AS 2000 1765
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 13 giugno 2000
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 1 lettera d Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 2 lettera a LAVS: d. il personale di IATA e SITA, nonché i membri delle loro famiglie senza atti- vità lucrativa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.
13 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.101
2000-1143 1765