Lexipedia

AS 2025 807

Ordinanza del DFI
sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali
(ODPPE)
(ODPPE)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 41 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali,

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali è modificata come segue:

Art. 43aAbrogato

Art. 43c Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2025Le derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali che non risultano conformi alla modifica del 26 novembre 2025 della presente ordinanza possono ancora essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2026. Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

II

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

(art. 3 cpv. 2 lett. a, 6 lett. d, 8 cpv. 3 lett. c, 13 lett. d, 15 cpv. 3 lett. c, 17 cpv. 1, 19 cpv. 3 lett. c, 21 cpv. 1, 25 cpv. 2, 34 cpv. 1 e 35a cpv. 3 lett. b)

Sostanze e composti

Per la categoria di sostanze «Vitamine», alla sostanza «Folato» è aggiunta la seguente voce in ordine alfabetico: Sostanze Composti Categorie alimentari Alimenti per lattanti
e di proseguimento Alimenti a base
di cereali e
altre pappe
di complemento Alimenti a fini medici
speciali Sostituto dell’intera
razione giornaliera
per il controllo del peso Sostituto di un pasto per
il controllo del peso Vitamine ... Folato ... Sale monosodico dell’acido L-5-metiltetraidrofolico2 x x x x x ...

Ordinanza del DFI<br />sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali<br />(ODPPE) | Lexipedia | Lexipedia