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AS 2001 2482

Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca

Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Modifica del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è mo- dificata come segue:

Art. 5b cpv. 1

1 È vietato utilizzare pesci da esca vivi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 923.01

2482 2001-1450

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