AS 2026 348
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva, 2 lett. abis e bbis, 2bis lett. c, 2quater, 3 e 41 Sono considerate prestazioni ai sensi dell’articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettere a e abis e all’articolo 8a:2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:abis. valutazione, consigli e coordinamento nel settore delle cure palliative specializzate; sono considerati tali i provvedimenti di cui alla lettera a destinati alle seguenti persone:1. pazienti adulti in fase terminale, affetti da una malattia incurabile, progressiva e in stadio avanzato e che presentano una sintomatologia complessa, 2. pazienti pediatrici che, a causa di una malattia o di un infortunio, si trovano in una condizione in cui la loro aspettativa di vita è ridotta o la loro vita è in pericolo; bbis. esami e cure nel settore delle cure palliative specializzate; sono considerati tali i provvedimenti di cui alla lettera b destinati alle persone di cui alla lettera abis numeri 1 e 2;2bis Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:c. le prestazioni delle cure palliative specializzate di cui al capoverso 2 lettere abis e bbis:1. devono essere effettuate da fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a che dispongano di un adeguato titolo di perfezionamento in cure palliative,2. in caso di fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b devono essere effettuate da infermieri con un adeguato titolo di perfezionamento in cure palliative,3. in caso di fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera c devono essere effettuate da personale di cura con un adeguato titolo di perfezionamento in cure palliative; il personale di cura è pari ad almeno 0,9 equivalenti a tempo pieno per posto letto, calcolati sull’intera casa di cura oppure sul reparto delimitato dal profilo organizzativo in cui il paziente è assistito; almeno la metà di tali equivalenti a tempo pieno è assegnata a infermieri.2quater Se un fornitore di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera c non fornisce prestazioni delle cure palliative specializzate secondo il capoverso 2 lettere abis e bbis, i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b possono fornire tali prestazioni nella casa di cura per un massimo di 10 ore a paziente nell’arco di quattro mesi.3 Sono considerate prestazioni delle cure acute e transitorie ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 LAMal le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b e c, effettuate da persone e istituti di cui al capoverso 1 lettere a–c secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8a dopo un soggiorno ospedaliero e previa prescrizione di un medico dell’ospedale.4 Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico ai sensi dell’articolo 8 secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8a. Quelle di cui al capoverso 2 lettere abis, b e bbis possono essere fornite soltanto su prescrizione o mandato medico ai sensi dell’articolo 8 secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettere a o abis e all’articolo 8a.
Art. 7a cpv. 1, frase introduttiva e lett. abis e bbis, nonché cpv. 3bis1 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l’assicurazione versa i contributi seguenti:abis. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera abis: 112.90 franchi all’ora;bbis. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera bbis: 99.00 franchi all’ora;3bis Il contributo di cui al capoverso 3 è aumentato di 37.00 franchi al giorno qualora il fornitore di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c effettui prestazioni delle cure palliative specializzate di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere abis e bbis.
Art. 7c Partecipazione dell’assicurato ai costi delle cure1 Per il calcolo della partecipazione massima dell’assicurato ai costi delle cure secondo l’articolo 25a capoverso 5 LAMal2 sono determinanti i seguenti importi:a. per i contributi di cui all’articolo 7a capoverso 1 lettere a, b e c: 76.90 franchi;b. per i contributi di cui all’articolo 7a capoverso 1 lettere abis e bbis: 112.90 franchi;c. per i contributi di cui all’articolo 7a capoverso 3: 115.20 franchi;d. per i contributi di cui all’articolo 7a capoverso 3bis: 152.20 franchi.2 Per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2quater non è riscossa alcuna partecipazione a carico dell’assicurato.3 La partecipazione di cui al capoverso 1 è riscossa per ciascuna giornata in cui si usufruisce delle corrispondenti prestazioni di cura.
Art. 8 cpv. 1bis, 2 lett. c, 3 e 41bis Il medico determina, mediante uno strumento adeguato, se il paziente necessita di prestazioni delle cure palliative specializzate di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere abis e bbis e lo attesta nella prescrizione o nel mandato medico. Tale strumento è impiegato a livello nazionale e indica se il paziente soddisfa i criteri di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera abis numero 1 o 2.2 La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:c. quattro mesi per le prestazioni delle cure palliative specializzate di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere abis e bbis.3 Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b attinenti allo stato di salute causato dalla grande invalidità. L’assicurato deve comunicare all’assicuratore l’esito della revisione dell’assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.4 Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere prorogati.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
2 L’articolo 7c capoverso 1 lettere a e c entra in vigore il 1° agosto 2026.
12 giugno 2026 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |