AS 2025 645
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 33 Per il controllo periodico dei veicoli di riserva si applica per analogia l’articolo 33 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
Art. 24 cpv. 4, frase introduttiva4 I veicoli a motore e i rimorchi provvisti di targhe professionali aventi un peso totale (art. 7 cpv. 4 OETV3) superiore a 3,50 t possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:
II
Gli allegati 4 e 5 sono modificati come segue:
Allegato 4 n. 15.515.5 Autorizzazione: autorizzazione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini4 all’installazione, al controllo periodico e alla riparazione di tachigrafi.
Allegato 5 n. 1, 3 e 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e c1. Concerne soltanto il testo francese3. Concerne soltanto il testo francese4. Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o all’autorità di ammissione il …:a. Licenza di circolazione per il veicolo da immatricolare o rapporto di perizia (modulo 13.20 A)c. Concerne soltanto il testo francese
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
15 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |