AS 2026 204
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 20241,
decreta:
I
La legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13a Provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro di interventi precoci intensivi in caso di disturbi dello spettro autistico1 L’assicurazione prende a carico i provvedimenti sanitari di cui all’articolo 13 eseguiti nel quadro di un intervento precoce intensivo per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, se sono adempiute le seguenti condizioni:a. l’intervento precoce intensivo è oggetto di una pianificazione da parte del Cantone nel quale è organizzato;b. l’intervento precoce intensivo consiste in provvedimenti sanitari coordinati con provvedimenti pedagogici previsti dal diritto cantonale ed eseguiti insieme ad essi;c. il metodo d’intervento precoce intensivo è scientificamente riconosciuto;d. tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l’organo cantonale competente è stata conclusa una convenzione che disciplina:1. la collaborazione tra l’UFAS e l’organo cantonale competente,2. gli obiettivi dei provvedimenti sanitari,3. le condizioni che questi provvedimenti devono soddisfare,4. gli standard qualitativi dell’intervento precoce intensivo,5. le modalità della partecipazione finanziaria dell’assicurazione,6. il controllo e la valutazione.2 I provvedimenti sanitari sono presi a carico mediante importi forfettari per singolo caso. Sono versati al Cantone nel quale è organizzato l’intervento precoce intensivo. L’assicurazione assume al massimo il 30 per cento delle spese medie stimate per l’intervento.3 Il Consiglio federale disciplina:a. il calcolo degli importi forfettari;b. gli elementi essenziali dell’intervento precoce intensivo, quali la durata e l’intensità dei provvedimenti sanitari;c. le condizioni che i fornitori di provvedimenti sanitari devono adempiere, comprese quelle relative alla formazione del personale;d. le condizioni di partecipazione all’intervento precoce intensivo relative alla salute degli assicurati e alla loro età; e. i criteri di valutazione dell’efficacia dell’intervento precoce intensivo; f. le modalità della vigilanza.
Art. 14ter cpv. 44 Può delegare al Dipartimento federale dell’interno (DFI) o all’UFAS i compiti di cui ai capoversi 1–3.
Art. 67 cpv. 1ter1ter Può prevedere che l’assicurazione rimborsi integralmente o parzialmente alla Confederazione le spese sostenute dall’Ufficio federale di statistica (UST) per l’allestimento di statistiche sulla base dei dati di cui all’articolo 68novies.
Art. 68novies Raccolta e trasmissione di dati in relazione all’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico1 Le istituzioni che svolgono interventi precoci intensivi (art. 13a) raccolgono dati relativi agli assicurati a fini di:a. controllo e valutazione dell’efficacia degli interventi da parte della Confederazione e dei Cantoni, conformemente all’articolo 13a capoverso 1 lettera d numero 6;b. vigilanza, come prevista dal Consiglio federale secondo l’articolo 13a capoverso 3 lettera f.2 Raccolgono i seguenti dati:a. il numero AVS;b. la data di nascita;c. il sesso;d. il Cantone di domicilio;e. la data della diagnosi di disturbo dello spettro autistico;f. le date dell’inizio e della fine della partecipazione all’intervento precoce intensivo;g. i dati che consentono di seguire lo sviluppo del bambino in relazione con l’intervento precoce intensivo, quali i risultati di test;h. i dati relativi ai provvedimenti che esse adottano per consolidare i risultati raggiunti prima dell’inizio della scuola o per agevolare la transizione in un altro ambiente o l’integrazione nella scuola.3 Trasmettono i dati di cui al capoverso 2 all’organo cantonale competente.4 Trasmettono i dati di cui al capoverso 2 lettere a–f e h all’ufficio AI competente, a fini di controllo, prima dell’inizio dell’intervento precoce intensivo e al più tardi al momento in cui questo termina o è interrotto.5 L’organo cantonale competente trasmette:a. all’UST i dati di cui al capoverso 2 lettere a, e, g e h a fini statistici;b. all’UFAS i dati di cui al capoverso 2 lettere b, d, e, f e h a fini di controllo e di vigilanza.6 Il Consiglio federale può prevedere che le istituzioni di cui al capoverso 1 raccolgano e trasmettano dati supplementari in relazione con l’intervento precoce intensivo.7 Disciplina le modalità:a. dell’informazione dell’assicurato;b. dell’esercizio del diritto di opposizione dell’assicurato alla registrazione non anonimizzata dei dati a fini statistici;c. dell’anonimizzazione e della distruzione dei dati.8 Può delegare al DFI o all’UFAS i compiti di cui ai capoversi 6 e 7.
Art. 78 cpv. 33 Il fattore di sconto corrisponde all’andamento del quoziente tra l’indice ai sensi dell’articolo 33ter capoverso 2 LAVS3, da calcolare ogni anno, e l’indice dei salari calcolato dall’UST a partire dal 2011.
II
Disposizione transitoria della modifica del 21 marzo 2025
Per gli assicurati che hanno partecipato al progetto pilota «Intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile» e per i quali l’intervento prosegue presso lo stesso fornitore di prestazioni dopo la fine del progetto pilota, il finanziamento dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’intervento resta retto dal diritto che si applicava al progetto pilota.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2025.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.
6 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |