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AS 2025 810

Ordinanza del DFI
sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile
(ODOV)
(ODOV)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 123 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile,

ordina:

I

L’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

(art. 31 e 37 cpv. 1 lett. c)

Funghi commestibili che possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti, e i relativi requisiti

Eliminare la voce «Lentinula» e la voce sottostante «Lentinula edodes (Berk.) Pegler».

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