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AS 2025 368

Ordinanza dell’UFAC concernente l’esame degli aeromobili

Preambolo

L’Ufficio federale dell’aviazione civile

ordina:

I

L’ordinanza dell’UFAC del 15 aprile 19701 concernente l’esame degli aeromobili è modificata come segue:

Ingressovisto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea,

Art. 1La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:a. regolamento (UE) 2018/11394;b. regolamento (UE) n. 1321/20145;c. regolamento (UE) n. 748/20126.

Art. 2 Primi esami ed esami completivi1 I seguenti esami vengono svolti come primi esami:a. l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo;b. l’esame parziale di tipo, dopo una modifica d’un tipo ammesso;c. l’esame di serie per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.2 I seguenti esami vengono svolti come esami completivi:a. gli esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile; b. gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile;c. gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile.

Art. 2a Esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobileGli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare: a. il potenziale pericolo derivante dall’aeromobile;b. il tipo di operazioni a cui è destinato l’aeromobile;c. dati empirici ed eventi anteriori.

Art. 2b Esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile1 L’UFAC può ordinare esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile tra gli esami completivi periodici:a. dopo interventi di manutenzione finalizzati a riparare danni gravi o difetti tecnici;b. dopo un inconveniente;c. in caso di sospetto di difetti tecnici.2 In qualsiasi momento può essere ordinato un esame intermedio come ispezione di rampa.

Art. 3 Domanda1 I primi esami, gli esami completivi periodici e gli esami all’esportazione vengono eseguiti su domanda.2 Gli esami intermedi possono essere ordinati e svolti dall’UFAC in qualsiasi momento senza che ne venga fatta domanda.

Art. 4 cpv. 33 L’esame inizia soltanto dopo la ricezione della documentazione necessaria e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera.

Art. 9 Rapporto d’esame1 Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’avvenuto esame. Entrambi i documenti possono essere redatti su carta o in formato elettronico.2 Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini per la loro eliminazione. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.3 Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.4 La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

16 maggio 2025

Ufficio federale dell’aviazione civile:

Christian Hegner