AS 2025 75
Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20241,
decreta:
I
La legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Art. 59 cpv. 1 lett. a e ater1 Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: a. il limite di spesa per i contributi forfettari ai Cantoni secondo l’articolo 53;ater. il limite di spesa per:1. i contributi di cui all’articolo 56 per l’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,2. i contributi di cui all’articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione;
Art. 69–71Abrogati
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 27 settembre 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024 La presidente: Eva Herzog |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2025.
29 gennaio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |