AS 2003 3312
Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (con Allegato)
Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (con Allegato)
RS 0.131.1; RU 1982 1076
I Campo di applicazione della convenzione quadro il 27 agosto 2003, complemento1 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A)
Albania 7 novembre 2001 8 febbraio 2002 Bulgaria 7 maggio 1999 8 agosto 1999 Lettonia* 1° dicembre 1998 2 marzo 1999 Lituania 13 giugno 1997 14 settembre 1997 Moldova 30 novembre 1999 1° febbraio 2000 Polonia 19 marzo 1993 20 giugno 1993 Repubblica Ceca 20 dicembre 1999 21 marzo 2000 Russia 4 ottobre 2002 5 gennaio 2003 Slovacchia* 1° febbraio 2000 2 maggio 2000 Turchia* 11 luglio 2001 12 ottobre 2001 Ucraina 21 settembre 1993 A 22 dicembre 1993 Ungheria* 21 marzo 1994 22 giugno 1994 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso
II Riserve e dichiarazioni Lettonia In applicazione del paragrafo 5, articolo 3 della Convenzione quadro europea, la Repubblica di Lettonia dichiara che l’autorità competente a esercitare il controllo o la tutela per quel che concerne le collettività e le autorità territoriali in questione è: The Ministry of Environmental Protection and Regional Development Administration of Local Government Affairs Elizabetes str 2 Riga, LV – 1340, LATVIA telefono: 371.7.338060, fax: 371.7.338063
1 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1982 1081, 1984 195 1534, 1985 1320,
1989 2432 e 1991 816.
3312 2003-0387
Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali. Conv. quadro RU 2003
Slovacchia Il Governo della Repubblica slovacca, riferendosi al paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione, dichiara di subordinare l’applicazione di quest’ultima alla conclusio- ne di accordi interstatali.
Turchia La presente Convenzione, entrata in vigore in vista della cooperazione di ammini- strazioni locali di Stati con cui la Turchia intrattiene relazioni diplomatiche, si applicherà solamente ad amministrazioni speciali di province, municipalità, villaggi e associazioni di autorità locali istituite in Turchia con tale scopo.
Ungheria La Repubblica di Ungheria dichiara che le autorità ungheresi sotto citate sottostanno alle disposizioni della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfronta- liera delle collettività o autorità territoriali in base all’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, conformemente ai decreti della legge ungherese: a. le amministrazioni comunali e cittadine, l’amministrazione della città di Budapest e dei suoi distretti e le contee autonome; b. l’Ufficio dell’Amministrazione pubblica metropolitana o l’Ufficio dell’Amministrazione pubblica della Contea.
III Ritiro di una dichiarazione Francia (RU 1985 1320) Il 24 gennaio 1994, il Governo della Repubblica francese ha comunicato il ritiro della dichiarazione relativa al paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione, secon- do cui dichiara di subordinare l’applicazione di quest’ultima alla conclusione di accordi interstatali.