AS 1999 2903
Ordinanza concernente la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, i servizi d'istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell'esercito (Ordinanza sui servizi d'istruzione, OSI)
Ordinanza concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito (Ordinanza sui servizi d’istruzione, OSI)
del 20 settembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 6, 13 capoversi 3 e 5, 24 capoverso 2, 41 capoverso 3, 42 capoverso 2, 43, 49 capoversi 2 e 3, 51 capoverso 2, 53 capoverso 2, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58, 60 capoverso 3, 96 capoverso 2, 97 capoverso 3, 103 capoverso 1, 104 capoversi 3 e 4, 144 capoversi 1 e 2 e 150 capoverso 1 della legge militare1; visto l’articolo 70 capoverso 1 della legge sulla protezione civile2, ordina:
Titolo primo: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina, per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare nell’esercito, nella riserva di personale o negli stati maggiori del Consiglio federale: a. la durata dell’obbligo di prestare servizio militare; b. l’ulteriore impiego nella funzione militare dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare; c. l’adempimento dei servizi d’istruzione; d. le promozioni, le mutazioni senza promozioni nonché le nomine.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 L’ordinanza è applicabile:
a. agli Svizzeri soggetti all’obbligo di prestare servizio militare; b. agli Svizzeri e alle Svizzere che si annunciano volontariamente al reclutamento e soggetti in seguito all’obbligo di prestare servizio militare; c. ai militari che, dopo aver compiuto l’obbligo di prestare servizio militare, sono ulteriormente impiegati con il loro consenso scritto.
RS 512.21
1999-5082 2903
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
2 Sono fatte salve le disposizioni speciali previste in altri atti legislativi, per:
a. i membri del Corpo degli istruttori; b. i membri della Squadra di vigilanza e del Servizio di volo militare; c. i membri del Corpo della guardia delle fortificazioni; d. i membri della giustizia militare; e. determinati membri del Servizio della posta da campo; f. i militari in servizio di promovimento della pace; g. i membri del Servizio della Croce Rossa; h. i membri degli stati maggiori del Consiglio federale; i. le attività fuori del servizio della truppa. 3 Durante il servizio attivo e il servizio d’appoggio, la presente ordinanza vale fino a quando il Consiglio federale, per il servizio attivo, e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il servizio d’appoggio, non dispongano altrimenti. 4 Nella presente ordinanza, i capi delle frazioni dello stato maggiore dell’esercito, i comandanti delle piazze di mobilitazione, i presidenti dei tribunali militari, il comandante del servizio di manutenzione delle Forze aeree e il comandante del gruppo d’impiego d’aviazione soggiacciono allo stesso diritto applicabile ai comandanti di reggimento. 5 Le forme maschili usate nella presente ordinanza, come «militare», «aspirante», «comandante», «superiore» ecc. comprendono sia i militari donne, sia i militari uomini.
Art. 3 Definizioni Le definizioni e le abbreviazioni utilizzate nella presente ordinanza sono indicate nell’appendice 1.
Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Durata dell’obbligo di prestare servizio militare
Art. 4 Durata regolamentare 1 La durata regolamentare dell’obbligo di prestare servizio militare è stabilita giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge militare. 2 Chi è reclutato nell’anno civile in cui compie 20 anni, o più tardi, è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare dalla data del reclutamento. 3 Per i capitani in funzioni speciali o con particolari capacità secondo l’appendice 2, l’obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine dell’anno in cui compiono
52 anni.
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Art. 5 Proroga della durata 1 Sono soggette all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 52 anni le persone che, in quanto militari, rivestono le funzioni giusta l’appendice 3 sezione 1. 2 Gli organi incaricati dell’amministrazione e le autorità militari cantonali designano individualmente queste persone d’intesa con le unità amministrative o le organizzazioni interessate. 3 Queste persone sono assegnate alla riserva di personale fino al raggiungimento del limite d’età secondo il capoverso 1, quando: a. non esercitano più una funzione secondo l’appendice 3, oppure b. non sussiste più la necessità di un’incorporazione nella corrispondente formazione.
Art. 6 Abrogazione dell’obbligo di prestare servizio militare 1 In caso di perdita della cittadinanza svizzera, di inabilità al servizio, nonché di esclusione dall’esercito o dal servizio militare, per i militari decade l’obbligo di prestare servizio militare. 2 L’obbligo di prestare servizio militare dei militari donne è abrogato dopo sei anni completi di esenzione ininterrotta dal servizio d’istruzione. L’organo incaricato del- l’amministrazione decide in merito all’abrogazione dell’obbligo di prestare servizio militare su proposta del capo delle Donne nell’esercito e procede al proscioglimento.
Capitolo 2: Ulteriore impiego dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare
Art. 7 Principio 1 I militari che devono essere prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare alla fine dell’anno in cui compiono 52 anni possono essere ulteriormente impiegati, con il loro consenso scritto, se nella loro funzione militare forniscono servizi importanti all’esercito, alla riserva di personale, agli stati maggiori del Consiglio federale o ad altri settori della difesa integrata e se sono necessari per tali prestazioni.
2 Le persone che possono essere ulteriormente impiegate dopo l’adempimento
dell’obbligo di prestare servizio militare sono indicate nell’appendice 3 sezione 2. 3 Esse possono continuare a essere impiegate al massimo sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni.
Art. 8 Procedura per l’ottenimento del consenso scritto 1 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani che, dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, saranno ulteriormente impiegati, devono essere informati in merito dall’organo incaricato dell’ammini-
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strazione o dall’autorità militare cantonale nel primo trimestre dell’anno corrispondente e consultati per sapere se sono d’accordo sull’ulteriore impiego. 2 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani che, in virtù della loro attività o posizione professionale, dovranno essere ulteriormente impiegati in ambito militare, sono consultati tramite l’organo superiore in ambito professionale. 3 L’organo superiore in ambito professionale attesta l’attività professionale dell’in- teressato. 4 I militari inviano la risposta, unitamente al parere dell’organo superiore in ambito professionale, all’autorità militare che ha fatto la richiesta entro il 15 luglio. 5 Agli ufficiali superiori la necessità del loro ulteriore impiego è comunicata, per scritto, dall’organo incaricato dell’amministrazione competente per la loro Arma o il loro servizio ausiliario all’inizio dell’anno in cui compiono 52 anni. 6 Se essi non chiedono per scritto, entro il 15 agosto dell’anno in questione, il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, si considera che il consenso sia stato dato.
7 Le domande di proscioglimento sono da inviare all’organo incaricato dell’ammi-
nistrazione secondo il capoverso 5, a destinazione del Gruppo del personale del- l’esercito nello Stato maggiore generale dell’esercito (Gruppo del personale); gli ufficiali superiori incorporati in una formazione presentano la loro domanda per la via di servizio.
Art. 9 Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare I militari che, dopo aver adempito l’obbligo di prestare servizio militare, sono ulteriormente impiegati, sono chiamati alla cerimonia di proscioglimento con i militari della loro classe d’età; gli ufficiali sono invitati.
Art. 10 Proscioglimento dall’impiego ulteriore 1 I militari che sono ulteriormente impiegati, sono prosciolti alla prima occasione, se: a. fanno personalmente domanda di proscioglimento; b. non sussiste più la necessità militare per un ulteriore impiego; c. hanno compiuto 65 anni. 2 I militari che sono ulteriormente impiegati e che vogliono essere prosciolti prima del 65° anno d’età, presentano la relativa domanda all’autorità militare per loro competente entro il 15 agosto dell’anno di proscioglimento desiderato. 3 I militari che sono stati ulteriormente impiegati in virtù della loro professione, sono prosciolti quando cessa quest’ultima; per il tramite dell’organo superiore in ambito professionale, essi annunciano tempestivamente per scritto tale cessazione all’autorità militare competente. 4 I proscioglimenti devono essere effettuati alla data ordinaria successiva; il Gruppo del personale provvede alla loro esecuzione nei casi previsti al capoverso 1 lettera c.
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Capitolo 3: Attribuzione e assegnazione di persone all’esercito
Art. 11 1 Le persone secondo l’articolo 6 della legge militare possono essere attribuite o assegnate all’esercito dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni, sino alla fine dell’anno in cui compiono 60 anni.
2 Esse sono prosciolte:
a. il più tardi alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni; b. in caso di perdita della cittadinanza svizzera; c. se sono dichiarate inabili al servizio; d. dopo più di sei anni di soggiorno ininterrotto all’estero con congedo per l’estero; e. per importanti motivi di ordine personale o di servizio.
3 Il proscioglimento avviene da parte dell’unità amministrativa che a suo tempo
aveva ordinato l’attribuzione o l’assegnazione, di regola, alla fine di un anno civile.
Titolo terzo: Obbligo di prestare servizio Capitolo 1: Definizione e totale obbligatorio di giorni di servizio
Art. 12 Definizione
1 L’obbligo di prestare servizio comprende l’obbligo di compiere i servizi
d’istruzione di base e i servizi di perfezionamento della truppa.
2 L’appendice 4 stabilisce i generi di servizio d’istruzione.
Art. 13 Totale obbligatorio di giorni di servizio Durante il periodo dell’obbligo di prestare servizio militare, i soldati, gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali fino e compreso il grado di colonnello prestano i seguenti giorni di servizio: a. soldato/appuntato: 300 giorni di servizio; b. caporale/sergente: 460 giorni di servizio; c. furiere: 570 giorni di servizio; d. sergente maggiore/aiutante sottufficiale: 590 giorni di servizio; e. aiutante di stato maggiore: 670 giorni di servizio; f. tenente/primotenente: 770 giorni di servizio; g. capitano: 900 giorni di servizio; h. maggiore: 1050 giorni di servizio; i. tenente colonnello: 1150 giorni di servizio;
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j. colonnello: 1200 giorni di servizio; k. tenente colonnello/colonnello di stato maggiore generale: 1300 giorni di servizio.
Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio nell’ambito dei servizi di perfezionamento della truppa
Art. 14 Principi 1 Nell’ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, gli ufficiali con il grado di capitano fino a colonnello incorporati nelle formazioni prestano al massimo i seguenti giorni di servizio: a. nel modello di base: 33 giorni l’anno con il corso di ripetizione; b. nel modello d’eccezione: 50 giorni in due anni, di cui in corsi tattico- tecnici, corsi preparatori dei quadri e corsi di ripetizione al massimo 38 giorni in due anni. 2 I candidati ufficiali di stato maggiore generale e gli ufficiali di stato maggiore generale possono, nell’ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, essere chiamati a prestare annualmente 30 giorni di servizio oppure 60 giorni di servizio in un periodo di due anni.
Art. 15 Regolamentazioni speciali
1 Nell’ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, le persone soggette
all’obbligo di prestare servizio militare delle seguenti formazioni sono chiamate a prestare al massimo 26 giorni di servizio all’anno, da prestare anche a giorni singoli: a. stato maggiore dell’esercito o frazioni dello stesso; b. stati maggiori del Consiglio federale; c. formazioni d’allarme; d. stati maggiori e compagnie di stato maggiore delle Grandi Unità; e. stati maggiori d’ingegneria dell’esercito; f. parti delle compagnie d’esercizio delle fortificazioni; g. parti dei gruppi per la condotta della guerra elettronica e dell’elettronica; h. parti della brigata Telecom e del Servizio della posta da campo; i. stati maggiori e unità delle formazioni della polizia militare; j. parti del laboratorio dell’esercito e dei laboratori AC dei reggimenti territoriali; k. stati maggiori e compagnie di stato maggiore dei reggimenti delle ferrovie; l. stati maggiori e unità delle formazioni delle mobilitazione;
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m. membri della fanfara dell’esercito; n. membri della giustizia militare.
2 Per gli ufficiali è fatto salvo l’articolo 14.
Art. 16 Membri della riserva di personale 1 I membri della riserva di personale possono essere chiamati, in un periodo di due anni civili nell’ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio, a prestare al massimo 42 giorni di servizio; eccezionalmente, in caso di necessità di servizio, con il loro consenso scritto possono essere chiamati a un servizio della durata di 40 giorni, da compiere in una sola volta. Questo servizio può essere prestato anche a giorni singoli. 2 È fatta salva la chiamata a servizi d’istruzione da compiere per un grado superiore o per una nuova funzione.
Art. 17 Capitani in funzioni speciali o con capacità particolari e militari impiegati ulteriormente 1 I capitani in funzioni speciali o con particolari capacità secondo l’appendice 2 e i militari impiegati ulteriormente nell’esercito secondo l’appendice 3 sezione 2 compiono i servizi secondo le necessità della formazione nella quale sono incorporati. 2 Dal 43° anno d’età, essi prestano al massimo 38 giorni di servizio in un periodo di due anni. 3 Se le funzioni secondo l’appendice 2 sono indicate nelle tabelle degli effettivi regolamentari con il doppio grado di capitano/maggiore, i maggiori che esercitano la funzione sottostanno all’obbligo di prestare servizio secondo i capoversi 1 e 2.
Art. 18 Militari con obbligo prorogato di prestare servizio militare 1 Nel periodo dell’obbligo prorogato di prestare servizio militare, i militari secondo l’appendice 3 sezione 1 prestano in totale 21 giorni di servizio d’istruzione. 2 I militari che hanno compiuto 21 giorni di servizio possono ancora essere chiamati a prestare servizi volontari. Per tale servizio è loro restituita la tassa militare nella misura in cui ricuperano in tal modo i servizi d’istruzione non compiuti.
Capitolo 3: Obbligo di prestare servizio straordinario
Art. 19 Prestazioni di servizio straordinarie 1 I capitani e gli ufficiali superiori, dopo aver compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio, possono essere tenuti a prestare servizi straordinari in occasione dei servizi d’istruzione delle formazioni, nonché nei corsi e negli esercizi di stato maggiore degli stati maggiori delle Grandi Unità, se l’effettivo necessario di ufficiali in questi corsi ed esercizi non è assicurato.
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2 Dopo il compimento del totale obbligatorio di giorni di servizio, i capitani e gli ufficiali superiori possono, nell’ambito di servizi straordinari, essere obbligati a prestare servizi d’istruzione da compiere come condizione di mutazione per l’otteni- mento di una nuova funzione, ma che non comportano un avanzamento di grado. 3 I servizi d’istruzione che devono essere effettuati dagli ufficiali con la funzione di capitano o di ufficiale superiore per ottenere un grado superiore fanno parte dell’ob- bligo di servizio straordinario secondo il presente capitolo, se l’ufficiale ha già compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio per il grado superiore.
4 Non possono essere obbligati a prestare servizi straordinari:
a. i capitani e gli ufficiali superiori incorporati nella riserva di personale; per contro possono essere obbligati gli ufficiali responsabili dell’istruzione nelle Grandi Unità, nonché gli ufficiali superiori incorporati nel Gruppo della sanità; b. i capitani secondo le apprendici 2 e 3; c. gli ufficiali subalterni che esercitano la funzione di capitano o di ufficiale superiore; d. gli ufficiali specialisti.
Art. 20 Durata dell’obbligo di prestare servizi straordinari 1 I capitani e gli ufficiali superiori sono obbligati a prestare servizi straordinari per una durata di due anni. 2 L’obbligo può essere rinnovato al massimo due volte, ogni volta per la durata di due anni.
Art. 21 Limiti massimi Nel corso di due anni civili, i capitani e gli ufficiali superiori prestano il numero massimo di giorni di servizio straordinario seguenti: a. ufficiali di stato maggiore generale come capo di stato maggiore: 60 giorni; b. ufficiali di stato maggiore generale, senza i capi di stato maggiore e i comandanti: 50 giorni; c. aiuti di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità: 50 giorni; d. ufficiali responsabili dell’istruzione degli stati maggiori delle Grandi Unità e ufficiali superiori del Gruppo della sanità incorporati nella riserva di personale, nonché gli ufficiali a disposizione del comandante: 35 giorni; e. comandanti di corpi di truppa o di unità di truppa (compresi gli ufficiali di stato maggiore generale): nel modello di base 45 giorni, nel modello d’ecce- zione 50 giorni; f. aiuti di comando e sostituti del comandate negli stati maggiori dei corpi di truppa: 40 giorni; g. militari dello stato maggiore dell’esercito: 50 giorni.
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Art. 22 Procedura 1 I comandanti delle Grandi Unità, i superiori competenti per trattare gli affari del personale per le truppe d’armata, designano gli ufficiali tenuti a prestare un servizio straordinario. 2 Essi stabiliscono, d’accordo con gli interessati, la data e la durata del servizio straordinario. La loro decisione dev’essere approvata dal Gruppo del personale. 3 Se con l’interessato non è stato possibile raggiungere un accordo, il servizio competente propone al Gruppo del personale di obbligare la persona interessata a compiere un servizio straordinario. Il Gruppo del personale decide sulla proposta entro il 30 settembre dello stesso anno e comunica la decisione all’ufficiale interessato, al proponente e al tenitore del controllo. 4 Cresciuta in giudicato la decisione, il servizio competente stabilisce, d’intesa con l’interessato, la durata e la data dei giorni di servizio da prestare. 5 Il Gruppo del personale immette nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) l’obbligo di servizio straordinario per tutti gli ufficiali interessati.
Titolo quarto: Servizi d’istruzione Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Basi
Art. 23 Servizi d’istruzione nell’esercito 1I servizi d’istruzione da compiere durante il periodo dell’obbligo di prestare servizio militare sono indicati nell’appendice 5. Essa stabilisce: a. i servizi d’istruzione di base e i servizi di perfezionamento che i soldati, gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali devono compiere secondo la funzione, il grado e l’incorporazione, nonché la cerchia dei partecipanti, la durata dei servizi e la competenza per la loro organizzazione; b. i servizi necessari per l’ottenimento di un grado superiore che devono essere compiuti obbligatoriamente prima di ricevere un grado superiore; c. le ulteriori particolarità per il compimento di determinati servizi d’istru- zione.
2 In caso di modificazione delle esigenze dell’istruzione, il DDPS può
eccezionalmente ordinare, invece di singoli servizi d’istruzione secondo la presente ordinanza, altri servizi della medesima durata o di durata inferiore.
Art. 24 Computo dei servizi d’istruzione 1 Tutti i servizi d’istruzione disciplinati nella presente ordinanza sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.
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2 Il DDPS può computare parzialmente o, in casi eccezionali, totalmente sui servizi d’istruzione l’impiego e l’istruzione dei militari all’estero, nella misura in cui essi abbiano acquisito conoscenze e esperienze utili alla loro attività militare futura. 3 Sono fatti salvi l’articolo 45 della legge militare e le sue disposizioni d’esecuzione.
Art. 25 Compimento dei servizi d’istruzione 1 Il DDPS stabilisce nel piano pluriennale dei servizi con appendice annuale i dati di base per la pianificazione dell’istruzione relativa ai servizi d’istruzione di base e ai servizi di perfezionamento della truppa.
2 D’intesa con lo Stato maggiore generale o le Forze aeree, le Forze terrestri:
a. disciplinano l’istruzione nelle scuole e nei corsi dell’esercito; b. stabiliscono, nella tabella annuale delle scuole e dei corsi, quando hanno luogo le scuole e i corsi e chi li organizza; c. ordinano, in casi eccezionali, il frazionamento di scuole e corsi, segnatamente nel caso di particolari esigenze concernenti l’istruzione o di riorganizzazioni.
3 Per misure straordinarie e per aumentare la prontezza, il DDPS può chiamare in
servizio determinate formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata nella tabella delle scuole e dei corsi. Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare interessate devono essere informate il più presto possibile dai comandanti di truppa. 4 Per la preparazione di scuole e corsi, i quadri possono essere chiamati in servizio al massimo cinque giorni prima, a condizione che il numero di giorni prescritto per ogni servizio d’istruzione secondo le tabelle delle scuole e dei corsi non sia supe- rato.
Art. 26 Esenzione dal servizio d’istruzione per i militari donne 1 Su richiesta scritta debitamente motivata, i militari donne possono essere esentati dal servizio d’istruzione: a. quando esistono ragioni importanti, in particolare quando devono occuparsi di bambini o di membri della famiglia che necessitano di cure; b. dopo avere compiuto 57 o più giorni di servizio d’istruzione delle formazioni nell’ultimo grado conseguito e nell’ultima funzione conferita. 2 D’intesa con il capo delle Donne nell’esercito, l’organo incaricato dell’ammini- strazione o il tenitore del controllo di corpo decide in merito all’esenzione dai servizi d’istruzione. 3 I militari donne esentati sono incorporati nella riserva di personale. Essi possono essere rincorporati in una formazione quando non sussistono più i motivi per l’esenzione dal servizio d’istruzione; è fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.
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Sezione 2: Chiamata in servizio
Art. 27 Basi Le basi per la chiamata a un servizio d’istruzione sono: a. la tabella delle scuole e dei corsi dell’esercito; b. gli ordini di marcia:
1. del Gruppo del personale,
2. delle autorità civili con compiti militari,
3. delle autorità militari cantonali,
4. dei comandi delle Grandi Unità.
Art. 28 Forma e competenza 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono chiamate in servizio d’istruzione mediante affisso pubblico di chiamata dell’esercito, ordine di marcia personale o, in casi particolari, a voce, per telefono o con altri mezzi di trasmissione. 2 L’ordine di marcia dev’essere inviato alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, di regola, il più tardi sei settimane prima dell’inizio del servizio.
3 La competenza e la procedura per la chiamata sono stabilite nell’appendice 6.
Art. 29 Affisso pubblico di chiamata dell’esercito
1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono chiamate ai
servizi con la loro formazione d’incorporazione mediante l’affisso pubblico di chiamata dell’esercito; esso serve anche a informare i datori di lavoro sulle assenze dei lavoratori dovute al servizio militare. 2 L’affisso di chiamata dell’esercito impone alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare di includere il servizio nella pianificazione delle loro attività civili. 3 Esso viene esposto, il più tardi alla fine di settembre dell’anno precedente, in tutti i Comuni politici e pubblicato nei media. 4 L’ordine di marcia personale regola i particolari relativi all’entrata in servizio.
Art. 30 Comunicazione dei servizi
1 Le unità amministrative o i comandanti comunicano il più presto possibile alle
persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare i servizi da compiere quando: a. la formazione d’incorporazione non figura sull’affisso pubblico di chiamata dell’esercito o vi figura con la menzione «secondo ordine di marcia spe- ciale»;
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b. la formazione d’incorporazione fa parte di una truppa di pronto impiego o appartiene alle formazioni d’allarme che, per l’anticipazione dell’inizio del servizio o il suo prolungamento, è chiamata in servizio a una data anteriore o è licenziata a una data posteriore a quella che figura sull’affisso pubblico di chiamata dell’esercito; c. le date dei servizi sono state cambiate dopo la pubblicazione dell’affisso di chiamata dell’esercito; d. non devono compiere il servizio d’istruzione con la loro formazione d’incor- porazione; e. devono compiere un altro servizio d’istruzione computato come servizio d’istruzione con la formazione; f. sono incorporati nella riserva di personale e devono prestare servizio. 2 Altri servizi d’istruzione sono comunicati quando l’ordine di marcia personale non può essere inviato almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.
Art. 31 Assenza di ordine di marcia personale Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che sono tenute a entrare in servizio secondo l’affisso pubblico di chiamata dell’esercito, o alle quali è stato comunicato un servizio, e che non hanno ancora ricevuto l’ordine di marcia personale 14 giorni prima dell’inizio del servizio, l’annunciano immediatamente al comandante della loro formazione d’incorporazione o all’ufficio che ha comunicato il servizio. Quest’ultimi chiariscono la situazione e ordinano le misure necessarie.
Art. 32 Chiamata in caso di procedura penale per rifiuto del servizio 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata un’inchiesta penale per rifiuto del servizio, sono nuovamente chiamate a prestare servizi d’istruzione soltanto una volta che la procedura è conclusa e cresciuta in giudicato, nonché dopo l’esecuzione di un’eventuale pena o misura. 2 Per loro, l’affisso pubblico di chiamata dell’esercito vale come chiamata soltanto se il servizio inizia almeno sei settimane dopo l’esecuzione della pena o della mi- sura. 3 Nel caso di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che rifiutano un servizio d’istruzione per un grado superiore o una nuova funzione e che vengono obbligate a prestare un lavoro, ma che sono disposte a prestare servizio militare nel loro grado attuale, la prestazione di tale lavoro precede il servizio militare, se le due prestazioni cadono nello stesso periodo.
Art. 33 Chiamata durante una procedura di esclusione in sospeso Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata una procedura di esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 21-24 della legge militare non vengono chiamate a prestare servizio fintantoché la procedura di esclusione è in sospeso.
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Sezione 3: Adempimento e computo dei servizi d’istruzione
Art. 34 Principi
1 Di regola, i servizi d’istruzione devono essere compiuti per intero secondo la
tabella delle scuole e dei corsi.
2 I servizi d’istruzione possono essere prestati in parti quando:
a. esiste una necessità di servizio; b. è indispensabile un frazionamento per ragioni familiari o professionali. 3 Il servizio d’istruzione di base è considerato compiuto quando è stato effettuato almeno l’80 per cento della durata complessiva secondo la tabella delle scuole e dei corsi. I giorni iniziati sono considerati giorni interi. 4 In occasione dell’introduzione di nuovi sistemi o procedure nel servizio d’istru- zione delle formazioni, l’ispettore o il direttore competente stabilisce le esigenze che devono essere soddisfatte, affinché l’istruzione sia considerata compiuta.
5 Il comandante di corso è competente per decidere se le esigenze secondo il
capoverso 4 sono soddisfatte. Egli decide per ogni singolo partecipante un eventuale licenziamento anticipato o una ripetizione dei moduli d’istruzione non superati.
6 Le Forze terrestri regolano i dettagli d’intesa con le Forze aeree.
Art. 35 Computo dei giorni di servizio 1 Ogni giorno di servizio prestato da una persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare nell’ambito di un servizio d’istruzione secondo la presente ordinanza è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio. 2 Un giorno di servizio è considerato prestato quando la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha lavorato al suo posto di lavoro a favore della truppa o ha effettuato lavori per la truppa durante almeno una mezza giornata. I giorni di servizio durante i quali non è stato svolto alcun lavoro a causa di malattia o infortunio sono, di regola, considerati prestati; è fatto salvo il licenziamento anticipato per ragioni mediche.
Art. 36 Licenziamento per motivi particolari 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai servizi d’istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni personali o di servizio, segnatamente se: a. è stato commesso un atto punibile sottoposto alla giurisdizione militare o civile, il fatto è evidente e la presenza dell’autore presso la truppa non è più tollerabile; b. un candidato in un servizio d’istruzione per un grado superiore o una nuova funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito per scritto; c. un servizio d’istruzione non può più essere compiuto a causa della mancanza di giorni prestati.
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2 Nel servizio d’istruzione delle formazioni, il licenziamento compete al comandante della formazione d’incorporazione; negli altri servizi d’istruzione, al comandante di scuola o di corso oppure al comandante immediatamente superiore sotto i cui ordini la persona interessata presta il servizio. 3 Se viene sporto reclamo, il licenziamento può essere differito fino alla decisione della prima istanza.
Art. 37 Licenziamento anticipato o prolungamento di servizi d’istruzione in casi di forza maggiore Il DDPS decide il licenziamento anticipato di truppe o il prolungamento di servizi d’istruzione in casi di forza maggiore come: a. messa al bando, quarantene o altre misure civili o militari adottate in caso di epidemie e di epizoozie; b. blocco delle vie di comunicazione.
Art. 38 Ordine del computo dei corsi d’istruzione delle formazioni Se le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono più di un servizio d’istruzione delle formazioni in un anno civile, i servizi sono computati secondo l’ordine seguente: a. servizio d’istruzione delle formazioni dell’anno civile; b. ricupero di un servizio d’istruzione delle formazioni non prestato o considerato non compiuto; c. servizio d’istruzione delle formazioni anticipato.
Art. 39 Servizio d’istruzione di base per il conseguimento di un grado superiore o per una nuova funzione effettuato senza successo I giorni di un servizio d’istruzione di base per il conseguimento di un grado superiore o per una nuova funzione effettuato senza successo sono computati, fino a un massimo di 24 giorni, sul totale obbligatorio di giorni di servizio; non sono computati i giorni di una scuola sottufficiali effettuata senza successo.
Art. 40 Computo dei fine settimana tra un corso preparatorio dei quadri e un corso di ripetizione o un corso tattico-tecnico 1 Il fine settimana tra il corso preparatorio dei quadri e il corso di ripetizione è computato con due giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio dei militari, se: a. come quadri, effettuano per intero o in parti il corso preparatorio dei quadri e il successivo corso di ripetizione e tali corsi sono interrotti soltanto dai giorni del fine settimana; b. come personale di servizio, sono chiamati al corso preparatorio dei quadri e compiono, per intero o in parti, il successivo corso di ripetizione e tali corsi sono interrotti soltanto dai giorni del fine settimana.
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2 Il fine settimana tra il corso preparatorio dei quadri e il corso tattico-tecnico è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio delle persone soggette all’ob- bligo di prestare servizio militare necessarie alla preparazione del corso, ma non su quello dei partecipanti al corso.
Sezione 4: Ricupero di servizi d’istruzione
Art. 41 Servizio intero 1I servizi d’istruzione che le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare non hanno prestato o che, per mancanza di giorni prestati, non possono essere considerati compiuti, devono essere ricuperati totalmente o fino all’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio se sussiste uno dei motivi seguenti: a. reclutamento tardivo o rinviato; b. dispensa medica temporanea o inidoneità al servizio; c. differimento del servizio; d. licenziamento di una recluta dalla scuola reclute, di un sottufficiale o di un ufficiale dal servizio pratico in una scuola reclute, se non sono stati prestati almeno 13 giorni computabili; e. licenziamento dalla scuola ufficiali, se non sono stati prestati almeno 13 giorni computabili; f. esenzione dal servizio secondo l’articolo 17 della legge militare nel caso di servizi d’istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione; g. esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 della legge militare nel caso di servizi non compiuti; h. esclusione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 21-
23 della legge militare;
i. appartenenza alla Squadra di vigilanza o al Corpo della guardia delle fortificazioni; j. esecuzione di pene o misure in seguito a sentenze penali oppure decisioni penali o di collocamento; k. omissione del servizio; l. procedura penale per rifiuto del servizio; m. rifiuto del servizio; n. congedo per l’estero. 2 I giorni prestati nei casi previsti al capoverso 1 lettere d-f sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio.
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
Art. 42 Ricupero di servizi non compiuti 1 Nelle scuole reclute e nei servizi d’istruzione per un grado superiore o una nuova funzione, il periodo d’istruzione mancato dev’essere ricuperato. 2 In casi particolari, l’ispettore o il direttore competente per l’istruzione dei militari che devono ricuperare un servizio può ordinare che il servizio venga ricuperato in un altro periodo d’istruzione.
Art. 43 Periodo del ricupero 1 Al momento dell’autorizzazione del differimento di un servizio viene stabilito il periodo del servizio di ricupero. 2 Quando si stabilisce il periodo occorre conciliare le necessità militari e civili.
3 Il servizio d’istruzione delle formazioni non effettuato o considerato non compiuto è da ricuperare, di regola, negli anni in cui i militari non sono tenuti a prestare servizio secondo la tabella dei corsi; sono fatti salvi i servizi nello stesso anno secondo l’articolo 45 capoverso 2 lettere a e b nonché secondo gli articoli 44, 45 e
59 della legge militare.
4 I sottufficiali superiori e gli ufficiali incorporati in formazioni che svolgono servizi d’istruzione delle formazioni annuali, possono essere chiamati a compiere un servizio di ricupero nello stesso anno in cui sono chiamati al servizio d’istruzione ordinario della formazione; per contro, questa disposizione può essere applicata ai soldati, agli appuntati, ai caporali e ai sergenti soltanto se hanno mancato un servizio d’istruzione della formazione per differimento del servizio.
Art. 44 Nuovi cittadini I nuovi cittadini ricuperano soltanto il servizio d’istruzione delle formazioni che avrebbero dovuto compiere il secondo anno dopo quello della naturalizzazione o in seguito e che non hanno prestato o compiuto.
Sezione 5: Differimento del servizio e servizio anticipato
Art. 45 Motivi
1 Un differimento del servizio o un servizio anticipato può essere ordinato, per
motivi militari, dalle autorità competenti, oppure autorizzato a richiesta della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare per motivi personali.
2 Un differimento o l’anticipazione del servizio per motivi militari può essere
ordinato, segnatamente: a. per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d’istruzione delle formazioni; b. per coprire il fabbisogno di personale di servizio e di quadri nelle scuole e nei corsi; le Forze terrestri regolano, d’intesa con le Forze aeree, i dettagli concernenti la copertura del fabbisogno di quadri;
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c. quando parecchie prestazioni di servizio coincidono totalmente o in parte e non possono essere considerate compiute a causa del loro adempimento parziale; d. quando mancano le piazze per l’istruzione nelle scuole reclute estive per le reclute del 20° anno d’età. 3 Quando diversi servizi secondo il capoverso 2 lettera c coincidono, viene differito il servizio d’istruzione delle formazioni. 4 Se i motivi che hanno portato all’autorizzazione di un differimento del servizio vengono a mancare, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicarlo senza indugio all’unità amministrativa che aveva autorizzato il differimento; esse sono tenute a entrare in servizio.
Art. 46 Domande 1 Di regola, le domande di differimento e di anticipazione del servizio devono essere presentate dal militare, per scritto, alle autorità secondo l’appendice 7, il più tardi due mesi prima dell’inizio del servizio. 2 Le domande devono essere motivate e corredate dei necessari mezzi di prova; gli studenti allegano una dichiarazione della direzione della scuola o del suo incaricato. La dichiarazione deve menzionare inequivocabilmente la possibilità di portare pregiudizio alla continuazione con profitto degli studi in caso di assenza prolungata. I certificati medici sono da allegare in busta chiusa.
3 L’ordine di marcia non deve essere allegato alla domanda di differimento del
servizio; esso rimane valido.
4 L’autorità decisionale può chiedere al richiedente ulteriori giustificativi.
5 La domanda deve inoltre contenere:
a. la firma del richiedente; b. l’indicazione del periodo durante il quale il richiedente può assolvere il servizio.
6 Le domande di differimento presentate soltanto nelle ultime due settimane
precedenti l’inizio del servizio e che non possono più essere trattate dall’unità amministrativa competente sono trasmesse direttamente al comandante immediatamente superiore sotto gli ordini del quale il richiedente deve prestare servizio; sono fatte salve le regolamentazioni particolari per i membri delle formazioni d’allarme nonché per la chiamata di sottufficiali superiori e ufficiali ai corsi d’istruzione di base.
7 Il comandante esamina e decide se può bastare un congedo personale nei limiti
della durata autorizzata o se è necessario il licenziamento.
Art. 47 Effetto della domanda e del differimento del servizio 1 L’obbligo di entrare in servizio permane fintanto che il differimento del servizio non è stato autorizzato.
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2 Il differimento autorizzato di un servizio d’istruzione, secondo le disposizioni della presente sezione, non ha alcun effetto quando sono ordinati il servizio d’appoggio e il servizio attivo.
Art. 48 Procedura e competenze 1 La procedura e le competenze per la presentazione e il trattamento delle domande sono regolate nell’appendice 7.
2 La decisione sulla domanda di differimento o di anticipazione del servizio è
comunicata per scritto alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare; una decisione negativa deve essere motivata e indicare che esiste la possibilità di un unico riesame.
Art. 49 Direttive per la decisione
1 Le domande devono essere accolte, ponderando l’interesse globale, soltanto
quando esistono motivi impellenti oppure se il rifiuto è inaccettabile per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o per il loro datore di lavoro. 2 Di regola, le domande intese ad anticipare la scuola reclute per motivi inerenti alla formazione civile devono essere accolte.
3 Per tutte le domande concernenti i servizi d’istruzione delle formazioni non
contemplate dalle disposizioni del capoverso 5 o dell’articolo 52 occorre, se del caso, chiedere la collaborazione del comandante della formazione d’incorporazione del militare interessato.
4 Le domande di differimento del servizio devono essere respinte quando per le
necessità del richiedente può bastare la concessione di un congedo personale nei limiti della durata autorizzata. 5 Sono segnatamente considerati motivi impellenti per un differimento del servizio:
a. l’adempimento del servizio pratico o di altri servizi d’istruzione per l’otte- nimento di un grado superiore o per una nuova funzione che, nell’anno del servizio d’istruzione della formazione, durano più di 26 giorni; di regola, i comandanti assolvono il servizio d’istruzione della loro formazione; b. esami importanti secondo l’articolo 52, che devono essere sostenuti:
1. nel periodo di sei o più giorni di servizio militare, o nel corso delle
dodici settimane che seguono un servizio militare di sei o più giorni,
2. nel periodo di uno a cinque giorni di servizio militare, o nel corso delle
quattro settimane che seguono un servizio militare di uno a cinque giorni; c. uno studio preparatorio all’ammissione o un semestre di prova presso le scuole specializzate superiori o le scuole universitarie professionali, i semestri o l’anno di corso per l’esame propedeutico o il diploma. Se un servizio di perfezionamento della truppa è differito in virtù della presente disposizione, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate a prestare 19 giorni al massimo di servizio militare nello stesso anno;
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d. l’obbligo di compiere più di 26 giorni di servizio militare, senza i giorni di ricognizione per un servizio d’istruzione della formazione, nel corso di un semestre di studio; e. il noviziato presso ordini e congregazioni religiosi; f. l’allenamento e le gare d’importanza nazionale e internazionale ai quali partecipano sportivi qualificati; g. l’impiego nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d’appoggio oppure in attività di soccorso del Comitato Internazionale della Croce Rossa o della Croce Rossa Svizzera; h. un soggiorno all’estero ininterrotto di più di sei mesi, sempreché le condizioni per la concessione del congedo all’estero non siano adempite. 6 In occasione della decisione sulle domande di differimento o di anticipazione del servizio si tiene conto delle raccomandazioni dell’Associazione Olimpica Svizzera e degli uffici di collegamento tra l’esercito e le università oppure le scuole specializzate superiori e le scuole universitarie professionali. 7 Se in un anno civile le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono tenute a prestare più di un servizio, la decisione di differimento è vincolata dalle seguenti priorità: a. il servizio pratico per i quadri e la tempestiva formazione dei quadri e degli specialisti, prima dei servizi d’istruzione delle formazioni; b. il servizio d’istruzione con la formazione d’incorporazione, prima dei corsi con un’altra formazione; è fatto salvo l’articolo 45 capoverso 2 lettere a e b. 8 Se le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono in ritardo con l’adempimento dei servizi obbligatori, l’autorizzazione di un differimento può essere vincolata a una data imperativa per il ricupero del servizio.
Art. 50 Coordinazione tra la formazione civile e la scuola reclute
1 Il differimento della scuola reclute è accordato,
a richiesta, nei limiti previsti dall’articolo 60 capoverso 4, agli apprendisti e agli studenti degli istituti di formazione pedagogica e dei licei fino a quando hanno superato l’esame di fine tirocinio o terminato la scuola. 2 Di regola, essi sono chiamati alla scuola reclute che segue l’esame di fine tirocinio o la fine della scuola. Per motivi organizzativi, le reclute possono essere però chiamate, invece che alla scuola reclute estiva dell’anno in cui compiono 20 anni, alla scuola reclute primaverile dell’anno successivo; occorre avere adeguata considerazione per la formazione civile.
3 La scuola reclute è differita ogni volta di un anno al massimo; se ciò non è
sufficiente per terminare la formazione civile secondo il capoverso 1, la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare può presentare una nuova domanda.
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Art. 51 Coordinazione tra la formazione civile e gli altri servizi d’istruzione 1 Per coordinare altri servizi d’istruzione con la formazione civile e con gli esami inerenti alla formazione civile possono essere ordinati: a. l’anticipazione o il differimento del servizio; b. la concessione di un congedo personale; il congedo può essere ordinato anche prima dell’inizio del servizio; c. in casi particolari, il licenziamento anticipato di quadri dal servizio pratico. 2 Le Forze terrestri stabiliscono, d’intesa con le Forze aeree, i principi per il licenziamento anticipato a favore della formazione civile e ne regolano le competenze; tengono conto del livello d’istruzione delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e delle esigenze delle scuole.
Art. 52 Esami importanti e preparazione agli esami Gli esami importanti e la loro preparazione che giustificano un differimento del servizio o la concessione di un congedo personale sono: a. gli esami di fine tirocinio, d’istituti di formazione pedagogica o di scuole medio superiori o di istituti di formazione analoghi; b. gli esami d’ammissione, preliminari, intermedi e di fine semestre dai quali dipende l’inizio o la continuazione della formazione civile e la cui data non può essere modificata; c. gli esami d’ammissione a corsi di maestria; d. gli esami finali e di diploma di università, d’istituti di formazione pedagogica e di scuole specializzate superiori e scuole universitarie professionali, se la data degli esami non può essere stabilita diversamente o se la sua modificazione non può essere imposta al candidato; e. gli esami professionali e gli esami tecnici superiori per l’ottenimento di un diploma o di un attestato professionale riconosciuto a livello cantonale, federale o internazionale.
Sezione 6: Servizio volontario
Art. 53 Principi
1 I militari possono prestare servizio volontario se:
a. hanno dato il loro consenso scritto; e b. la prestazione del servizio volontario risponde a una esigenza militare. 2 I militari possono dare un unico consenso scritto per più servizi o per servizi ricorrenti; il consenso è valevole fino a quando non è revocato esplicitamente dal militare.
3 Sono esigenze militari segnatamente:
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a. il miglioramento dell’effettivo dei quadri nelle scuole e nei corsi; b. la collaborazione in occasione di manifestazioni militari importanti; c. il servizio d’onore nonché l’impiego di militari delle fanfare in occasione di cerimonie e manifestazioni. 4 Al di fuori delle scuole, i militari possono essere chiamati a prestare servizio volontario secondo il capoverso 3 per al massimo 38 giorni l’anno. 5 Di principio, i militari in ritardo con l’adempimento dell’obbligo militare sono chiamati a prestare servizio volontario soltanto dopo aver regolato l’obbligo di ricupero del servizio.
Art. 54 Computo e controlli militari 1 I servizi volontari dei militari non sono computati sul totale di giorni di servizio; sono fatte salve le disposizioni contrarie del DDPS. 2 I servizi volontari sono iscritti nel libretto di servizio e immessi nel PISA secondo le disposizioni sui controlli militari. 3 Se un militare presta servizio volontario senza computo sul totale di giorni di servizio non gli derivano vantaggi: a. nelle procedure di differimento del servizio o di promozione; b. nella regolarizzazione di servizi d’istruzione mancanti o non compiuti.
Art. 55 Domanda e decisione
1 Di regola, le domande per compiere un servizio volontario sono presentate per
scritto almeno otto settimane prima dell’inizio del servizio: a. dai militari federali o per essi: al Gruppo del personale; b. dai militari cantonali o per essi: all’autorità militare cantonale.
2 Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e
firmate dal richiedente. In ogni caso, alla domanda dev’essere allegato il consenso scritto del militare a prestare servizio volontario. 3 Per i servizi nelle scuole e nei corsi, allo scopo di migliorare l’effettivo dei quadri, alla domanda devono essere inoltre allegati: a. la conferma scritta del comandante presso il quale dev’essere prestato il servizio volontario circa l’esistenza dell’esigenza militare; e b. il consenso scritto del datore di lavoro concernente il compimento del servizio volontario da parte del militare interessato.
4 Gli organi giusta il capoverso 1 si pronunciano sulle domande e comunicano la
loro decisione per scritto al richiedente; il rifiuto dev’essere motivato e provvisto dell’indicazione della possibilità di un unico riesame.
5 Essi comunicano la loro decisione ai comandanti delle formazioni d’incorpora-
zione dei militari.
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Sezione 7: Congedo personale per persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e volontari
Art. 56 Definizione Il congedo personale è l’interruzione del servizio concessa dal comandante competente su domanda personale.
Art. 57 Domanda
1 Per chiedere un congedo personale, le persone soggette all’obbligo di prestare
servizio militare e i volontari presentano una domanda scritta al comandante direttamente superiore sotto i cui ordini devono prestare servizio. 2 Per principio, le domande di congedo devono essere presentate prima dell’inizio del servizio. 3 Le domande devono essere motivate e firmate dal richiedente; eventuali mezzi di prova sono da allegare alla domanda.
Art. 58 Direttive per la decisione
1 Il congedo personale è segnatamente accordato per:
a. sostenere un esame inerente alla formazione civile; b. partecipare a concorsi professionali internazionali per giovani diplomati; c. l’iscrizione o l’introduzione agli studi in un’università, un istituto di formazione pedagogica o una scuola specializzata superiore e scuole universitarie professionali, se la scuola esige la presenza dello studente, o quando lo studente può far valere un bisogno impellente in rapporto all’inizio dello studio; d. discutere con la scuola o con i suoi mandatari la coordinazione degli studi con l’istruzione militare; e. partecipare, come sportivo qualificato o allenatore, agli allenamenti e a gare d’importanza nazionale o internazionale; f. partecipare alla Landsgemeinde; g. partecipare, in qualità di membro, alle sedute dei Parlamenti e Governi cantonali; h. partecipare alle cerimonie d’acquisizione della maggiore età civica; i. partecipare a sinodi delle Chiese svizzere. 2 Se le esigenze e la situazione militari lo consentono, il congedo personale può essere accordato: a. ai membri di un’autorità e ai mandatari di un partito per partecipare ad assemblee comunali;
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b. per partecipare a cerimonie, se queste cadono in un giorno festivo ufficiale nel luogo di stazionamento della truppa oppure nel luogo di domicilio delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o dei volontari; c. per partecipare a gare di tiro fuori del servizio, a manifestazioni sportive militari o a gare sportive civili d’importanza sopraregionale; d. per altri scopi importanti, qualora il rifiuto della domanda risultasse troppo severo. 3 Il DDPS regola la concessione di congedi per l’esercizio di obblighi religiosi.
4 Le domande di congedo per gli scopi secondo il capoverso 1 lettere b ed e, nonché il capoverso 2 lettera c sono rifiutate se la prestazione in servizio del richiedente è insufficiente o se il suo comportamento è poco cameratesco e la truppa non comprenderebbe la concessione del congedo.
Art. 59 Decisione
1 Il comandante direttamente superiore presso cui il richiedente presta servizio
decide sulla domanda, sempre che i comandanti delle Grandi Unità non dispongano altrimenti.
2 La decisione è comunicata per scritto ai richiedenti.
Capitolo 2: Disposizioni concernenti i servizi d’istruzione di base
Art. 60 Scuola reclute 1 Gli uomini soggetti all’obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell’anno in cui compiono il 20° anno di età; le donne soggette all’obbligo di prestare servizio militare, d’intesa con l’organo incaricato dell’amministrazione, possono assolverla già nell’anno del reclutamento o più tardi. 2 Le persone naturalizzate e reclutate nel loro 20° anno di età o più tardi, assolvono la scuola reclute nell’anno che segue quello della loro naturalizzazione. 3 Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute nell’anno in cui compiono i 18 o i 19 anni. 4 Gli uomini soggetti all’obbligo di prestare servizio militare reclutati nel loro 19° anno di età o prima, possono differire la scuola reclute al più tardi fino all’anno in cui compiono i 23 anni. 5 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell’anno in cui compiono il 27° anno di età, non devono più assolverla; con il loro consenso, possono però ancora assolverla entro la fine dell’anno in cui compiono i 32 anni.
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Art. 61 Istruzione di soldati specialisti e sottufficiali specialisti Il DDPS può disciplinare segnatamente il completamento dei servizi d’istruzione di base degli specialisti delle Armi e dei servizi ausiliari per funzioni particolarmente impegnative ai livelli di soldato e sottufficiale.
Art. 62 Servizi d’istruzione di base dei quadri 1 Di regola, gli aspiranti al grado di caporale, furiere, sergente maggiore e tenente assolvono il servizio d’istruzione per il grado superiore entro due anni dalla data dell’approvazione della proposta d’avanzamento. 2 Di regola, i caporali, i furieri, i sergenti maggiori e i tenenti assolvono il servizio pratico del loro grado direttamente dopo il servizio d’istruzione per il grado superiore, al più tardi però entro tre anni dalla data della promozione. 3 Il servizio pratico che le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono compiere secondo la presente ordinanza viene assolto: a. in una sola volta in una scuola reclute o eccezionalmente in un altro servizio d’istruzione di base; e b. conformemente alle istruzioni del Gruppo del personale, d’intesa con gli organi competenti per l’istruzione e la loro applicazione.
4 Sulle eccezioni alle regole dei capoversi 1 e 2 decidono:
a. per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dei Cantoni, escluse quelle alla lettera b: le autorità militari cantonali; b. per gli aspiranti capicucina, sottufficiali d’ufficio, furieri, sergenti maggiori e tenenti dei Cantoni nel caso di servizi d’istruzione secondo il capoverso 1, così come per i capicucina, sottufficiali d’ufficio, furieri, sergenti maggiori e tenenti dei Cantoni in occasione del servizio pratico secondo il capoverso 2: il Gruppo del personale; nel caso di domande di riesame, d’intesa con le autorità militari cantonali; c. per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare federali: l’organo incaricato dell’amministrazione.
Art. 63 Ordine di successione dei servizi d’istruzione di base da compiere 1 A prestare i corsi di stato maggiore e i corsi di condotta è chiamato soltanto il militare che dispone dell’istruzione tecnica per la nuova funzione. 2 In casi eccezionali, l’istruzione tecnica può essere compiuta dopo il corso di stato maggiore o il corso di condotta, sempre che la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare interessata si impegni, per scritto, a ricuperarla entro due anni. La decisone è presa dal comandante della Grande Unità, d’intesa con l’ufficio federale o il servizio ausiliario competente.
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Capitolo 3: Disposizioni concernenti i servizi d’istruzione delle formazioni
Art. 64 Corsi preparatori dei quadri 1 Di regola, prima dei corsi si svolgono corsi preparatori dei quadri. Essi durano:
a. per corsi di ripetizione e corsi d’addestramento:
1. tre giorni, di regola da mercoledì a venerdì, per soldati e appuntati con
funzioni di sottufficiale nonché per caporali e sergenti,
2. quattro giorni, di regola da martedì a venerdì, per sottufficiali con
funzioni d’ufficiale, sottufficiali superiori nonché ufficiali subalterni,
3. cinque giorni, di regola da lunedì a venerdì, per ufficiali degli stati
maggiori di corpi di truppa e comandanti d’unità; b. per corsi tattico-tecnici: al massimo due giorni della settimana per gli aiuti di comando e i comandanti. 2 Per i corsi di ripetizione del modello d’eccezione con corsi tattico-tecnici ridotti, il comandante della Grande Unità può ridurre la durata dei corsi preparatori dei quadri per ufficiali a tre giorni al massimo.
Art. 65 Corsi di ripetizione 1 Le formazioni sono chiamate a un corso di ripetizione di 19 giorni ogni due anni (modello di base) oppure, ogni anno, a un corso di ripetizione di 12 giorni (modello d’eccezione). È fatta salva la regolamentazione speciale dell’articolo 15. 2 Secondo la loro incorporazione, il loro grado e la loro funzione, i soldati, gli appuntati e i sottufficiali prestano corsi di ripetizione fino al raggiungimento del totale obbligatorio di giorni di servizio. 3 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali non sono più chiamati a servizi d’istruzione nell’ultimo anno del loro obbligo di prestare servizio militare; è fatta salva la chiamata per il ricupero di servizi d’istruzione differiti a richiesta della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.
4 Di regola, gli ufficiali compiono tutti corsi della loro formazione fino al
raggiungimento del loro totale obbligatorio di giorni di servizio.
Art. 66 Chiamata a servizi d’istruzione delle formazioni al di fuori della formazione d’incorporazione Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate, nell’ambito del loro obbligo di prestare servizio, a servizi d’istruzione di un’altra formazione o ad altri servizi computabili secondo il diritto militare.
Art. 67 Saldo dei giorni di servizio Il Gruppo del personale disciplina i dettagli relativi all’adempimento dei giorni di servizio mancanti.
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Art. 68 Corsi tattico-tecnici 1 Il perfezionamento tattico-tecnico degli ufficiali avviene sotto la direzione dei comandanti delle Grandi Unità e delle truppe d’armata. Esso ha luogo come segue: a. nel modello di base: come corsi tattico-tecnici negli anni senza corso di ripetizione delle formazioni d’incorporazione; b. nel modello d’eccezione:
1. come corsi tattico-tecnici ridotti, ogni due anni,
2. come istruzione tattico-tecnica annuale nell’ambito del corso
preparatorio dei quadri o del corso di ripetizione.
2 I corsi tattico-tecnici durano:
a. nel modello di base, cinque giorni per i comandanti e al massimo quattro giorni per i capisezione e gli aiuti di comando; b. nel modello d’eccezione, al massimo cinque giorni per gli ufficiali.
3 Se necessario, possono essere organizzati in due parti.
4 Se necessario, i sottufficiali possono essere chiamati a corsi tattico-tecnici.
5 Il DDPS può esonerare parzialmente o completamente determinati stati maggiori e funzioni dall’adempimento dei corsi tattico-tecnici.
Art. 69 Corsi d’addestramento
1 Le formazioni che ricevono una nuova organizzazione o nuovo materiale sono
addestrate, se possibile, nell’ambito dei corsi di ripetizione. Se necessario, il Consiglio federale ordina servizi supplementari in corsi d’addestramento.
2 Il DDPS designa chi dirige l’addestramento.
Art. 70 Servizi di supporto all’istruzione 1 I militari che effettuano servizi di supporto all’istruzione prestano, di regola, il numero di giorni di servizio che devono compiere con la loro formazione. 2 Se necessario, possono prestare servizi di supporto all’istruzione nelle scuole reclute: a. i comandanti d’unità di truppa, d’intesa con il comandante della loro Grande Unità, per una durata massima di 28 giorni; b. i medici della truppa; c. i sottufficiali. 3 Per quanto riguarda i servizi di supporto all’istruzione, il Gruppo del personale disciplina segnatamente: a. i rapporti di subordinazione; b. la chiamata in servizio;
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c. le condizioni d’entrata in servizio; d. l’andamento del servizio; e. i controlli e le promozioni.
Capitolo 4: Servizi speciali della truppa
Art. 71 1 Per le visite di scuole, corsi ed esercitazioni, per i controlli in scuole, corsi ed esercizi, per la ricognizione per il corso preparatorio dei quadri e il corso di ripetizione, per il controllo di impianti, per i rapporti, i servizi d’arbitraggio nonché per il trapasso del comando possono inoltre essere chiamati: a. fino a tre giorni: appuntati nella pertinente funzione, sottufficiali e sottufficiali superiori; b. fino a quattro giorni: ufficiali subalterni; c. fino a sei giorni: capitani; d. fino a sette giorni: ufficiali superiori.
2 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono essere
chiamate, nell’ambito dei servizi d’istruzione delle formazioni, a sette giorni supplementari al massimo di servizio per: a. lavori nel corso preparatorio dei quadri e lavori di preparazione, come il ritiro di materiale e di veicoli ecc.; b. lavori di licenziamento.
3 Perle formazioni secondo l’articolo 15 non può essere superato il numero
massimo di 26 giorni di servizio.
Capitolo 5: Servizio unico
Art. 72 1 In deroga alla presente ordinanza, le reclute, i soldati, i sottufficiali e gli ufficiali subalterni possono essere chiamati a prestare un servizio in una sola volta di 300 giorni (servizio unico). Si tratta di un servizio volontario per un numero limitato di militari computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio. 2 Per l’istruzione di base e l’istruzione dei quadri dei militari che prestano un servizio unico sono assunti sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali allo scopo di rafforzare il personale insegnante.
3 Il capo delle Forze terrestri disciplina i dettagli, segnatamente:
a. l’inizio e la fine del periodo di servizio; b. le chiamate in servizio;
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c. le scuole responsabili; d. l’occupazione e la logistica; e. i controlli e le promozioni; f. l’impiego del personale insegnante.
Titolo quinto: Promozioni, mutazioni senza promozioni e nomine Capitolo 1: Promozioni e mutazioni senza promozioni Sezione 1: Qualificazione
Art. 73 Contenuto 1 La qualificazione è l’apprezzamento militare di chi presta servizio nella propria funzione. Essa deve informare sulle sue prestazioni e capacità, nonché sulla personalità. 2 Per gli aspiranti a un grado superiore o una nuova funzione, la qualificazione deve fornire informazioni anche sulla loro idoneità a occupare la funzione prevista. 3 I risultati di prestazioni e esami possono essere registrati dai superiori soltanto in vista della qualificazione. Essi devono essere custoditi in modo sicuro e distrutti a qualificazione avvenuta.
Art. 74 Persone da qualificare Ricevono una qualificazione: a. in scuole, corsi e servizi pratici: gli allievi e i militari che compiono il servizio pratico; b. in corsi di ripetizione e corsi d’addestramento che durante un anno comportano globalmente almeno dodici giorni di servizio con soldo:
1. i quadri, nonché i soldati e gli appuntati che esercitano
temporaneamente una funzione di quadro,
2. i soldati e gli appuntati, le cui prestazioni sono insufficienti;
c. in corsi tattico-tecnici: gli aspiranti all’istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione.
Art. 75 Assegnazione e carattere vincolante 1 La qualificazione è data dal comandante o dal superiore sotto i cui ordini il militare da qualificare presta servizio. Per gli specialisti, egli sente prima il parere dei superiori tecnici competenti.
2 Una qualificazione assegnata non può più essere modificata.
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Art. 76 Comunicazione
1 La qualificazione è comunicata personalmente all’interessato.
2 Alle reclute la qualificazione è comunicata verbalmente.
3 La qualificazione è comunicata per scritto:
a. ai soldati, quando sono proposti al grado di appuntato o per l’istruzione al grado di caporale; b. ai soldati e agli appuntati le cui prestazioni sono insufficienti; c. ai quadri, nonché ai soldati e agli appuntati che esercitano temporaneamente una funzione di quadro.
Art. 77 Forma, genere e procedura Le Forze terrestri emanano le istruzioni concernenti la forma e il genere della qualificazione nonché la procedura di qualificazione.
Sezione 2: Proposta e chiamata per l’istruzione a un grado superiore o una nuova funzione Art. 78 Principi per l’assegnazione della proposta
1 Per ogni assunzione di un grado superiore o di una nuova funzione occorre una
proposta.
2 La proposta è data quando:
a. è dimostrato il fabbisogno; e b. il candidato è idoneo alla nuova funzione e adempie le condizioni richieste. 3 Il fabbisogno è determinato nelle tabelle dell’effettivo regolamentare. Il Gruppo del personale stabilisce annualmente il fabbisogno di candidati per le singole funzioni di quadro. 4 Per valutare l’attitudine di un candidato sono consultati i diretti superiori di servizio e tecnici.
Art. 79 Assegnazione, approvazione e annullamento di proposte
1 La proposta per un grado superiore o per una nuova funzione è assegnata, di
regola, alla fine di un servizio, eccezionalmente anche fuori di un servizio, sempreché esistano le basi per la decisione.
2 Le competenze per l’assegnazione e l’approvazione di proposte per un grado
superiore sono stabilite nell’appendice 8.
3 Gliorgani competenti per l’approvazione secondo l’appendice 8 annullano le
proposte che non possono approvare o mantenere.
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4 Nel caso di una condanna per mancata entrata in servizio d’istruzione per un grado superiore, anche i tribunali di divisione della giustizia militare possono, eccezionalmente, annullare una proposta. 5 Le Forze terrestri emanano le istruzioni concernenti la procedura in materia di proposte.
Art. 80 Controllo
1 Gli organi competenti per la chiamata ai servizi d’istruzione al grado di
sottufficiale, di sottufficiale superiore e di tenente tengono un controllo delle proposte per l’istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione. 2 Per gli ufficiali, la competenza per il controllo incombe ai comandanti delle Grandi Unità o al superiore competente per il trattamento degli affari del personale.
Art. 81 Approvazione della chiamata Le competenze per l’approvazione della chiamata ai servizi d’istruzione per un grado superiore sono stabilite nell’appendice 9.
Sezione 3: Promozione
Art. 82 Principi
1 Non esiste alcun diritto alla promozione.
2 Un militare può essere promosso unicamente se:
a. il fabbisogno è dimostrato; b. il candidato è idoneo all’esercizio del comando o della funzione e ne ha le attitudini; c. il candidato gode di buona reputazione e, come persona, soddisfa le esigenze del comando o della funzione; e d. il candidato adempie le ulteriori condizioni particolari secondo la presente ordinanza.
3 Il candidato che per motivi cogenti non può compiere un corso tecnico prima
dell’assunzione di una funzione, può nondimeno essere promosso, sempre che si impegni per scritto nei confronti del suo comandante della Grandi Unità, o con il superiore a lui equiparato, ad assolvere l’istruzione tecnica entro due anni dalla promozione. 4 Le competenze per il rilascio della proposta d’avanzamento e l’esecuzione della promozione sono stabilite nell’appendice 8.
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Art. 83 Condizioni particolari per la promozione 1 I servizi d’istruzione da compiere obbligatoriamente prima dell’assunzione di un grado superiore e le ulteriori condizioni particolari per la promozione sono stabiliti nell’appendice 5. 2 Nelle funzioni di aiuti di comando, eccettuate le funzioni di capo di stato maggiore e di sottocapo di stato maggiore, la promozione è consentita soltanto al grado immediatamente superiore. 3 Al grado di maggiore o di tenente colonnello può essere promosso soltanto chi ha rivestito un grado di ufficiale durante almeno sei anni. 4 Nelle funzioni di ufficiale in seno allo stato maggiore dell’esercito, eccettuate le funzioni di comandante e le funzioni del reggimento di quartiere generale, è possibile essere promossi al massimo due volte.
5 Nelle funzioni della riserva di personale è possibile una sola promozione.
Art. 84 Eccezioni 1 In casi particolari, può essere promosso anche un militare che non adempie tutte le condizioni particolari per la promozione secondo la presente ordinanza. Le condizioni per la promozione dell’articolo 82 capoverso 2 lettere b e c devono in ogni caso essere adempite.
2 Per le promozioni secondo il capoverso 1 sono competenti:
a. il Gruppo del personale, per la promozione al grado di appuntato e ai gradi di sottufficiale; b. il DDPS, su proposta motivata del Gruppo del personale, per la promozione ai gradi d’ufficiale fino a colonnello, eccettuati gli ufficiali secondo la lettera c; c. il Consiglio federale, su proposta motivata del DDPS, per i comandanti di reggimento.
Art. 85 Data della promozione 1 La promozione ai gradi di appuntato, di sottufficiale, di tenente, di primotenente e di ufficiale di stato maggiore generale ha luogo alla fine dell’ultimo servizio che dev’essere prestato per la promozione.
2 Le promozioni secondo il capoverso 1 hanno effetto dal giorno seguente il
licenziamento e sono iscritte con questa data nel libretto di servizio e nei controlli.
3 La promozione ai gradi di capitano, di maggiore, di tenente colonnello e di
colonnello ha luogo, di regola, ogni trimestre.
4 La promozione ai gradi di tenente colonnello e di colonnello con funzione di
comandante di reggimento ha luogo il 1° gennaio o il 1° luglio. 5 La data della promozione ad alto ufficiale superiore è stabilita secondo le neces- sità.
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Art. 86 Notificazione La promozione è notificata ai militari per scritto, mediante l’iscrizione nel libretto di servizio.
Art. 87 Brevetto
1 Chi è promosso riceve un brevetto. Per la promozione al grado di primotenente
non è rilasciato alcun brevetto. 2 Il brevetto contiene la data della promozione, il grado e, per la promozione fino e compreso il grado di colonnello, l’appartenenza allo Stato maggiore generale, l’Arma o il servizio ausiliario.
3 Il brevetto è rilasciato:
a. agli appuntati, ai sottufficiali e ai sottufficiali superiori: dall’organo che propone la promozione; b. agli ufficiali: dall’organo competente per la promozione.
Sezione 4: Mutazioni senza promozione
Art. 88 Incorporazioni e trasferimenti in generale 1 I servizi d’istruzione che i militari devono compiere per l’assunzione di una nuova funzione sono stabiliti nell’appendice 5. 2 Del rimanente, per la nuova incorporazione e il trasferimento di soldati, appuntati, sottufficiali e ufficiali sono applicabili: a. le disposizioni della legge militare, dell’organizzazione dell’esercito e delle loro disposizioni d’esecuzione; b. le disposizioni sui controlli militari.
Art. 89 Competenze nel caso di nuove incorporazioni e di trasferimenti di ufficiali Le competenze per le nuove incorporazioni e i trasferimenti di ufficiali sono stabilite nell’appendice 10.
Art. 90 Data delle nuove incorporazioni e dei trasferimenti d’ufficiali Le nuove incorporazioni e i trasferimenti d’ufficiali possono avere luogo trimestralmente.
Art. 91 Conferimento di un comando o di una funzione ad interim 1 Il sottufficiale o l’ufficiale che non adempie tutte le condizioni per la promozione al grado previsto per il comando o la funzione oppure esiste un motivo per
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conferirgli il comando o la funzione soltanto provvisoriamente, è impiegato ad interim.
2 Il conferimento di un comando o una funzione ad interim non dà diritto né a
un’assegnazione definitiva, né ad essere chiamato al servizio d’istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione.
Art. 92 Esercizio di un comando o di una funzione in sostituzione Se un comando o una funzione non può più essere esercitato temporaneamente da un militare, il comandante della Grande Unità, il superiore competente per il trattamento degli affari del personale se si tratta di truppe d’armata, designa il sostituto.
Sezione 5: Differimento e illiceità di una promozione o di una mutazione
Art. 93 Differimento per procedure in sospeso
1 Se contro un aspirante è in corso un procedimento penale, egli non può essere
promosso durante questo periodo. Il compimento di un servizio d’istruzione per un grado superiore o l’assunzione di una nuova funzione sono consentiti soltanto con l’approvazione del Gruppo del personale. 2 In caso di desistenza dal procedimento penale, di assoluzione o di condanna a una multa o all’arresto repressivo, la promozione può aver luogo retroattivamente alla data prevista inizialmente.
3 Un aspirante può prestare un servizio d’istruzione per un grado superiore,
assumere una nuova funzione o essere promosso soltanto con l’approvazione del Gruppo del personale se a quest’ultimo è noto che: a. contro l’aspirante è in corso una procedura d’esecuzione o di fallimento; b. la situazione personale dell’aspirante in vista della funzione prevista non è ordinata. 4 Se il fallimento è revocato, se tutti i creditori sono stati tacitati oppure se la procedura di esecuzione o di fallimento è abbandonata, l’aspirante può essere ammesso al servizio d’istruzione per un grado superiore, oppure può essergli conferita la nuova funzione. In questi casi, la promozione può aver luogo retroattivamente alla data prevista inizialmente. 5 Nei casi di cui al capoverso 3, i servizi amministrativi competenti sono autorizzati a intraprendere ulteriori accertamenti.
Art. 94 Differimento e trasferimento a causa di condanna 1 Di regola, il militare condannato per un crimine o un delitto a una pena privativa della libertà oppure a una misura di sicurezza conformemente al Codice penale può
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essere ammesso a servizi d’istruzione per un grado superiore e a servizi pratici oppure promosso soltanto dopo: a. la scadenza del periodo di prova, in caso di sospensione condizionale della pena; b. la cancellazione della pena dal casellario giudiziale, in caso di esecuzione della pena senza condizionale o della misura.
2 Il Gruppo del personale può prolungare il differimento secondo il capoverso 1
oppure, a richiesta del militare condannato, del comandante di truppa o dell’organo incaricato dell’amministrazione, ridurne la durata, se il comportamento del condannato lo giustifica. 3 Il Gruppo del personale può rincorporare o trasferire un militare condannato in un’altra funzione. Esso consulta dapprima il comandante della Grande Unità o il superiore competente per il trattamento degli affari del personale. In caso di militari cantonali, è necessario consultare le autorità militari cantonali competenti.
Art. 95 Promozioni e mutazioni illecite
1 Seè contraria alla legge militare e alle sue disposizioni d’esecuzione, la
promozione o la mutazione può essere dichiarata nulla.
2 Sono competenti per annullare una promozione o una mutazione:
a. per gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, eccettuata la lettera b: il DDPS, su proposta del Gruppo del personale; b. per i comandanti di reggimento: il Consiglio federale, su proposta del DDPS.
Sezione 6: Regolamentazioni particolari
Art. 96 Promozioni ai gradi di appuntato e di sergente 1 Per ogni formazione o unità organizzativa comparabile del personale di servizio della riserva di personale (ufficio federale/regione d’istruzione/Grande Unità ecc.) possono essere promossi: a. al massimo il 30 per cento dell’effettivo regolamentare dei soldati al grado di appuntato; e b. al massimo il 40 per cento dell’effettivo regolamentare dei caporali al grado di sergente.
2 In deroga alle disposizioni secondo il capoverso 1, i caporali impiegati come
capiposto nei distaccamenti della polizia militare possono essere promossi al grado di sergente.
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3 Le previste promozioni ai gradi di appuntato o di sergente devono essere
sottoposte tempestivamente all’organo tenitore del controllo di corpo. Esso vieta la promozione, se le condizioni secondo l’articolo 82 non sono adempite.
Art. 97 Doppio grado o grado multiplo Se nelle tabelle dell’effettivo regolamentare sono stabiliti due o più gradi per una funzione d’ufficiale, la promozione al grado immediatamente superiore è possibile il più presto cinque anni dopo avere rivestito il grado attuale. Per contro, la promozione dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello è ammessa già dopo due anni nel grado di tenente colonnello.
Art. 98 Assunzione di un nuovo comando o di una nuova funzione 1I sottufficiali e gli ufficiali che assumono un nuovo comando o una nuova funzione, devono compiere i servizi d’istruzione necessari secondo l’appendice 5.
2 Le disposizioni seguenti derogano al capoverso 1:
a. se un aiuto di comando con il grado di maggiore assume un comando d’unità per il quale nelle tabelle dell’effettivo regolamentare è previsto il doppio grado di capitano/maggiore, non deve compiere il servizio pratico richiesto secondo l’appendice 5; b. se un comandante, un sostituto del comandante o un capo di stato maggiore cambia di funzione per assumere la funzione di aiuto di comando dello stesso livello (corpo di truppa o Grande Unità), non deve compiere il corso di stato maggiore richiesto secondo l’appendice 5. 3 Se un aiuto di comando con il grado di capitano assume un comando d’unità, deve obbligatoriamente compiere il corso di condotta I e il servizio pratico prima dell’as- sunzione del comando.
Art. 99 Approvazione dell’assegnazione di proposte per un grado superiore Se per la promozione al grado immediatamente superiore è richiesto soltanto un determinato numero di anni di grado, prima dell’assegnazione della proposta per il grado superiore occorre l’approvazione del militare interessato.
Art. 100 Corpo degli istruttori, Squadra di vigilanza, Corpo della guardia delle fortificazioni 1 I membri del Corpo degli istruttori, della Squadra di vigilanza e del Corpo della guardia delle fortificazioni devono adempiere le condizioni secondo la presente ordinanza per una promozione a un comando e una funzione dell’esercito. 2 Se hanno insegnato singole materie nelle scuole, non devono più seguire i relativi servizi d’istruzione per una promozione o per l’assunzione di una funzione. 3 Gli ufficiali di professione invece dei corsi di stato maggiore previsti possono compiere i rispettivi corsi di condotta e viceversa.
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Art. 101 Conferimento di un grado a tempo determinato 1 Quando l’esercizio di un incarico o di una funzione particolare in rapporto con gli affari militari della Confederazione, l’adempimento di una determinata istruzione militare o l’impiego nell’ambito di un’operazione di mantenimento della pace lo esigono imperativamente, il capo dello Stato maggiore generale può conferire a singole persone il grado militare necessario per la durata del loro impiego o dell’esercizio del loro incarico o della loro funzione all’estero.
2 Alla fine dell’impiego o dell’esercizio dell’incarico o della funzione il
conferimento del grado perde automaticamente la sua validità. I militari rivestono di nuovo il loro grado originario.
Capitolo 2: Nomina a ufficiale specialista Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 102
1 Ilpresente capitolo regola il conferimento di funzioni d’ufficiale a soldati,
appuntati e sottufficiali.
2 Il fabbisogno è determinato secondo le tabelle degli effettivi regolamentari.
Sezione 2: Nomina
Art. 103 Condizioni La nomina può aver luogo unicamente se: a. non è disponibile alcun ufficiale idoneo per il conferimento della funzione; b. la persona interessata è idonea in base alla sua formazione civile nonché alla sua attività e posizione professionali.
Art. 104 Domanda e approvazione della domanda 1 La domanda di conferimento di una funzione d’ufficiale è presentata dalla truppa.
2 La procedura si fonda sulle disposizioni applicabili alla mutazione di ufficiali.
3 La domanda è approvata dal Gruppo del personale.
Art. 105 Nomina
1 Il Gruppo del personale nomina il candidato a ufficiale specialista.
2 Di regola, le nomine a ufficiale specialista hanno luogo trimestralmente.
3 Non è rilasciato alcun brevetto.
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Art. 106 Introduzione alla funzione d’ufficiale 1 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali nominati ufficiali specialisti possono essere introdotti alla nuova funzione in un corso di al massimo cinque giorni. 2 Il corso è organizzato dagli uffici federali, dai gruppi o dagli organi equiparati, le cui tabelle degli effettivi regolamentari contemplano ufficiali specialisti.
Sezione 3: Qualificazioni e revoca della funzione d’ufficiale
Art. 107 Qualificazioni Gli ufficiali specialisti sono qualificati come ufficiali.
Art. 108 Revoca della funzione d’ufficiale 1 Se un ufficiale specialista non esercita più la funzione d’ufficiale, quest’ultima è revocata quando: a. è stato nominato in base a un’attività o a una posizione professionale che non esercita o che non occupa più; e b. ha esercitato la funzione di ufficiale sei o meno anni.
2 La nomina è parimenti revocata se è in contrasto con la legge militare, con le
disposizioni sull’organizzazione dell’esercito o con la presente ordinanza. 3 Per la revoca della funzione d’ufficiale è competente il Gruppo del personale. Esso decide in merito all’ulteriore impiego. 4 Nei casi di ufficiali specialisti, la cui nomina è revocata, il Gruppo del personale esamina se possono ancora essere impiegati nell’esercito. 5 Se non possono più essere impiegati nell’esercito, devono essere prosciolti dall’ob- bligo di prestare servizio militare; essi sono annunciati all’organo di protezione civile del Comune di domicilio dal Gruppo del personale, conformemente alle disposizioni sui controlli militari. 6 La persona interessata è sentita in merito alla revoca della funzione d’ufficiale e all’ulteriore impiego nell’esercito.
Capitolo 3: Nomina a cappellano
Art. 109 Condizioni Oltre al compimento della scuola reclute, all’istruzione tecnica di 19 giorni per cappellani, all’idoneità al servizio militare e alla raccomandazione da parte dell’autorità militare del Cantone di domicilio, le condizioni per la nomina sono: a. a cappellano evangelico-riformato:
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1. il riconoscimento come pastore oppure il riconoscimento della
formazione accademica o della formazione teologica equivalente e l’ordinazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente,
2. la raccomandazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente;
b. a cappellano cattolico-romano:
1. il riconoscimento come prete da parte della Curia vescovile competente
o dei superiori dell’Ordine competenti,
2. la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente;
c. a diacono cattolico-romano o assistente pastorale nell’esercito:
1. il riconoscimento come diacono o assistente pastorale da parte della
Curia vescovile competente o dei superiori dell’Ordine competenti,
2. la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente.
Art. 110 Competenze Il cappellano è nominato dal capo del DDPS, su proposta del sottocapo di stato maggiore del Gruppo del personale dell’esercito.
Art. 111 Diritti e obblighi 1 Il cappellano, con la sua nomina, diventa capitano cappellano; il diacono cattolico- romano diventa capitano diacono e l’assistente pastorale capitano assistente pastorale. Egli ha perciò i diritti e gli obblighi di un ufficiale.
2 I candidati a cappellani capiservizio compiono un’istruzione tecnica di cinque
giorni al massimo. 3 Nell’ambito dell’assistenza spirituale dell’esercito, il capo dello Stato maggiore generale disciplina: a. la missione e l’organizzazione dell’assistenza spirituale dell’esercito; b. i dettagli concernenti il reclutamento, la nomina, l’incorporazione, l’istru- zione nonché la definizione dei compiti del cappellano e del cappellano caposervizio.
Capitolo 4: Rimozione dal comando o dalla funzione Sezione 1: Condizioni
Art. 112 La procedura per la rimozione da un comando o da una funzione è avviata quando sembra esclusa la possibilità di un ulteriore impiego militare nella posizione attuale o in una nuova.
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Sezione 2: Procedura
Art. 113 Procedura
1 Il comandante o il superiore che si propone di rimuovere dal comando o dalla
funzione una persona, che non soddisfa più le esigenze di una funzione, deve avvertirla per scritto il più presto possibile indicandogliene le ragioni. 2 Se l’avvertimento non ha effetto, l’interessato è messo di nuovo alla prova, di regola, entro un anno. 3 Se il servizio di prova conferma l’incapacità, l’interessato è rimosso dal comando o dalla funzione. 4 La rimozione dal comando o dalla funzione è decisa senza esame, se il servizio di prova non è compiuto entro due anni.
5 La rimozione dal comando o dalla funzione è decisa senza servizio di prova,
qualora non sia possibile impiegare oltre l’interessato o il suo allontanamento immediato s’imponga nell’interesse della truppa.
6 Prima di decidere la rimozione dal comando o dalla funzione occorre sentire
l’interessato.
Art. 114 Esame e servizio di prova 1 Per i sottufficiali e gli ufficiali subalterni, l’esame delle attitudini consiste in un servizio di prova.
2 Il servizio di prova secondo gli ordini del comandante di reggimento o della
Grande Unità, del superiore competente per il trattamento degli affari del personale se si tratta di truppe d’armata, è prestato sotto il comando di un altro superiore particolarmente qualificato. 3 Per i capitani e gli ufficiali superiori, il genere del servizio di prova è stabilito dal comandante della Grande Unità, per le truppe d’armata dal superiore competente per il trattamento degli affari del personale.
4 Il comandante, sotto i cui ordini è prestato il servizio di prova, dev’essere
informato dal superiore del comandante della formazione d’incorporazione dell’interessato sulle ragioni dell’ammonimento. 5 Di regola, il servizio di prova ha la stessa durata di un servizio d’istruzione delle formazioni. 6 Alla fine del servizio di prova, il comandante incaricato dell’esame informa per scritto il superiore che ha ordinato l’esame sull’idoneità a esercitare la funzione attuale o un altro impiego.
Art. 115 Competenza per rimuovere dal comando o dalla funzione Sono competenti per pronunciare la rimozione dal comando o dalla funzione: a. il comandante della formazione d’incorporazione, dopo aver sentito il comandante superiore: per i sottufficiali;
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b. le autorità militari del Cantone, cui appartiene l’interessato: per gli ufficiali cantonali; c. per gli ufficiali federali:
1. il Gruppo del personale: per gli ufficiali subalterni,
2. il DDPS: per i capitani, i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli,
fatto salvo il numero 3,
3. il Consiglio federale: per i comandanti di reggimento.
Art. 116 Proposta e esecuzione 1 Il comandante competente per l’assegnazione della qualificazione propone, per la via di servizio, la rimozione dal comando o dalla funzione degli ufficiali alle autorità competenti per la rimozione. 2 Per i comandanti di reggimento la proposta è formulata dalla Direzione del DDPS.
3 Oltre ai motivi e ai mezzi d’impugnazione, la decisione di rimozione dal comando o dalla funzione deve indicare le conseguenze secondo l’articolo 118.
4 La decisione del comandante concernente la rimozione dal comando o dalla
funzione di un sottufficiale può essere deferita al DDPS mediante ricorso amministrativo. 5 Inoltre, la procedura è regolata dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva3, quella concernente le autorità cantonali dal diritto cantonale; l’autorità cantonale statuente quale ultima istanza può parimenti revocare l’effetto sospensivo di un ricorso amministrativo indirizzatole o di un ricorso amministrativo contro la sua decisione.
Art. 117 Iscrizione nel libretto di servizio 1 La decisione della rimozione dal comando o dalla funzione è iscritta nel libretto di servizio soltanto quando essa è cresciuta in giudicato. 2 La competenza per l’iscrizione nonché la sua forma si fondano sulle disposizioni sui controlli militari4.
Sezione 3: Esclusione dal servizio militare
Art. 118 1 Il DDPS può ordinare l’esclusione dal servizio militare fondandosi sulla decisione cresciuta in giudicato relativa alla rimozione dal comando o dalla funzione.
2 La decisione di esclusione è definitiva.
3 L’esecuzione si fonda sulle disposizioni sui controlli militari5.
3 RS 172.021 4 RS 511.22 5 RS 511.22
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Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente
Art. 119 Esecuzione
1 Il DDPS, lo Stato maggiore generale, le Forze terrestri o le Forze aeree sono
incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie. 2 Alla Cancelleria federale e al Dipartimento federale di giustizia e polizia incombe l’esecuzione nell’ambito dei loro stati maggiori.
Art. 120 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 24 agosto 1994 6 sulla durata dell’obbligo di prestare servizio militare (ODOM); b. l’ordinanza del 31 agosto 19947 sui servizi d’istruzione (OSI); c. l’ordinanza del 24 agosto 19948 sull’adempimento dei servizi d’istruzione (OASI); d. l’ordinanza del 24 agosto 19949 sulle promozioni e mutazioni nell’esercito (OPME).
Capitolo 2: Modifica del diritto vigente
Art. 121
1. L’ordinanza del 7 dicembre 199810 sui controlli militari (OCM) è modificata
come segue:
Modifica dell’abbreviazione del titolo L’abbreviazione «OCM» è sostituita con «OCoM».
Art. 107 cpv. 1
1 L’Ufficio federale di polizia, le amministrazioni dei penitenziari, delle case
d’internamento e delle case di educazione al lavoro nonché delle istituzioni incaricate dell’esecuzione di misure giudiziarie privative della libertà di adolescenti comunicano immediatamente al Gruppo del personale l’entrata e l’uscita di un
6 RU 1994 2894, 1998 1430 7 RU 1994 2907, 1996 1182, 1997 143, 1998 1587 8 RU 1994 2951, 1995 702 5338, 1997 244 2826, 1999 1295 9 RU 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1866 10 RS 511.22
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assoggettato all’obbligo militare, di un militare donna o di un membro del Servizio della Croce Rossa.
2. L’ordinanza del 21 novembre 199011 concernente il Corpo degli istruttori è
modificata come segue:
Abrogato
Art. 37 cpv. 2 2 Al pensionamento è prosciolto dagli obblighi militari in occasione del prossimo termine ordinario.
3. L’ordinanza del 2 dicembre 199112 sulla squadra di vigilanza è modificata come segue:
Art. 34 cpv. 2 e 3-6
2 Del rimanente, sono applicabili le condizioni di promozione dell’ordinanza del
20 settemre 199913 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito. 3-6 Abrogati
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 122 Determinazione del totale obbligatorio di giorni di servizio compiuti, al passaggio da Esercito 61 a Esercito 95 Dal 1° gennaio 1995, ha compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio o non deve più prestare servizi d’istruzione chi, secondo il diritto previgente e le regole degli articoli 124 capoverso 1 e 128 capoverso 1, ha assolto in corsi di ripetizione e corsi di complemento complessivamente il seguente numero di giorni di servizio computabili:
11 RS 512.41 12 RS 510.102 13 RS 512.21; RU 1999 2903
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a. soldati, appuntati e caporali:
173 giorni (otto corsi di ripetizione di 20 giorni e un corso di complemento
di 13 giorni); b. sergenti:
180 giorni (nove corsi di ripetizione di 20 giorni);
c. sergenti maggiori, furieri e aiutanti sottufficiali:
213 giorni (dieci corsi di ripetizione di 20 giorni e un corso di complemento
di 13 giorni).
Art. 123 Adempimento dei servizi d’istruzione di base 1 I militari che hanno prestato una parte dei servizi d’istruzione di base secondo le disposizioni applicabili a Esercito 61 (secondo il diritto previgente) compiono soltanto la durata rimanente dei servizi secondo il nuovo diritto, sempreché essa sia superiore a cinque giorni. 2 I caporali che hanno compiuto la scuola sottufficiali secondo il diritto previgente, ma che prestano il servizio pratico secondo il nuovo diritto, devono essere chiamati in servizio alla 5a e 6a settimana della scuola sottufficiali. Essi prestano in seguito il servizio pratico come gli altri caporali di nuova nomina. 3 Gli aspiranti ufficiali sanitari e gli aspiranti ufficiali d’ospedalizzazione delle truppe sanitarie che hanno compiuto soltanto una scuola ufficiali sanitari I di 27 giorni secondo il diritto previgente, dal 1995 compiono una scuola ufficiali sanitari di 117 giorni, con computo dei 27 giorni prestati presso la scuola ufficiali sanitari I. Essi entrano in servizio all’inizio della 5a settimana della nuova scuola ufficiali sanitari. 4 Agli aspiranti medici, dentisti e farmacisti delle truppe sanitarie non è computata la parte della scuola ufficiali effettuata secondo il diritto previgente presso la scuola ufficiali sanitari I; dal 1995, essi devono compiere il totale dei 61 giorni della nuova scuola ufficiali sanitari. 5 La differenza dei giorni di servizio rispetto alla durata normale, non accorciata, dell’istruzione di base per diventare tenente secondo il diritto previgente è computata a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio degli ufficiali che hanno compiuto un’istruzione di base accorciata secondo il diritto previgente (istruzione di sottufficiale fino e compreso il servizio per il conseguimento del grado di tenente); la presente disposizione non è applicabile agli ufficiali specialisti. 6 La differenza dei giorni di servizio rispetto alla durata normale, non accorciata, dell’istruzione di base per diventare sergente maggiore secondo il diritto previgente è computata a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio dei sottufficiali tecnici, nati nel 1963 e più giovani, che hanno compiuto un’istruzione di base accorciata secondo il diritto previgente (scuola sottufficiali fino e compreso il servizio per il conseguimento del grado di sergente maggiore).
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
Art. 124 Computo del servizio nel caso di servizi di perfezionamento della truppa 1 I corsi di ripetizione nonché i corsi di complemento considerati compiuti secondo il diritto previgente sono computati con 20 giorni rispettivamente con 13 giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio secondo il nuovo diritto. 2 Ai membri del servizio ausiliario della giustizia militare e agli appartenenti alle formazioni con servizi in parte prestati a giorni, trasferiti il 1° gennaio 1995 o più tardi a un altro servizio ausiliario o a un’altra Arma, o in un servizio ausiliario o in un’Arma, 20 giorni di servizio computabili sono computati come un corso di ripetizione di 20 giorni e 13 giorni di servizio computabili come un corso di complemento di 13 giorni; rimanenti singoli giorni sono computati sul totale di giorni di servizio. 3 Le regole dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche agli appartenenti allo stato maggiore dell’esercito e alle formazioni d’allarme incorporati il 1° gennaio 1995 o più tardi in un’altra formazione. 4 Non vengono contati i giorni che i militari hanno prestato volontariamente o come giorni in corsi preparatori dei quadri, per ricognizioni, per la preparazione dei corsi e per lavori di organizzazione e di licenziamento.
Art. 125 Computo del servizio a posteriori I giorni di servizio prestati oltre i 22 giorni dai soldati e dagli appuntati in corsi di ripetizione secondo il diritto previgente sono computati a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio. Sono eccettuati i giorni di servizio supplementari prestati nei corsi speciali in caso di riorganizzazione o di nuovo armamento delle formazioni.
Art. 126 Computo speciale per i servizi prestati dagli ufficiali al passaggio da Esercito 61 a Esercito 95 I servizi d’istruzione prestati dagli ufficiali, nell’ambito delle disposizioni transitorie concernenti il passaggio da Esercito 61 a Esercito 95, che superano i limiti massimi secondo il capitolo 1 del titolo terzo, saranno computati, in occasione di una prossima promozione, sul totale obbligatorio di giorni di servizio del grado superiore.
Art. 127 Computo del servizio degli ex appartenenti al servizio complementare Fino al 31 dicembre 1990, agli ex appartenenti al servizio complementare viene computato, indipendentemente dai servizi effettivamente prestati conformemente alla loro età, al loro grado e alla loro incorporazione al 1° gennaio 1991, lo stesso numero di giorni di servizio in corsi della truppa dei militari che non sono mai stati idonei al servizio complementare; questo computo del servizio esclude il rimborso della tassa militare che il complementare aveva pagato.
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
Art. 128 Ricupero del servizio 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare ricuperano i corsi della truppa che, secondo il diritto previgente, non hanno compiuto o che non sono stati considerati compiuti in una classe dell’esercito, soltanto se il ricupero era previsto legalmente dal diritto previgente o quando il corso della truppa è stato differito su domanda del militare. 2 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare non ricuperano i corsi della truppa che non hanno compiuto fino al 31 dicembre 1999 per ragioni di inidoneità. Fino a questa data, è loro computato, secondo la loro età, il loro grado e la loro incorporazione, lo stesso numero di giorni di servizio in corsi della truppa dei militari che non sono mai stati inidonei al servizio; tale computo del servizio esclude il rimborso della tassa militare che è stata pagata come militare non idoneo. 3 Gli ufficiali ricuperano i corsi della truppa non assolti o non considerati compiuti come soldato, appuntato o sottufficiale, soltanto se secondo il diritto previgente essi hanno prestato servizio come ufficiale nell’ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio (art. 11 cpv. 2 dell’ordinanza del 19 gennaio 198314 sui corsi di ripetizione, di complemento e della landsturm, OCR).
Art. 129 Promozioni e mutazioni senza promozione
1 Quando condizioni per la promozione o l’assunzione di una funzione sono
modificate oppure quando funzioni sono soppresse o modificate nel grado, dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto possono aver luogo promozioni e modificazioni della funzione soltanto secondo il nuovo diritto. 2 Le condizioni per la promozione o l’assunzione di una funzione estese giusta il nuovo diritto sono considerate adempite soltanto quando sono state adempite anche le pertinenti condizioni secondo il diritto previgente.
3 Uncorso di stato maggiore II o III compiuto secondo il diritto previgente è
computato come corso di stato maggiore II giusta il nuovo diritto. 4 I servizi d’istruzione secondo il nuovo diritto sono considerati compiuti quando è stato compiuto un servizio d’istruzione dello stesso livello con contenuti didattici identici o prevalentemente comparabili secondo il diritto previgente. Le Forze terrestri o le Forze aeree decidono in merito all’adempimento dei servizi d’istruzione nei singoli casi concreti. 5 I tenenti che al 1° gennaio 2000 adempiono tutte le condizioni per la promozione secondo l’appendice 5 e che hanno assolto il servizio pratico come tenente possono essere promossi al grado di capitano, in deroga all’articolo 83 capoverso 2.
6 La Direzione del DDPS decide sugli altri casi di computo d’importanza
fondamentale non disciplinati dalla presente ordinanza.
14 RU 1983 178, 1984 1292, 1990 120 2021, 1992 454
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
Art. 130 Comandanti di gruppo/battaglione e loro sostituti
1 Gli ufficiali che hanno compiuto il corso di condotta II secondo il diritto
previgente possono essere promossi, il 1° gennaio 2000, nella funzione di un comandante di gruppo/battaglione nonché nella funzione di loro sostituto, al grado di tenente colonnello o di maggiore senza adempiere ulteriori condizioni secondo l’appendice 5. 2 I comandanti che alla fine dell’anno 1999 lasciano il comando di un gruppo/bat- taglione possono essere promossi al grado di tenente colonnello, se: a. dall’anno 2000 prestano ulteriormente servizio presso la truppa; b. la promozione è sostenuta dal comandante superiore della Grande Unità; e c. accettano la promozione prevista.
Capitolo 4: Entrata in vigore
Art. 131 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
20 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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Appendice 1 (art. 3)
Definizioni e abbreviazioni (in ordine alfabetico)
Sezione 1: Definizioni A Anticipazione del servizio Prestare un servizio d’istruzione non secondo la chiamata, ma in un periodo precedente. C Corso d’addestramento Servizio d’istruzione delle formazioni in caso di (C addestr) riorganizzazione o di equipaggiamento a nuovo di una formazione. Corso d’allenamento Serve a mantenere e a promuovere l’abilità in (C allen) determinati settori tecnici. Corso d’introduzione Serve a introdurre in un’altra funzione nell’am- (CI) bito dell’obbligo di prestare servizio. Corso di base per l’im- Serve alla preparazione in vista di un successivo piego nel servizio impiego nell’ambito del servizio di di promovimento della promovimento della pace (vedere S prom pace). pace (CB prom pace) Corso di condotta (C cond) Servizio d’istruzione di base per comandanti. Corso di difesa integrata Istruzione supplementare in corsi d’impiego (CDI) combinato nell’ambito della difesa integrata. Addestramento alla collaborazione tra autorità civili e organi militari di comando. Corso di ripetizione Servizio d’istruzione della formazione. Lo (CR) sforzo principale dell’istruzione, accanto alla ripetizione e al consolidamento dell’istruzione di base generale, verte sull’istruzione in formazione. Corso di sport militare Servizio d’istruzione supplementare con lo (C sport mil) scopo di preparare alla direzione di attività sportive nei corsi. Computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio. Corso di stato maggiore 1. Serve alla preparazione di servizi d’istruzione (C SM) delle formazioni nonché per esercitare gli stati maggiori delle Grandi Unità.
2. Servizio d'istruzione di base per aiuti di
comando.
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Corso di stato maggiore Servizio d’istruzione di base per l’istruzione generale (C SMG) degli ufficiali di stato maggiore generale alla funzione di aiuto di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità. Corso per specialisti Serve al perfezionamento specifico per (C specialisti) determinate funzioni. Corso preparatorio Servizio d’istruzione delle formazioni per (C prep) esercitare gli specialisti immediatamente prima di un servizio d’istruzione. Corso preparatorio Serve alla preparazione dei servizi d’istruzione dei quadri (CQ) e, di regola, li precede immediatamente. Vi partecipano i quadri nonché i soldati e gli appuntati indispensabili ai lavori di preparazione. Corso speciale (C spec) Serve a completare il servizio d’istruzione di base degli specialisti. Corso tattico-tecnico Servizio d’istruzione delle formazioni per (CTT) ufficiali (eventualmente per sottufficiali) nell’ambito di una Grande Unità in vista di possibili impieghi e compiti. Corso tecnico (C tecn) Servizio d’istruzione di base per i quadri nel settore tecnico. D Differimento del servizio Prestare un servizio d’istruzione non secondo la chiamata, ma in un altro momento dello stesso anno o in un anno successivo. E Esercizio di stato maggiore Serve ad esercitare la collaborazione tra i (eser SM) comandanti e i loro stati maggiori. N Nomina Conferimento di funzioni d’ufficiale a soldati, appuntati e sottufficiali. Nuova incorporazione Cambiamento dell’incorporazione di un militare nell'ambito della stessa Arma o dello stesso servizio ausiliario. O Obbligo di prestare servizio Comprende gli obblighi fuori del servizio, il militare (OPSM) servizio d’istruzione, il servizio di promovimento della pace, il servizio d’appoggio e il servizio attivo. P Persone soggette Tutte le persone di nazionalità svizzera che a all’obbligo di prestare conclusione del reclutamento sono abili al servizio militare (POS) servizio e sono disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Promozione Conferimento di un grado superiore.
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Q Quadri Ufficiali e sottufficiali, nonché appuntati che esercitano la funzione di sottufficiale. R Rapporto (rap) Serve, in particolare, al trattamento di questioni concernenti la condotta, l’istruzione e l’informazione; sono inclusi anche i rapporti tecnici per aiuti di comando. Ricognizione (ric) Attività di servizio svolta sul posto per la preparazione del successivo servizio d’istruzione nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio. S Scuola di stato maggiore Il compito centrale del comando dell’istruzione e per comandanti (SSMC) di stato maggiore e dei comandanti consiste nel fornire l’istruzione di base ai quadri superiori dell’esercito. La SSMC comprende le scuole seguenti: C SMG, C SM, C cond e C tecn per aiut e uff info. Scuole universitarie Scuole specializzate superiori considerate professionali scuole universitarie professionali giusta la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali. Servizi d’istruzione delle Servizi nell’ambito di uno stato maggiore o di formazioni (SIF) un’unità, inclusi i lavori di preparazione e di licenziamento, nonché fuori della formazione. Servizi d’istruzione di base Istruzione di base delle reclute e istruzione di (SIB) sottufficiali e ufficiali per un grado superiore o una nuova funzione; di regola è compiuta in una scuola come corso o in un corso speciale. Servizi di supporto Servizi prestati da militari nella riserva di all’istruzione (SSI) personale, nello stato maggiore dell’esercito o fuori della propria formazione, impiegati, in caso di idoneità, nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio, come insegnanti, per l’esercizio di impianti d’istruzione (appoggio all’infrastruttura e all’organizzazione in scuole e corsi), per la manutenzione di apparecchi, veicoli, impianti e installazioni utilizzati per l’istruzione oppure impiegati, in caso di necessità imperativa, nell’amministrazione militare conformemente all’articolo 59 capoverso 3 della legge militare. Servizio d’arbitraggio Servizio nella direzione di un’esercitazione per (S arbitr) osservare e valutare l’attività della truppa.
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Servizio d’istruzione Tutti i servizi secondo la tabella delle scuole o (S istr) dei corsi pubblicata annualmente dal DDPS; comprendono i servizi d’istruzione di base (SIB) e i servizi di perfezionamento della truppa (SPT). Servizi di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare: a. secondo l’articolo 53 della legge militare e l’appendice 4 della presente ordinanza; b. secondo disposizioni particolari, segnatamente i servizi delle truppe di pronto impiego, delle formazioni d’allarme e impieghi di militari secondo l’articolo 43 della legge militare; c. prestazioni di servizio volontarie secondo l’articolo 44 della legge militare. Servizio d’istruzione Servizio per esercitare i militari in un nuovo o supplementare (SIS) un ulteriore settore tecnico. Servizio di promovimento Costituisce una parte della missione in materia della pace (S prom pace) di politica di sicurezza e serve per le operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale. L’annuncio per il servizio di promovimento della pace è volontario. La Confederazione stipula con i militari di queste truppe un contratto di lavoro di diritto pubblico secondo l’ordinamento dei funzionari. Servizio pratico Serve all’applicazione pratica di quanto appreso (S pratico) in una scuola per quadri. Di regola, è assolto in una scuola reclute. È parte del servizio d’istru- zione di base dei quadri. T Trasferimento Mutazione di un militare in un’altra Arma o in un altro servizio ausiliario.
Del resto, si applicano le definizioni: a. secondo l’appendice 4 della presente ordinanza; b. secondo l’appendice 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui controlli militari (OCoM), nonché c. secondo l’appendice 1 dell’ordinanza del 16 novembre 1994 sull’organizza- zione dell’esercito (OOE).
Sezione 2: Abbreviazioni
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
AS avviso del servizio nel PISA OAS Ordine d’avviso del servizio in forma scritta u uomini organo amm organo incaricato dell'amministrazione d donne
Del resto, si applicano le abbreviazioni secondo il Regolamento 52.2/II del capo dello Stato maggiore generale del 5 dicembre 1997 sui «Documenti militari - Abbreviazioni».
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Appendice 2 (art. 4 cpv. 3 e 17 cpv. 1)
Durata dell’obbligo di prestare servizio militare per capitani in funzioni speciali o con particolari capacità
Sono soggetti all’obbligo di prestare servizio militare fino alla fine dell’anno in cui compiono 52 anni:
1 I capitani che occupano le funzioni seguenti (secondo OCTF):
1.1 Forze aeree
Stato maggiore dei corpi d’armata di campagna, del corpo d’armata da montagna e delle Forze aeree (ORGFA): capo della ricognizione aerea, pilota (di milizia, di professione, d’officina), pilota di ricognitori telecomandati, ufficiale operatore del carico utile Brigata d’aviazione 31: ufficiale informatore d’aviazione, ufficiale della sicurezza di volo, capo impiego dei trasporti aerei, ufficiale della difesa contraerea, ufficiale radar, ufficiale controllore d’intercettazione, ufficiale interpretatore, ufficiale di attribuzione dei bersagli, ufficiale di ricognizione aerea, ufficiale fotografo, ufficiale degli esploratori paracadutisti, ufficiale della condotta della guerra elettronica, ufficiale d’impiego dei trasporti aerei, ufficiale tecnico, sostituto del capo dell’identificazione, capogruppo, pilota (di milizia, di professione, d’officina), ufficiale operatore di bordo, ufficiale d’impiego, pilota di ricognitori telecomandati, ufficiale operatore del carico utile Brigata d’aerodromo 32: ufficiale tecnico, ufficiale meteo Brigata informatica 34: ufficiale della sicurezza delle opere, comandante d’installazione, ufficiale della condotta della guerra elettronica, ufficiale informatore d’informatica, ufficiale delle trasmissioni, ufficiale radar, ufficiale meteo, ufficiale dell’esplorazione elettronica, ufficiale delle onde dirette Stato maggiore del servizio di manutenzione delle Forze aeree 35 nonché stati maggiori dei gruppi d’esercizio delle Forze aeree: ufficiale tecnico, capo del servizio del materiale d’aviazione, capo del servizio del materiale speciale, capo del servizio dell’elettronica, capo del servizio installazioni d’esercizio, capo del servizio delle costruzioni, ufficiale addetto, capo pilota d’officina
1.2 Truppe di trasmissione
Capitani della brigata Telecom 40, ufficiale Telecom
1.3 Truppe sanitarie Comandante, sostituto comandante,
medico in tutte le funzioni, farmacista, farmacologo, capo del servizio del laboratorio d’ospedale, ufficiale biologo
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1.4 Polizia militare Capitani della polizia militare
1.5 Servizio della posta da campo Capitani del servizio della posta da campo
1.6 Giustizia militare Capitani della giustizia militare
1.7 Assistenza spirituale Capitani dell’assistenza spirituale
1.8 Servizio militare delle ferrovie Capitani del servizio militare delle ferrovie
1.9 Mobilitazione Capitani degli stati maggiori e dei settori
delle piazze di mobilitazione
1.10 Singole funzioni Capitani degli stati maggiori del Consiglio
federale in funzioni proprie di stato maggiore secondo le tabelle dell’effettivo regolamentare di questi stati maggiori, esclusi l’esercizio e le funzioni di aiuti comando delle Armi e dei servizi ausiliari Capitani dello stato maggiore dell’esercito in funzioni proprie di stato maggiore secondo le tabelle dell’effettivo regolamentare dello stato maggiore dell’esercito, per esempio collaboratori specialisti, senza le funzioni d’esercizio e di aiuti di comando delle Armi e dei servizi ausiliari Capitani in una funzione di ufficiale superiore
2 Capitani con particolari capacità per istruire militari
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Appendice 3 (art. 5 cpv. 1 e 3, 7 cpv. 2, 17 cpv. 1 e 18 cpv. 1)
Proroga della durata dell’obbligo di prestare servizio militare e ulteriore impiego nell’esercito dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare
Sezione 1: Proroga della durata dell’obbligo di prestare servizio militare
1 Le premesse per la proroga della durata dell’obbligo di prestare servizio
militare giusta l’articolo 13 capoverso 3 della legge militare fino alla fine dell’anno in cui vengono compiuti 52 anni, sono date con la corrispondente incorporazione nei gradi di soldato, appuntato, sottufficiale e ufficiale subalterno, nonché per i capitani non contemplati dall’articolo 4 capoverso
3 della presente ordinanza, nel caso delle persone seguenti:
1.1 personale del DDPS, delle Direzioni e dei Dipartimenti militari cantonali,
nonché dei loro esercizi, incorporato come personale di servizio nella riserva di personale o in formazioni di unità amministrative ed esercizi che, in caso di servizio attivo, sono militarizzate oppure costituiscono parti di formazioni militari;
1.2 personale dell’Aggruppamento dell’armamento, nonché della SF Impresa
svizzera d’aeronautica e di sistemi, della SM Impresa svizzera di munizioni, della SW Impresa svizzera di sistemi d’arma e della SE Impresa svizzera di elettronica, incorporato come personale di servizio nella riserva di personale o in formazioni dell’esercito che, in caso di servizio attivo, è necessario come specialista per la manutenzione;
1.3 personale delle Forze aeree incorporato nelle funzioni seguenti: ufficiale
informatore d’aviazione, pilota, ufficiale interpretatore, ufficiale operatore di bordo e ufficiale degli esploratori paracadutisti della brigata d’aviazione 31; sottufficiale tecnico della brigata d’aerodromo 32; ufficiale valanghe, sottufficiale valanghe, soldato valanghe, ufficiale radar, ufficiale meteo, ufficiale informatore d’informatica, ufficiale dell’esplorazione elettronica e ufficiale della condotta della guerra elettronica della brigata informatica 34; ufficiale d’aviazione; ufficiale addetto, sottufficiale e soldato del personale specializzato nonché sottufficiale tecnico dello stato maggiore del servizio di manutenzione delle Forze aeree 35 e degli stati maggiori dei gruppi d’esercizio delle Forze aeree; 1.4 personale dell’Istituto svizzero di meteorologia, dell’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e del Laboratorio di fisica atmosferica del Politecnico federale di Zurigo, della Centrale nazionale d’allarme e della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari, incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assume i compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate;
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1.5 personale dello Swisscontrol incorporato in formazioni che, in servizio
attivo, è impiegato per il controllo del traffico aereo;
1.6 personale di bacini idroelettrici impiegato in formazioni delle Forze aeree
per assicurare l’allarme acqua;
1.7 personale che riveste la funzione di comandante dello stato maggiore
d’ingegneria, ingegnere civile, architetto o geologo degli stati maggiori d’ingegneria delle truppe del genio e delle formazioni delle truppe di salvataggio;
1.8 personale della Posta svizzera, incorporato in formazioni della posta da
campo;
1.9 personale dei fornitori di servizi di telecomunicazioni incorporato nella
brigata Telecom 40; se questo personale ha la funzione di quadro, il suo impiego è riservato fino a quando lascia la sua funzione civile;
1.10 personale dell’Ufficio federale delle comunicazioni, incorporato in
formazioni della brigata di trasmissione 41 per assicurare la sorveglianza radio; 1.11 medici, medici specialisti FMH, farmacisti e biologi con funzioni proprie di stato maggiore o di unità secondo le tabelle dell’effettivo regolamentare degli stati maggiori e delle unità;
1.12 veterinari delle truppe veterinarie nonché militari con la funzione di
conducente di cani; 1.13 specialisti di impianti di carburanti civili e militari incorporati in formazioni delle truppe di sostegno; 1.14 persone istruite come conducenti di cani da catastrofe, consulenti chimici o automobilisti di salvataggio e incorporate nel reggimento d’aiuto in caso di catastrofe o nelle truppe di salvataggio;
1.15 funzionari di polizia incorporati nella polizia militare;
1.16 membri della giustizia militare, giudici e giudici supplenti dei tribunali
militari;
1.17 militari impiegati nell’assistenza spirituale dell’esercito;
1.18 specialisti dei media impiegati come ufficiali addetti all’informazione negli stati maggiori delle Grandi Unità;
1.19 personale delle imprese pubbliche di trasporto, incorporato in formazioni
del servizio militare delle ferrovie nonché militari del servizio militare delle ferrovie; 1.20 ufficiali subalterni degli stati maggiori della mobilitazione e ufficiali della mobilitazione incorporati nei settori di mobilitazione e nelle cp mob;
1.21 membri degli stati maggiori del Consiglio federale con funzioni proprie di
stato maggiore secondo le tabelle dell’effettivo regolamentare di questi stati maggiori, senza l’esercizio e senza le funzioni di aiuti di comando delle Armi e dei servizi ausiliari;
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1.22 membri dello stato maggiore dell’esercito con funzioni proprie di stato
maggiore secondo le tabelle dell’effettivo regolamentare dello stato maggiore dell’esercito, per esempio collaboratori specialisti, senza le funzioni d’esercizio e di aiuti di comando delle Armi e dei servizi ausiliari;
1.23 appartenenti alla riserva di personale impiegati come personale insegnante,
istruttori di milizia oppure nel servizio delle scienze militari o in quello psicopedagogico; 1.24 militari che sono stati messi a disposizione degli organi civili di condotta;
1.25 militari che occupano posti dell’effettivo regolamentare che, per ragioni
d’effettivo, non possono essere occupati con persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare idonee.
Sezione 2: Ulteriore impiego dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare
2 Le premesse per l’ulteriore impiego volontario dopo l’adempimento dell’ob-
bligo di prestare servizio militare, giusta l’articolo 14 della legge militare1 sono date, con corrispondente incorporazione, per le persone seguenti:
2.1 persone e militari secondo i numeri 1.1, 1.4-1.6 e 1.8-1.23;
2.2 membri dell’assistenza spirituale dell’esercito;
2.3 militari che occupano posti dell’effettivo regolamentare che, per ragioni
d’effettivo, non possono essere occupati con persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare idonee;
2.4 ufficiali superiori e alti ufficiali superiori;
2.5 militari per i quali è indispensabile l’incorporazione militare a motivo
dell’attività fuori del servizio;
2.6 ufficiali di professione e sottufficiali di professione.
1 RS 510.10
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
Compendio dei generi di servizi d’istruzione Appendice 4 (art. 12 cpv. 2) Servizi d’istruzione (S istr)
Servizi d’istruzione di base (SIB) Servizi di perfezionamento della truppa (SPT)
Scuole Corsi (C)
Servizi d’istruzione delle Servizi speciali della truppa Servizi d’istruzione supplementare (SIS) formazioni (SIF) (S spec trp)
Scuola reclute (SR) Ricognizione (ric) Servizio d’arbitraggio (S arbitr) Corso di sport militare (C sport mil) Scuola sottufficiali (SSU) Corso preparatorio dei quadri Esercizio di stato maggiore Corso di difesa integrata (CDI) (CQ) (eser SM) Scuola per furieri (Scuola fur, Corso di ripetizione (CR) Corso di stato maggiore Corso di base (CB) Sfur) (C SM) Scuola per sergenti maggiori Corso tattico-tecnico (CTT) Rapporto (rap) Corso d’introduzione (CI) (Scuola sgtm, Ssgtm) Scuola ufficiali (SU) Corso perfezionamento Corso di base per l’impiego nel d’allenamento (C allen) servizio di promovimento della pace (CB prom pace) Corso di stato maggiore (C SM) Corso d’addestramento Corso per direttori dell’istruzione (C addestr) fuori del servizio (C dir) Corso di condotta (C cond) Corso preparatorio (C prep) Corso tecnico (C tecn) Corso per specialisti (C specialisti) Corso di stato maggiore generale Servizi di supporto all’istruzione (C SMG) (SSI) Servizio pratico (S pratico) Corso speciale (C spec)
Ordinanza sui servizi d’istruzione
Appendice 5 (art. 23 cpv. 1, 83 cpv. 1, 88 cpv. 1, 98 cpv. 1 e 2, 129 cpv. 5, 130 cpv. 1)
Servizi d’istruzione
Sommario I. Servizi d’istruzione di base
1. Scuola reclute / corsi speciali / istruzione dei sottufficiali
1.1 Scuola reclute
1.2 Corsi speciali
1.3 Scuola sottufficiali
1.4 Servizio pratico come caporale
2. Istruzione dei sottufficiali superiori
2.1 Istruzione dei furieri d’unità
2.2 Istruzione dei sergenti maggiori d’unità
2.3 Istruzione dei sergenti maggiori tecnici
2.4 Istruzione degli aiutanti sottufficiali
2.4.1 Alfieri
2.4.2 Aiutanti sottufficiali tecnici
2.5 Istruzione degli aiutanti di stato maggiore
3. Istruzione degli ufficiali subalterni e dei capitani (soltanto piloti e operatori di bordo)
3.1 Istruzione dei tenenti
3.2 Istruzione dei primotenenti
3.3 Istruzione dei piloti (capitani)
3.4 Istruzione degli operatori di bordo (capitani)
4. Istruzione dei comandanti (inclusi sost cdt e alti uff sup)
4.1 Cdt U (cap)
4.2 Cdt dist PM (B), sost cdt dist PM (A), sost cdt dist SSPM (cap)
4.3 Cdt cp fanfara dell’esercito (cap)
4.4 Cdt U con doppio grado (cap/magg); com SSPM e com dist prot CF (cap/magg)
4.5 Cdt dist PM (A), cdt dist SSPM (magg)
4.6 Cdt fanfara dell’esercito (magg)
4.7 Cdt sqg (magg)
4.8 Sost cdt bat/gr, sost cdt sett mob, sost cdt gr eser FA, sost cdt zo PM, sost cdt dist prot CF, sost cdt reg CGF (magg)
4.9 Sost cdt sq (magg)
4.10 Cdt bat/gr, cdt sett mob, cdt gr eser FA, cdt zo PM, cdt dist prot CF (ten col)
4.11 Cdt sq, uff TA rgt av (ten col)
4.12 Cdt / capo fraz SMEs (ten col) o (col); senza cdt rgt QG
4.13 Sost cdt rgt, sost cdt reg CGF, sost cdt gr impg av, sost cdt S man FA (ten col)
Ordinanza sui servizi d’istruzione
4.14 Cdt rgt, cdt reg CGF, sost cdt CGF, cdt gr impg av, cdt S man FA (col)
4.15 Sost cdt GU, cdt CGF (col)
4.16 Alti uff sup (br / div / cdt C)
5. Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale
5.1 Istruzione di base degli uff SMG
5.2 Funzioni di uff SMG (ten col SMG); eccettuato il numero 5.4.
5.3 Funzioni di uff SMG (col SMG); eccettuato il numero 5.4.
5.4 Cdt / sost cdt e alti uff sup: regolamentazione secondo il numero 4.
6. Istruzione degli aiuti di comando
6.1 Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap) o (cap/magg)
6.2 Aiuti di comando dei corpi di truppa (magg/ten col), (ten col) o (ten col/col), (col)
6.3 Aiuti di comando delle GU (cap) o (cap/magg)
6.4 Aiuti di comando delle GU (magg) o (magg/ten col)
6.5 Aiuti di comando delle GU (ten col) o (ten col/col)
6.6 Aiuti di comando delle GU (col); CSM e SCSM op della br Tc
6.7 Aiuti di comando (inclusi sost cdt e sost capo) dello SMEs (senza rgt QG) e
ufficiali della riserva di personale (cap fino a col)
6.8 Presidenti e aiuti di comando della giustizia militare (cap fino a col)
II. Servizi di perfezionamento della truppa (SPT); senza ric / CQ / CR / CTT / SSI e S speciali trp
1. Corsi per specialisti (C specialisti)
1.1 C specialisti dell’UFTC
1.2 C specialisti dell’UFTS
1.3 C specialisti dell’UFTL
1.4 C specialisti delle FA
1.5 C specialisti dei servizi ausiliari e di altri organi incaricati dell’amministrazione
2. Corsi d’allenamento (C allen) / Corsi d’addestramento (C addestr)
2.1 C allen
2.2 C addestr
3. Corsi d’introduzione (CI)
3.1 CI dell’UFTC
3.2 CI dell’UFTS
3.3 CI dell’UFTL
3.4 CI delle FA / dell’UFIFA
3.5 CI dei servizi ausiliari e di altri organi incaricati dell’amministrazione
4. Altri SPT
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Osservazioni fondamentali: * = servizio d’istruzione da compiere obbligatoriamente prima di una promozione (servizio per l’avanzamento). ** = gli uff che non devono assolvere alcun C SM, C cond o servizio d’istruzione speciale possono essere promossi il più presto dopo 5 anni di grado (eccezione: da ten col a col già dopo 2 anni di grado). UF = ufficio federale, servizio ausiliario o unità amministrativa responsabile per l’istruzione. Giorni = numero di giorni di servizio d’istruzione secondo la tabella delle scuole/dei corsi; in caso di compimento del servizio d’istru- zione in più parti, il numero di giorni dei fine settimana non computabili è dedotto dal numero di giorni d’istruzione. .
I. Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente
1. Scuola reclute / corsi speciali / istruzione dei sottufficiali
1.1 Scuola reclute
– RS 103 – reclute FT/UF eccezioni:
54 – cond donna, segr, ord d’ufficio UF
e recl cuc trp – auto, motocic possono assolvere la SR in due parti UF
96 – futuri capicucina UF
– spec mont compiono la SR in due parti UFTC (parte estiva / parte invernale) – cond macc costr trp salv possono assolvere la SR in due parti UFTL
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
1.2 Corsi speciali
– C spec IB sicurezza 2×19 – app + 3 anni come personale tecnico CGF – C spec tamb 19 – sdt al posto del 1° CR FT – C spec per mans 19 – sdt al posto del 1° CR UFTL – C spec per asp fur 12 – caporali soltanto per suff oppure per chi non ha UFTL assolto questo C spec come parte del suo S pratico o chi, in quanto recluta, non è stato istruito come aiuto furiere – C spec per asp sgtm 11 – caporali solo per suff che non hanno assolto UFTL questo C spec come parte del loro S pratico – C spec per prep atzo e man 19 – sdt al posto del 1° CR UFTL – C spec per spec high tecn 12/19 – spec high tecn al posto del 1° CR UFTL – C spec per sdt san/osp 19 – sdt san, sdt/cond san, al posto del 1° CR in una scuola; senza UFTL sdt osp (S inferm) militari con proposta per SSU – C spec ricognitori 19 – sdt al posto del 1° CR UFIFA telecomandati elo – C spec mecc ricognitori 12 – sdt al posto del 1° CR UFIFA telecomandati – C spec av 24 – sdt al posto del 1° e del 2° CR UFIFA – C spec CUF 19 – suff og (tiratori) al posto del 1° CR UFIFA – C spec mecc ap trm eser FA 12 – mecc ap trm (eser) e al posto del 1° CR UFIFA (ap terminali) FA
24 – mecc ap trm (ondi), (CI) al posto del 1° e del 2° CR UFIFA
+ (TAF) FA – C spec mecc ap radar TAF FA 24 – sdt al posto del 1° e del 2° CR UFIFA
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
1.3 Scuola sottufficiali
– SSU 40* – futuri caporali UF eccezioni: 40* – futuri caporali della fanfara in due parti FT militare 24* – futuri capicucina UFTL
1.4 Servizio pratico come caporale
– S pratico 82/961 – caporali FT/UF spec mont in due parti UFTC eccezioni:
103 – suff circol e trsp (senza cond può essere assolto anche in due parti UF
donna cat. III/1), suff pol str, suff circol (trp G), suff benzinai
26 – cpl CGF dopo aver compiuto 28 anni CGF
33 – suff vet con proposta per uff futuri veterinari UFTL
40/541 – futuri furieri d’unità + 30 giorni, se non sono previsti come Qm UFTL
105 – capicucina di cui 2 giorni di CQ UFTL
63/771 – capicucina con proposta per fur + 30 giorni, se non sono previsti come Qm UFTL 40/471 – cpl trp san med stud/cand, med dent, farm o med, dent, UFTL farm con proposta per SSU san
1 vale soltanto per SSU modelli 3 + 3 e 5 + 1 secondo FT
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
2. Istruzione dei sottufficiali superiori
2.1 Istruzione dei furieri d’unità
– Scuola fur 33* – sottufficiali UFTL – Servizio pratico come fur 108 – furieri di cui 5 giorni di CQ UFTL – Servizio pratico per futuri Qm 52 – furieri di cui 5 giorni di CQ UFTL – Servizio pratico rimanente 30 – furieri per militari che hanno prestato soltanto 40 GrpEs o 63 giorni di S pratico come asp fur
2.2 Istruzione dei sergenti maggiori d’unità
– Scuola sgtm 33* – sottufficiali UFTL – Servizio pratico come sgtm 108 – sergenti maggiori di cui 5 giorni di CQ UFTL eccezioni:
26 – sergenti maggiori CGF dopo aver compiuto 32 anni CGF
2.3 Istruzione dei sergenti maggiori tecnici
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C tecn 36* – sottufficiali Altri C tecn o C tecn supplementari: UF – C tecn I sost capi fanf = 54* giorni FT – C tecn sgtm tecn art = 40* giorni UFTS
14 giorni S
spec in una SR) – C tecn suff tecn trm= 26* giorni UFTS – C tecn suff Tc trm = 26* giorni UFTS giorni – C tecn suff tecn mans = 19* giorni UFTL – C tecn suff tecn carb = 12* giorni UFTL – C tecn suff tecn picchetto incidenti= 40* giorni UFIFA – C tecn suff tecn aer, elo, TS = 19* giorni UFIFA – C tecn suff tecn br infm = 4* giorni UFIFA – C tecn I suff tecn S P campo = 19* giorni S P campo
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– S pratico 82 eccezioni: UF – sgtm tromb = 54 giorni FT – sgtm tecn trp trm = 12 giorni UFTS – sgtm tecn mans = 108 giorni UFTL senza S pratico: – suff Tc UFTS – suff tecn carb UFTL – suff tecn aer, elo e TS UFIFA – suff tecn S P campo S P campo
2.4 Istruzione degli aiutanti sottufficiali
2.4.1 Alfieri
– C tecn per aiut suff 5* – sgtm d’unità UFTL Promozione dopo 5 anni come sgtm d’unità o dopo 3 anni come suff spec (sgtm) del CGF
2.4.2 Aiut suff tecn
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C tecn per aiut suff tecn 5* – sgtm tecn Altri C tecn o C tecn supplementari: FT/UF – C tecn aiut suff rip = 2 giorni UFTL senza C tecn: – sgtm tecn aer, elo, TS e dir impg picchetto UFIFA incidenti – sgtm tecn br infm UFIFA Promozione dopo 5 anni come sgtm
2.5 Istruzione degli aiutanti di stato maggiore
– C tecn per aiut SM 19* – sgtm / aiut della truppa UFTL – C SM I 26* SSMC Promozione dopo 5 anni come aiut / sgtm della trp o del CGF
3. Istruzione degli ufficiali subalterni e dei capitani (soltanto piloti e operatori di bordo)
3.1 Istruzione dei tenenti
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– Scuola ufficiali 117* – sottufficiali eccezioni: FT/UF – SU del servizio Telecom = 61 giorni UFTS – med, dent, farm = 61 giorni UFTL – SU log 1 + 2 per futuri Qm e futuri ten del S P campo = 82 giorni UFTL – SU vet (due parti) = 87 giorni UFTL – futuri uff SMferr = 61 giorni UFTL – Servizio pratico 108 – tenenti – di cui 5 giorni di CQ FT/UF – dent istr chir stomatologia = 166 giorni Grsan – segr SM = 45 giorni UFTS – uff spec lingue = 106 giorni UFTS – uff del servizio Telecom = 19 giorni UFTS – uff vet = 89 giorni UFTL – uff S P campo = 19 giorni S P campo senza S pratico: – uff SMferr SMferr
3.2 Istruzione dei primotenenti
La promozione avviene dopo l’adempimento del S pratico come ten o 2 anni dopo il conseguimento del brevetto Grp Es/Ct di ten per gli uff del SMferr
3.3 Istruzione dei piloti (cap)
– C cond I per piloti 24* – uff sub pil – in due parti (C cond I FA e istr tattica 3) FA – Servizio pratico (istr tattica 4) 26* FA
3.4 Istruzione degli operatori di bordo (cap)
– C cond I FA 26* – uff sub FA
4. Istruzione dei comandanti (inclusi sost cdt)
4.1 Cdt d’unità (cap)
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C tecn I 12* – uff sub Altri C tecn o C tecn supplementari: UF – aiuto cdo cap – C tecn I/A sic mil = 5* giorni Grop – C tecn I cdt trm = 5* giorni UFTS – C tecn I mat = 5* giorni UFTL – C tecn I aerod / DCA = 4* giorni UFIFA senza C tecn: – cdt cp mob Grop – cdt trp san (escl cdt U SM) UFTL – cdt trp sostg UFTL – cdt br infm (escl cp fuc FA) UFIFA – C cond I 26* eccezioni**: GU – uff del servizio Telecom = secondo UFTS UFTS – cdt SM ing = C SM I di 26* giorni UFTS – Servizio pratico 82* – di cui 5 giorni di CQ in SSU UF senza S pratico: – cdt cp S FA dopo 5 anni d’attività FA professionale presso l’UFEFA – uff del S P campo S P campo
4.2 Cdt dist PM (B) / sost cdt dist PM (A), sost cdt dist SSPM (cap)
– C tecn I sic mil 5* – uff sub Grop – C cond I 26* GU
4.3 Cdt cp fanfara dell’esercito (cap)
– C tecn I per fanfara 26* – uff sub FT
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4.4 Cdt U con doppio grado (cap/magg); com SSPM e com dist prot CF (cap/magg)
– C tecn I 12* – uff sub Altri C tecn o C tecn supplementari: UF – cdt U cap – C tecn I/A sic mil = 5* giorni Grop – aiuto cdo cap / magg – C tecn U SM cdt S ter = 5* giorni Grlog – C tecn I/b TML = 10* giorni UFTC – C tecn I cdt trm = 5* giorni UFTS – C tecn U SM cdt trp san = max 5* giorni UFTL – C tecn U SM cdt trp salv = 5* giorni UFTL – C tecn I aerod / DCA = 4* giorni UFIFA senza C tecn: cdt settore CGF CGF – C cond I 26* eccezioni**: GU – uff del servizio Telecom = secondo UFTS UFTS – S pratico 82 – di cui 5 giorni di CQ UF eccezioni: – senza aiuto cdo magg – senza com SSPM e com dist prot CF Grop Promozione al grado di magg dopo 5 anni come cap
4.5 Cdt dist PM (A), cdt dist SSPM (magg)
– C tecn I/A sic mil 5* – cap Grop – C cond II 26* GU
4.6 Cdt fanfara dell’esercito (magg)
– C tecn II per fanfara 26* – cap FT
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4.7 Cdt sqg (magg)
– C cond II 26* – cap pil SSMC
4.8 Sost cdt bat/gr, sost cdt sett mob, sost cdt gr eser FA, sost cdt zo PM, sost cdt dist prot CF, sost cdt reg CGF (magg) – C tecn II 12* – cdt U cap / magg Altri C tecn o C tecn supplementari: UF – aiuto cdo cap / magg – C tecn II/B sic mil = 5* giorni Grop (ex cdt U) – C tecn II/a TML = 8* (2×4) giorni UFTC senza C tecn: – sost cdt sett mob Grop – sost cdt reg CGF CGF – sost cdt trp fort UFTS – sost cdt bat/gr san, gr trsp, gr vet UFTL – sost cdt bat sostg UFTL – sost cdt FA UFIFA – C cond II 26* eccezioni**: SSMC – uff del Servizio Telecom = secondo UFTS UFTS
4.9 Sost cdt sq (magg)
– C cond II 26* – cap pil, magg cdt sqg SSMC
4.10 Cdt bat/gr, cdt sett mob, cdt gr eser FA, cdt zo PM, cdt dist prot CF (ten col)
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C tecn II 12* – cdt U cap / magg Altri C tecn o C tecn supplementari: UF – sost cdt magg / ten col – C tecn II/B sic mil = 5* giorni Grop – aiuto cdo cap fino a ten col – C tecn II/a TML = 8* (2×4) giorni UFTC (ex cdt U) – C tecn II aerod / DCA = 4* giorni UFIFA senza C tecn: – cdt sett mob Grop – cdt trp fort UFTS – cdt bat/gr san, bat trsp, gr vet UFTL – cdt bat sostg UFTL – cdt br infm (escl cdt bat fuc FA) UFIFA – C cond II 26* eccezioni**: SSMC – uff del Servizio Telecom = secondo UFTS UFTS
4.11 Cdt sq, uff TA rgt av (ten col)
– C cond II 26* – magg cdt sqg SSMC – sost cdt sq
4.12 Cdt / capo fraz SMEs (ten col) o (col); senza cdt rgt QG
– sost cdt magg fino a col SMG – cdt ten col / col – aiuto cdo magg fino a col C cond / C SM**: secondo la provenienza o la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d’istruzione speciale della stessa durata. Uff SMG: al grado di ten col SMG = avere compiuto il C SMG III di 19* giorni al grado di col SMG = avere compiuto il C SMG III e il C SMG IV di 19* giorni ciascuno 4.13 Sost cdt rgt, sost cdt reg CGF, sost cdt gr impg av, sost cdt S man FA (ten col)
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C tecn III ––– – cdt bat/gr ten col con C tecn: – aiuto cdo magg / ten col – C tecn III art (CCF) = 12 giorni UFTS – C cond III 5 (ex cdt C trp) SSMC Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni
4.14 Cdt rgt, cdt reg CGF, sost cdt CGF, cdt gr impg av, cdt S man FA (col)
– C tecn ––– con C tecn: – C tecn III art (CCF) = 12 giorni UFTS – C cond III 5* – sost cdt ten col SSMC – cdt bat / gr ten col – aiuto cdo magg / ten col (ex cdt C trp) Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni
4.15 Sost cdt GU, cdt CGF (col)
– Parte del C cond IV 19* – sost cdt ten col – senza uff SMG che hanno compiuto CSMIO – CSM GU col SMG il C SMG IV – cdt ten col / col eccezioni**: – aiuto cdo ten col / col – uff del Servizio Telecom = secondo UFTS (ex cdt C trp) Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni
4.16 Alti uff sup (br, div o cdt C)
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C cond IV max 49 – CSM GU col SMG (7 settimane in parti) CSMIO – sost cdt ten col / col – cdt ten col / col – aiuto cdo ten col / col (ex cdt C trp per l’avanzamento fino a cdt GU) Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni La promozione a comandante di corpo è possibile soltanto a partire dai gradi di brigadiere e di divisionario
5. Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
5.1 Istruzione di base degli uff SMG
– C SMG I 26 cdt cap / magg / ten col Ulteriori condizioni: SSMC sost cdt (magg) – C cond II compiuto pil (cap) – comandare un’unità durante:
2 CR nel modello di base
3 CR nel modello d’eccezione
– piloti: 3 anni di grado come cap – C SMG II 26 * La promozione al grado di magg SMG e l’ammissione al corpo degli uff SMG hanno luogo dopo avere compiuto il C SMG II
5.2 Funzioni di uff SMG (ten col SMG); eccettuato il numero 5.4.
– C SMG III 19* uff SMG magg SMG SSMC – Uff SMG con doppio grado (magg/ten col) secondo le tabelle dell’effettivo regolamentare o in caso di grado multiplo: promozione al grado di ten col SMG dopo 5 anni come magg SMG.
5.3 Funzioni di uff SMG (col SMG); eccettuato il numero 5.4.
– C SMG III 19 uff SMG magg SMG SSMC – C SMG IV 19* uff SMG ten col SMG – Uff SMG con doppio grado (ten col/col) secondo le tabelle dell’effettivo regolamentare o in caso di grado multiplo: promozione al grado di col SMG dopo 2 anni come ten col SMG. – La promozione a CSM (col SMG) è possibile soltanto a partire dal grado di ten col SMG.
5.4 Cdt / sost cdt e alti uff sup: regolamentazione secondo il numero 4.
6. Istruzione degli aiuti di comando
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
6.1 Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap) o (cap/magg)
– C tecn A 12 – uff sub Altri C tecn o C tecn supplementari: UF – cdt U cap / magg – C tecn A aiut; C tecn A – sost cdt magg uff info= 19* giorni SSMC – aiuto cdo cap – C tecn A SIT = 5 giorni SMG SIT – C tecn I/A sic mil = 5 giorni Grop – C tecn A SPAC = 19* giorni Grop – C tecn A san = 5 giorni Grsan – C tecn I e II per fanfara = 19 giorni FT – C tecn A TML = 8 (2×4) giorni UFTC – C tecn A trp G = 5 giorni UFTS – C tecn II/A trm = 5 giorni UFTS – C tecn uff spec lingue = 19 giorni UFTS – C tecn A trp mat = 5 giorni UFTL – C tecn A aerod / infm / DCA =4 giorni UFIFA senza C tecn: – uff mob Grop – uff S ter Grlog – uff tr UFTC – uff carb, uff suss, capo sostg, uff mun, Qm UFTL – uff carb, uff suss, capo sostg, uff mun, Qm UFTL – uff trp trsp UFTL – uff vet UFTL – uff br av (escl aiut, uff info, med ecc.) UFIFA – uff S P campo S P campo – uff del SMferr SMferr
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C SM I 26* eccezioni: SSMC – senza uff che hanno compiuto il C cond II o il C SM II – senza UffAF che hanno compiuto il C cond I UFTS – capo cdt tiro S istr spec secondo UFTS** UFTS – uff del servizio Telecom secondo UFTS UFTS – C cond I FA di 26* giorni per uff della br trm 41 FA – uff br av (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** FA – uff del SMferr secondo SMferr** SMferr
senza C SM**: – capo cons cav, uff ars Grop – capo tecn, capo compiti speciali CGF – uff spec lingue UFTS – uff funz trp san (escl med, capo med SM, uff info, uff trm, uff colg, capo fabbr, uff SM rgt osp) UFTL – uff suss UFTL – capo costr br infm FA – uff S P campo S P campo Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (cap/magg): promozione al grado di maggiore dopo 5 anni come capitano
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
6.2 Aiuti di comando dei corpi di truppa (magg/ten col), (ten col) o (ten col/col), (col) – C SM I 26* – cdt U cap / magg eccezioni: SSMC – sost cdt magg / ten col – senza uff che hanno compiuto – cdt ten col il C cond/C SM II o III – aiuto cdo cap / magg / ten col – uff del CGF secondo CGF CGF C cond / C SM**: secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d’avanzamento speciale della stessa durata.
6.3 Aiuti cdo GU (cap) o (cap/magg)
– C tecn B 12 – uff sub Altri C tecn o C tecn supplementari: UF / SSMC – C tecn B uff info 12* – aiuto cdo cap – C tecn A aiut = 19* giorni SSMC – C tecn B SPAC 12* – cdt U cap – C tecn II/B sic mil = 5 giorni Grop – C tecn uff alp = 10 giorni UFTC – C tecn B trm = 5 giorni UFTS – C tecn B san = 5 giorni UFTL – C tecn B trsp = 5 giorni UFTL senza C tecn: – capo canc UFTS – uff Tc UFTS – uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) FA – uff del S P campo S P campo
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C SM II 19 * eccezioni: SSMC – uff del servizio Telecom secondo UFTS** UFTS – uff del SMferr secondo SMferr** SMferr – uff br av (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA FA senza C SM**: – capo canc UFTS – uff ospe UFTL – uff del S P campo S P campo Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (cap/magg): promozione al grado di maggiore dopo 5 anni come capitano
6.4 Aiuti cdo GU (magg) o (magg/ten col)
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C tecn B 12 – aiuto cdo cap / magg Altri C tecn o C tecn supplementari: UF / SSMC – C tecn B uff info 12* – cdt U cap / magg – C tecn A aiut = 19* giorni SSMC – C tecn B SPAC 12* – sost cdt magg – C tecn B SIT = 5 giorni SMG SIT – C tecn II/B sic mil = 5 giorni Grop – C tecn uff alp = 10 giorni UFTC – C tecn B trm = 5 giorni UFTS – C tecn B san = 5 giorni UFTL – C tecn B trsp = 5 giorni UFTL – C tecn B DCA = 4 giorni UFIFA – uff S ter Grlog – capo TML UFTC – uff Tc UFTS – capo G UFTS – uff trp fort UFTS – Qm, capo sostg, uff rip, capo S mat UFTL – uff delle FA (escl uff DCA, aiut, uff info, med ecc.) FA – uff del S P campo S P campo
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C SM II 19* eccezioni: SSMC – senza uff che hanno compiuto il C cond II – uff del servizio Telecom secondo UFTS** UFTS – uff del SMferr secondo SMferr** SMferr – uff br av (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** FA senza C SM**: – capo S giuridico Grlog – uff ospe UFTL – capo S suss, capo S carb UFTL – capo S tecn FA – uff del S P campo S P campo Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (magg/ten col): promozione al grado di ten col dopo 5 anni come maggiore
6.5 Aiuti cdo GU (ten col) o (ten col/col)
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C tecn B 12 – aiuto cdo magg Altri C tecn o C tecn supplementari: UF / SSMC – C tecn B uff info 12* – cdt U magg – C tecn A aiut = 19* giorni SSMC – C tecn B SPAC 12* – sost cdt magg / ten col – C tecn B SIT = 5 giorni SMG SIT – C tecn uff alp = 10 giorni UFTC UFTL
senza C tecn: – uff S ter Grlog – capo sostg e capo TML UFTC – uff Tc UFTS – capo G UFTS – uff trp fort UFTS – capo S mun / S com / sostg e S mat UFTL – uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) FA – uff del S P campo S P campo
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– C SM II 19* eccezioni: SSMC – senza uff che hanno compiuto il C cond II – uff del servizio Telecom secondo UFTS** UFTS – uff del SMferr secondo SMferr** SMferr – uff br av (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** FA senza C SM**: – uff ospe, med C, capo S san FA, med br/div ter UFTL – capo S vet, vet div UFTL – capo S suss, capo S carb UFTL – capo salv UFTL – capo S tecn FA – uff del S P campo S P campo Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (ten col/col): promozione al grado di col dopo 2 anni come tenente colonnello
6.6 Aiuti cdo GU (col); CSM e SCSM op della br Tc
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– C tecn B 12 – cdt U magg Altri C tecn o C tecn supplementari: UF / SSMC – C tecn B uff info 12* – aiuto cdo magg / ten col – C tecn B SIT = 5 giorni SMG SIT – C tecn B SPAC 12* – sost cdt magg / ten col / col – C tecn S ter = 5 giorni Grlog – CSM col SMG – C tecn B trm = 5 giorni UFTS – C tecn B san = 5 giorni UFTL – C tecn B trsp = 5 giorni UFTL senza C tecn: – capo TML UFTC – capo S mun / S com e sostg UFTL – uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) FA – uff del S P campo S P campo – C SM II 19* eccezioni: SSMC – senza uff che hanno compiuto il C cond II – uff del servizio Telecom secondo UFTS UFTS – uff del SMferr secondo SMferr SMferr – uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** FA senza C SM**: – uff ospe, med C, capo S san FA, med div ter UFTL – capo S vet, vet C UFTL – capo salv UFTL – capo S mat UFTL – capo circol e trsp UFTL – capo S tecn UFIFA – uff del S P campo S P campo 6.7 Aiuti cdo (inclusi sost cdt e sost capo) dello SMEs (senza rgt QG) e ufficiali della riserva di personale (cap fino a col); senza aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari (p. es. uff SMG, aiut, uff info, Qm e med)
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Servizi d’istruzione di base giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente (cont.)
– uff sub fino al grado di col SMG C cond / C SM**: secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d’istruzione speciale della stessa durata. Promozioni alle funzioni secondo OCTF (al massimo fino al grado di col): – in seno allo SMEs (senza rgt QG e senza aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari) sono possibili due promozioni, – in seno alla riserva di personale è possibile una promozione, ogni volta dopo 5 anni di grado (al grado di col dopo 2 anni di grado) nel grado inferiore. Gli aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari devono compiere i servizi d’istruzione come aiuto cdo delle GU (numeri 6.3. a 6.6.). Secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un servizio d’istruzione come aiuto cdo C trp (numeri 6.1. e 6.2.).
6.8 Presidenti e aiuti cdo della giustizia militare (cap fino a col)
C cond / C SM**: secondo la provenienza e la futura funzione, l’uditore in capo può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d’avanzamento speciale della stessa durata. Promozioni degli aiuti di comando (senza presidenti) alle funzioni della GM secondo OCTF (al massimo fino al grado di col): ogni volta dopo 5 anni di grado (al grado di col dopo 2 anni di grado) nel grado inferiore.
II. SPT (senza ric / CQ / CR / giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente CTT / SSI e S spec trp)
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II. SPT (senza ric / CQ / CR / giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente CTT / SSI e S spec trp)
1. Corsi per specialisti (C specialisti)
1.1 UFTC C specialisti di montagna 5 chi ha assolto la SR spec mont ogni 2 anni UFTC C specialisti di tiro con lm 5 uff sub lm (pes) della fant, delle UFTC TML e delle trp fort ogni 6 anni; futuri cdt tiro cp pes fuc, cp aerop e cp lm pes, sempreché non ricevano l’istruzione al lm come uff sub
1.2 UFTS C specialisti I / II / III trp trm 12 sdt / suff / uff secondo le necessità UFTS C specialisti per eq ftn centi 5 ogni 2 anni come parte del CR UFTS
1.3 UFTL C specialisti per uff vet, vet max 5 ogni 2 anni UFTL C specialisti per mans 19 UFTL C specialisti per conducenti di cani 5 UFTL C specialisti 1 S carb 2 capi sez sostg trp (TML, art) UFTL C specialisti 3 per capi sez sostg 1 capi sez sostg trp CA camp 1 e responsabili per l’impiego di carrelli UFTL CA camp 2 di movimentazione C specialisti 4 per capi sez sostg 1 capi sez sostg trp CA mont 3, responsabili per l’impiego di carrelli UFTL CA camp 4 e FA di movimentazione C specialisti 1 per uff rip 3 uff sub, cap in caso di assunzione di una funzione UFTL come uff rip (addestramento) C specialisti 2 trp mat 2 futuri uff rip SM rgt, UFTL capi S mat SM rgt sostg
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SPT (senza ric / CQ / CR / CTT / giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente SSI e S spec trp) (cont.)
C specialisti 3 trp mat 2 futuri capi S mat SM GU UFTL C specialisti per arti trp 5 suff e sdt arti trp secondo le necessità UFTL C specialisti aiuto mil cata max 19 militari incorporati a nuovo al posto del 1° CR con il rgt acc UFTL nel rgt acc
1.4 FA C specialisti aiuto cdo GU FA max 2 aiuto cdo GU FA ogni 2 anni, secondo le necessità FA C specialisti aiuto cdo C trp max 2 aiuto cdo C trp ogni 2 anni, secondo le necessità FA C specialisti ORGFA max 3 uff ORGFA ogni 2 anni FA C specialisti uff contr intc max 4 uff gr impg av secondo le necessità FA C specialisti capi DCA max 3 capi DCA e capi GU FA ogni 2 anni FA C specialisti uff info br av 5 uff info br av FA C specialisti capi costr FA 4 capi costr di nuova nomina ogni 3 anni FA C specialisti uff sport FA 3 uff sport di nuova nomina FA C specialisti SIFA max 5 uff info FA secondo le necessità FA C specialisti salv aer max 5 med, san salv, aiut salv aer, FA dir impg C specialisti pil ricognitori max 12 futuri pil ricognitori telecomandati secondo le necessità FA telecomandati e uff operatori carico utile e uff operatori carico utile C specialisti dir impg picchetto 2 dir impg picchetto incidenti FA incidenti C specialisti br DCA max 3 aiuto cdo FA C specialisti ricognitori 2 suff e sdt ricognitori telecoman- ogni 2 anni, come parte del CR UFIFA telecomandati elo / mecc dati elo e mecc ricognitori ricognitori telecomandati telecomandati elo C specialisti uff gr otg L DCA 2 uff gr otg L DCA ogni 2 anni, come parte del CTT UFIFA
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SPT (senza ric / CQ / CR / CTT / giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente SSI e S spec trp) (cont.)
1.5 Servizi ausiliari e altri organi incaricati dell’amministrazione
C specialisti per segretari 4 segretari di tribunale di nuova UC di tribunale incorporazione C specialisti per GI max 5 giudici istruttori di nuova UC incorporazione C specialisti per uditori 1 uditori di nuova incorporazione UC C specialisti SIT 5 capo SIT e uff media e info SMG SIT C specialisti COMCA I 3 cdt e sost cdt a livello di bat/gr gli aiut a livello di bat / gr assolvono il corso SMG SIT durante il C tecn A aiut C specialisti COMCA II 3 cdt, sost cdt e aiut a livello di rgt SMG SIT C specialisti ASEs 5 assist spir pz armi di nuova GrpEs nomina C specialisti sic mil max 19 militari della sic mil con funzione Grop speciale e/o che necessitano di un’istruzione speciale C specialisti cdt dist PM max 19 futuri cdt dist PM Grop C specialisti uff sic mil GU 5 futuri uff sic mil GU Grop C specialisti SPAC 5 tutti gli uff prot AC secondo le necessità Grop C specialisti med mil I e II 4 med mil Grsan C specialisti psic mil 3 psic mil ogni 2 anni Grsan C specialisti SPP max 5 uff incorporati nel SPP secondo le necessità FT C specialisti suff tamb 5 suff tamb, asp sgt dopo 2 CR FT
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SPT (senza ric / CQ / CR / CTT / giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente SSI e S spec trp) (cont.)
2. Corso d’allenamento (C allen) / Corso d’addestramento (C addestr)
2.1 C allen
C allen per spec lab AC 5 spec lab AC Grop C allen aiuto cata all’estero max 3 pool speciale rgt acc estero ogni 2 anni Grop C allen per eq c arm 3 UFTC C allen prot delle vie respiratorie 2 portatori ap prot delle vie UFTL respiratorie C allen prot contro la radioattività 1 UFTL C allen per consulenti chimici 2 UFTL C allen tecn esplo 2 uff esplo trp salv UFTL C allen pil ricognitori max 5 uff sub, pil ricognitori FA telecomandati e uff operatori telecomandati e uff operatori carico utile carico utile C allen per espl par 5 espl par FA
2.2 C addestr
C addestr per arti trp max 19 secondo le necessità in caso di riequipaggiamento UFTL
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SPT (senza ric / CQ / CR / CTT / giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente SSI e S spec trp) (cont.)
3. Corsi d’introduzione (CI)
3.1 UFTC CI per guide alp mil 19 militari di tutti i gradi con brevetto UFTC di guida alpina civile che non hanno assolto la SR spec mont CI S sett val 5 militari del gr val Es 1 UFTC
3.2 UFTS CI cdt tiro art + lm 12 cm 19 tutti gli uff fant/TML/art/fort che UFTS diventano cdt tiro CI per cdt tiro di ricognitori 5 cdt tiro trp art/fort che diventano UFTS telecomandati cdt tiro di ricognitori telecomandati CI per capi pos meteo GU 12 UFTS CI armi appo 3 cdt br / div di nuova nomina UFTS CI per uff info art 12 futuri uff info art (uff sub) UFTS CI per uff trp fort 12 uff di nuova incorporazione nelle ha luogo nel C tecn trp fort UFTS trp fort CI per cdt cp bl, cp fort e max 5 nuovi titolari della funzione istruzione come capo po impg telematica UFTS cp trm br fort CI per suff / uff S Tc 12 uff e suff di nuova incorporazione UFTS nel S Tc CI per uff spec trp trm max 5 nuovi titolari della funzione UFTS CI per spec EED max 12 futuri spec EED UFTS CI per spec critt max 12 futuri spec critt UFTS CI per org cond max 3 nuovi titolari della funzione UFTS
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3.3 UFTL CI S san 19 sdt/suff trasferiti nelle trp san senza med, dent e farm UFTL CI per asp uff trp trsp 1/2 19 asp uff trp trsp senza militari con licenza di condurre cat III UFTL CI I per uff mun 4 uff per funz cdt o capo S soltanto fo sostg UFTL nell’ambito delle munizioni CI II per uff mun 4 futuri uff mun e capi sostg senza bat sostg UFTL nello SM gr/bat CI III per uff mun 4 futuri uff mun e capi sostg senza rgt sostg UFTL in SM rgt CI IV per cdt U SM 3 futuri cdt cp SM rgt sostg e per cdt cp SM e cp mun UFTL cp mun (addestramento) come secondo impiego CI V per capi sez sostg 10 uff di nuova incorporazione soltanto per uff che non hanno assolto l’istr UFTL come capi sez sostg sostg in una SU CI FUG 5 militari di tutte le Armi equipag- UFTL giati con FUG CI 1 spec carb 12 militari di nuova incorporazione UFTL nel S carb CI 2 spec carb 12 militari di nuova incorporazione UFTL nel S carb CI carrelli elv 5 militari di tutte le Armi equipag- UFTL giati con carrelli elv CI per conducenti di cani 12 futuri conducenti di cani da UFTL guardia e da catastrofe CI assort impg macerie 5 UFTL CI trp salv 19 asp uff di altre Armi UFTL
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SPT (senza ric / CQ / CR / CTT / giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente SSI e S spec trp) (cont.)
CI ord uff 5 militari di tutte le Armi UFTL CI arti trp 5 militari di tutte le Armi UFTL
3.4 FA / UFIFA CI per nuovi uff SMG FA 2 uff SMG di nuova nomina UFIFA
3.5 Servizi ausiliari e altri organi incaricati dell’amministrazione
CI PM 12 futuri militari (PM) dei dist PM Grop CI SSPM 12 futuri uff / uff spec dei dist SSPM Grop CI per spec lab AC 19 sdt / suff istruiti come spec lab AC Grop e futuri capi sez lab AC CI per uff mob 5 uff di nuova incorporazione prima del trasferimento nella mob; eccezio- Grop nelle fo mob nalmente al più tardi il 1° anno d’incorpora- zione CI mob per quadri trp 1 nuovi cdt trp, capi dist mob, Grop uff prot AC di C trp e sgtm U CI S ter / uff SM ter 5 uff SM ter e cdt cp SM ter prima del trasferimento nel S ter Grlog CI trp trsp per GM 1 uff giustizia / GI Grlog CI fraz SMEs 5 uff di nuova incorporazione nello CSMIO SM di condotta dell’esercito CI I SPP 4 futuri uff SPP FT CI II SPP 19 futuri uff SPP FT CI per uff ferr 12 uff ferr di nuova nomina soltanto militari che hanno assolto SMferr una SU per uff ferr CI per uff ferr 5 uff di nuova incorporazione SMferr nel SMferr
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SPT (senza ric / CQ / CR / CTT / giorni partecipanti e aspiranti osservazioni competente SSI e S spec trp) (cont.)
4. Altri SPT
S pratico per capp 5 GrpEs S pratico per uff sport GU 24 uff sport GU GU C sport mil GU max 12 futuri monitori di sport d’unità GU C sport mil per sportivi qual max 12 futuri monitori di sport d’unità FT CB di combattimento 19 uff sub fant TML, art, FA, trp G, UFTC trp fort, CGF, trp trm, trp sostg, trp salv, trp mat e trp trsp secondo le necessità Isp cav su pz mob 3 uff vet UFTL CB tecn esplo trp salv 12 uff sub trp salv UFTL CB tecn salv 12 uff sub trp salv UFTL CB tecn salv prot vie respiratorie 5 uff sub trp salv UFTL CB tecn salv luogo danno 5 uff sub trp salv UFTL
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Appendice 6 (art. 28 cpv. 3) Competenza e procedura per la chiamata
Sezione 1: Immissione dei dati nel PISA I dati che servono alla chiamata con PISA sono immessi nel PISA come segue: a. dati provenienti dalla tabella annuale delle scuole e dalla tabella annuale dei corsi del DDPS: dal Gruppo della condotta dell’istruzione delle Forze terrestri; b. indicazioni particolari per l’ordine di marcia: 1. per i servizi d’istruzione, senza servizi d’istruzione delle formazioni: dall’unità amministrativa competente per la scuola o per il corso, 2. per i servizi d’istruzione delle formazioni (senza CTT): dal tenitore del controllo di corpo (TCC); c. dati personali dell’avviso di servizio e dati dell’ordine d’avviso di servizio: dalle unità amministrative secondo la sezione 2, colonna 2.
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Sezione 2: Competenza e procedura
Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4 Colonna n. 5
Genere del servizio Competente per immettere Genere dell’esecuzione Invio degli OM Osservazioni i dati personali nel PISA
1. Scuola reclute come Reclute federali (fed): PISA con OM per reclute Ct 1) Per recl auto di tutte le recluta Cantone (Ct)=AS secondo Armi e per recl pol str direttive del GrpEs1 secondo direttive UFTL (incluse le recl donne) Reclute cantonali (ct): Ct= AS secondo direttive GrpEs
2. Completamento scuola POS federali: GrpEs2 =AS PISA con OM GrpEs 2) Per recl auto di tutte le reclute nel caso di scuole POS ct: TCC ct=AS Tenitore del controllo Armi secondo OAS UFTL divise in due parti come secondo OAS GrpEs di corpo ct per esempio per funzioni delle truppe di trasporto
3. Scuola sottufficiali POS fed: organo amm3) PISA con OM Organo amm 3) Per asp suff circol e trsp =AS di tutte le Armi secondo 4) Per SSU per capicucina per aspiranti della fanteria e delle trp salv: secondo e SSU trm per cpl d’uffi- direttive GrpEs4) cio: secondo OAS GrpEs per asp suff circol e trsp: secondo OAS UFTL
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Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4 Colonna n. 5
Genere del servizio Competente per immettere Genere dell’esecuzione Invio degli OM Osservazioni i dati personali nel PISA
4. Corso tecnico per aiutanti POS fed: organo amm=AS PISA con OM Organo amm
di stato maggiore e per POS ct: TCC ct=AS TCC ct specialisti nonché secondo OAS organo amm servizio pratico per competente per l’istruzione aspiranti suff tecn
5. Scuola per furieri, per POS fed: organo amm=AS PISA con OM Organo amm
sergenti maggiori e ufficiali POS ct: TCC ct=AS; per TCC ct aspiranti della fanteria e delle trp salv: secondo OAS GrpEs 6. Servizio pratico POS fed: organo amm5) PISA con OM Organo amm 5) Per suff circol e trsp di =AS TCC ct tutte le Armi secondo OAS secondo OAS dell’organo 6) Per caporali capicucina, amm o del cdo competente cpl suff d’ufficio, suff per la scuola6); superiori e uff della per suff circol e trsp fanteria e delle trp salv: secondo OAS UFTL secondo OAS GrpEs
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Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4 Colonna n. 5
Genere del servizio Competente per immettere Genere dell’esecuzione Invio degli OM Osservazioni i dati personali nel PISA
7. Servizio d’istruzione per POS fed: organo amm=AS PISA con OM Organo amm 7) Per ufficiali della ufficiali secondo l’OSI POS ct: TCC ct=AS7) TCC ct fanteria e delle trp salv: nonché dei corpi di secondo OAS organo amm secondo OAS truppa, fatte salve competente per l’istruzione: GrpEs per le scuole l’OSVM e l’OSCR per C cond I delle div dell’UFTC e l’UFTL tramite il cdo GU=AS
8. Servizio d’istruzione POS fed: cdo GU=AS PISA con OM Comandi delle GU
degli ufficiali in eser- POS ct: cdo GU=AS cizi e corsi delle Grandi Unità secondo OSI
9. Servizi speciali secondo POS fed: organo amm=AS PISA oppure TCC fed o Organo amm, TCC ct, OSI POS ct: TCC ct=AS TCC ct o cdo GU comandi delle GU eventualmente, per con OM allestiti da loro determinati servizi: cdo
10. Servizi d’istruzione Dal PISA nonché TCC fed PISA o, in casi partico- Cdt trp e, in casi partico- Gli OM sono inviati ai cdt delle formazioni e ct secondo indicazioni lari, TCC fed o ct lari, TCC fed o ct trp dalla divisione dei cdt trp con OM allestiti da loro principale dell’informatica del DDPS per il tramite del TCC
11. CTT cdo GU=AS PISA con OM cdo GU
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Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4 Colonna n. 5
Genere del servizio Competente per immettere Genere dell’esecuzione Invio degli OM Osservazioni i dati personali nel PISA
12. Personale per l’esercizio POS fed: organo amm=AS Organo amm, TCC fed Organo amm, TCC fed e la manutenzione in POS ct: TCC ct=AS e ct con OM allestiti e ct che allestiscono scuole e corsi senza da loro gli OM militari della riserva di personale secondo il numero 16
13. Corsi d’addestramento POS fed: organo amm=AS PISA, organo amm o Organo amm o TCC fed e corsi speciali degli POS ct: TCC ct=AS TCC fed o ct con OM o ct uffici federali (UF) secondo OAS organo amm allestiti da loro competente per i corsi d’addestra- mento e per i corsi per specialisti
14. Ricognizioni POS fed: organo amm=AS PISA, TCC fed o ct Organo amm, TCC fed e ct, POS ct: TCC ct=AS nonché cdt trp con OM nonché cdt trp che secondo indicazioni dei cdt allestiti da loro allestiscono gli OM trp
15. Servizi d’istruzione non Organo amm, TCC fed Organo amm, TCC fed e ct
contemplati nei numeri e ct nonché cdt trp nonché cdt trp che 1-13 con OM allestiti da loro allestiscono gli OM
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Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4 Colonna n. 5
Genere del servizio Competente per immettere Genere dell’esecuzione Invio degli OM Osservazioni i dati personali nel PISA
16. Servizi di militari della POS fed: TCC=AS PISA con OM TCC
riserva di personale, eccettuati i numeri 3-15
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Appendice 7 (art. 46 cpv. 1 e 48 cpv. 1) Procedura e competenze per il differimento del servizio e il servizio anticipato Colonna n.
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Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «differimento»
1. Scuola reclute Recluta Cantone (Ct) Reclute federali Cantone2 GrpEs 1) Per recl circol e trsp di come recluta (fed): GrpEs emana tutte le Armi secondo direttive1 direttive UFTL Reclute cantonali Cantone2 GrpEs 2) Per reclute donne (ct): GrpEs emana d’intesa con il Servizio direttive1 Donne nell’esercito
2. Completamento Persone soggette POS fed: GrpEs GrpEs3) Cantone 3) Per recl circol e trsp di della scuola all’obbligo di POS ct: Ct Ct3) secondo GrpEs tutte le Armi secondo reclute per scuole prestare servizio direttive GrpEs direttive UFTL in due parti militare (POS)
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Colonna n.
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Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «differimento»
3. Scuola Aspiranti POS fed: organo Per asp suff circol e Organo amm Cantone / Per candidati capicucina e sottufficiali sottufficiali amm trsp di tutte le Armi ufficio federale (UF) asp suff circol e trsp di secondo direttive o Cdo di scuola tutte le Armi, copia UFTL all’UFTL POS ct: Ct Organo amm Ct, senza candidati Organo amm competente per la capicucina e competente per la 4) Per capicucina e scuola emana candidati suff scuola UF o Cdo candidati suff d’ufficio direttive; per asp d’ufficio della fant e di scuola della fant e delle trp salv: suff circol e trsp di delle trp salv4) decisione GrpEs; in caso di tutte le Armi, domande di riesame, secondo direttive d’intesa con il Ct; copia UFTL della decisione al Ct e all’UFTL
4. Corso tecnico per Persone soggette POS fed: organo Organo amm5) Cantone 5) Per aiutanti di stato aiutanti di stato all’obbligo di amm UF o Cdo di scuola maggiore, d’intesa con maggiore e per prestare servizio cdt GU o superiore dello specialisti nonché militare POS ct: Ct Organo amm Ct5) Organo amm stesso livello servizio pratico competente per competente per per sottufficiali l’istruzione l’istru- tecnici zione UF o Cdo di scuola
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Colonna n.
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Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «differimento»
5. Servizio pratico Caporale POS fed: organo Per cpl circol e trsp Organo amm Cantone / UF Per cpl circol e trsp, copia come caporale amm di tutte le Armi o Cdo di scuola all’UFTL secondo direttive UFTL POS ct: Ct Organo amm Ct, senza candidati Organo amm 6) Per capicucina e suff competente per il capicucina e competente per il d’ufficio della fant e delle servizio pratico; per candidati suff servizio pratico trp salv: decisione GrpEs; cpl circol e trsp di d’ufficio della fant e UF/Cdo di scuola in caso di domande di tutte le Armi, delle trp salv6) riesame, d’intesa con il secondo direttive Ct. UFTL Copia della decisione al Ct e all’UFTL. Per cpl circol e trsp, copia all’UFTL
6. Scuola per furieri Aspirante furiere POS fed: organo Organo amm Cantone 7) Per aspiranti della fant amm e delle trp salv: decisione POS ct: Ct Ct, senza aspiranti Organo amm GrpEs; in caso di della fant e delle domande di riesame, trp salv7) d’intesa con il Ct; copia della decisione al Ct e all’UFTL
7. Servizio pratico Furiere POS fed: organo Organo amm Cantone / UF 8) Per furieri della fant e come furiere amm o Cdo di scuola delle trp salv: decisione POS ct: Ct Ct, senza furieri UF o Cdo di scuola GrpEs; in caso di domande della fant e delle trp di riesame, d’intesa con il salv8) Ct; copia della decisione al Ct e all’UF o al Cdo di scuola
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Colonna n.
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Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «differimento»
8. Scuola per ser- Aspirante sergente POS fed: organo Organo amm Cantone 9) Per asp della fant e genti maggiori maggiore d'unità amm delle trp salv: decisione POS ct: Ct Ct, senza aspiranti GrpEs; in caso di della fant e delle domande di riesame, trp salv9) d’intesa con il Ct; copia della decisione al Ct
9. Servizio pratico Sergente maggiore POS fed: organo Organo amm Cantone / UF 10) Per sgtm della fant e come sergente d'unità amm o Cdo di scuola delle trp salv: decisione maggiore POS ct: Ct Ct, senza sergenti UF o Cdo di scuola GrpEs; in caso di domande maggiori della fant di riesame, d’intesa con il e delle trp salv10) Ct; copia della decisione al Ct e all'UF o al Cdo di scuola 10. Scuola ufficiali Aspiranti ufficiali POS fed: organo UF in caso di Organo amm Organo amm 11) Per aspiranti ufficiali amm trasferimento secondo l’appar- Cantone, senza POS della fant e delle trp salv: dell’aspirante, sotto tenenza dell’aspi- ct UF o Cdo di decisione GrpEs; in caso forma di rante in qualità di scuola di domande di riesame, POS ct: Ct consultazione tenente11) UF o Cdo di scuola d’intesa con il Ct Ct in caso di trasferimento dell’aspirante, sotto forma di consultazione
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Colonna n.
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Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «differimento»
11. Servizio pratico Ufficiale Uff fed: organo Organo amm Cantone / UF / 12) Per uff della fant e come tenente amm Cdo di scuola delle trp salv: decisione Uff ct: Ct Ct, senza uff della UF o Cdo di scuola GrpEs; in caso di fant e delle trp domande di riesame, salv12) d’intesa con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF/Cdo di scuola
12. Servizio pratico Ufficiale Uff fed: organo Organo amm Cantone / UF / 13) Per uff della fant e come amm Cdo di scuola delle trp salv: decisione primotenente per Uff ct: Ct Ct, senza uff della UF o Cdo di scuola GrpEs; in caso di la promozione al fant e delle trp domande di riesame, grado di capitano salv13) d’intesa con il Ct; copia come cdt della decisione al Ct e all'UF o al Cdo di scuola
13. Servizio d’istru- Persone soggette POS fed: organo Le unità Organo amm Cantone, senza POS 14) Per mil della fant e zione per ufficiali all’obbligo di amm amministrative o i ct delle trp salv: accordo del secondo OSI, prestare servizio POS ct: Ct comandi che Ct14) Unità GrpEs OSVM e OSCR o militare organizzano i servizi amministrativa o della difesa inte- sono, se necessario, cdo che organizza i grata, fatti salvi i consultati servizi numeri 12, 13, 15, 16 e 17 nonché S pratico o C tecn secondo OSI e dei corpi di trp
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Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «differimento»
14. Servizio d’istru- Persone soggette Cdo della GU POS fed: organo Cdo della GU cui il POS fed: organo zione degli all’obbligo di amm militare appartiene amm e TCC fed ufficiali in prestare servizio POS ct: Ct Cantone esercizi militare e corsi secondo OSI delle GU
15. Servizi speciali Persone soggette Unità Unità amministra- POS fed: organo
secondo OSI all’obbligo di amministrativa o tiva o cdo che ha amm e TCC fed prestare servizio cdo che ha allestito allestito l’ordine di POS ct: Ct militare l’ordine di marcia marcia
16. Servizi d’istru- Soldati, POS fed: TCC fed Cdt della TCC fed Cdt della
zione delle appuntati, formazione formazione formazioni sottufficiali POS ct: Ct d'incorporazione: Ct d’incorporazione preavviso, di regola, Cantone per POS per suff e specialisti fed Cdt della formazione con la Ufficiali Uff fed: organo Organo amm quale le POS amm, per la via di Organi di cdo ai avrebbero dovuto servizio quali l’uff è prestare servizio Uff ct: Ct, per la subordinato: Ct Organi di cdo via di servizio preavviso superiori, per la via di servizio Cantone
Ordinanza sui servizi d’istruzione RU 1999
Colonna n.
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Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «differimento»
17. CTT Ufficiali Cdo GU, per la via Cdt superiore: Cdo GU Organi di cdo
di servizio preavviso superiori / ev. Cantone
18. Servizi d’istru- Soldati, POS fed: organo L’unità Organo amm Cdt della
zione delle appuntati, amm amministrativa o il formazione formazioni non sottufficiali POS ct: Ct cdo, presso cui il Ct d’incorporazione compiuti in servizio dovrebbe Cantone per POS formazioni come Ufficiali essere prestato, Organo amm fed corsi d’addestra- viene consultato mento e corsi per Unità specialisti, o amministrativa o come personale cdo presso cui si Uff fed: organo sarebbe dovuto di servizio in amm scuole e corsi prestare il servizio Ct Organi di cdo Uff ct: Ct superiori, per la via di servizio Cantone per uff fed Unità amministrativa o cdo presso cui si sarebbe dovuto prestare il servizio
19. Servizi nell’am- POS TCC TCC Organo amm
bito della riserva UF di personale
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Colonna n.
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Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «differimento»
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Appendice 8 (art. 79 cpv. 2 e 3 nonché 82 cpv. 4)
Competenza per l’assegnazione di proposte e l’approvazione delle proposte e delle promozioni
Sezione 1: app fino aiut SM (milizia) Genere del servizio App, cpl e sgt Fur e sgtm Aiut suff (milizia) e aiut SM (milizia)
Assegnazione della SIB istruttore d’unità o cdt/superiore cdt di scuola o cdt/superiore sotto proposta sotto gli ordini del quale il mili- gli ordini del quale l’interessato tare da proporre presta servizio presta servizio SPT cdt della formazione d’incorpo- cdt bat/gr o superiore dello stesso livello razione SPT fuori della forma- cdt o superiore del servizio in corso; il cdt della formazione d’incorporazione decide zione d’incorporazione sull’ulte- riore trattamento
Approvazione della SIB cdt di scuola ispettore/direttore competente proposta e proposta d’avanzamento SPT cpl: ispettore/direttore compe- ispettore/direttore competente cdt rgt o superiore tente dello stesso livello app e sgt: cdt o superiore della formazione d’incorporazione
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Promozione SIB e SPT cdt o superiore sotto il cui comando l’aspirante presta il servizio cdt della formazione d’istruzione nella quale l’aspi- per maniscalchi: capo del Servizio veterinario rante sarà dell’esercito incorporato dopo la promozione
Sezione 2: ufficiali Ten I ten Aiuti cdo e comandanti Ufficiali della riserva Alti ufficiali (da cap a col); inclusi uff della di personale superiori riserva di personale GU (da cap a col)
Assegnazione della cdt SR o cdt / superiore cdt superiore superiore Dir DDPS proposta sotto gli ordini del quale l’interessato presta servizio
Approvazione della approvazione da parte di: cdt di scuola o superiore cdt GU o persona SCSM o direttore / Dir DDPS proposta e proposta ispettore / direttore del S pratico competente secondo ispettore d’avanzamento proposta d’avanzamento: l’appendice 1 cdt SU OOE-DDPS
Approvazione per gli cdt CA / FA o CSMG1 / capo FT / ufficiali superiori CSMG / capo FT cdt FA per cdt rgt: Dir DDPS
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Promozione mil federali (fed): mil fed: ispettore / ufficiali fed: capo del DDPS Consiglio ispettore / direttore direttore capo del DDPS federale mil cantonali (ct): mil ct: autorità mil ct ufficiali ct: autorità mil ct autorità mil ct uff senza S pratico: cdt rgt: GrpEs Consiglio federale 1) Per i contingenti della riserva di personale che non rientrano nella sfera di competenza né del capo delle Forze terrestri, né del cdt delle FA (p. es. UCD, UC), l’approvazione avviene da parte del CSMG.
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Appendice 9 (art. 81)
Approvazione della chiamata ai servizi d’istruzione per un grado superiore Per la chiamata a... SSU, Sfur, Ssgtm SU C cond I 1) C cond II e III C cond IV C SM I 1) C SM II C SMG I-IV e corsi per suff superiori
Decisione militari canto- ispettore o cdt GU o cdt GU o Dir DDPS cdt GU o cdt GU o CSMG su nali: direttore superiore superiore d’intesa con superiore superiore proposta del autorità militari competente in competente per competente per cdo SSMC competente per competente per cdt CA o del cantonali base all’Arma o il trattamento il trattamento il trattamento il trattamento cdt FA al servizio degli affari del degli affari del degli affari del degli affari del competente militari federali: ausiliario personale personale personale personale organo amm dell’aspi- d’intesa con il d’intesa con il d’intesa con il rante come cdo SSMC cdo SSMC cdo SSMC tenente
Sono fatte salve le approvazioni del GrpEs in rapporto con procedure penali in sospeso o condanne (art. 93 e 94).
1) La chiamata ai corsi di stato maggiore e ai corsi di condotta I può avere luogo soltanto dopo aver compiuto il servizio pratico come tenente.
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Appendice 10 (art. 89) Competenze per la nuova incorporazione e il trasferimento
Sezione 1: Nuova incorporazione Per la nuova Uff sub Aiuti cdo e comandanti (da cdt rgt e alti uff sup incorporazione di .... cap a col); senza cdt rgt
Richiedente Cdt GU; in caso di trp armata: il superiore Dir del DDPS su proposta del cdt competente per il trattamento degli affari GU; in caso di trp armata: il del personale superiore competente per il trattamento degli affari del personale
Sono sentiti uff cantonali (ct) e uff SMG di stati autorità militare ct attualmente competente in materia maggiori ct per la nuova incorpora- di proposte zione in una formazione federale (fed) uff fed per la nuova incorporazione autorità militare ct competente in futuro in una formazione ct Approvazione uff ct e uff SMG di stati maggiori ct autorità militare ct attualmente competente della proposta per la nuova incorporazione in una o competente in futuro formazione ct uff ct per la nuova incorporazione GrpEs DDPS Consiglio federale in una formazione fed o nella ris pers uff fed GrpEs DDPS
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uff SMG in seno allo SMG; uff in seno agli stati maggiori del CF, allo GrpEs SMEs (senza capo SMEs) e alla ris pers
Sezione 2: Trasferimento Per il trasferimento di .... Uff sub, aiuti cdo e comandanti (da cap a col) senza cdt rgt Cdt rgt
Sono competenti per il trasferimento ad altre Armi o ad altri organi federali interessati di comune accordo servizi ausiliari Consiglio federale
DDPS; Decisione di trasferimento da parte di per uff sub: organo che riceve il militare Consiglio federale