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AS 2000 174

Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 24 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è mo- dificata come segue:

Abrogato

Art. 20 cpv. 1 lett. a-d

1 Annunciandosi al servizio competente, l’assicurato deve presentare:

a. il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio»; b. l’attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso perti- nente; c. il certificato di assicurazione AVS/AI; d. la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli atte- stati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi in- trapresi per trovare lavoro.

Art. 21 Consulenza e controllo (art. 17 cpv. 2 LADI) 1 Dopo essersi annunciato, l’assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle pre- scrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un gior- no dal servizio competente. 2 Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. 3 Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio.

1 RS 837.02

174 1999-6046

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2000

4 Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo.

Art. 22 Colloqui di consulenza e di controllo (art. 17 cpv. 2 LADI) 1 Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo che l’assicurato si è annunciato per essere collocato. 2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l’idoneità e la disponibilità al collocamento dell’assicurato. 3 Se l’assicurato esercita un’attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno inter- medio o un’attività volontaria secondo l’articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. 4 Il servizio competente stabilisce d’intesa con l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno.

Art. 23 Dati di controllo per l’esercizio del diritto all’indennità (art. 17 cpv. 2 LADI) 1 I dati di controllo sono registrati nello schedario «dati di controllo» o nel modulo «indicazioni dell’assicurato». Il Cantone sceglie il supporto di dati.

2 Il supporto di dati fornisce informazioni su:

a. i giorni lavorativi per i quali l’assicurato rende verosimile di essere stato di- soccupato e idoneo al collocamento; b. tutti i fatti importanti per valutare i diritti dell’assicurato, quali la malattia, il servizio militare, le assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedi- mento inerente al mercato del lavoro, il guadagno intermedio e il grado d’idoneità al collocamento. 3 Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato, il servizio competente compila lo schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato». Vi indica la cassa scelta dall’assicurato presso il Comune (art. 19 cpv. 3). 4 Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l’assicurato disponga di una copia dello schedario «dati di controllo» o del modulo «indicazioni dell’assi- curato».

Art. 26 cpv. 3 3 Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato.

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Art. 27 Giorni esenti dall’obbligo di controllo 2 (art. 17 cpv. 2 LADI) 1 Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l’assicu- rato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all’indennità (art. 8 LADI). 2 Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l’assi- curato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all’indennità. 3 L’assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio compe- tente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall’obbligo di controllo cui ha diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono non- dimeno considerati presi. I giorni esenti dall’obbligo di controllo possono essere presi soltanto in blocchi settimanali. 4 L’assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a paga- menti secondo l’articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno interme- dio sono dedotti dai giorni esenti dall’obbligo di controllo accumulati sino all’inizio delle vacanze. 5 L’assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall’obbligo di con- trollo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento. I giorni esenti dall’obbligo di controllo possono essere presi soltanto d’intesa con il responsabile del programma.

Abrogato

Art. 29 cpv. 1 lett. d e 2 lett. a, c e d 1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione successiva a un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa: d. la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’as- sicurato»; 2 Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa: a. la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni del- l’assicurato»;

2 L’articolo 27 capoversi 3 e 4 nel tenore della modifica dell’11 agosto 1999 (n. 6 dell’O sul programma di stabilizzazione 1998; RU 1999 2387) è sostituito dal presente testo.

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c. altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità. d. abrogata.

Art. 46 Tempo di lavoro normale e ridotto (art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI) 1 Per tempo di lavoro normale s’intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l’uso locale nel ramo economico inte- ressato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l’orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale. 2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s’intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall’orario di lavoro flessibile dell’azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recu- perare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero. 3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un’indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscos- sione della prestazione. 4 Se al momento dell’introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l’azienda o per il settore d’esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della pre- stazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro. 5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

Abrogato

Art. 54a Oscillazioni stagionali del grado di occupazione (art. 33 cpv. 1 lett. b e 3 LADI)

Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.

Art. 66 cpv. 2 Abrogato

Art. 66a Tempo di lavoro normale e ridotto 1 Per tempo di lavoro normale s’intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l’uso locale nel ramo economico inte-

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ressato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l’orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale. 2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s’intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall’orario di lavoro flessibile dell’azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recu- perare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero. 3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un’indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscos- sione della prestazione. 4 Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta ad in- temperie per l’azienda o per il settore d’esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro. 5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

Art. 119 cpv. 1 lett. e, 3 e 4

1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

e. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;

3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del

Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione. 4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servi- zi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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