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AS 2002 3846

Legge federale sul credito al consumo

Legge federale sul credito al consumo (LCC)

del 23 marzo 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 97 e 122 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19982, decreta:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Contratto di credito al consumo 1 Il contratto di credito al consumo è un contratto in virtù del quale una persona (creditore) concede o promette di concedere a un consumatore un credito sotto for- ma di dilazione di pagamento, di mutuo o di altra analoga facilitazione finanziaria.

2 Sono considerati contratti di credito al consumo anche:

a. i contratti di leasing su oggetti mobili che servono all’uso privato dell’assun- tore del leasing e che, in caso di scioglimento anticipato del contratto di leasing, prevedono un aumento delle rate concordate; b. le carte di credito e le carte-cliente nonché i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente se vincolati a un’opzione di credito; per opzio- ne di credito s’intende la possibilità di rimborsare a rate il saldo di una carta di credito o di una carta-cliente.

Art. 2 Creditore Per creditore si intende ogni persona fisica o giuridica che concede professional- mente crediti al consumo.

Art. 3 Consumatore Per consumatore si intende ogni persona fisica che stipula un contratto di credito al consumo per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale.

RS 221.214.1

3846 2001-0555

Legge federale sul credito al consumo RU 2002

Art. 4 Intermediario di credito Per intermediario di credito si intende ogni persona fisica o giuridica che, professio- nalmente, fa mediazione per contratti di credito al consumo.

Art. 5 Costo totale del credito per il consumatore Per costo totale del credito per il consumatore si intendono tutti i costi, compresi gli interessi e le altre spese, che il consumatore è tenuto a corrispondere per il credito.

Art. 6 Tasso annuo effettivo Per tasso annuo effettivo si intende il costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso.

Sezione 2: Campo d’applicazione

Art. 7 Esclusione

1 La presente legge non si applica:

a. ai contratti di credito o alle promesse di credito direttamente o indiretta- mente garantiti da pegno immobiliare; b. ai contratti di credito o alle promesse di credito coperti da garanzie bancarie usuali depositate o per i quali il consumatore ha depositato averi sufficienti presso il creditore; c. ai crediti concessi o messi a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri; d. ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a con- dizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico; e. ai contratti di credito per importi inferiori a 500 franchi o superiori a 80 000 franchi; f. ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito o entro tre mesi, oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi; g. ai contratti stipulati in vista della fornitura continua di servizi o prestazioni di aziende d’approvvigionamento, in base ai quali il consumatore ha diritto di onorare il costo dei medesimi, per il periodo in cui sono forniti, mediante pagamenti rateali. 2 Il Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze l’importo di cui al ca- poverso 1 lettera e.

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Art. 8 Limitazione 1 I contratti di leasing di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a sottostanno solo agli articoli 11, 13–16, 17 capoverso 3, 18 capoversi 2 e 3, 19–21, 26, 29, 31-35, 37 e 38. 2 I conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito e i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente sottostanno solo agli articoli 12–16, 17 capo- versi 1 e 2, 18 capoversi 1 e 3, 19–21, 27, 30–35, 37 e 38.

Sezione 3: Forma e contenuto del contratto

Art. 9 Crediti in contanti 1 I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per scritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.

2 Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l’ammontare netto del credito; b. il tasso annuo effettivo o, in difetto di questo, il tasso d’interesse annuale e le spese addebitate al momento della conclusione del contratto; c. le condizioni secondo cui gli interessi e le spese di cui alla lettera b possono essere modificati; d. gli elementi del costo totale del credito che non sono considerati nel calcolo del tasso annuo effettivo (art. 34), ad eccezione delle spese scaturite dall’ina- dempimento degli obblighi contrattuali; se è conosciuto, l’ammontare esatto di questi elementi di costo dev’essere indicato; diversamente, quando è pos- sibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica; e. l’eventuale limite massimo del credito; f. le modalità di rimborso, in particolare l’ammontare, il numero e la periodi- cità o le date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando è possibile, l’importo totale di questi versamenti; g. nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e a un’equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata; h. il diritto di revoca e il termine di revoca (art. 16); i. le garanzie eventualmente richieste; j. la parte del reddito che risulta pignorabile in seguito all’esame della capacità creditizia (art. 28 cpv. 2 e 3); i dettagli possono essere annotati in un docu- mento separato dal contratto di credito al consumo; esso costituisce parte integrante del contratto.

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Art. 10 Contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi Il contratto di credito avente per oggetto il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi deve inoltre contenere le seguenti indicazioni: a. la descrizione di questi beni o servizi; b. il prezzo in contanti e il prezzo stabilito dal contratto di credito; c l’importo di un eventuale acconto, il numero, l’ammontare e la data di sca- denza delle rate, oppure il metodo da utilizzare per determinare ciascuno di tali elementi, qualora non siano noti al momento della conclusione del con- tratto; d. l’identità del proprietario dei beni, qualora la traslazione di proprietà al con- sumatore non sia immediata, e le condizioni alle quali il consumatore acqui- sta la proprietà dei beni; e. l’eventuale obbligo di assicurazione e, qualora la scelta dell’assicuratore non sia lasciata al consumatore, il costo dell’assicurazione.

Art. 11 Contratto di leasing 1 Il contratto di leasing deve essere concluso per scritto; l’assuntore del leasing rice- ve un esemplare del contratto.

2 Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

a. la descrizione dell’oggetto del leasing e il prezzo d’acquisto in contanti al momento della conclusione del contratto; b. il numero, l’ammontare e la data di scadenza delle rate del leasing; c. l’ammontare di un’eventuale cauzione; d. l’eventuale obbligo di assicurazione e, qualora la scelta dell’assicuratore non sia lasciata all’assuntore del leasing, il costo dell’assicurazione; e. il tasso annuo effettivo; f. il diritto di revoca e il termine di revoca; g. una tabella, allestita secondo principi riconosciuti, da cui risulti l’importo che l’assuntore del leasing deve pagare, oltre alle rate già versate, in caso di scioglimento anticipato del contratto, e il valore residuo dell’oggetto del lea- sing al momento dello scioglimento; h. gli elementi considerati nell’esame della capacità creditizia (art. 29 cpv. 2); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto di leasing; esso costituisce parte integrante del contratto.

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Art. 12 Credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito 1 Qualora un creditore conceda un credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito, il contratto deve essere concluso per scritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.

2 Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

a. il limite massimo del credito; b. il tasso d’interesse annuale, le spese addebitate al momento della conclusio- ne del contratto e le condizioni secondo cui essi potranno essere modificati; c. le modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto; d. gli elementi considerati nell’esame della capacità creditizia (art. 30 cpv. 1); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto; es- so costituisce parte integrante del contratto. 3 Nel corso del contratto di credito il consumatore deve essere informato immedia- tamente di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuale o delle spese addebitate; questa notifica può aver luogo mediante un estratto conto. 4 Se uno scoperto è tacitamente accettato e si protrae oltre tre mesi, il consumatore deve essere informato: a. del tasso d’interesse annuo e delle relative spese; b. di qualsiasi modifica di questi elementi.

Art. 13 Consenso del rappresentante legale 1 Il contratto di credito al consumo concluso da un minorenne è valido solo con il consenso scritto del rappresentante legale. 2 Il consenso deve essere dato al più tardi quando il consumatore firma il contratto.

Art. 14 Tasso d’interesse massimo Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse massimo ammesso giusta l’articolo 9 capoverso 2 lettera b. A tale scopo tiene conto dei tassi d’interesse della Banca na- zionale determinanti per il rifinanziamento dei crediti al consumo. Il tasso d’inte- resse non deve di regola superare il 15 per cento.

Art. 15 Nullità 1 L’inosservanza degli articoli 9–11, 12 capoversi 1, 2 e 4 lettera a, 13 e 14 com- porta la nullità del contratto di credito. 2 In caso di nullità del contratto di credito, il consumatore è tenuto a rimborsare en- tro la scadenza della durata del credito l’ammontare già ricevuto o utilizzato, ma non deve né interessi né spese.

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3 Il credito è rimborsabile mediante versamenti rateali d’importo identico, a inter- valli mensili, salvo che il contratto preveda intervalli più lunghi. 4 In caso di contratto di leasing, il consumatore deve restituire l’oggetto cedutogli e pagare le rate dovute sino a quel momento. La perdita di valore dell’oggetto non coperta in tal modo è a carico del fornitore del leasing.

Art. 16 Diritto di revoca 1 Il consumatore può revocare entro sette giorni per scritto la proposta di conclusio- ne del contratto o la dichiarazione di accettazione. Non vi è diritto di revoca nel caso di cui all’articolo 12 capoverso 4. 2 Il termine di revoca decorre dal momento in cui il consumatore riceve un esempla- re del contratto giusta l’articolo 9 capoverso 1, 11 capoverso 1 o 12 capoverso 1. Il termine è osservato se la dichiarazione di revoca è consegnata alla posta entro il set- timo giorno. 3 Qualora il credito sia stato versato prima della revoca del contratto, si applica l’articolo 15 capoversi 2 e 3. In caso di acquisto a rate, di fornitura di un servizio a credito o di contratto di leasing è applicabile l’articolo 40f del Codice delle obbliga- zioni3.

Sezione 4: Diritti e obblighi delle parti

Art. 17 Rimborso anticipato 1 Il consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli deriva- no dal contratto di credito. 2 In tal caso egli ha diritto alla remissione degli interessi e a un’equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata. 3 L’assuntore del leasing può disdire il contratto con preavviso di 30 giorni per la fine di un trimestre del contratto. Il diritto all’indennità spettante al fornitore del leasing si determina in base alla tabella prevista dall’articolo 11 capoverso 2 let- tera g.

Art. 18 Mora 1 Il creditore può recedere dal contratto se risultano impagate rate ammontanti ad almeno il 10 per cento dell’importo netto del credito o del prezzo in contanti. 2 Il fornitore del leasing può recedere dal contratto se risultano impagate rate am- montanti a oltre tre pagamenti mensili. 3 L’interesse di mora non può superare l’interesse convenuto per il credito al con- sumo o per il contratto di leasing (art. 9 cpv. 2 lett. b).

3 RS 220

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Art. 19 Eccezioni del consumatore Il consumatore ha il diritto inalienabile di opporre a ogni cessionario le eccezioni che gli derivano dal contratto di credito al consumo.

Art. 20 Pagamento e garanzia a mezzo di cambiali 1 Al creditore è vietato accettare il pagamento del credito mediante cambiali, com- presi i vaglia cambiari, come pure ricevere garanzie sotto forma di cambiali, com- presi vaglia cambiari e assegni bancari. 2 Se, contravvenendo al capoverso 1, il creditore accetta una cambiale o un assegno bancario, il consumatore ne può esigere la restituzione in qualsiasi momento. 3 Il creditore risponde del danno causato al consumatore dall’emissione della cam- biale o dell’assegno bancario.

Art. 21 Esecuzione viziata del contratto d’acquisto 1 Il consumatore che conclude un contratto di credito, in vista dell’acquisto di beni o servizi, con una persona diversa dal fornitore dei medesimi può far valere verso il creditore tutti i diritti che gli spettano nei confronti del fornitore, alle seguenti con- dizioni: a. fra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un accordo in base al quale il credito è concesso esclusivamente da quel creditore ai clienti di quel fornitore; b. il consumatore ottiene il credito in base a questo accordo; c. i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte o non sono conformi al relativo contratto di forni- tura; d. il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto soddi- sfazione; e. l’ammontare del negozio in questione supera i 500 franchi. 2 Il Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze l’importo di cui al ca- poverso 1 lettera e.

Sezione 5: Capacità creditizia

Art. 22 Principio L’esame della capacità creditizia ha lo scopo di impedire un eccessivo indebita- mento del consumatore in seguito a un contratto di credito al consumo.

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Art. 23 Centrale d’informazione per il credito al consumo 1I creditori istituiscono una Centrale d’informazione per il credito al consumo (Centrale d’informazione). Questa istituzione comune elabora i dati che le perven- gono nell’ambito degli articoli 25–27. 2 Gli statuti della Centrale d’informazione devono essere approvati dal dipartimento competente4. Essi disciplinano in particolare: a. la responsabilità in materia di trattamento dei dati; b. le categorie dei dati da registrare e la durata della loro conservazione, archi- viazione ed eliminazione; c. i diritti di accesso e di trattamento; d. la collaborazione con terzi coinvolti; e. la sicurezza dei dati. 3 La Centrale d’informazione è un organo federale ai sensi dell’articolo 3 lettera h della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati. Il Consiglio fede- rale emana le disposizioni d’esecuzione. 4 Fatte salve le competenze previste dalla legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, la Centrale d’informazione è sottoposta alla vigilanza del dipartimento. 5 Il Consiglio federale può impartire ai creditori un termine entro il quale istituire la Centrale d’informazione. La istituisce da sé qualora i creditori non l’abbiano istituita o l’abbiano sciolta.

Art. 24 Accesso ai dati 1 Ai dati raccolti dalla Centrale d’informazione hanno accesso unicamente i creditori sottoposti alla presente legge, in quanto necessitino di tali dati per l’adempimento dei compiti che quest’ultima attribuisce loro. 2 Con il consenso del debitore, hanno accesso ai dati nel singolo caso anche le isti- tuzioni di risanamento dei debiti designate e sostenute dai Cantoni.

Art. 25 Obbligo di notifica 1 Il creditore deve notificare alla Centrale d’informazione i crediti al consumo da lui concessi. 2 Deve inoltre notificare alla Centrale d’informazione i versamenti di rate scaduti se ammontano almeno al 10 per cento dell’importo netto del credito o del prezzo in contanti (art. 18 cpv. 1). 3 La Centrale d’informazione definisce negli statuti o in un regolamento fondato su- gli stessi i dettagli concernenti contenuto, forma e momento della notifica.

4 Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

5 RS 235.1

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Art. 26 Obbligo di notifica per i contratti di leasing

1 Il fornitore del leasing deve notificare alla Centrale d’informazione:

a. l’ammontare totale del leasing; b. la durata del contratto del leasing; c. l’ammontare delle rate mensili. 2 Deve inoltre notificare alla Centrale d’informazione i versamenti scaduti, se am- montano almeno a tre rate del leasing.

Art. 27 Obbligo di notifica per i conti connessi a carte di credito o carte-cliente 1 Se il consumatore fa uso dell’opzione di credito tre volte di seguito, il creditore deve notificare l’importo scoperto alla Centrale d’informazione. Non vi è obbligo di notifica se l’importo scoperto è inferiore a 3000 franchi. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare periodicamente, mediante ordinan- za, il limite di 3000 franchi menzionato nel capoverso 1 all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo.

Art. 28 Esame della capacità creditizia 1 Prima della conclusione del contratto, il creditore esamina, ai sensi dell’artico- lo 31, la capacità creditizia del consumatore. 2 Il consumatore è ritenuto capace di credito quando è in grado di rimborsare il cre- dito al consumo senza gravare la parte impignorabile del reddito secondo l’artico- lo 93 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento. 3 La parte pignorabile del reddito è determinata in base alle direttive sul calcolo del minimo esistenziale del Cantone di domicilio del consumatore. In ogni caso, nel corso dell’accertamento occorre tenere conto: a. della pigione effettivamente dovuta; b. delle imposte dovute in base alla tabella dell’imposta alla fonte; c. degli obblighi notificati presso la Centrale d’informazione. 4 Nella valutazione della capacità creditizia occorre presupporre un ammortamento del credito al consumo entro 36 mesi, anche qualora per contratto sia stata stipulata una durata maggiore. Ciò vale anche per crediti al consumo precedenti, nella misura in cui non siano ancora stati rimborsati.

Art. 29 Esame della capacità creditizia dell’assuntore del leasing 1 Il fornitore del leasing deve esaminare la capacità creditizia dell’assuntore del leasing prima della conclusione del contratto.

6 RS 281.1

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2 La capacità creditizia è data quando l’assuntore del leasing può pagare le rate sen- za gravare la parte impignorabile del reddito ai sensi dell’articolo 28 capoversi 2 e 3 o quando valori patrimoniali che gli appartengono garantiscono il pagamento delle rate.

Art. 30 Esame della capacità creditizia per i conti connessi a carte di credito o a carte-cliente 1 Quando accorda un limite di credito nell’ambito di un conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito o di un credito sotto forma di anticipo su conto corrente, il creditore o l’impresa che rilascia carte di credito deve verificare mediante esame sommario la capacità creditizia del consumatore. L’esame si fonda sulle informazioni fornite dal richiedente circa la propria situazione patrimoniale e di reddito. Il limite di credito deve tenere conto di tale situazione. Al riguardo, oc- corre considerare i crediti al consumo notificati alla Centrale d’informazione. 2 L’esame della capacità creditizia secondo il capoverso 1 va ripetuto se il creditore o l’impresa che rilascia carte di credito dispone di informazioni secondo le quali la situazione economica del consumatore è peggiorata.

Art. 31 Rilievo delle indicazioni fornite dal consumatore 1 Il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in me- rito alla situazione finanziaria (art. 28 cpv. 2 e 3) o alla situazione economica (art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1). 2 Sono fatte salve le indicazioni manifestamente inesatte o in contraddizione con i dati di cui dispone la Centrale d’informazione. 3 In caso di dubbio sull’esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il credi- tore deve verificarle sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati, quali l’estratto del registro delle esecuzioni o un certificato di salario.

Art. 32 Sanzioni 1 Il creditore che violi in modo grave le disposizioni degli articoli 28, 29 o 30 perde l’importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull’indebito arricchimento. 2 Il creditore che violi gli articoli 25, 26 o 27 capoverso 1 o, in modo lieve, gli arti- coli 28, 29 o 30 perde unicamente gli interessi e le spese.

Sezione 6: Calcolo del tasso annuo effettivo

Art. 33 Termine e metodo di calcolo 1 Il tasso annuo effettivo è calcolato al momento della conclusione del contratto di credito al consumo secondo la formula matematica prevista nell’allegato 1.

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2 Il calcolo si basa sull’ipotesi che il contratto di credito rimanga in vigore per il pe- riodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino gli obblighi nei termini convenuti. 3 Se il contratto di credito permette di modificare il tasso d’interesse o altre spese che devono essere inclusi nel calcolo, ma che a quel momento non possono essere quantificati, il calcolo si basa sull’ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di cre- dito. 4 Trattandosi di un contratto di leasing, il tasso annuo effettivo è calcolato in base al prezzo d’acquisto in contanti dell’oggetto del leasing alla conclusione del contratto (base di calcolo) e alla scadenza di quest’ultimo (valore residuo) nonché in base all’ammontare dei singoli rimborsi (rate del leasing).

Art. 34 Spese determinanti 1 Per il calcolo del tasso annuo effettivo si determina il costo totale del credito per il consumatore quale è definito all’articolo 5, incluso il prezzo di acquisto.

2 Non si considerano:

a. le spese che il consumatore deve pagare se non adempie un qualsiasi obbligo che figura nel contratto; b. le spese che incombono al consumatore all’acquisto di beni o servizi, indi- pendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito; c. i contributi per l’iscrizione ad associazioni o a gruppi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito. 3 Le spese di trasferimento di fondi, come pure le spese per la gestione di un conto destinato a ricevere gli importi addebitati a titolo di rimborso del credito, del paga- mento degli interessi e delle altre spese sono considerate soltanto nel caso in cui il consumatore non disponga di una adeguata libertà di scelta in materia e tali spese siano anormalmente elevate. Sono tuttavia incluse nel calcolo le spese di riscossione di tali rimborsi o di tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che siano riscosse in contanti o in un altro modo.

4 Le spese per le assicurazioni e garanzie sono considerate nella misura in cui:

a. sono imposte obbligatoriamente dal creditore per la concessione del credito; e b. assicurano il rimborso al creditore, in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, di una somma pari o inferiore all’importo totale del credito, compresi gli interessi e le altre spese.

Sezione 7: Mediazione di crediti

Art. 35 1 Il consumatore non deve indennità alcuna all’intermediario che gli procura un cre- dito al consumo.

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2 Le spese del creditore per la mediazione del credito sono parte integrante del costo totale del credito (art. 5 e 34 cpv. 1); esse non possono essere esposte separatamente a carico del consumatore.

Sezione 8: Pubblicità

Art. 36 La pubblicità per crediti al consumo è retta dalla legge federale del 19 dicembre

19867 contro la concorrenza sleale.

Sezione 9: Diritto imperativo

Art. 37 Non si può derogare alle disposizioni della presente legge a svantaggio del consu- matore.

Sezione 10: Competenze

Art. 38 Relazioni con il diritto cantonale La Confederazione disciplina esaustivamente i contratti di credito al consumo.

Art. 39 Obbligo di autorizzazione 1 I Cantoni subordinano la concessione e la mediazione di crediti al consumo all’ob- bligo di autorizzazione. 2 Il Cantone nel quale ha sede il creditore o l’intermediario è competente per il rila- scio dell’autorizzazione. Qualora il creditore o l’intermediario non abbia sede in Svizzera, l’autorizzazione è rilasciata dal Cantone sul territorio del quale il creditore o l’intermediario intende esercitare principalmente la sua attività. L’autorizzazione rilasciata da un Cantone vale per tutta la Svizzera. 3 Nessuna autorizzazione secondo il capoverso 2 è necessaria qualora il creditore o l’intermediario: a. sia soggetto alla legge federale dell’8 novembre 19348 sulle banche e le cas- se di risparmio; b. conceda o faccia mediazione di crediti al consumo per il finanziamento del- l’acquisto dei suoi beni o della fornitura dei suoi servizi.

7 RS 241 8 RS 952.0

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Art. 40 Condizioni di rilascio dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:

a. è affidabile e la sua situazione economica è sana; b. possiede le conoscenze e attitudini generali commerciali e tecniche necessa- rie all’esercizio dell’attività; c. dispone di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale. 2 L’autorizzazione è rilasciata alle società e alle persone giuridiche soltanto se tutti i membri della direzione posseggono le conoscenze e le attitudini menzionate nel ca- poverso 1 lettera b. 3 Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza i dettagli inerenti alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 2.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 41 Diritto vigente: abrogazione e modifica L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2001 Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2001.9 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

3 Gli articoli 39 e 40 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 FF 2001 1175

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Allegato 1 (art. 33)

Formula per il calcolo del tasso annuo effettivo

K=m AK K’=m’ A’k’ ∑ = ∑ K=l (l+i)tK K’=l (l+i)tK’

Le lettere e i simboli utilizzati nella formula hanno il significato seguente: K numero d’ordine di un prestito K’ numero d’ordine di un rimborso o di pagamento di spese AK importo del credito numero K A’K’ importo del rimborso o del pagamento di spese numero K’ sommatoria, m numero d’ordine dell’ultimo credito m’ numero d’ordine dell’ultimo rimborso o dell’ultimo pagamento di spese tK intervallo, espresso in anni o frazioni di anni, tra la data del credito numero 1 e le date degli ulteriori crediti da 2 a m t K’ intervallo, espresso in anni o frazioni di anni, tra la data del credito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di spese da l a m’ i tasso effettivo che può essere calcolato (algebricamente, oppure con suc- cessive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto o altri- menti

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Allegato 2 (art. 41)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I La legge federale dell’8 ottobre 199310 sul credito al consumo è abrogata.

II Le leggi federali seguenti sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni 11

Art. 162 cpv. 2 Abrogato

Art. 226a–226d e 226f–226m Abrogati

Art. 227a cpv. 2 n. 7

2 Il contratto di vendita a rate anticipate richiede per la sua validità la

forma scritta e deve menzionare:

7. il diritto del compratore di dichiarare, entro sette giorni, che

rinuncia a concludere il contratto;

Art. 227c cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 Il compratore che ha acquistato più cose o si è riservato il diritto di

scelta può, se le cose non costituiscono un complesso, chiedere che gli siano rimesse mediante consegne parziali. Qualora il prezzo di vendita non sia interamente pagato, il venditore può essere tenuto a eseguire consegne parziali soltanto se gli rimanga, come sicurezza, il 10 per cento del saldo.

Art. 227h cpv. 2 e 4

2 Qualora receda da un contratto concluso per un tempo non superiore

a un anno, il venditore può pretendere dal compratore soltanto un

10 RU 1994 367 11 RS 220

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equo interesse del capitale e un’indennità per il deprezzamento della merce avvenuto dopo la conclusione del contratto. Un’eventuale pena convenzionale non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita a contanti.

4 Quando la merce sia stata consegnata, ciascuna parte è tenuta a re-

stituire le prestazioni ricevute. Il venditore ha inoltre diritto a un equo corrispettivo per l’uso della cosa e a un’indennità per il deperimento straordinario della stessa. Egli non può tuttavia pretendere più di quanto avrebbe ricevuto se il contratto fosse stato adempiuto per tem- po.

Art. 228 6. Applicazione Sono applicabili alla vendita a rate anticipate le seguenti disposizioni della legge sul credito al della legge federale del 23 marzo 200112 sul credito al consumo: consumo a. articolo 13 (consenso del rappresentante legale); b. articolo 16 (diritto di revoca); c. articolo 19 (eccezioni del consumatore); d. articolo 20 (pagamento e garanzia a mezzo di cambiali); e. articolo 21 (esecuzione viziata del contratto d’acquisto).

2. Legge federale del 19 dicembre 1986 13 contro la concorrenza sleale

Art. 3 lett. k–n Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: k. omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l’ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo; l. omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finan- ziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di in- dicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo; m. offre o conclude, nell’ambito di un’attività d’affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull’oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revo- ca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo; n. omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che

12 RS 221.214.1; RU 2002 3846 13 RS 241

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la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

Art. 4 lett. d Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: d. incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il com- pratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.

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