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AS 2026 321

Ordinanza
concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie
(Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal)
(Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 20151 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 3a Delega di compiti essenzialiPer delega di compiti essenziali conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettera l LVAMal si intende segnatamente l’esame delle prestazioni, la riscossione, la contabilità e l’amministrazione delle polizze.

Art. 7 Termini in caso di modifiche del piano d’esercizio1 Le domande di modifica degli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere k e n LVAMal devono essere presentate all’autorità di vigilanza entro il 30 giugno. Le modifiche hanno effetto a partire dall’inizio dell’anno civile successivo. In via eccezionale, l’autorità di vigilanza può autorizzare un inizio di validità diverso. La domanda deve essere presentata cinque mesi prima dell’inizio di validità auspicato.2 Le domande di modifica degli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera l LVAMal devono essere presentate all’autorità di vigilanza due mesi prima dell’inizio di validità auspicato.

Art. 31a Ripartizione della compensazione dei premi tra gli assicuratiLa compensazione dei premi è ripartita tra gli assicurati in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita dall’assicuratore (rimborso).

Art. 32 cpv. 22 Comunica ai Cantoni interessati la decisione relativa alla domanda di approvazione dell’assicuratore. In caso di approvazione, comunica in particolare l’importo della compensazione dei premi e l’importo del rimborso per assicurato.

Art. 33 Modalità della restituzione1 Se la restituzione è concessa agli assicurati (art. 18 cpv. 1 LVAMal), l’assicuratore comunica a questi ultimi l’importo del rimborso di cui all’articolo 31a.2 L’assicuratore deduce l’importo del rimborso dal premio dovuto e lo segnala separatamente sulla relativa fattura. Può anche versarlo separatamente all’assicurato.3 L’assicuratore può compensare l’importo del rimborso con i premi o le partecipazioni ai costi a lui dovuti.4 Se la restituzione è concessa al Cantone (art. 18 cpv. 2 LVAMal), l’assicuratore comunica al Cantone l’importo totale al quale ha diritto in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 LVAMal.

Art. 50 cpv. 1, nota a piè di pagina1 La relazione sulla gestione è allestita conformemente alle disposizioni della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (Swiss GAAP FER)2. Si compone del rapporto annuale e del conto annuale (bilancio, conto economico, conto dei flussi di tesoreria, documentazione del capitale proprio e allegato). L’UFSP definisce la versione applicabile delle norme Swiss GAAP FER.

Art. 51 cpv. 2, nota a piè di pagina2 Il conto annuale secondo il diritto in materia di vigilanza è allestito secondo le norme Swiss GAAP FER3 integrate con i requisiti specifici di cui al capoverso 1.

Art. 54 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina1 L’ufficio di revisione esterno allestisce ogni anno:a. un rapporto sul conto annuale secondo le norme Swiss GAAP FER4;

Art. 61 cpv. 11 L’assicuratore deve trattare tutti gli assicurati allo stesso modo, senza distinzione di stato di salute o di un indicatore di esso, in particolare per quanto riguarda l’ammissione nell’assicurazione, la scelta della forma di assicurazione, le comunicazioni agli assicurati ad eccezione dell’informazione mirata di cui all’articolo 56a LAMal5 nonché il termine per il rimborso delle prestazioni.

II

L’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 106c cpv. 1, 1bis e 31 L’assicuratore comunica al Cantone se può collegare la notifica a un proprio assicurato. Comunica inoltre al Cantone il premio approvato e l’importo di compensazione secondo l’articolo 26 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20157 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal).1bis Se opera una compensazione dei premi incassati in eccesso secondo l’articolo 17 LVAMal8, l’assicuratore informa il Cantone anche in merito agli assicurati il cui premio è interamente coperto dalle riduzioni dei premi di cui all’articolo 65 LAMal nonché all’importo del rimborso di cui all’articolo 31a OVAMal per ogni assicurato.3 L’assicuratore presenta al Cantone un conto annuale. Quest’ultimo comprende, per ogni avente diritto, i dati personali di cui all’articolo 105g, il periodo interessato, i premi mensili dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli importi versati e l’importo di eventuali rimborsi di cui all’articolo 31a OVAMal.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

5 giugno 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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