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AS 2001 3548

AS 2001 3548

Ordinanza generale concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 17 dicembre 2001

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

I L’allegato 1 numero 13 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

17 dicembre 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch