AS 2001 935
Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità)
Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità)
del 20 marzo 2001
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gra- vosi (valutazione dei rischi) secondo l’articolo 62 capoverso 3 OLL 1 e definisce le sostanze, i microrganismi e i lavori che presentano un potenziale di pericolo elevato per la madre e il bambino (motivi di esclusione) giusta l’articolo 62 capoverso 4 OLL 1.
2 Essa designa:
a. gli esperti competenti secondo l’articolo 63 capoverso 1 OLL 1 a cui occorre far ricorso per valutare i rischi che corrono la madre e il bambino o per de- terminare i motivi di esclusione (divieti di occupazione); b. le persone incaricate di verificare l’efficacia delle misure di protezione prese conformemente all’articolo 62 capoverso 1 OLL 1.
Sezione 2: Verifica delle misure di protezione
Art. 2 Principio 1 La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell’ambito della verifica dell’efficacia delle misure di protezione adottate giusta l’articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.
RS 822.111.52 1 RS 822.111
2000-2241 935
Ordinanza sulla protezione della maternità RU 2001
2 Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera diversi elementi: a. i risultati della valutazione dei rischi dell’azienda; b. gli esiti del colloquio con la lavoratrice e della visita medica di quest’ultima; c. l’elenco dei criteri definiti nella presente ordinanza; d. le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un collo- quio con l’autore della valutazione dei rischi e/o con il datore di lavoro. 3 Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell’azienda o nella parte dell’azienda che presenta un pericolo se, nell’ambito del colloquio con la lavoratrice o dell’esame medico della stessa, emerge che: a. una valutazione dei rischi da parte di un esperto competente secondo l’arti- colo 17 non è stata effettuata o è stata effettuata in modo insufficiente; b. esiste uno o più motivi di esclusione giusta gli articoli 15 e 16; o c. una misura di protezione adottata non si rivela efficace o sufficientemente efficace.
Art. 3 Certificato medico
1 Ilmedico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se
quest’ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve inter- romperla. 2 Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest’ultima e al datore di lavo- ro i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all’occorrenza, prendere le misure necessarie nell’azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.
Art. 4 Assunzione dei costi Il datore di lavoro si assume i costi per le spese di cui agli articoli 2 e 3.
Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione Sezione 1: Criteri di valutazione della pericolosità
Art. 5 Sospetto di pericolo Se i valori indicativi e le grandezze menzionati agli articoli 7 a 10 sono raggiunti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.
Art. 6 Valutazione dei criteri Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di la- voro nell’azienda come, in particolare, l’interazione di diversi aggravi, la durata di
Ordinanza sulla protezione della maternità RU 2001
esposizione, la frequenza dell’aggravio o della pericolosità e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di rischio da valutare.
Art. 7 Spostamento di carichi pesanti 1 È considerato pericoloso o gravoso per le donne incinte lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg durante i primi sei mesi di gravidanza. Questi valori si applicano anche all’aziona- mento di strumenti meccanici come le leve o le manovelle. 2 A partire dal 7° mese di gravidanza, le donne incinte non devono più spostare cari- chi pesanti giusta il capoverso 1.
Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un’umidità eccessiva Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte i lavori effettuati all’in- terno con temperature ambiente inferiori a –5 °C o superiori a 28 °C, come pure quelli svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva. Nel caso di temperatu- re inferiori a 15 °C, il datore di lavoro deve fornire bevande calde. I lavori con tem- perature situate tra 10oC e –5 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavo- ro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all’attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l’umidità dell’aria, l’aerazione e la durata di esposizione.
Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce Sono considerate pericolose o gravose le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16a settimana successiva al parto che comportano movimenti o posizioni sfavo- revoli in modo ripetuto, come il fatto di allungarsi o di piegarsi troppo, di restare continuamente rannicchiato o di stare piegato in avanti, nonché le attività che impli- cano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento. Rientrano in questo contesto anche gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.
Art. 10 Microrganismi 1 Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata in attività con mi- crorganismi del gruppo 2 ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezio- ne dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM) soltanto se è pro- vato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino. 2 Questa precauzione vale anche per i lavori che implicano un’eventuale esposizione ai microrganismi dei gruppi 2 a 4.
2 RS 832.321
Ordinanza sulla protezione della maternità RU 2001
Sezione 2: Valori limite
Art. 11 Lavori sottoposti al rumore Le donne incinte non devono essere occupate in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è superiore o uguale a 85 dB(A) (Leq 8 h). Le esposizioni agli in- frasuoni e agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente.
Art. 12 Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni ionizzanti 1 Per le donne professionalmente esposte a radiazioni, dal momento in cui è costa- tato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l’equivalente di dose alla superficie dell’addome non deve superare 2 mSv, e la dose efficace in seguito a in- corporazione, 1 mSv (art. 36 cpv. 2 dell’ordinanza del 22 giugno 19943 sulla radio- protezione). 2 Le donne allattanti non possono svolgere lavori con sostanze radioattive che pos- sono comportare il rischio di un’incorporazione o di una contaminazione radioattiva (art. 36 cpv. 2 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione).
Art. 13 Lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose 1 Occorre garantire che l’esposizione a queste sostanze non sia pregiudizievole alla madre o al bambino e, in particolare, che l’esposizione alle sostanze pericolose per la salute iscritte nella lista dei valori limite dell’Istituto nazionale svizzero di assicu- razione contro gli infortuni (INSAI) senza caratterizzazione di pericolo A, B o D rispettino i valori limite corrispondenti.
2 Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino:
a. le sostanze con la caratterizzazione R40, R45, R46, R49, R61 e quelle che combinano queste differenti caratterizzazioni conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza del 10 gennaio 19944 sulla caratterizzazione particolare dei veleni destinati all’artigianato; b. il mercurio e i suoi derivati; c. gli inibitori di mitosi; d. il monossido di carbonio.
Sezione 3: Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso
Art. 14 Durante tutta la gravidanza e durante il periodo di allattamento, le donne non pos- sono svolgere lavoro notturno né lavoro a squadre se tali lavori sono direttamente
3 RS 814.501 4 RS 814.842.21
Ordinanza sulla protezione della maternità RU 2001
legati ad attività pericolose o gravose ai sensi degli articoli 7 a 13 o se si è in presen- za di un sistema a squadre particolarmente pregiudizievole alla salute. Sono conside- rati tali i sistemi a squadre che prevedono una rotazione regolare in senso inverso (notte - sera - mattino) o quelli con più di tre notti di lavoro consecutive.
Sezione 4: Motivi d’esclusione
Art. 15 Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato Il lavoro a cottimo o il lavoro cadenzato non sono autorizzati se il ritmo di lavoro è dettato da una macchina o da un’installazione tecnica e non può essere regolato dalla lavoratrice stessa.
Art. 16 Occupazioni particolari vietate Le donne incinte e le madri allattanti non devono essere occupate: a. in lavori che implicano una sovrappressione, come in camera di compressio- ne, in immersioni, ecc.; b. in attività con microrganismi dei gruppi 3 o 4 ai sensi dell’OPLM5 o con mi- crorganismi del gruppo 2, che sono reputati dannosi per il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi. Sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione; c. in lavori che le mettono a contatto con pazienti colpiti da malattie contagiose causate da un microrganismo dei gruppi 3 o 4 ai sensi dell’OPLM o da un microrganismo del gruppo 2 che è reputato dannoso per il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi. Sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione; d. in posti di lavoro in cui non può essere esclusa un’esposizione a sostanze dannose per il feto dei gruppi A, B e D secondo la lista dei valori limite dell’INSAI, emanata in virtù dell’articolo 50 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 19836 sulla prevenzione degli infortuni; e. in posti di lavoro in cui non può essere esclusa un’esposizione al piombo e ai suoi derivati.
Capitolo 3: Esperti competenti e informazione
Art. 17 Esperti competenti 1 Gli esperti competenti secondo l’articolo 63 capoverso 1 dell’ordinanza 1 sono i medici del lavoro e gli igienisti del lavoro ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre
5 RS 832.321 6 RS 832.30
Ordinanza sulla protezione della maternità RU 2001
19967 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro nonché altri speciali- sti come gli ergonomi, che hanno acquisito le conoscenze e le esperienze necessarie per valutare i rischi secondo gli articoli 4 e 5 di tale ordinanza. 2 Occorre garantire che, per la valutazione dei rischi, tutti i settori specifici da valu- tare siano coperti.
Art. 18 Informazione 1 Il datore di lavoro provvede affinché le persone incaricate della valutazione dei rischi abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie alla valutazione della situa- zione aziendale e alla verifica delle misure di protezione adottate. 2 Il datore di lavoro provvede inoltre affinché il medico di cui all’articolo 2 abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare se la donna incinta o la madre allattante può essere occupata.
Capitolo 4: Disposizione finale
Art. 19 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.
20 marzo 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
7 RS 822.116