e la gestione dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione ai sensi del presente protocollo nonché l’imposizione di tasse spetta all’AK conformemente alle leggi e ordinanze in vigore nel Principato.

4 Controllo dell’esercizio di determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione

Il controllo dell’esercizio dei diritti di utilizzo registrati per determinate frequenze per impianti di radiocomunicazione spetta alle autorità competenti del Liechtenstein.

In caso di interferenze o di esercizio non conforme di tali diritti di utilizzo di determinate frequenze per impianti di radiocomunicazione, le autorità competenti del Liechtenstein adottano le misure necessarie.

Su richiesta dell’AK, l’UFCOM fornisce consulenza e supporto alle autorità competenti del Liechtenstein. Se sono necessarie attività in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, d’intesa con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato. Le autorità di esecuzione possono disciplinare in un accordo, il quale non deve avere una forma precisa, in particolare la portata e il calendario dei controlli nonché le modalità del di redazione del rapporto.

Su richiesta dell’AK, l’UFCOM effettua misurazioni di frequenze utilizzate in Liechtenstein per analizzarne il corretto esercizio. Il coinvolgimento consiste in una consulenza e sostegno dell’AK nel singolo caso (se necessario in loco). Se sono necessarie misurazioni in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, d’intesa con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato. L’UFCOM informa l’AK in merito a possibili infrazioni sul territorio del Principato del Liechtenstein.

Le autorità di esecuzione possono stipulare un accordo, che non necessita di una forma specifica, per definire in particolare la portata e il calendario delle misurazioni nonché le modalità di redazione del rapporto.

Protocollo IV
concernente la cooperazione nell’ambito degli impianti di radiocomunicazione

1 Principi della cooperazione

Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein.

La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa contemporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico europeo (SEE) e che il diritto dell’accordo doganale e il diritto dello SEE si applicano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»).

Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 dell’accordo del 2 novembre 19941 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19232 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedimento più semplici.

2 Contenuto e ambiti della cooperazione

2.1 Messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomunicazione

Le parti constatano che il diritto dell’accordo doganale relativo alla messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione coincide essenzialmente con il diritto dello SEE, in particolare con la direttiva 2014/53/UE3.

Conformemente al diritto dello SEE e alla legge del Principato del Liechtenstein del 22 marzo 19954 in merito alla circolazione delle merci (Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren) in combinato disposto con l’ordinanza del Principato del Liechtenstein del 19 settembre 20175 relativa alla circolazione di impianti di radiocomunicazione nello Spazio economico europeo (Verordnung vom 19. September 2017 über den Verkehr mit Funkanlagen im Europäischen Wirtschaftsraum) nonché con il diritto dell’accordo doganale, l’AK è responsabile della sorveglianza della circolazione di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. Per adeguarsi ai diritti e agli obblighi posti dal diritto dello SEE, il Principato del Liechtenstein ha applicato una regolamentazione in base alla quale possono essere messi a disposizione sul mercato tutti gli impianti di radiocomunicazione autorizzati in un altro Stato dello SEE o in uno Stato terzo conformemente al diritto dello SEE, e segnatamente sulla base di un Mutual Recognition Agreement (MRA). Sono inoltre ammessi nel Liechtenstein tutti gli impianti di radiocomunicazione messi a disposizione sul mercato in base al diritto dell’accordo doganale.

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, l’UFCOM fornisce sostegno e consulenza alle autorità competenti del Liechtenstein nella creazione del sistema di valutazione della conformità degli impianti di radiocomunicazione come pure in questioni concernenti la messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. Tali attività di consulenza e di sostegno includono l’esame di domande di qualsiasi tipo, riguardanti segnatamente:

  • a) la conformità degli impianti di radiocomunicazione;

  • b) le condizioni e la procedura relativi alla valutazione della conformità;

  • c) l’utilizzo di marchi di conformità;

  • d) le norme e prescrizioni tecniche;

  • e) il riconoscimento di organismi specializzati stranieri in qualità di organismi designati.

L’UFCOM offre sostegno e consulenza sulla base di normative europee armonizzate, se esistenti, o negli altri casi, sulla base di prescrizioni o norme tecniche svizzere.

2.2 Notifica delle specifiche delle interfacce radio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2014/53/UE

L’UFCOM sostiene l’AK nella notifica, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2014/53/UE, delle specifiche delle interfacce radio alle autorità di vigilanza dell’AELS. L’AK valuta la possibilità di assolvere all’obbligo di notifica attraverso un rinvio diretto alle specifiche svizzere vigenti. L’UFCOM informa l’AK di ciascuna modifica apportata alle specifiche delle interfacce radio.

2.3 Installazione ed esercizio di impianti di radiocomunicazione

In virtù del presente protocollo, la cooperazione si estende alle attività di consulenza e di sostegno da parte dell’UFCOM alle autorità competenti del Liechtenstein in materia di installazione e di esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein.

2.4 Sorveglianza del mercato nel settore degli impianti di radiocomunicazione

L’ordinanza svizzera del 25 novembre 20156 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) è stata recepita nell’allegato I del Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato di unione doganale) e l’applicabilità che ne deriva sul territorio del Principato del Liechtenstein è data dalla rispettiva versione in vigore.

L’AK è responsabile per la sorveglianza del mercato nel Principato del Liechtenstein e può incaricare l’UFCOM, in accordo con esso, di svolgere le relative attività nel quadro dell’OIT. In particolare, l’UFCOM può effettuare controlli di mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein degli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 1 OIT in combinato disposto con l’articolo 36 segg. OIT.

L’AK e l’UFCOM svolgono una volta all’anno, nel quarto trimestre, una seduta di coordinazione in cui vengono stabiliti i controlli (a campione) per l’anno successivo e in cui si informa in merito ai controlli effettuati durante l’anno. Se nel corso dell’anno si constata un’urgente necessità di agire, è convocata una seduta straordinaria.

L’UFCOM informa tempestivamente e in anticipo l’AK in merito allo svolgimento delle attività previste nell’ambito della sorveglianza del mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein.

Le decisioni dell’UFCOM nell’ambito della sorveglianza del mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein devono contenere una nota che indichi che la competenza dell’UFCOM deriva dal Trattato di unione doganale.

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano all’AK o alle autorità competenti del Liechtenstein. Il coinvolgimento dell’UFCOM avviene di comune accordo e su richiesta dell’AK. Esso consiste nella consulenza e sostegno dell’AK caso per caso, se necessario in loco. L’UFCOM informa l’AK in merito a possibili infrazioni sul territorio del Principato del Liechtenstein.

2.5 Rappresentanza in organismi internazionali nell’ambito della radiocomunicazione

L’UFCOM rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a organismi internazionali per l’ambito degli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 6 del presente accordo e riferisce regolarmente all’AK. Ciò riguarda in particolare il Comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni7 e i suoi sottogruppi.

I dettagli della collaborazione sono disciplinati dalle amministrazioni in un accordo che non richiede una forma specifica. Esso contiene in particolare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappresenta permanentemente il Principato del Liechtenstein. Per i casi in cui è necessaria una delega, l’AK s’incarica di procurarla o di rilasciarla.

2.6 Sostegno nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo

L’UFCOM sostiene il Principato del Liechtenstein nell’adempimento degli obblighi in base all’Accordo del 2 maggio 19928 sullo Spazio economico europeo, in particolare:

  • a) nell’istituzione regolare della strategia nazionale di vigilanza del mercato conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 2019/10209;

  • b) nella redazione della relazione per il riesame e la valutazione della vigilanza del mercato conformemente all’articolo 31 paragrafo 2 lettera o del regolamento (UE) 2019/1020;

  • c) nell’elaborazione della relazione relativa all’applicazione della direttiva 2014/53/UE conformemente all’articolo 47 paragrafo 1 di tale direttiva.

2.7 Impianti di radiocomunicazione esercitati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

  • a) L’UFCOM prepara la documentazione necessaria al rilascio di un’omologazione per impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità quando l’omologazione si applica unicamente al territorio del Principato del Liechtenstein. Le autorità di quest’ultimo sono competenti per il rilascio dell’omologazione.

  • b) L’UFCOM prepara la documentazione necessaria al rilascio di un’autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità quando l’autorizzazione è valida unicamente per il territorio del Principato del Liechtenstein. Le autorità di quest’ultimo sono competenti per il rilascio dell’autorizzazione.

Protocollo V

Abrogato

Accordo del 4 marzo 1999<br />tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni<br />RS 0.784.195.141; RU 2003 687 | Lexipedia | Lexipedia