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AS 2003 4609

Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)

del 19 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visti gli articoli 11, 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs), ordina:

Titolo primo: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina, per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare: a. la durata dell’obbligo di prestare servizio militare; b. il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; c. la mutazione della funzione e del grado.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti:

a. il personale militare; b. i membri del servizio di volo militare; c. i membri della giustizia militare; d. i militari in servizio di promovimento della pace; e. i membri del Servizio della Croce Rossa; f. i membri degli stati maggiori del Consiglio federale; g. le attività della truppa fuori del servizio. 2 In servizio d’appoggio e in servizio attivo, la presente ordinanza è applicabile fino a quando il Consiglio federale, per il servizio attivo, e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il servizio d’appoggio, non dispongano altrimenti.

RS 512.21

2002-1825 4609

Obbligo di prestare servizio militare RU 2003

Art. 3 Definizioni e abbreviazioni 1 Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono indicate negli allegati 1 e 3.

2 Le forme maschili utilizzate nella presente ordinanza, quali «militare», «aspiran- te», «comandante», «superiore» ecc., si applicano tanto ai militari donne quanto ai militari uomini.

Titolo secondo: Durata dell’obbligo di prestare servizio militare

Art. 4 Specialisti 1 Le attività degli specialisti conformemente all’articolo 13 capoverso 4 LM sono designate nell’allegato 2. 2 Gli organi competenti per gli affari del personale (organi competenti) informano per scritto gli specialisti in merito al loro statuto. 3 Gli specialisti sono prosciolti prima dell’anno in cui compiono 50 anni, fatta salva la durata regolamentare dell’obbligo di prestare servizio militare, se a. non esercitano più la loro funzione secondo l’allegato 2; oppure b. non sussiste più la necessità o l’idoneità per un’incorporazione come specia- lista.

Art. 5 Proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide se, in caso di necessità e con il loro consenso, il limite d’età degli specialisti, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali può essere prorogato. 2 Nel primo trimestre dell’anno del proscioglimento ordinario, gli organi competenti chiedono per scritto ai militari per i quali si intende prorogare la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, se sono d’accordo con tale misura.

3 I militari comunicano il loro consenso per scritto.

4 Essi sono prosciolti, se:

a. presentano per scritto all’organo competente una domanda di proscioglimen- to; oppure b. non sussiste più alcuna necessità militare per un impiego ulteriore.

Art. 6 Personale militare 1 Il personale militare sottostà all’obbligo di prestare servizio militare per la durata del rapporto di lavoro contrattuale. 2 Fatta salva la durata regolamentare dell’obbligo di prestare servizio militare, il personale militare è prosciolto dall’obbligo di prestare servizio militare quando cessa la propria attività professionale.

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3 La proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare dopo la cessazione dell’attività professionale si fonda sull’articolo 5.

Art. 7 Persone attribuite e persone assegnate secondo l’articolo 6 LM Le persone attribuite e le persone assegnate secondo l’articolo 6 LM sono prosciolte: a. quando presentano per scritto una domanda in tal senso per motivi di ordine personale; b. quando non sussiste più alcuna necessità nei loro confronti.

Art. 8 Proscioglimento I proscioglimenti conformemente a questo titolo sono effettuati alla data ordinaria successiva; lo Stato maggiore di condotta dell’esercito provvede all’esecuzione.

Titolo terzo: Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione Capitolo 1: Entità

Art. 9 Numero massimo di giorni di servizio d’istruzione 1 Durante l’obbligo di prestare servizio militare, i militari con gradi di truppa presta- no al massimo 3 giorni per il reclutamento nonché: a. 145 giorni di scuola reclute e 6 corsi di ripetizione di 19 giorni; oppure b. 124 giorni di scuola reclute e 7 corsi di ripetizione di 19 giorni. 2 Se prestano altri servizi di durata superiore o inferiore rispetto a quelli stabiliti al capoverso 1, il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio ammonta a 260 giorni. 3 Per i sottufficiali e i sottufficiali superiori, il totale obbligatorio di giorni di servizio ammonta a: a. caporali: 260 giorni; b. sergenti: 400 giorni; c. sergente capo: 430 giorni; d. sergente maggiore: 450 giorni; e. sergente maggiore capo e furiere: 500 giorni; f. aiutante sottufficiale: 620 giorni; g. aiutante di stato maggiore: 670 giorni; h. aiutante maggiore e aiutante capo: 770 giorni.

4 Gli ufficiali subalterni prestano 600 giorni di servizio d’istruzione.

5 Per gli esploratori paracadutisti è possibile aumentare di 60 giorni al massimo il totale obbligatorio di giorni di servizio secondo i capoversi 3 e 4.

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6 Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione dei capitani e degli ufficiali superiori si fonda sulla durata dell’esercizio di un comando o di una funzione con- formemente all’articolo 50. 7 Gli specialisti con grado da capitano a colonnello e gli ufficiali specialisti prestano 300 giorni al massimo di servizio d’istruzione in servizi di perfezionamento della truppa. 8 Nell’ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, i militari possono essere chiamati a prestare 60 giorni al massimo di servizio d’istruzione in un periodo di due anni consecutivi. Tali servizi possono essere prestati anche a giorni singoli.

Art. 10 Militari in ferma continuata I militari che, su base volontaria, adempiono senza interruzioni il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d’istruzione conformemente all’articolo 54a LM, prestano il servizio d’istruzione come segue: a. militari con gradi di truppa: 300 giorni consecutivi; b. sergenti: 430 giorni consecutivi; c. ufficiali subalterni: 600 giorni consecutivi.

Art. 11 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione del personale militare 1 Al personale militare che non riveste alcuna funzione di milizia, e che quindi non può essere chiamato a prestare alcun servizio d’istruzione delle formazioni, è com- putato un corso di ripetizione di 19 giorni per ogni anno civile. 2I servizi d’istruzione di base secondo l’allegato 4 sono prestati come servizi d’istruzione computabili.

Art. 12 Computo dei giorni di servizio

1 Un giorno di servizio è considerato computabile quando la persona soggetta

all’obbligo di prestare servizio militare ha svolto attività presso la truppa durante almeno cinque ore. 2 Se il giorno di servizio ha una durata inferiore a cinque ore, esso è considerato computabile se la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha svolto attività presso la truppa per almeno la metà del tempo di lavoro. 3 I giorni di servizio durante i quali non è stato possibile svolgere alcuna attività per la truppa a causa di malattia o infortunio sono computati; è fatto salvo il licenzia- mento anticipato per ragioni mediche.

4 Il giorno del licenziamento è computato come giorno di servizio.

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Art. 13 Computo dei fine settimana tra due servizi d’istruzione 1 Il fine settimana tra due servizi d’istruzione è computato con due giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e dà diritto al soldo, se esse prestano servizio nel successi- vo servizio d’istruzione e tali servizi sono interrotti soltanto dal fine settimana. 2 Se viene prestato servizio soltanto il venerdì, il fine settimana non è computato.

Capitolo 2: Servizi d’istruzione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 14 Generi di servizio d’istruzione I servizi d’istruzione si suddividono in servizi d’istruzione di base e servizi di perfe- zionamento della truppa. Le designazioni dettagliate figurano nell’allegato 3.

Art. 15 Servizi d’istruzione da compiere 1 I servizi d’istruzione di base, i corsi d’allenamento, i corsi d’addestramento, i corsi preparatori, i corsi per specialisti e i corsi d’istruzione supplementari da compiere durante il periodo dell’obbligo di prestare servizio militare sono indicati nell’alle- gato 4. 2 I sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni prestano otto corsi di ripetizione e, conformemente alla loro incorporazione, al loro grado e alla loro funzione, altri servizi d’istruzione fino all’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 3 I capitani e gli ufficiali superiori dell’esercito attivo compiono tutti i servizi d’istruzione della loro formazione.

4 I servizi d’istruzione degli ufficiali della riserva durano:

a. per gli ufficiali subalterni: al massimo due giorni l’anno; b. per i capitani e gli ufficiali superiori: al massimo cinque giorni l’anno.

5 Nell’ambito dei servizi d’istruzione delle formazioni, le persone soggette

all’obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate a prestare annual- mente fino a sette giorni di servizio supplementari al massimo per: a. lavori nel corso preparatorio dei quadri e lavori di preparazione; b. lavori di licenziamento; c. assicurare la prontezza d’impiego.

6 I corsi preparatori dei quadri durano:

a. per corsi di ripetizione e corsi d’addestramento: di regola da mercoledì a ve- nerdì, in caso di necessità d’istruzione particolari, al massimo cinque giorni feriali; b. per altri servizi d’istruzione delle formazioni: al massimo due giorni feriali;

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c. per servizi d’istruzione di base che durano più di 26 giorni: al massimo cin- que giorni feriali. Per la ricognizione e per i servizi speciali possono inoltre essere chiamati annual- mente: a. i militari con gradi di truppa e i sottufficiali: per tre giorni al massimo; b. gli aiutanti sottufficiali e gli ufficiali subalterni: per quattro giorni al massi- mo; c. i sottufficiali superiori degli stati maggiori e i capitani: per sei giorni al mas- simo; d. gli alti ufficiali superiori: per sette giorni al massimo.

Art. 16 Competenze

1 Il DDPS:

a. stabilisce, nell’ambito della pianificazione pluriennale, i dati di base per i servizi d’istruzione; b. per misure straordinarie e per incrementare la prontezza, può chiamare in servizio determinate formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata nell’affisso di chiamata in servizio militare; c. in caso di particolari esigenze concernenti l’istruzione, può eccezionalmente ordinare, invece di singoli servizi d’istruzione secondo la presente ordinan- za, altri servizi di regola della medesima durata o di durata inferiore; d. in casi giustificati, può domandare che determinati corsi d’addestramento siano compiuti al di fuori dei corsi di ripetizione; e. decide in merito alla riduzione della durata o al prolungamento di servizi d’istruzione in casi di forza maggiore.

2 Il capo dell’esercito:

a. emana istruzioni sull’organizzazione e sullo svolgimento dei servizi d’istruzione dell’esercito; b. stabilisce, nell’affisso di chiamata in servizio militare, le date dei servizi d’istruzione di base e dei servizi di perfezionamento della truppa e chi orga- nizza detti servizi; c. ordina, in casi eccezionali, il frazionamento dei servizi d’istruzione di base, segnatamente nel caso di particolari esigenze concernenti l’istruzione o di riorganizzazioni; d. può esentare parzialmente o completamente gli ufficiali della riserva di de- terminati stati maggiori e funzioni dall’adempimento dei servizi d’istru- zione; e. stabilisce chi dirige l’addestramento.

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3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito:

a. emana istruzioni sui dettagli amministrativi e su quelli riguardanti il servizio per i militari che prestano servizi di supporto all’istruzione per l’organizzazione di servizi d’istruzione di base o che prestano servizio nell’amministrazione militare; b. emana istruzioni sul compimento del servizio d’istruzione quando mancano meno di 19 giorni per l’adempimento del totale obbligatorio di giorni di ser- vizio d’istruzione (giorni di servizio residui); c. può chiamare persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare per l’adempimento di servizi d’istruzione al di fuori della loro incorporazione.

Sezione 2: Chiamata in servizio

Art. 17 Chiamata in servizio

1 I militari sono chiamati ai servizi d’istruzione mediante:

a. affisso pubblico di chiamata in servizio militare; b. ordine di marcia personale; c. chiamata speciale. 2 Il capo dell’esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi della procedura.

Art. 18 Affisso pubblico di chiamata in servizio militare 1 L’affisso pubblico di chiamata in servizio militare è esposto, il più tardi alla fine di settembre dell’anno precedente, in tutti i Comuni politici e pubblicato nei media e in Internet. 2 Per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’affisso pubblico di chiamata in servizio militare vale come convocazione per l’assolvimento del servizio nella loro formazione d’incorporazione; per i datori di lavoro, essa serve da informazione in merito alle assenze per servizio militare dei lavoratori. 3 Esso impone ai militari di includere il servizio nella pianificazione delle loro attività civili.

Art. 19 Ordine di marcia personale 1 L’ordine di marcia personale è spedito per posta ai militari di regola al più tardi sei settimane prima dell’inizio del servizio. 2 Per i dettagli relativi all’entrata in servizio è determinante l’ordine di marcia per- sonale.

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3 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non hanno ancora ricevuto l’ordine di marcia personale 14 giorni prima dell’inizio del servizio, infor- mano immediatamente il comandante della loro formazione d’incorporazione o l’organo che ha annunciato il servizio.

Art. 20 Chiamata speciale La chiamata speciale avviene il più presto possibile da parte dell’organo o del co- mandante competenti quando: a. la formazione d’incorporazione non figura nell’affisso pubblico di chiamata in servizio militare o vi figura con la menzione «secondo chiamata spe- ciale»; b. la formazione d’incorporazione fa parte di una truppa di intervento rapido che, per l’anticipazione dell’inizio del servizio o il suo prolungamento, è chiamata in servizio a una data anteriore o è licenziata a una data posteriore a quella che figura nell’affisso pubblico di chiamata in servizio militare; c. le date dei servizi sono state cambiate dopo la pubblicazione dell’affisso pubblico di chiamata in servizio militare; d. il militare non deve compiere il servizio d’istruzione con la formazione d’incorporazione; e. il militare deve compiere un altro servizio d’istruzione computato come ser- vizio d’istruzione delle formazioni; f. il militare è incorporato nella riserva, in formazioni d’istruzione e di suppor- to oppure non è incorporato in formazioni secondo l’articolo 3 dell’ordinan- za del 26 novembre 20033 sull’organizzazione dell’esercito (OOE) e deve prestare servizio.

Art. 21 Chiamata in caso di avanzamento Nel caso di militari previsti per una nuova funzione o un grado superiore, fino alla conclusione dei loro servizi d’istruzione di base la chiamata a prestare servizi d’istruzione delle formazioni è consentita soltanto con il loro consenso; è eccettuato il caso in cui sussista una necessità militare imperativa.

Art. 22 Chiamata in caso di procedura in corso 1 Nel caso di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata un’inchiesta penale militare, l’autorità penale militare competente decide sulla chiamata ai servizi d’istruzione delle formazioni. 2 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata una procedura di esclusione dal servizio militare personale secondo gli articoli 21 a 24 LM non vengono chiamate a prestare servizio fintanto che la proce- dura di esclusione è in corso.

3 RS 513.11; RU 2003 4731

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Art. 23 Chiamata di persone che hanno rifiutato di prestare servizio militare Le persone che hanno rifiutato di prestare servizio militare nei confronti delle quali è stata pronunciata una condanna cresciuta in giudicato sono nuovamente chiamate a prestare servizi d’istruzione soltanto dopo l’esecuzione della pena o misura commi- nata.

Sezione 3: Adempimento dei servizi d’istruzione

Art. 24 Principi 1 I servizi d’istruzione sono compiuti per intero conformemente all’affisso di chia- mata in servizio militare. 2 I militari sono chiamati annualmente ai servizi d’istruzione delle formazioni fino all’adempimento del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio. 3 I militari che, al di fuori della loro incorporazione, prestano servizi di supporto all’istruzione per l’organizzazione di servizi d’istruzione di base o che prestano servizio nell’amministrazione militare sono chiamati a prestare, di regola, il mede- simo numero di giorni di servizio previsto per il servizio nella formazione.

4 I servizi d’istruzione possono essere prestati in parti quando:

a. esiste una necessità di servizio; oppure b. quando gli interessi privati delle persone soggette all’obbligo di prestare ser- vizio militare o dei loro datori di lavoro prevalgono sull’interesse pubblico. 5 I servizi d’istruzione sono considerati compiuti quando la somma dei singoli giorni di servizio mancanti ammonta al 20 per cento al massimo del totale dei giorni di servizio computabili conformemente all’affisso di chiamata in servizio militare. 6 Nei servizi d’istruzione di base e nel servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata, un’assenza ininterrotta può raggiungere il 10 per cento al massimo del totale dei giorni di servizio computabili conformemente all’affisso di chiamata in servizio militare.

7 Il capo dell’esercito disciplina i dettagli amministrativi.

Art. 25 Licenziamento per motivi particolari 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai servizi d’istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni personali o di servizio, segnatamente se: a. nel caso di grave indizio di reato sottoposto alla giurisdizione militare o civi- le, la presenza della persona sospettata presso la truppa non è più tollerabile; b. durante il servizio è stata avviata una procedura per esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 21–24 LM; c. è stata decisa una sospensione della chiamata secondo l’articolo 66;

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d. un aspirante in un servizio d’istruzione per un grado superiore o una nuova funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito anticipa- tamente per scritto; e. sussiste la pertinente decisione di ammissione al servizio civile; f. un servizio d’istruzione non può più essere compiuto a causa della mancanza di giorni di servizio computabili.

2 Per la notifica scritta della decisione di licenziamento è competente:

a. nel servizio d’istruzione delle formazioni: il comandante superiore diretto; b. in altri servizi d’istruzione: il comandante del pertinente servizio d’istru- zione di base.

Art. 26 Ricupero di servizi d’istruzione non compiuti 1 I servizi d’istruzione che le persone soggette all’obbligo di prestare servizio milita- re non hanno compiuto per mancanza di giorni computabili devono essere ricuperati integralmente o fino all’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio. 2 Nei servizi d’istruzione di base, il periodo d’istruzione mancato deve essere ricupe- rato entro due anni. 3 I servizi d’istruzione delle formazioni sono ricuperati con la formazione d’incorpo- razione; sono fatte salve: a. una chiamata supplementare di 19 giorni qualora sussista un’esigenza mili- tare; b. una chiamata supplementare di 19 giorni per i militari in ritardo di oltre tre corsi di ripetizione nell’adempimento del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d’istruzione.

Art. 27 Periodo della scuola reclute 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno posticipato la scuola reclute fino all’esame di fine tirocinio o fino alla fine degli studi presso un istituto di formazione pedagogica o un liceo, assolvono la scuola reclute nell’anno dell’esame, della fine degli studi o dell’interruzione della formazione. 2 Le persone naturalizzate e reclutate nell’anno in cui compiono 20 anni o più tardi, assolvono la scuola reclute nell’anno che segue quello della loro naturalizzazione.

3 Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute già

nell’anno in cui compiono 19 anni. 4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito autorizza le persone reclutate che non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell’anno in cui compiono 26 anni ad assolverla successivamente, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio possa ancora essere adempiuto e sussista una necessità dell’esercito.

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Art. 28 Servizi d’istruzione di base degli aspiranti quadri e dei quadri Gli aspiranti sottufficiali, gli aspiranti sottufficiali superiori e gli aspiranti ufficiali assolvono i servizi d’istruzione di base per il grado superiore o per la nuova funzio- ne entro tre anni dalla data dell’approvazione della proposta d’avanzamento. 2 I militari che hanno ottenuto l’approvazione della proposta per l’istruzione a medi- co militare, dentista militare o farmacista militare assolvono i corsi per quadri di medicina (CQ med) come segue: a. CQ med 1: dopo il secondo anno propedeutico o il pertinente esame e al più tardi prima di aver superato l’esame federale; b. CQ med 2: a partire dal quarto anno di studi dopo aver superato i pertinenti esami, comunque al più tardi nell’anno dopo aver superato l’esame federale. 3 Il servizio pratico da compiere deve essere prestato in una sola volta in una scuola reclute o eccezionalmente in un altro servizio d’istruzione di base.

4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito emana istruzioni, d’intesa con gli

organi competenti per l’istruzione, i dettagli riguardanti l’adempimento del servizio pratico. 5 La chiamata ai corsi di formazione di stato maggiore e ai corsi di formazione alla condotta I può aver luogo soltanto dopo l’adempimento del servizio pratico come tenente. 6 Ai corsi di formazione di stato maggiore I e II possono essere chiamati soltanto i sottufficiali e gli ufficiali che hanno compiuto il corso di formazione tecnica. 7 I futuri comandanti compiono il corso di formazione tecnica al più tardi prima del pertinente servizio pratico.

Sezione 4: Spostamento del servizio

Art. 29 Spostamento del servizio per motivi militari 1 L’autorità competente può ordinare uno spostamento del servizio per motivi milita- ri segnatamente: a. per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d’istruzione delle formazioni; b. quando diversi servizi coincidono totalmente o in parte e nel caso del loro adempimento parziale non possono essere considerati compiuti; c. quando, in un anno civile o di studi, sussiste già un obbligo di prestare più di

26 giorni di servizio;

d. quando mancano le piazze per l’istruzione nei servizi d’istruzione di base. 2 Quando diversi servizi secondo il capoverso 1 lettera b coincidono, hanno la prio- rità:

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a. l’istruzione tempestiva dei quadri e degli specialisti, prima dei servizi d’istruzione delle formazioni; b. i servizi d’istruzione con la formazione d’incorporazione, prima dei corsi con un’altra formazione.

Art. 30 Spostamento del servizio per motivi personali

1 Su domanda della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare,

l’autorità competente può autorizzare uno spostamento del servizio per motivi personali. 2 Le domande sono autorizzate soltanto nella misura in cui gli interessi privati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o dei loro datori di lavoro prevalgono sull’interesse pubblico all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare. 3 Le domande sono respinte quando per le necessità del richiedente può bastare la concessione di un congedo personale, un’interruzione del servizio o l’adempimento di una parte del servizio.

4 Il capo dell’esercito disciplina i dettagli amministrativi della procedura.

Art. 31 Interesse privato preponderante 1 Sono segnatamente considerati interessi privati preponderanti della persona sogget- ta all’obbligo di prestare servizio militare e quindi motivi imperativi per uno spo- stamento del servizio segnatamente: a. uno studio preparatorio all’ammissione o un semestre di prova presso le scuole specializzate superiori o le scuole universitarie professionali, il seme- stre dell’esame propedeutico o l’anno di corso del diploma; b. l’esame ordinario di fine tirocinio o la fine ordinaria degli studi presso un istituto di formazione pedagogica o un liceo; c. il noviziato presso ordini e congregazioni religiosi; d. la gravidanza e l’obbligo di accudire i propri bambini, sempre che non sia possibile farli accudire da terzi; e. l’allenamento e le gare d’importanza nazionale e internazionale ai quali par- tecipano sportivi qualificati; f. l’impiego nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d’appoggio oppure in attività di soccorso del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della Croce Rossa Svizzera o del Corpo svizzero di aiuto umanitario; g. un soggiorno ininterrotto all’estero di più di quattro mesi; h. l’obbligo di una prestazione di lavoro pronunciato da un tribunale militare a causa del rifiuto di un servizio d’istruzione per un grado superiore o un’altra funzione; i. l’assolvimento di esami importanti durante o fino a dodici settimane dopo un servizio.

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2 Sono considerati esami importanti:

a. gli esami di fine tirocinio, gli esami finali di licei, d’istituti di formazione pedagogica o di istituti di formazione analoghi; b. gli esami d’ammissione, preliminari, intermedi e di fine semestre dai quali dipende l’inizio o la continuazione della formazione civile e la cui data non può essere stabilita altrimenti nel singolo caso; c. gli esami d’ammissione a corsi di maestria; d. gli esami finali e di diploma di università, di scuole universitarie professio- nali, d’istituti di formazione pedagogica e di scuole specializzate superiori, se la data degli esami non può essere stabilita altrimenti nel singolo caso o se la sua modificazione non può essere ragionevolmente imposta al candidato; e. gli esami professionali e gli esami tecnici superiori per l’ottenimento di un diploma o di un attestato professionale riconosciuto a livello cantonale, fede- rale o internazionale.

Art. 32 Presentazione della domanda 1 Le domande di spostamento del servizio devono essere presentate per scritto dalla persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare alle autorità, il più tardi due mesi prima dell’inizio del servizio, nella misura in cui il motivo dello spostamento sia già noto a quel momento.

2 Le domande devono:

a. recare la firma del richiedente; b. essere motivate e corredate dei necessari mezzi di prova; e c. indicare il periodo durante il quale il richiedente può assolvere il servizio nel caso in cui il militare sia in ritardo con l’adempimento del proprio obbligo di prestare servizio militare.

Art. 33 Effetto della domanda e dello spostamento del servizio 1 L’obbligo di entrare in servizio permane fintanto che lo spostamento del servizio non è stato autorizzato.

2 Se il motivo che ha portato all’autorizzazione di uno spostamento del servizio

viene a mancare, il militare è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chia- mata originaria e a darne comunicazione senza indugio all’unità amministrativa che ha autorizzato il differimento.

Art. 34 Procedura e competenze

1 Le competenze per il trattamento delle domande sono regolate nell’allegato 5.

2 L’autorità competente decide, dopo aver consultato il comandante superiore diretto del militare interessato, in merito alle domande di spostamento del servizio che possono essere trattate soltanto nelle due settimane precedenti l’inizio del servizio.

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3 La decisione sulla domanda di spostamento del servizio è comunicata per scritto alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare; una decisione negativa deve essere motivata e provvista dell’indicazione della possibilità di un unico riesa- me.

Sezione 5: Servizio volontario

Art. 35 Principi 1 I militari possono prestare servizio volontario se essi e i loro datori di lavoro hanno dato il loro consenso scritto. 2 Il consenso può essere dato anche per più servizi o per servizi ricorrenti; è fatta salva la revoca a posteriori. 3 I militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio possono essere chiamati ogni anno a prestare un servizio volontario di 38 giorni al massimo. Sono eccettuati i servizi nei servizi d’istruzione di base.

4 Dall’assolvimento di un servizio volontario non deriva alcun vantaggio.

Art. 36 Domanda e decisione 1 Le domande per compiere un servizio volontario vanno presentate per scritto allo Stato maggiore di condotta dell’esercito al più tardi due mesi prima dell’inizio del servizio.

2 Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e

firmate dal richiedente e dal suo datore di lavoro. 3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide sulle domande e comunica per scritto la sua decisione al richiedente; il rifiuto va motivato e provvisto dell’indica- zione della possibilità di un unico riesame. 4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica la decisione al comandante della formazione d’incorporazione.

Sezione 6: Congedo

Art. 37 Tipi di congedo 1 Il congedo generale consiste nell’interruzione del servizio, conformemente agli ordini, per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d’istruzione. Il congedo personale è l’interruzione del servizio concessa dal comandante compe- tente su domanda personale.

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Art. 38 Domanda di congedo personale 1 Per chiedere un congedo personale, i militari presentano, prima del servizio, una domanda scritta al comandante direttamente superiore sotto i cui ordini devono prestare servizio. In casi imprevedibili, la domanda può essere presentata durante il servizio.

2 Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e

firmate dal richiedente.

Art. 39 Concessione del congedo personale

1 Il congedo personale è accordato:

a. quando sussiste un motivo per il quale sarebbe autorizzato anche un differi- mento del servizio; b. quando gli interessi privati della persona soggetta all’obbligo di prestare ser- vizio militare o del suo datore di lavoro prevalgono sull’interesse pubblico al compimento del servizio.

2 In tutti gli altri casi, il comandante concede il congedo personale quando

l’andamento del servizio lo consente e le prestazioni militari del richiedente sono perlomeno sufficienti.

3 La decisione è comunicata per scritto ai richiedenti.

4 Il capo dell’esercito provvede a una prassi unitaria per quanto concerne la conces- sione dei congedi.

Art. 40 Computo del congedo generale 1 I giorni del congedo generale nell’ambito del congedo per il fine settimana sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 2 Per congedi generali più lunghi ordinati durante o tra i servizi d’istruzione di base, sussiste il diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno; essi non sono però computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 3 Il capo dell’esercito stabilisce le date e la durata dei congedi generali più lunghi ed emana istruzioni sui dettagli amministrativi relativi a tali congedi.

Titolo quarto: Mutazione della funzione e del grado Capitolo 1: Qualificazione e proposta

Art. 41 Contenuto 1 Con la qualificazione sono valutate le competenze personali, sociali, metodologi- che e tecniche dei militari.

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2 Essa indica segnatamente se il militare interessato è idoneo ad assumere una nuova funzione.

3 Costituisce il presupposto per l’assegnazione della pertinente proposta.

Art. 42 Persone da qualificare Ricevono una qualificazione: a. i partecipanti ai servizi d’istruzione di base, quando essi hanno prestato almeno dodici giorni di servizio computabili; b. i quadri che nell’arco di un anno hanno prestato almeno 19 giorni di servizio computabili in servizi d’istruzione delle formazioni; c. gli aspiranti all’istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione; d. i militari le cui prestazioni sono insufficienti.

Art. 43 Proposta 1 Per l’assunzione di un grado superiore o di una nuova funzione è necessaria una proposta.

2 Essa non dà alcun diritto a un’istruzione o a una mutazione.

3 Essa viene annullata se un aspirante non soddisfa più le condizioni per l’avanza- mento o l’assunzione di una funzione.

Art. 44 Procedura

1 La qualificazione e la proposta sono notificate verbalmente e per scritto dopo

l’approvazione da parte di un organo superiore. 2 Una qualificazione notificata non può essere modificata a posteriori; è fatto salvo l’annullamento di una proposta. 3 Il capo dell’esercito emana istruzioni sui singoli elementi della procedura relativa alle qualificazioni e alle proposte per i militari, compreso il personale militare.

Capitolo 2: Incorporazione, nomina e rimozione Sezione 1: Incorporazione

Art. 45 Attribuzione e assegnazione

1 Le persone di cui all’articolo 6 LM possono essere attribuite o assegnate

all’esercito dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni. 2 Esse sono attribuite (attribuzione) a una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari dell’esercito o assegnate all’esercito (assegnazione) senza ricoprire una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari.

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3 Le attribuzioni e le assegnazioni sono decise dal capo dell’esercito su proposta dell’organo competente.

Art. 46 Incorporazione 1 Per l’incorporazione dei militari in una determinata funzione è necessario che:

a. il fabbisogno dell’esercito sia dimostrato; b. il militare sia idoneo all’esercizio della funzione; c. i servizi d’istruzione necessari per l’assunzione della funzione secondo l’allegato 4 siano stati compiuti; d. nella misura in cui sussista l’obbligo del controllo di sicurezza relativo alle persone, la procedura sia conclusa. 2 Occorre tenere conto, nel limite del possibile, delle conoscenze acquisite dal mili- tare nella vita civile e nell’esercito. 3 Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici nei servizi d’istruzione di base o che, come personale militare, hanno assolto una formazione corrispondente nell’ambito della loro attività professionale, non devono più assolvere tale formazio- ne per l’assunzione di una funzione. 4 Ai sottufficiali e agli ufficiali è possibile conferire, eccezionalmente, una funzione per la quale nelle tabelle degli effettivi regolamentari è previsto un grado inferiore o superiore a quello che essi rivestono. Quando è previsto il conferimento di grado superiore, ciò è consentito soltanto in sostituzione o ad interim. 5 L’incorporazione di alti ufficiali superiori può avvenire soltanto con l’approva- zione del capo del DDPS. Il capo dell’esercito emana istruzioni sui dettagli ammini- strativi della procedura d’incorporazione.

Art. 47 Quadri che seguono un’istruzione I sottufficiali superiori degli stati maggiori e gli ufficiali sono incorporati fino alla fine della loro istruzione come quadri che seguono un’istruzione; essi sono a dispo- sizione della Grande Unità o dell’unità amministrativa competente; è fatta salva una necessità militare imperativa.

Art. 48 Esercizio di una funzione in sostituzione

1 Se una funzione non può essere esercitata temporaneamente da un militare,

l’organo competente designa il sostituto. 2 L’esercizio di una funzione in sostituzione non dà diritto né a un conferimento definitivo, né alla chiamata al servizio d’istruzione per un grado superiore.

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Art. 49 Conferimento di un comando o di una funzione ad interim 1 Il sottufficiale o l’ufficiale che, in casi particolari, non adempie tutte le condizioni per l’assunzione di un comando o di una funzione, oppure per il quale esiste un motivo per conferirgli il comando o la funzione soltanto provvisoriamente, è impie- gato, eccezionalmente, ad interim, se: a. al riguardo, egli ha dato il suo consenso scritto; b. egli ha assolto almeno la prima parte del corso di formazione di stato mag- giore o del corso di formazione alla condotta necessario per la promozione; e c. egli si impegna nei confronti del comandante della Grande Unità o del supe- riore a lui equiparato ad assolvere l’istruzione entro due anni dall’assunzione della funzione. 2 I sottufficiali e gli ufficiali che non concludono la loro istruzione entro due anni sono incorporati dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito come quadri che seguono un’istruzione. 3 Se un aiuto di comando con il grado di capitano assume un comando d’unità, deve obbligatoriamente compiere tutti i servizi d’avanzamento prima dell’assunzione del comando. Non può aver luogo alcuna incorporazione ad interim. 4 Il conferimento di un comando o di una funzione ad interim non dà diritto né al conferimento definitivo, né alla chiamata al servizio d’istruzione per un grado supe- riore o per una nuova funzione.

Art. 50 Durata dell’esercizio di una funzione

1 L’esercizio di una funzione nell’esercito attivo dura:

a. se è previsto un avanzamento:

1. per i capitani e gli ufficiali superiori, almeno tre corsi di ripetizione,

2. per i sostituti dei comandanti e i capi impiego o gli ufficiali radar,

almeno due corsi di ripetizione; b. se non è previsto alcun avanzamento: da quattro a otto corsi di ripetizione. 2 Se necessario, tale durata può essere prorogata con il consenso scritto dell’ufficiale interessato.

Sezione 2: Nomina a ufficiale specialista

Art. 51 Condizioni 1 Le funzioni accessibili agli ufficiali specialisti sono stabilite nelle tabelle degli effettivi regolamentari. 2 Se nelle tabelle degli effettivi regolamentari sono indicati più gradi d’ufficiale, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dell’ufficiale specialista è determinante il grado d’ufficiale più basso, ma almeno il grado di primotenente.

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3 La nomina può avvenire soltanto se la persona interessata è particolarmente idonea per l’esercizio della funzione in base alla sua formazione civile o alla sua attività professionale e se il fabbisogno dell’esercito è dimostrato.

Art. 52 Introduzione alla funzione d’ufficiale 1 Gli ufficiali specialisti appena nominati possono essere introdotti alla funzione in un corso di cinque giorni al massimo. 2 Il corso d’introduzione è organizzato dai comandanti delle Grandi Unità nelle cui formazioni sono incorporati gli ufficiali specialisti.

Art. 53 Revoca della funzione d’ufficiale Se un ufficiale specialista non esercita più la funzione d’ufficiale, la nomina è revo- cata se: a. è stato nominato in base a un’attività professionale che non esercita più; e b. ha esercitato la funzione d’ufficiale per un periodo inferiore a sei anni.

Sezione 3: Nomina a cappellano militare

Art. 54 Condizioni Oltre all’idoneità al servizio militare, al compimento della scuola reclute e al fabbi- sogno dell’esercito, le condizioni per la nomina sono: a. a cappellano militare evangelico-riformato:

1. il riconoscimento come pastore oppure il riconoscimento della forma-

zione accademica o della formazione teologica equivalente e l’ordinazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente,

2. la raccomandazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente;

b. a cappellano militare cattolico-romano:

1. il riconoscimento come prete, diacono o assistente pastorale da parte

della Curia vescovile competente o dei superiori dell’ordine competen- ti,

2. la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente.

Art. 55 Diritti e obblighi 1 Il cappellano militare, con la sua nomina, diventa «capitano cappellano militare».

2 Dopo la sua nomina, egli assolve un corso di formazione tecnica (C tecn A capp

mil) di 19 giorni e un servizio pratico di cinque giorni al massimo. 3 Il caposervizio dei cappellani militari assolve un corso di formazione tecnica (C tecn B capp mil capiservizio) di cinque giorni al massimo.

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Sezione 4: Rimozione dal comando o dalla funzione

Art. 56 1 Gli ufficiali e i sottufficiali che nella loro funzione hanno ottenuto una qualifica- zione insufficiente devono assolvere nella pertinente funzione, entro un anno, un servizio di prova in seno a un’altra formazione. 2 L’organo competente ordina il servizio di prova; nei confronti del militare e del comandante dell’altra formazione, tale servizio va indicato esplicitamente come servizio di prova. Se il servizio di prova conferma l’incapacità o se nell’interesse della truppa si impone la rimozione immediata dalla funzione, l’interessato va incorporato in una funzione del medesimo grado conforme alle sue attitudini. 4 Se non esiste una simile funzione, l’organo competente propone l’esclusione dal servizio militare per incapacità conformemente all’articolo 69.

Capitolo 3: Promozione

Art. 57 Principi

1 Non esiste alcun diritto alla promozione.

2 Una chiamata a un servizio d’istruzione per un grado superiore può aver luogo

soltanto se l’aspirante è idoneo e se per l’avanzamento è dimostrato il bisogno.

3 Per una promozione è necessario:

a. compiere i servizi d’istruzione stabiliti nell’allegato 4; b. soddisfare le ulteriori condizioni particolari della presente ordinanza; c. qualora sia prescritto un controllo di sicurezza relativo alle persone, che la decisione relativa a tale controllo sia cresciuta in giudicato. 4 Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici nei servizi d’istruzione di base o che li hanno assolti durante la loro formazione professionale, non devono più assolverli per una promozione.

Art. 58 Promozioni al grado di appuntato e di appuntato capo 1 I soldati che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di appuntato. 2 Nei servizi d’istruzione delle formazioni, i soldati o gli appuntati con le funzioni seguenti che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di appuntato capo: a. specialista del livello d’unità (capo del materiale, capo delle munizioni ecc.); b. sostituto del capogruppo;

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3 Sono applicabili i limiti massimi seguenti:

a. per il grado di appuntato:

1. nei servizi d’istruzione di base: cinque per cento dell’effettivo reale dei

soldati;

2. nei servizi d’istruzione delle formazioni: dieci per cento dell’effettivo

reale dei soldati; b. per il grado di appuntato capo: il numero corrispondente all’effettivo reale di sergenti incorporati. 4 Nelle formazioni di professionisti è consentito superare i limiti massimi di cui al capoverso 3; le promozioni si fondano esclusivamente sull’allegato 4.

Art. 59 Promozione al grado di sergente capo 1 Dopo aver assolto l’avanzamento, i sergenti che esercitano la funzione di sostituto del caposezione e hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di sergente capo.

2 Per ogni formazione il numero di sergenti capi può corrispondere al massimo

all’effettivo reale di capisezione incorporati. 3 Nelle formazioni di professionisti è consentito superare i limiti massimi di cui al capoverso 2; le promozioni si fondano esclusivamente sull’allegato 4.

Art. 60 Promozione dei sottufficiali di professione ad aiutante sottufficiale 1 I futuri sottufficiali di professione sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver assolto il corso d’istruzione di base della Scuola per sottufficiali di profes- sione dell’esercito, senza ulteriori condizioni. 2 Prestano servizio in una funzione di milizia fino al compimento del 27° anno di età; è fatta salva un’altra incorporazione per motivi professionali imperativi.

Art. 61 Promozione a ufficiale superiore (maggiore, tenente colonnello e colonnello) Può essere promosso a ufficiale superiore unicamente chi ha rivestito un grado di ufficiale per almeno otto anni.

Art. 62 Gradi multipli 1 Se nelle tabelle degli effettivi regolamentari sono stabiliti due o più gradi per una funzione, la promozione al grado immediatamente superiore è possibile al più presto dopo avere rivestito per quattro anni il grado precedente. 2 Nelle funzioni di aiuti di comando, la promozione di capitani e di ufficiali superiori è consentita soltanto al grado immediatamente superiore.

3 Se per la promozione al grado immediatamente superiore è richiesto soltanto un

determinato numero di anni di grado, prima dell’assegnazione della proposta per il grado superiore occorre il consenso scritto del militare interessato.

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Art. 63 Conferimento di un grado a tempo determinato 1 Il capo dell’esercito conferisce, per la durata del loro soggiorno all’estero, il grado militare imperativamente necessario per l’impiego alle persone che, per incarico della Confederazione, adempiono all’estero i mandati seguenti: a. esercitano una carica particolare o una determinata funzione in rapporto con gli affari militari della Confederazione; b. assolvono una determinata istruzione militare; c. sono impiegati nel quadro di un’operazione di mantenimento della pace. 2 Il Consiglio federale può conferire a tempo determinato, agli ufficiali di professio- ne con il grado di tenente colonnello o colonnello, un grado di alto ufficiale superio- re se, in Svizzera, esercitano una determinata funzione nell’esercito oppure sono impiegati per incarico della Confederazione per adempiere un compito speciale. 3 Alla fine dell’impiego i militari tornano a rivestire il loro grado originario.

Art. 64 Procedura per la promozione 1 Un grado di alto ufficiale superiore può essere conferito soltanto con l’approva- zione del capo del DDPS. 2 Il capo dell’esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi relativi alla proce- dura di promozione.

Capitolo 4: Mutazioni illecite

Art. 65 1 Una mutazione contraria alla legge militare o alle sue disposizioni esecutive è dichiarata nulla.

2 Sono competenti per annullare le mutazioni:

a. per gli alti ufficiali superiori: il Consiglio federale; b. per i gradi d’ufficiale da capitano fino a colonnello: il capo dell’esercito; c. per tutti gli altri gradi: lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Titolo quinto: Situazione personale non ordinata

Art. 66 Principi

1 I militari la cui situazione personale non è ordinata, possono, unicamente con

l’approvazione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. compiere un servizio d’istruzione di base; non necessita di alcuna approva- zione l’assolvimento del reclutamento, della scuola reclute o di un corso speciale;

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b. assumere una nuova funzione; c. essere promossi.

2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può inoltre decidere:

a. un trasferimento; b. una sospensione della chiamata; c. misure precauzionali.

3 Sono considerate situazioni personali non ordinate:

a. una procedura penale in sospeso; b. una condanna a una pena privativa della libertà oppure a una misura di sicu- rezza per un crimine o un delitto; c. l’esistenza di un attestato di carenza di beni; d. una procedura di fallimento in sospeso; e. altre situazioni che mettono in discussione l’idoneità del militare alla fun- zione attualmente esercitata o a quella prevista. 4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è autorizzato a effettuare ulteriori accertamenti presso terzi; nei casi di cui al capoverso 3 lettera e, soltanto con il consenso del militare.

Art. 67 Condanna 1 A un militare condannato la cui condanna è cresciuta in giudicato, l’approvazione secondo l’articolo 66 può essere concessa, di regola, soltanto: a. in caso di sospensione condizionale della pena: dopo la scadenza del periodo di prova; b. in caso di esecuzione della pena senza condizionale o in caso di esecuzione della misura: dopo la cancellazione della pena dal casellario giudiziale. 2 Lo Stato maggiore dell’esercito può prorogare il differimento oppure, a richiesta, ridurne la durata, se ciò è indicato sulla base del comportamento del militare con- dannato.

Art. 68 Promozione con effetto retroattivo 1 L’aspirante può essere promosso retroattivamente alla data prevista inizialmente:

a. nell’ambito di una procedura penale in sospeso: in caso di desistenza dal procedimento penale, di assoluzione o di condanna a una multa o all’arresto repressivo; b. non esiste più alcun attestato di carenza di beni dopo pignoramento o alcun attestato di carenza di beni dopo fallimento; c. il fallimento è stato revocato.

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2 Se la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivi, egli può essere promosso al più presto soltanto dopo la pertinente sospensione.

Titolo sesto: Esclusione dal servizio militare

Art. 69 1 Gli ufficiali e i sottufficiali non idonei a qualsiasi funzione del loro grado sono esclusi dal servizio militare. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è competente per le decisioni concer- nenti le esclusioni dal servizio militare e le riammissioni conformemente agli articoli 21–24 LM. 3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

Titolo settimo: Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Domande Le domande di esenzione sono presentate per scritto allo Stato maggiore di condotta dell’esercito utilizzando i moduli prescritti.

Art. 71 Cambiamento dell’attività

1 L’organo che ha presentato la domanda di esenzione deve comunicare entro 14

giorni allo Stato maggiore di condotta dell’esercito qualsiasi modifica inerente all’attività della persona esentata dal servizio. 2 La persona esentata dal servizio che non viene reincorporata nell’esercito è pro- sciolta dall’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 72 Competenze 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide sulle domande e stabilisce la data a partire dalla quale ha effetto l’esenzione dal servizio militare.

2 Tiene un controllo delle persone esentate dal servizio militare.

3 Per questo controllo, può far pubblicare atti, effettuare ispezioni oculari o sentire testimoni. 4 Esso decide in merito alla reincorporazione nell’esercito al venir meno del motivo dell’esenzione dal servizio.

4 RS 172.021

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5 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

Capitolo 2: Membri dell’Assemblea federale secondo l’articolo 17 LM

Art. 73 I membri dell’Assemblea federale soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che, a causa di una sessione o di una seduta, non possono assolvere, o possono assolvere soltanto parzialmente, un servizio d’istruzione o un servizio d’appoggio, lo comunicano il più presto possibile per scritto allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Capitolo 3: Esenzione dal servizio per attività indispensabili secondo gli articoli 18 e 19 LM

Art. 74 Professione esercitata a titolo principale 1 La professione è esercitata a titolo principale se le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono occupate in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e se l’attività indi- spensabile deve essere esercitata in media per almeno 35 ore la settimana. 2 Per una formazione in vista di un’attività indispensabile non è concessa alcuna esenzione dal servizio, eccettuato l’assolvimento della scuola reclute di polizia o del corso d’introduzione I delle guardie di confine.

Art. 75 Ecclesiastici Sono considerati ecclesiastici nel senso dell’articolo 18 capoverso 1 lettera b LM: a. i teologi protestanti o di una Chiesa evangelica libera, ordinati o consacrati, che svolgono un ministero ecclesiastico riconosciuto dalla Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, da una delle Chiese aderenti a quest’ultima o da una delle Chiese aderenti alla Federazione evangelica delle Chiese e Comunità libere in Svizzera; gli ecclesiastici che insegnano non sono esen- tati; b. le persone appartenenti alla Chiesa cattolica romana o alla Chiesa cattolica cristiana, che:

1. hanno ricevuto l’ordinazione diaconale e hanno assunto un ministero

ecclesiale riconosciuto da una diocesi cattolica romana o dalla Chiesa cattolica cristiana; i teologi che studiano o insegnano al di fuori del mandato ecclesiale non sono esentati,

5 RS 172.021

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2. hanno proferito i primi voti temporali o i voti perpetui e sono attivi in

una comunità religiosa; c. le persone appartenenti a una comunità religiosa cristiana o a una congrega- zione cristiana con vita e regole comuni, non appena abbiano proferito i pri- mi voti temporali o la promessa e siano attivi a favore della comunità; d. le persone appartenenti a una comunità religiosa o a una corporazione reli- giosa stabilmente organizzata, sempreché:

1. abbiano ricevuto dalla loro comunità o corporazione religiosa un man-

dato spirituale, abbiano almeno 25 anni, abbiano ricevuto una pertinen- te formazione spirituale di almeno tre anni e la comunità religiosa o la corporazione conti almeno 2000 membri in Svizzera; un ulteriore ope- ratore spirituale può essere esentato dal servizio per ogni 800 ulteriori aderenti; oppure

2. vivano in una comunità con vita e regole comuni, abbiano pronunciato

un voto o una promessa e siano attivi per la comunità o per la corpora- zione.

Art. 76 Sanità pubblica 1 Sono considerate installazioni mediche della sanità pubblica nell’ambito del servi- zio sanitario conformemente all’articolo 18 capoverso 1 lettera c LM le installazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19946 sull’assicurazione malattie (LAMal) e quelle del servizio di emotrasfusione della Croce Rossa Svizzera. 2 Sono considerati personale indispensabile per garantire il funzionamento di tali installazioni: a. i direttori, gli amministratori di ospedali e i dirigenti d’esercizio; b. i medici, i dentisti e i farmacisti, eccettuati i medici assistenti; c. gli infermieri in possesso di un diploma professionale rilasciato o ricono- sciuto dalla Croce Rossa Svizzera, dalla Società svizzera di psichiatria o dal- le autorità sanitarie cantonali; d. gli specialisti medico-terapeuti e medico-tecnici con formazione universita- ria o in possesso di un diploma professionale riconosciuto dalle autorità sani- tarie cantonali.

Art. 77 Servizi di salvataggio, servizi di polizia, corpi pompieri e servizi di difesa Sono esentati dal servizio militare: a. i membri di servizi di salvataggio ai sensi dell’articolo 56 dell’ordinanza del 27 giugno 19957 sull’assicurazione malattie (OAMal) che esercitano una

6 RS 832.10 7 RS 832.102

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funzione secondo l’articolo 76 o i sanitari di salvataggio in possesso di un diploma federale riconosciuto; b. i membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione; c. i membri dei corpi pompieri professionisti e delle basi di pompieri nonché le persone che esercitano la funzione di comandante dei pompieri, di sostituto del comandante dei pompieri, di ufficiale dei pompieri, di operatore di appa- recchi, di capo delle divisioni speciali, di portatore di apparecchi per la pro- tezione della respirazione, di custode di apparecchi per la protezione della respirazione, di specialista della difesa C e di specialista della difesa contro le radiazioni dei corpi pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.

Art. 78 Istituti, carceri e riformatori 1 Sono considerati istituti, carceri e riformatori secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera e LM gli istituti per l’esecuzione di pene privative della libertà e di misure amministrative e penali nonché quelli per persone nei confronti delle quali è in corso un’inchiesta penale o in stato di carcerazione preventiva.

2 Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare:

a. i direttori responsabili e i loro sostituti; b. le persone impiegate nel servizio di sicurezza o incaricate della sorveglianza diretta di detenuti.

Art. 79 Servizi postali, imprese di telecomunicazione e imprese di trasporto concessionarie

1 Giusta l’articolo 18 capoverso 1 lettera h LM, sono considerati:

a. servizi postali: le aziende postali e l’amministrazione postale de La posta Svizzera; b. imprese di telecomunicazione: la Swisscom SA in quanto provider del servi- zio universale; c. imprese di trasporto titolari di una concessione federale: tutte le imprese di trasporto concessionarie comprendenti imprese ferroviarie, funiviarie, di filobus, di autobus e di navigazione; d. impiegati indispensabili in situazioni straordinarie per la Cooperazione nazionale per la sicurezza: persone che adempiono compiti che anche in situazioni straordinarie devono essere svolti per provvedere al servizio postale, al servizio universale nell’ambito delle telecomunicazioni e per l’adempimento dei mandati di prestazione delle imprese di trasporto conces- sionarie; nella valutazione del mandato di prestazioni non è considerato il traffico escursionistico.

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2 Il DDPS designa le persone di cui al capoverso 1 lettera d d’intesa con La Posta Svizzera, Swisscom SA e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. 3 Le persone indispensabili dei servizi postali di cui al capoverso 1 lettera a sono esentate dal servizio al più presto nell’anno civile in cui compiono 31 anni.

Art. 80 Eccezioni all’esenzione dal servizio Non sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare: a. i sottufficiali superiori, sino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni; b. gli ufficiali; c. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare proposte per l’istruzione a sottufficiale superiore o a ufficiale; d. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che dopo il con- seguimento di un grado superiore non hanno ancora compiuto tre corsi di ripetizione nel nuovo grado; e. i membri del Servizio della Croce Rossa; f. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare istruite come soldati d’ospedale (sala operatoria, anestesia o reparto di cure intense) e incorporate nell’esercito con questa funzione; g. gli ecclesiastici e i membri dei servizi di polizia, dei servizi di salvataggio, dei corpi pompieri, dei servizi di difesa, dei servizi postali e delle imprese di trasporto di cui l’esercito ha bisogno per i pertinenti impieghi.

Capitolo 4: Impiego nella protezione civile o in altri settori della Cooperazione nazionale per la sicurezza conformemente all’articolo 61 LM

Art. 81 Principio

1 Conformemente all’articolo 61 LM, le persone soggette all’obbligo di prestare

servizio militare possono essere messe a disposizione della protezione civile, degli organi di condotta civili della Confederazione e dei Cantoni nonché delle basi di pompieri in qualità di superiori o specialisti, sempre che: a. abbiano almeno 30 anni; b. l’effettivo di controllo per la funzione che essi esercitano nella formazione d’incorporazione sia coperto.

2 Non sono messi a disposizione:

a. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo o previste per l’impiego nell’ambito di operazioni per il mantenimento della pace; b. il personale militare.

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Art. 82 Condizioni Sono considerati superiori o specialisti conformemente all’articolo 61 LM: a. nel caso della protezione civile: le persone obbligate a prestare servizio di protezione civile secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 20038 sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS); b. nel caso degli organi di condotta civili: le persone che esercitano le pertinen- ti funzioni conformemente al diritto applicabile; c. nel caso delle basi di pompieri: le persone che esercitano una funzione secondo l’articolo 77 lettera c e che in tale funzione prestano annualmente almeno 20 giorni interi di servizio.

Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 83 Il DDPS emana gli atti legislativi esecutivi necessari ed è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Capitolo 2: Diritto previgente: abrogazione e modifica

Art. 84 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 20 settembre 19999 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito; b. l’ordinanza del 18 ottobre 199510 concernente l’esenzione dal servizio mili- tare; c. l’ordinanza del 25 ottobre 199511 concernente l’impiego di militari in settori civili della difesa integrata; d. l’ordinanza del 27 febbraio 198512 concernente un corso d’introduzione al sistema per la direzione del tiro d’artiglieria Fargo 83.

8 RS 520.112; RU 2003 ... 9 RU 1999 2903, 2001 190 2197, 2002 723 10 RU 1995 5302, 1997 2779, 1999 1545 11 RU 1995 5190 12 RU 1985 283

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Art. 85 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 18 ottobre 199513 concernente la dispensa e il congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 Le infrastrutture mediche della sanità pubblica, i servizi di salvataggio nonché i corpi di pompieri e i servizi d’intervento riconosciuti dallo Stato (cpv. 1 lett. c–e) sono definiti negli articoli 76 e 77 dell’ordinanza del 19 novembre 200314 concer- nente l’obbligo di prestare servizio militare.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 86 Durata dell’obbligo di prestare servizio militare

1 In deroga all’articolo 13 LM, l’obbligo di prestare servizio militare dura:

a. per i militari con gradi di truppa e per i sottufficiali

1. delle classi d’età 1965 a 1968: fino al 31 dicembre 2004,

2. delle classi d’età 1969 e 1970 nonché, sempre che abbiano adempiuto il

totale obbligatorio di giorni di servizio, 1971: fino al 30 giugno 2005; b. per gli ufficiali subalterni delle classi d’età 1965 a 1968: fino al 31 dicembre 2004; c. per i militari ulteriormente impiegati dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare in virtù del diritto anteriore e gli alti ufficiali supe- riori

1. della classe d’età 1942: fino al 31 dicembre 2004;

2. delle classi d’età 1943 a 1945: fino al 31 dicembre 2005;

3. delle classi d’età 1946 a 1948: fino al 31 dicembre 2006;

4. delle classi d’età 1949 a 1951: fino al 31 dicembre 2007;

5. delle classi d’età 1952 e 1953: fino al 31 dicembre 2008.

2 L’obbligo di prestare servizio militare dei militari di cui al capoverso 1 può essere prorogato al più tardi fino al 31 dicembre 2008 in virtù dell’articolo 13 capoverso 5 LM. 3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito emana istruzioni sui dettagli ammini- strativi concernenti il proscioglimento.

13 RS 519.2 14 RS 512.21; RU 2003 4609

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Art. 87 Militari donne 1 I militari donne che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono esentati dal servizio d’istruzione in virtù del diritto anteriore sono reincorporati in formazioni, sempre che non chiedano il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Entro il 31 dicembre 2008, i militari donne che hanno compiuto la scuola reclute prima del 1° gennaio 2004 e prestato 57 o più giorni di servizio in servizi d’istruzione delle formazioni nell’ultimo grado conseguito, oppure nell’ultima funzione assunta, possono chiedere il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 88 Adempimento dei servizi d’istruzione 1 I servizi d’istruzione secondo il nuovo diritto sono considerati compiuti quando è stato compiuto un servizio d’istruzione dello stesso livello con contenuti didattici identici o prevalentemente comparabili secondo il diritto anteriore.

2 Peril passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI sono applicabili le eccezioni

seguenti: a. in deroga all’articolo 9 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza, i soldati, gli appuntati e gli appuntati capi che hanno assolto la scuola reclute prima del 31 dicembre 2003 prestano, entro il 31 dicembre 2008, 130 giorni al massi- mo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio di Esercito 95 (300 giorni) non può tuttavia essere superato; b. in deroga all’articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza, i caporali di Esercito 95, i sergenti e i sergenti capi che hanno assolto la scuola reclute prima del 31 dicembre 2003 prestano, entro il 31 dicembre 2008, 160 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio di Esercito 95 (460 giorni) non può tuttavia essere supe- rato; c. in deroga all’articolo 9 capoverso 4 della presente ordinanza, i furieri, i ser- genti maggiori, i sergenti maggiori capi e gli ufficiali subalterni che hanno assolto la scuola reclute prima del 31 dicembre 2003 prestano, entro il 31 di- cembre 2008, 200 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio di Esercito 95 (furieri 570 giorni, sergenti maggiori e sergenti maggiori capi 590 giorni, ufficiali subal- terni 770 giorni) non può tuttavia essere superato; d. il corso di formazione alla condotta II e il corso di formazione di stato mag- giore I e II del 2003 sono computati soltanto come prima parte del corso di formazione alla condotta rispettivamente del corso di formazione di stato maggiore; e. i comandanti di formazioni e gli aiuti di comando che non hanno dovuto compiere alcun servizio pratico per la promozione conformemente alle disposizioni vigenti per Esercito 95 (diritto anteriore) sono dispensati da det- to servizio pratico ai fini della promozione per il 1° gennaio 2004;

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f. i comandanti d’unità con il grado di capitano o maggiore che assumono la funzione di aiuto di comando (cap/magg) sono dispensati dal corso di for- mazione di stato maggiore I ai fini della promozione per il 1° gennaio 2004; g. gli ufficiali che non hanno dovuto compiere alcun corso tecnico per la pro- mozione conformemente alle disposizioni vigenti per Esercito 95 (diritto anteriore) sono dispensati dal compiere il pertinente corso di formazione tecnica ai fini di una promozione per il 1° gennaio 2004; h. i corsi tecnici B per ufficiali informatori assolti prima del 1° gennaio 2003 non sono computati come corsi di formazione tecnica B per ufficiali infor- matori di Esercito XXI; i. gli ufficiali che non hanno esercitato per due anni la funzione di sostituto, di capo impiego o di ufficiale radar possono essere promossi, per il 1° gennaio 2004, a comandanti di battaglione/gruppo; j. gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno esercitato il comando di un battaglione/gruppo fino al 31 dicembre 2003 possono assumere, per il 1° gennaio 2004, una funzione ad interim e assolvere successivamente il corso di formazione di stato maggiore generale III; k. gli ufficiali di stato maggiore generale che, fino al 31 dicembre 2003, hanno esercitato la funzione di sottocapo di stato maggiore o di capo di Stato mag- giore, dal 1° gennaio 2004 possono esercitare tale funzione ad interim e assolvere successivamente il corso di formazione di stato maggiore generale IV rispettivamente V; l. i comandanti d’unità che nel modello di base di Esercito 95 hanno assolto soltanto due corsi di ripetizione possono essere promossi, fino al 31 dicem- bre 2004, al grado di maggiore di stato maggiore generale, nella misura in cui adempiono tutte le altre condizioni per la promozione conformemente al numero 5.1 dell’allegato 4; m. i caporali di Esercito 95 che in Esercito XXI assumono la funzione di capo- gruppo con il grado di sergente secondo la tabella degli effettivi regolamen- tari possono essere promossi dal comandante della loro formazione d’incorporazione al grado di sergente durante il servizio d’istruzione delle formazioni; n. i sergenti maggiori di Esercito 95 che in Esercito XXI assumono la funzione di sergente maggiore di truppa con il grado di sergente maggiore capo secondo la tabella degli effettivi regolamentari possono essere promossi dal comandante della loro formazione d’incorporazione al grado di sergente maggiore capo durante il servizio d’istruzione delle formazioni; o. i sottufficiali di professione con il grado di aiutante di stato maggiore sono promossi, per il 1° gennaio 2004, al grado di aiutante maggiore del gruppo d’impiego E4 o al grado di aiutante capo del gruppo d’impiego E5, se il 31 dicembre 2003 erano già impiegati nel gruppo d’impiego E4 o E5; p. gli ufficiali che esercitano la funzione di sostituto capo del personale o di capo del personale possono essere promossi, per il 1° gennaio 2004, al grado

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di tenente colonnello o di colonnello, se hanno assolto il corso di stato mag- giore II di Esercito 95 o il corso di condotta II di Esercito 95; essi devono ricuperare il corso di formazione tecnica B per aiutanti/G1 al più tardi entro il 31 dicembre 2005; q. in deroga all’allegato 4, i primotenenti che hanno ricevuto una proposta di avanzamento prima del 31 dicembre 2003 possono assolvere detto avanza- mento già dopo il secondo corso di ripetizione come ufficiale subalterno; r. i militari che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio o il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione di Esercito XXI possono, durante il periodo dell’obbligo di prestare servizio militare, ricuperare, su base volontaria, i servizi mancati di Esercito 95.

3 Per le promozioni secondo le lettere m e n, il comandante della formazione

d’incorporazione deve verificare se le condizioni per la promozione secondo la presente ordinanza sono adempiute. 4 I militari che hanno compiuto soltanto una parte dei servizi d’istruzione di base secondo il diritto anteriore ricuperano i contenuti mancanti in pertinenti servizi d’istruzione di base conformemente al nuovo diritto, nella misura in cui il servizio necessario a tale scopo duri almeno cinque giorni; il capo dell’esercito provvede, mediante istruzioni, a un’esecuzione uniforme. 5 Il capo dell’esercito provvede, mediante istruzioni, a una gestione uniforme delle proposte assegnate in virtù del diritto anteriore. 6 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide in merito agli altri casi di com- puto non disciplinati dalla presente ordinanza.

Art. 89 Esenzione dal servizio Le esenzioni dal servizio militare decise in virtù del diritto anteriore mantengono la loro validità; sono fatti salvi gli articoli 71 e 87 della presente ordinanza.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 90 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1 (art. 3)

Definizioni e abbreviazioni (in ordine alfabetico)

Sezione 1: Definizioni Accademia svizzera integrata Serve alla formazione e al perfezionamento nel per la medicina militare e settore della medicina militare di medici e di in caso di catastrofe (SAMK) personale medico. Affisso di chiamata Regolamento militare emanato annualmente dal in servizio militare capo dell’esercito. Contiene le date dei servizi d’istruzione di base e dei servizi di perfezionamen- to delle formazioni. Aiuti di comando (aiuto cdo) Ufficiali di stato maggiore generale e altri ufficiali incaricati di trattare un particolare ambito tecnico (capiservizio), sottufficiali superiori degli stati maggiori (aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore e aiutante capo) nonché ufficiali addetti. Allenamento individuale Servizio speciale per mantenere il livello (allen indiv) d’istruzione. Corso d’addestramento Servizio d’istruzione delle formazioni in caso di (C addestr) riorganizzazione o di equipaggiamento a nuovo di una formazione. Corso d’allenamento (C allen) Serve a mantenere e a promuovere l’abilità in determinati settori tecnici. Corso di base (CB) Servizio d’istruzione supplementare nel quale i sottufficiali e gli ufficiali sono addestrati in ambiti particolari dell’istruzione alla funzione. Corso di base per l’impiego nel Serve alla preparazione in vista di un successivo servizio di promovimento della impiego nell’ambito del servizio di promovimento pace (CB prom pace) della pace (cfr. S prom pace). Corso di difesa integrata (CDI) Istruzione supplementare in corsi d’impiego combinato nell’ambito della Cooperazione nazionale per la sicurezza. Addestramento alla collaborazione tra autorità civili e organi militari di comando. Corso di formazione alla Servizio d’istruzione di base per comandanti. condotta (Cfo cond) Corso di formazione di stato Servizio d’istruzione di base per aiuti di comando. maggiore (Cfo SM)

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Corso di formazione di stato Servizio d’istruzione di base e di avanzamento per maggiore generale (Cfo SMG) ufficiali di stato maggiore generale. Corso di formazione Servizio d’istruzione di base nel quale il futuro per ufficiali (C form uff) ufficiale subalterno acquisisce le conoscenze e le capacità di base nonché i valori di ufficiale dell’esercito svizzero. Corso di formazione tecnica Servizio d’istruzione di base per i quadri nel (Cfo tecn) settore tecnico. Corso d’introduzione (CI) Serve a introdurre in un’altra funzione nell’ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Corso di ripetizione (CR) Servizio d’istruzione della formazione. Lo sforzo principale dell’istruzione, accanto alla ripetizione e al consolidamento dell’istruzione di base generale, verte sull’istruzione di reparto. Corso di stato maggiore (C SM) Serve alla preparazione di servizi d’istruzione delle formazioni nonché per addestrare gli stati maggiori delle Grandi Unità. Corso per monitori di sport Servizio d’istruzione supplementare con lo scopo militare (CMSM) di preparare alla direzione di attività sportive nei corsi. Computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Corso per quadri di medicina Servizio d’istruzione di base per quadri del settore (CQ med) della medicina, della medicina dentistica e della farmacia. Corso per specialisti Serve al perfezionamento specifico per determina- (C specialisti) te funzioni. Corso preparatorio (C prep) Servizio d’istruzione delle formazioni per eser-citare gli specialisti di regola immediatamente prima di un servizio d’istruzione. Corso preparatorio dei quadri Serve alla preparazione dei servizi d’istruzione e, (CQ) di regola, li precede immediatamente. Vi parteci- pano i quadri nonché i militari indispensabili ai lavori di preparazione. Corso speciale (C spec) Serve a completare il servizio d’istruzione di base degli specialisti. Esercizio di stato maggiore Serve ad esercitare la collaborazione tra i coman- (eser SM) danti e i loro stati maggiori. Funzione chiave Funzione la cui mancata occupazione compromet- te gravemente l’adempimento dei compiti di una formazione. Sono considerate funzioni chiave le funzioni basilari di quadro e di specialista.

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Istruzione superiore dei quadri L’ISQ comprende la Scuola centrale (corsi di dell’esercito (ISQ) formazione per ufficiali, corsi di formazione alla condotta, corsi di formazione di stato maggiore e corsi di formazione tecnica), la Scuola di Stato maggiore generale, l’Accademia militare del PF di Zurigo, la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito e il Centro d’allenamento tattico. Militare in ferma continuata Militare che adempie volontariamente senza (MFC) interruzioni il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d’istruzione. Nomina Conferimento di funzioni d’ufficiale a militari con gradi di truppa e a sottufficiali. Nuova incorporazione Cambiamento dell’incorporazione di un militare nell’ambito della stessa Arma o dello stesso servizio ausiliario. Obbligo di prestare servizio Comprende gli obblighi fuori del servizio, il militare (OPSM) servizio d’istruzione, il servizio di promovimento della pace, il servizio d’appoggio e il servizio attivo. Organo competente Grande Unità o organo equiparato per i servizi ausiliari competente per gli affari del personale e per il controllo dell’assolvimento dell’istruzione. Ai militari non incorporati in formazioni sono applicabili le disposizioni dello Stato maggiore di condotta dell’esercito. Persone soggette all’obbligo I cittadini svizzeri, dal momento in cui hanno di prestare servizio militare superato il reclutamento, e cittadine svizzere abili (POS) al servizio e disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Pratica (prat) Parte dell’istruzione di base nella quale i futuri sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali subalterni possono consolidare nella pratica e approfondire le loro conoscenze e competenze in materia di leadership prima dell’impiego nel servizio pratico (istruzione di reparto). Promozione (prom) Conferimento di un grado superiore. Quadri Ufficiali, sottufficiali e militari con gradi di truppa che esercitano funzioni di sottufficiale. Rapporto (rap) Serve segnatamente al trattamento di questioni concernenti la condotta, l’istruzione e l’informazione; sono considerati rapporti anche i rapporti tecnici per aiuti di comando.

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Ricognizione (ric) Attività di servizio svolta sul posto per la prepara- zione del successivo servizio d’istruzione nell’ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Scuola centrale (SC) Il compito principale della SC consiste nell’assicurare l’istruzione di base dei quadri superiori di milizia. Essa comprende le scuole seguenti: corsi di formazione per ufficiali, corsi di formazione alla condotta, corsi di formazione di stato maggiore e corsi di formazione tecnica per aiutanti e ufficiali informatori. Scuola di Stato maggiore Servizio d’istruzione di base (istruzione di base: generale (scuola SMG) Cfo SMG I a III; avanzamento: Cfo SMG IV e V) per l’istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale alla funzione di aiuto di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità. Scuola per aspiranti ufficiali Servizio d’istruzione di base nel quale gli aspiranti (S asp uff) ufficiali acquisiscono le conoscenze e le compe- tenze generali e specifiche all’Arma necessarie per la condotta di un gruppo e durante il quale essi vengono selezionati. Scuola reclute (SR) Servizio d’istruzione di base nel quale la recluta è introdotta nella comunità militare e durante la quale riceve l’istruzione di base generale, l’istruzione di base alla funzione e l’istruzione di reparto. Scuola sottufficiali (SSU) Servizio d’istruzione di base nel quale il futuro sottufficiale riceve l’istruzione di capogruppo specifica all’Arma. Scuola ufficiali (SU) Servizio d’istruzione di base nel quale il futuro ufficiale subalterno riceve l’istruzione di capose- zione specifica all’Arma. Servizi di perfezionamento Termine generico per indicare i servizi della truppa (SPT) d’istruzione delle formazioni (SIF), i servizi speciali (S spec) e i servizi d’istruzione supple- mentari (SIS). Servizi d’istruzione delle Servizi nell’ambito di uno stato maggiore o di formazioni (SIF) un’unità, inclusi i lavori di preparazione e di licenziamento, nonché fuori della formazione.

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Servizi d’istruzione di base Istruzione di base delle reclute e istruzione dei (SIB) sottufficiali e degli ufficiali per un grado superiore o una nuova funzione; di regola è compiuta in una scuola, come corso di formazione o in un corso speciale. Servizi d’istruzione Servizi per esercitare i militari in un nuovo o in un supplementare (SIS) ulteriore settore tecnico. Servizi di supporto Servizi prestati fuori della propria formazione da all’istruzione (SSI) militari impiegati, in caso di idoneità, nell’ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione, come personale insegnante, per l’esercizio di impianti d’istruzione (appoggio all’infrastruttura e all’organizzazione durante i servizi d’istruzione di base), per la manutenzione di apparecchi, veicoli, impianti e installazioni utilizzati per l’istruzione oppure impiegati, in caso di necessità imperativa, nell’amministrazione militare conformemente all’articolo 59 capoverso 3 LM. Servizio d’arbitraggio (S arbitr) Servizio nella direzione di un’esercitazione per osservare e valutare l’attività della truppa e l’attività di stato maggiore. Servizio di promovimento Tipo d’impiego dell’esercito. L’impiego può della pace (S prom pace) essere ordinato sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. L’annuncio per la partecipazione a un impiego nell’ambito del S prom pace avviene su base volontaria. Le condizioni d’assunzione si fondano sulla pertinente ordinanza. Servizio d’istruzione (S istr) Tutti i servizi secondo l’affisso di chiamata in servizio militare pubblicato annualmente; comprende i servizi d’istruzione di base (SIB) e i servizi di perfezionamento della truppa (SPT). Servizi delle persone soggette all’obbligo di pre- stare servizio militare: a. servizi volontari secondo l’articolo 44 LM; b. conformemente a disposizioni particolari, segnatamente servizi secondo l’articolo 45 LM; c. secondo l’articolo 53 LM e l’allegato 3 della presente ordinanza.

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Servizio pratico (S pratico) Serve all’applicazione pratica di quanto appreso in una scuola per quadri. Di regola, è assolto nell’ambito dell’istruzione di reparto 1 in una scuola reclute. È parte del servizio d’istruzione di base dei quadri. Sottufficiali superiori degli Sottufficiali superiori incorporati negli stati stati maggiori (suff sup SM) maggiori con il grado di aiutante di stato maggiore, di aiutante maggiore o di aiutante capo. Totale obbligatorio di giorni Numero di giorni di servizio stabilito dal Consiglio di servizio (TOGS) federale che i militari devono compiere nell’ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Trapasso del comando Trapasso verbalizzato degli atti di servizio e di (trap cdo) comando al comandante successivo. Trasferimento Mutazione di un militare in un’altra Arma o in un altro servizio ausiliario.

Del rimanente, sono applicabili le definizioni conformemente all’allegato 1 dell’ordinanza del … sui controlli militari (OCoM).

Sezione 2: Abbreviazioni

AS avviso del servizio nel PISA OAS Ordine d’avviso del servizio in forma scritta U uomini organo organo incaricato dell’amministrazione amm D donne Del rimanente, si applicano le abbreviazioni conformemente al regolamento 52.2/II del 5 dicembre 1997 «Documenti militari – Abbreviazioni»15.

15 Ottenibile presso: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

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Allegato 2 (art. 4)

Specialisti

Sono specialisti: a. il personale civile della Confederazione e dei suoi esercizi nonché delle autorità militari cantonali e dei loro esercizi incorporato nella pertinente formazione d’istruzione e di supporto, nell’unità amministrativa, nell’eserci- zio o nel quartiere generale dell’esercito (QG Es); b. il personale dell’Ufficio federale delle comunicazioni incorporato in forma- zioni dell’aiuto alla condotta per assicurare la sorveglianza radio; c. il personale di MeteoSvizzera, dell’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e dell’Istituto di ricerca sull’atmosfera e il clima del Politecnico federale di Zurigo (IACETH), della Centrale nazionale d’allarme, della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari, della RUAG e di Skyguide incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate; d. i collaboratori dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei gestori di impianti di trasmissione per l’informazione radiofonica a tutta la popolazio- ne del Paese incorporati nella frazione dello stato maggiore dell’esercito o come ufficiali Telecom; e. i collaboratori dei fornitori di servizi di radiochiamata incorporati in forma- zioni dell’aiuto alla condotta; f. i collaboratori delle imprese pubbliche di trasporto incorporati come ufficiali ferroviari; g. i funzionari di polizia incorporati nella sicurezza militare; h. le persone incorporate:

1. come ufficiali specialisti,

2. come militari con gradi di truppa, sottufficiali, ufficiali subalterni, capi-

tani della giustizia militare,

3. come membri degli stati maggiori del Consiglio federale o del quartiere

generale dell’esercito con funzioni proprie di stato maggiore, senza le funzioni delle Armi e dei servizi ausiliari,

4. come piloti, operatori di bordo o operatori di ricognitori telecomandati,

5. come veterinari (vet) o conducenti di cani (cond cani),

6. come medici, dentisti, farmacisti, biologi, ufficiali di laboratorio (biolo-

gia, chimica e fisica) o il personale medico con funzioni analoghe,

7. come ufficiale «Convenzioni e diritto» o come ufficiale giurista,

8. in funzioni del Servizio della Croce Rossa,

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9. in funzioni del Servizio dell’informazione alla truppa,

10. come criptologi;

i. i militari impiegati:

1. nello stato maggiore delle Forze terrestri,

2. nello stato maggiore specializzato del Servizio psicopedagogico,

3. negli stati maggiori specializzati delle Forze aeree,

4. negli stati maggiori d’ingegneri,

5. nell’assistenza spirituale dell’esercito,

6. nel servizio sociale dell’esercito,

7. come giudici o giudici supplenti di un tribunale militare,

8. nello stato maggiore specializzato per lo sport;

j. i militari con gradi di truppa e i sottufficiali, la cui funzione non può essere occupata da persone idonee soggette all’obbligo di prestare servizio militare, che acconsentono di prorogare su base volontaria l’obbligo di prestare servi- zio militare.

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Allegato 3 (art. 3 e 14) Compendio dei generi di servizio d’istruzione Servizi d’istruzione (S istr)

Servizi d’istruzione di base (SIB) Servizi di perfezionamento della truppa (SPT)

Servizi d’istruzione delle Servizi speciali (S spec) Servizi d’istruzione formazioni (SIF) supplementare (SIS)

Reclutamento (recl) Ricognizione (ric) Rapporto (rap) Corso d’introduzione (CI) Scuola reclute (SR) Corso preparatorio dei Esercizio di stato Corso di base (CB) quadri (CQ) maggiore (eser SM) Scuola per militari in ferma Corso di ripetizione (CR) Visita alla truppa Corso per monitori di continuata (SMFC) (visita trp) sport militare (C MSM) Scuola sottufficiali (SSU) Corso d’allenamento Controllo (contr) Corso della Cooperazio- (C allen) ne nazionale per la sicurezza (C CNS) Corso di formazione per Corso d’addestramento Istruzione al Corso di base per capicucina (Cfo capicuc) (C addestr) simulatore (istr sim) l’impiego nel servizio di promovimento della pace (CB prom pace) Corso di formazione per furieri Corso preparatorio Trapasso di un coman- (Cfo fur) (C prep) do (trapasso cdo) Corso di formazione per sergenti Corso per specialisti Servizio d’arbitraggio maggiori (Cfo sgtm) (C specialisti) (S arbitr) Scuola per aspiranti (S asp) Servizio d’istruzione dei Allenamento individua- militari in ferma conti- le (allen indiv) nuata (S istr MFC) Scuola per aspiranti ufficiali Servizi di supporto (S asp uff) all’istruzione (SSI) Scuola ufficiali (SU) Corso di stato maggiore (C SM) Corso di formazione per ufficiali (Cfo uff) Corso per quadri di medicina (CQ med) Corso di formazione di stato maggiore (Cfo SM) Corso di di formazione alla condotta (Cfo cond) Corso di formazione tecnica (Cfo tecn) Corso di formazione di stato maggiore generale (Cfo SMG) Pratica (prat) Servizio pratico (S pratico) Corso speciale (C spec)

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Allegato 4 (art. 11, 15, 46, 57, 58, 59 e 88)

Servizi d’istruzione

Compendio I. Servizi d’istruzione di base

1 Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali

(senza sottufficiali superiori)

1.1 Scuola reclute

1.2 Corsi speciali

1.3 Istruzione dei caporali (suff specializzati/specialisti e suff P campo)

1.3.1 Istruzione dei caporali (suff ABC)

1.4 Istruzione dei sergenti (capigruppo)

1.4.2 Istruzione dei sergenti (capicucina)

1.4.3 Istruzione dei sergenti (capigruppo della della circolazione, capigruppo dei trasporti)

1.4.4 Istruzione dei sergenti (capigruppo della manutenzione)

1.4.5 Istruzione dei sergenti (capigruppo della difesa ABC)

1.4.6 Istruzione dei sergenti (maniscalchi)

1.4.7 Istruzione dei sergenti (capigruppo degli esploratori paracadutisti)

1.5 Istruzione dei sergenti capi (sostituti capisezione, responsabili delle cucine e responsabili dei tamburini)

2 Istruzione dei sottufficiali superiori

2.1 Istruzione dei sergenti maggiori (suff sist e capo off man)

2.1.1 Istruzione dei sergenti maggiori (sgtm tecn aiuto cond FA)

2.1.2 Istruzione dei sergenti maggiori (suff tecn man e spec sist B)

2.1.3 Istruzione dei sergenti maggiori (suff PCT)

2.1.4 Istruzione dei sergenti maggiori (sgtm tecn delle trp G)

2.1.5 Istruzione dei sergenti maggiori (sergenti maggiori maniscalchi)

2.1.6 Istruzione dei sergenti maggiori (sottufficiale P campo pz armi)

2.2 Istruzione dei furieri (furieri d’unità)

2.3 Istruzione dei sergenti maggiori capi (sergenti maggiori d’unità)

2.4 Istruzione degli aiutanti sottufficiali (capisezione della logistica)

2.4.1 Istruzione degli aiutanti sottufficiali (capisezione del picchetto incidenti)

2.5 Istruzione degli aiutanti di stato maggiore (aiuti di comando del livello

di bat/gr/sq)

2.6 Istruzione degli aiutanti maggiori (aiuti di comando del livello di br/FOA,

cdo aerod) e degli aiutanti capi (aiuti di comando del livello di reg ter/SM impg)

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3 Istruzione degli ufficiali subalterni, dei piloti e degli ufficiali operatori

di bordo (cap)

3.1 Istruzione dei tenenti (capisezione e quartiermastri)

3.1.1 Istruzione dei tenenti (capisezione della circolazione et capisezione dei

trasporti’) 3.1.2 Istruzione dei tenenti (uff man, uff infra, uff prot O, uff sic O, uff tecn O e uff dif ABC)

3.1.3 Istruzione dei tenenti (medici, dentisti e farmacisti)

3.1.4 Istruzione dei tenenti (veterinari)

3.1.5 Istruzione dei tenenti (capisezione degli esploratori paracadutisti)

3.1.6 Istruzione dei tenenti (uff Tc)

3.1.7 Istruzione dei tenenti (uff spec lingue)

3.2 Istruzione dei primotenenti

3.3 Istruzione dei piloti e degli ufficiali operatori di bordo (cap)

4 Istruzione dei comandanti (compresi sost cdt e capi impiego/uff radar) e

degli alti ufficiali superiori

4.1 Cdt U (cap) e cdt U (cap/magg); com SSPM e com DPCF (cap/magg)

4.2 Cdt sqg (magg)

4.3 Sost cdt bat/gr (magg) e capi impiego / uff radar (cap/magg)

4.4 Sost cdt sq (magg)

4.5 Cdt bat/gr (ten col)

4.6 Cdt sq (ten col)

4.7 Capo fraz SMEs e capo SM specializzato (ten col o col)

4.8 Sost cdt del comando d’aerodromo (ten col)

4.9 Cdt del comando d’aerodromo (col)

4.10 Cdt SM raggruppamento di combattimento DCA (col)

4.11 Sost cdt GU (col)

4.12 Capo SM colg ter cant (col)

4.13 Alti uff sup (br, div o cdt C)

5 Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale (applicabile per tutte

le funzioni secondo le tabelle degli effettivi regolamentari)

5.1 Istruzione di base degli uff SMG (magg SMG e ten col SMG)

5.2 Avanzamento degli uff SMG a cdt bat/gr/sq (ten col SMG)

5.3 Avanzamento degli uff SMG a SCSM, CSM e sost cdt GU nonché ad altre

funzioni dei gradi di ten col SMG e col SMG

6 Istruzione degli aiuti di comando

6.1 Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap/magg) o (magg/ten col)

6.2 Aiuti di comando delle GU (compresi stati maggiori colg ter), quartiere

generale dell’esercito, centri di competenza e formazioni d’istruzione e di supporto (cap/magg)

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6.3 Aiuti di comando delle GU (compresi stati maggiori colg ter), quartiere

generale dell’esercito, centri di competenza, nonché formazioni d’istruzione e di supporto (magg/ten col) e (ten col/col)

6.4 Presidenti e aiuti di comando della giustizia militare (cap fino a col)

7 Istruzione dei soldati di professione

7.1 Appuntati (app sic mil e app PM)

7.2 Appuntati capi (app capo sic mil e app capo PM)

8 Istruzione dei sottufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di

professione

8.1 Sottufficiali di professione specialisti

8.1.1 Sottufficiale di professione specialista (sgt) sic mil

8.1.2 Sottufficiale di professione specialista (sgt) PM e PM ter

8.1.3 Sottufficiale di professione specialista (sgt) KAMIBES (livello gr) e istr a favore FOA (livello gr)

8.1.4 Sottufficiale di professione specialista (sgt) infra

8.1.5 Sottufficiale di professione specialista (sgt) dist espl Es

8.1.6 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) PM

8.1.7 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) dist espl Es

8.2 Sottufficiali superiori di professione specialisti

8.2.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) dist espl Es

8.2.2 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) PM, PM ter e SSPM

8.2.3 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) infra

8.2.4 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) KAMIBES e istr a favore FOA (livello gr)

8.2.5 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) dist espl Es

8.2.6 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) PM, PM ter e SSPM

8.2.7 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) infra

8.2.8 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) istr a favore FOA (livello sez)

8.2.9 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) suff KAMIBES (livello

sez)

8.2.10 Sottufficiale di professione specialista (aiut SM) PM, PM ter, SSPM,

coll spec ELZ, capo impg op sic PM, coll rete radio e coll Polycom

8.3 Sottufficiali di professione

8.3.1 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E1 (aiut suff) 8.3.2 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E2 (aiut suff)

8.3.3 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E3 (aiut SM)

8.3.4 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E4 (aiut magg) 8.3.5 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E5 (aiut capo)

Obbligo di prestare servizio militare RU 2003

9 Istruzione degli ufficiali di professione specialisti e degli ufficiali di

professione

9.1 Ufficiali di professione specialisti

9.1.1 Funzione d’ufficiale di professione specialista (uff spec) PM

9.1.2 Funzione d’ufficiale di professione specialista (ten) uff PM e uff PM ter

9.1.3 Funzione d’ufficiale di professione specialista (ten) infra e KAMIBES

9.1.4 Funzione d’ufficiale di professione specialista (ten) dist espl Es

9.1.5 Funzione d’ufficiale di professione specialista (Iten) uff PM, uff PM ter,

uff infra e uff KAMIBES

9.1.6 Funzione d’ufficiale di professione specialista (Iten) dist espl Es

9.1.7 Funzioni d’ufficiale di professione specialista (cap/magg) uff sic mil, uff PM ter, cdt dist spec PM, sost cdt SSPM, op sic PM, capo pol criminale PM, capo intervento S spec PM 9.1.8 Funzioni d’ufficiale di professione specialista (cap), (cap/magg) e (magg/ten col) KAMIBES nonché (magg) coll spec opzioni istr, coll spec SM incaricati delle prove, capo S trm + TI, cdt SM cond 9.1.9 Funzione d’ufficiale di professione specialista (magg/ten col) e (ten col/col)

9.2 Ufficiali di professione

9.2.1 Funzioni d’ufficiale di professione del personale aeronavigante delle Forze aeree

9.2.2 Funzioni d’ufficiale di professione del gruppo d’impiego E1 (cap)

9.2.3 Funzioni d’ufficiale di professione del gruppo d’impiego E2 (magg) o

(magg SMG)

9.2.4 Funzioni d’ufficiale del gruppo d’impiego E3 (ten col) o (col SMG)

9.2.5 Funzioni d’ufficiale del gruppo d’impiego E4 (col) o (col SMG)

9.2.6 Funzioni d’ufficiale del gruppo d’impiego E5 (col) o (col SMG)

10 Istruzione dei militari a contratto temporaneo

10.1 Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm)

10.2 Sottufficiale a contratto temporaneo (fur)

10.3 Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm capo)

10.4 Ufficiale a contratto temporaneo (cap)

II. Servizi di perfezionamento della truppa (SPT); senza ric/CQ/CR/SSI e S speciali

1 Corsi per specialisti (C specialisti) delle Armi/dei servizi ausiliari

C specialisti delle Armi

1.1 C specialisti fant

1.1.2 C specialisti uff alp

1.2 C specialisti delle truppe blindate

1.3 C specialisti dell’artiglieria

1.4 C specialisti delle truppe d’aviazione

1.4.1 C specialisti caposez picchetto incidenti

Obbligo di prestare servizio militare RU 2003

1.4.2 C specialisti uff prot O

1.4.3 C specialisti uff servizio informazioni

1.4.4 C specialisti SEM

1.4.5 C specialisti ris

1.4.6 C specialisti impg aerod

1.4.7 C specialisti supp aerod

1.4.8 C specialisti log aerod

1.4.9 C specialisti sic aerod

1.4.10 C specialisti uff coord DCA

1.4.11 C specialisti sport

1.4.12 C specialisti FLORAKO

1.4.13 C specialisti aiuto cond FA

1.5 C specialisti delle truppe DCA

1.6 C specialisti delle truppe del genio

1.7 C specialisti delle truppe d’aiuto alla condotta

1.7.1 C specialisti per sdt O

1.7.2 C specialisti per suff O

1.7.3 C specialisti per uff O

1.8 C specialisti delle truppe di trasmissione

1.8.1 C specialisti gr pianif radio

1.8.2 C specialisti corso base gr pianif radio

1.8.3 C specialisti infm

1.8.4 C specialisti STIM

1.9 C specialisti delle truppe di salvataggio

1.9.1 C specialisti prep atzo salv WELAB

1.9.2 C specialisti prot delle vie respiratorie

1.9.3 C specialisti tecn brillamento trp salv

1.10 C specialisti delle truppe della logistica, rif/sgom

1.11 C specialisti delle truppe della logistica, man

1.11.1 C specialisti per suff man

1.11.2 C specialisti per uff man

1.11.3 C specialisti per suff tecn man

1.11.4 C specialisti per arti trp

1.12 C specialisti delle truppe della logistica, infra

1.12.1 C specialisti per sdt infra

1.12.2 C specialisti per suff infra

1.12.3 C specialisti per uff infra

1.13 C specialisti delle truppe della logistica, circol e trsp

1.14 C specialisti delle truppe della logistica, cen comp S vet e animali Es

1.14.1 C specialisti S vet

1.14.2 C specialisti cond cani

1.15 C specialisti delle truppe sanitarie

1.15.1 C specialisti san U

1.16 C specialisti delle truppe della sicurezza militare

1.17 C specialisti delle truppe di difesa ABC

Obbligo di prestare servizio militare RU 2003

C specialisti dei servizi ausiliari e di organi incaricati dell’amministrazione

1.18 C specialisti uff SMG (Cfo SMG refresher)

1.19 C specialisti del Servizio informazioni militare

1.20 C specialisti della giustizia militare

1.20.1 C specialisti per segretari di tribunale

1.20.2 C specialisti per giudici istruttori

1.20.3 C specialisti per uditori

1.20.4 C specialisti di scienze forensi per GI

1.21 C specialisti dell’assistenza spirituale dell’esercito

1.22 C specialisti SMCOEs J med

1.22.1 C specialisti per med mil I

1.22.2 C specialisti per med mil II

1.22.3 C specialisti, LOAC/DICA

1.23 C specialisti del Servizio dell’informazione alla truppa

1.24 C specialisti in materia di convenzioni e diritto

1.25 C specialisti della posta da campo

2 Corsi d’allenamento (C allen)/corsi d’addestramento (C addestr)

2.1 C allen

2.1.1 C allen ELTAM

2.1.2 C allen cond CAT

2.1.3 C allen prot vie respiratorie

2.1.4 C allen tecn brillamento trp salv

2.1.5 C allen per uff

2.1.6 C allen per uff ris

2.1.7 C allen per espl par

2.1.8 C allen sqg TA / sqg av / sq ric tel

2.2 C addestr

3 Corsi d’introduzione (CI)

CI delle Armi

3.1 CI della fanteria

3.1.1 CI per guide alp mil

3.2 CI delle truppe blindate

3.3 CI dell’artiglieria

3.4 CI delle truppe d’aviazione

3.4.1 CI FOA av

3.4.2 CI FOA aiuto cond FA

3.5 CI delle truppe DCA

3.6 CI delle truppe del genio

3.7 CI delle truppe d’aiuto alla condotta

3.7.1 CI aiuto cond

3.7.2 CI uff cript

3.8 CI delle truppe di trasmissione

3.8.1 CI caposez trm

3.8.2 CI capogr trm

Obbligo di prestare servizio militare RU 2003

3.8.3 CI infm

3.9 CI delle truppe di salvataggio

3.10 CI delle truppe della logistica, rif/sgom

3.11 CI delle truppe della logistica, man

3.11.1 CI uff man

3.12 CI delle truppe della logistica, infra

3.13 CI delle truppe della logistica, circol e trsp

3.13.1 CI per uff ferr

3.14 CI delle truppe della logistica, cen comp S vet e animali Es

3.14.1 CI cond cani

3.15 CI delle truppe sanitarie

3.16 CI delle truppe della sicurezza militare

3.17 CI delle truppe di difesa ABC

CI dei servizi ausiliari e di organi incaricati dell’amministrazione 3.18 CI S SMG 3.19 CI SIM 3.20 CI GM

3.20.1 CI per membri dello SM e uscieri dei tribunali

3.21 CI dell’assistenza spirituale dell’esercito

3.22 CI del Servizio dell’informazione alla truppa

3.23 CI per medici assistenti

3.24 CI suff P campo

4 Altri SPT

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

Osservazioni fondamentali: * = servizio d’istruzione da compiere obbligatoriamente prima di assumere una funzione secondo l’articolo 49. ** = aiuti cdo con grado singolo che non devono compiere alcun Cfo SM, Cfo cond o servizio d’istruzione speciale possono essere promossi al più presto dopo 4 anni di grado (analogamente alle promozioni in caso di grado multiplo). org istr = organizzazione delle Forze terrestri / delle Forze aeree (per es. formazioni d’addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi e centri di competenza) responsabile dell’istruzione che ogni anno, d’intesa con lo SMCOEs J1, emana istruzioni concernenti i partecipanti/gli aspiranti, nonché le chiamate e gli annunci. giorni = numero di giorni di servizio d’istruzione secondo l’affisso di chiamata in servizio militare. In caso di frazionamento del servizio d’istruzione, dal numero di giorni di servizio d’istruzione è dedotto il numero di giorni dei fine settimana non computabili. I congedi generali più lunghi (ossia senza congedi per il fine settimana) non sono considerati. Quando più servizi d’istruzione di base sono prestati in un unico periodo, senza interruzioni, ad essi si aggiungono i giorni del congedo per il fine settimana tra due servizi d’istruzione di base. Formazioni senza possibilità di promozione Nelle formazioni seguenti non possono avvenire promozioni: – istr e supp, dist eser Patrouille des Glaciers – istr e supp, dist eser Swiss Raid Commando – istr e supp, dist eser Swiss Air Force Competition

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

1 Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali

1.1 Scuola reclute

– SR 145 – recl org istr Eccezio- ni:

124 – recl – reclute delle truppe del genio (senza espl, org istr

espl/cond, sdt scagl cdo, sdt scagl cdo/cond, zap carr, zap carr/cond c arm posaponti, zap carr/cond c arm gran, zap carr/cond c arm smin, sdt sic, sdt sic/cond) – reclute delle truppe di salvataggio – reclute delle truppe di difesa ABC – recl trp log: contabile trp, cuoco trp, sdt rif e sdt rif/cond C1 a seconda della FOA = 18 o 21 setti- mane; tutte le funz circol e trsp (circol, trsp, sic, info, trm) nonché diagn (RITM/sist infm e espl radio) = 21 settimane – truppe sanitarie

173 – gran, gran san U, gran/cond

89 – auto istr e supp; 35 giorni per completare la SR

– personale specializzato sdt spec lingue; 56 giorni per completare la SR nell’istr specialistica di spec lingue

68 – sdt che vengono istruiti come suff circol, uff

circol, suff trsp o uff trsp – sdt eser san (sdt san); 56 giorni per completare la SR

54 – sdt eser/cond C1; 70 giorni per completare la SR

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

47 – militari che assolvono la SR per sportivi di punta;

77 giorni per completare la SR

– soldati d’esercizio (sdt eser, ord uff, cuoco trp e sdt rif); 77 giorni per completare la SR – sdt che vengono istruiti come suff o uff

40 – sdt della man, infr e dif ABC che vengono istruiti

come suff o uff

1.2 Corsi speciali

– C spec specialisti mont 19 – sdt, sgt, suff sup e ten al posto del 1° CR cen comp S alp Es – C spec mans 19 – sdt e app al posto del 1° CR cen comp S vet e animali Es – C spec per cuochi di truppa 05 – sdt durante la SR FOA log – C spec per contabili della truppa 12 – sdt durante la SR FOA log – C spec per conducenti di carrelli 05 – sdt durante la SR FOA log elevatori – C spec manutenzione max. 19 – sdt, sgt e ten (funz spec) soltanto per militari che non hanno assolto questo FOA log – suff tecn man (spec sist B) C spec come parte della loro istruzione di base – C spec san U – recl, sdt, app durante la SR FOA log – C spec av 12 – sdt, app e sgt soltanto per militari che non hanno assolto questo FOA av C spec come parte della loro istruzione di base

1.3 Istruzione dei caporali (suff specializzati/specialisti e suff P campo)

– SR 47 – recl org istr – SSU 33 – sdt org istr – CQ e S pratico 61 (40) – cpl (cpl con SR di 18 settimane) org istr – SR 47 – recl org istr

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

– SSU 33 – sdt org istr

1.3.1 Istruzione dei caporali (suff ABC)

– SR 40 – recl FOA log – SSU parte 1 19 – sdt FOA log – SSU parte 2 26 – sdt cen comp ABC – S pratico 54 (33) – cpl (cpl con SR di 18 settimane) org istr

1.4 Istruzione dei sergenti (capigruppo)

– SR 47 (61) – recl (recl granatieri con SR di 25 settimane) org istr – S asp 68 – sdt org istr – SSU 26 – app capo org istr – CQ e pratica 47 – app capo org istr – S pratico 54 (33) – sgt (capigruppo con SR di 18 settimane) org istr

68 sgt granatieri con SR di 25 settimane

1.4.1 Istruzione dei sergenti (capicucina)

– SR 47 – recl org istr – Corso di formazione per capicuci- 47 – sdt FOA log na – CQ e pratica 96 – app capo org istr – S pratico 54 (33) – sgt (capigruppo con SR di 18 settimane) org istr 1.4.2 Istruzione dei sergenti (capigruppo della circolazione, capigruppo dei trasporti) – SR 68 – recl FOA log – SSU parte 1 40 – sdt FOA log – SSU parte 2 con pratica 89 – app capo FOA log – S pratico 54 – sgt org istr

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

1.4.3 Istruzione dei sergenti (capigruppo della manutenzione)

– SR 40 – recl FOA log – S asp 61 – sdt FOA log – Pratica 96 – app capo FOA log – S pratico 54 (33) – sgt (capigruppo con SR di 18 settimane) FOA log

1.4.4 Istruzione dei sergenti (capigruppo della difesa ABC)

– SR 40 – recl FOA log – S asp 61 – sdt FOA log – Pratica 1 47 – app capo FOA log – Pratica 2 47 – app capo cen comp ABC – S pratico 33 – sgt cen comp ABC

1.4.5 Istruzione dei sergenti (maniscalchi)

– SR 124 – recl org istr – S asp 68 – sdt org istr – Pratica 82 – app cap org istr – S pratico 33 – sgt org istr

1.4.6 Istruzione dei sergenti (capigruppo degli esploratori paracadutisti)

– SR parte 1 33 – recl FOA av – SR parte 2 40 – sdt FOA av – S asp 68 – sdt FOA av – SSU 26 – app capo FOA av – Pratica 40 – app capo FOA av – S pratico 82 – sgt FOA av

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

1.5 Istruzione dei sergenti capi (sostituti capisezione, responsabili delle cucine e responsabili dei tamburini) – Istr dei sostituti capisezione e dei 12 – sgt può essere assolta in parti GU / org istr responsabili dei tamburini – Cfo responsabili delle cucine 12 – sgt FOA log Ulteriori condizioni: cdt U almeno 2 CR come sgt

2 Istruzione dei sottufficiali superiori

2.1 Istruzione dei sergenti maggiori (suff sist e capi off man)

– Cfo tecn suff tecn 26 – sgt – S pratico 54 – sgtm Altro S pratico: 27 giorni org istr sgtm trm/sist aiuto cond Senza S pratico: – sgtm della FOA av – sgtm della man Ulteriori condizioni: almeno 2 CR come sgt

2.1.1 Istruzione dei sergenti maggiori (sgtm tecn aiuto cond FA)

– SR 47 – recl FOA aiuto cond FA – SSU 68 – sdt – Cfo tecn suff tecn spec sist 26 – app capo – CQ e pratica 47 – sgt – S pratico 54 – sgtm

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

2.1.2 Istruzione dei sergenti maggiori (suff tecn man, spec sist B)

– SR 145 – recl FOA log – SSU ABC 19 – sdt/app – Cfo tecn suff tecn man 26 – sgt – S pratico 54 – sgtm org istr

2.1.3 Istruzione dei sergenti maggiori (suff PCT)

– SR 47 – recl FOA log – S asp 68 – sdt – S asp uff 33 – sgt – CQ e pratica 47 – sgtm – S pratico 54 – sgtm org istr

2.1.4 Istruzione dei sergenti maggiori (sgtm tecn delle trp G)

– Cfo tecn A trp G 12 – sgt FOA G/salv – S pratico 19 – sgtm Ulteriori condizioni: almeno 2 CR come sgt

2.1.5 Istruzione dei sergenti maggiori (sergenti maggiori maniscalchi)

– Cfo tecn per sgtm mans 26 – sgt mans org istr – Pratica 21 – Servizio pratico 33 Ulteriori condizioni: cdt U almeno 2 CR come sgt mans

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

2.1.6 Istruzione dei sergenti maggiori (sottufficiale P campo pz armi)

– Cfo tecn per suff P campo pz armi 19 – cpl (suff P campo), sgt secondo decisione del capo P campo Es capo P campo Es – S pratico 33 – sgtm

2.2 Istruzione dei furieri (furieri d’unità)

– SR 47 (61) – recl (recl granatieri con SR di 25 settimane) org istr – Cfo fur 96 – sdt FOA log – CQ e pratica 54 – sgt org istr – S pratico 54 (33) – fur (fur con SR di 18 settimane) org istr

68 fur con SR granatieri di 25 settimane

2.3 Istruzione dei sergenti maggiori capi (sergenti maggiori d’unità)

– SR 47 – recl org istr – Cfo sgtm 96 – sdt FOA log – CQ e pratica 54 – sgt org istr – S pratico 54 (33) – sgtm capo (sgtm U con SR di 18 settimane) org istr

68 sgtm U con SR granatieri di 25 settimane

2.4 Istruzione degli aiutanti sottufficiali (capisezione della logistica)

– Cfo per caposez log 26 – sgt, sgtm, fur o sgtm capo FOA log – S pratico 26 org istr Ulteriori condizioni: cdt U almeno 3 CR come sgt, sgtm, fur o sgtm capo 2.4.1 Istruzione degli aiutanti sottufficiali (capisezione del picchetto incidenti) – Cfo caposez picchetto incidenti 40* – sgt e sgtm della sez O FOA av – S pratico 54 FOA av Ulteriori condizioni: cdt U almeno 2 CR come sgt / sgtm

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

2.5 Istruzione degli aiutanti di stato maggiore (aiuti di comando del livello di bat/gr/sq) – Cfo tecn per aiut SM 19* – sgtm capo org istr – Cfo SM I 38 è svolto in 2 parti cdo ISQ – S pratico 26 org istr Senza S pratico: aiut SM trp san Ulteriori condizioni: cdt U almeno 4 CR come sgtm capo 2.6 Istruzione degli aiutanti maggiori (aiuti di comando del livello di br/FOA, cdo aerod) e degli aiutanti capi (aiuti di comando del livello di reg ter/SM impg) – Cfo SM II 31 – aiut SM è svolto in 2 parti cdo ISQ Ulteriori condizioni: – Cfo tecn A e/o B (per suff sup in 19 Cfo tecn uff info / aiut / log ecc. a seconda cdo ISQ / org SM GU o in SM colg ter cant) ciascuno della cellula istr 3 Istruzione degli ufficiali subalterni, dei piloti e degli ufficiali operatori di bordo (cap)

3.1 Istruzione dei tenenti (capisezione e quartiermastri)

– SR 47 (61) – recl (recl granatieri con SR di 25 settimane) org istr – S asp 68 – sdt org istr – S asp uff 33 – app capo org istr – Cfo uff 26 – app capo cdo ISQ – SU con pratica 103 – sgt capo org istr – S pratico compreso CQ 61 (40) – ten (caposez con SR di 18 settimane) org istr frazionato per uff info av e uff info ric tel MES

89 caposez gran con SR di 25 settimane

– Cfo SM I / 2a parte 19 – ten quartiermastro entro 2 anni dalla promozione a tenente cdo ISQ

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

3.1.1 Istruzione dei tenenti (capisezione della circolazione, capisezione dei trasporti, ufficiali sanitari e ufficiali d’ospedale) – SR 68 – recl FOA log – S asp uff 40 – app capo FOA log – SU parte 1 54 (47) – app capo (inizio 1a SR) FOA log – Cfo uff 26 – app capo cdo ISQ – SU parte 2 con pratica 117 – sgt capo (inizio 1a SR) FOA log (124) – S pratico compreso CQ 61 – ten org istr 3.1.2 Istruzione dei tenenti (uff man, uff infra, uff prot O, uff sic O, uff tecn O e uff dif ABC) – SR 40 – recl FOA log – S asp 61 – sdt – S asp uff 47 – app cap – Cfo uff 26 – app capo cdo ISQ – SU con pratica 103 – sgt capo FOA log – S pratico compreso CQ 61 (40) – ten (caposez con SR di 18 settimane) FOA log / cen comp ABC

3.1.3 Istruzione dei tenenti (medici, dentisti e farmacisti)

– SR 47 – recl FOA log – S asp 40 – sdt FOA log – CQ med 1 54 – app capo dopo il secondo anno propedeutico o il pertinente FOA log esame e al più tardi prima di aver superato l’esame federale – CQ med 2 54 – sgt a partire dal quarto anno di studi dopo aver superato FOA log i pertinenti esami, comunque al più tardi nell’anno dopo aver superato l’esame federale

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

– S pratico 82 (166) – ten (dent, istruzione di chirurgo mascellare) SMCOEs J condizione per med e dent: diploma professionale med/SAMK federale – Pratica 89 – ten facoltativa, computata sul totale obbligatorio di SMCOEs J giorni di servizio d’istruzione; può essere svolta med/SAMK prima o dopo il S pratico condizione per med e dent: diploma professionale federale

3.1.4 Istruzione dei tenenti (veterinari)

– SR 89 – recl org istr – S asp uff per vet 54 – sdt org istr – SU per vet 54 – app capo org istr – Pratica 70 – sgt capo org istr – S pratico 33 – ten dopo aver concluso gli studi; può essere prestato in org istr più parti

3.1.5 Istruzione dei tenenti (capisezione degli esploratori paracadutisti)

– SR parte 1 33 – recl FOA av – SR parte 2 40 – sdt FOA av – S asp 68 – sdt FOA av – S asp uff 33 – app capo FOA av – Cfo uff 26 – app capo cdo ISQ – SU con pratica 103 – sgt capo FOA av – CQ e S pratico 96 – ten FOA av

3.1.6 Istruzione dei tenenti (uff Tc)

– S asp uff 26 – militari con gradi di truppa o org istr – sottufficiali

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

– Cfo uff 26 – app capo o org istr – suff – Istr specialistica Tc 5 – ten org istr Osservazione: l’istruzione può avvenire soltanto dopo almeno 3 CR come militare con gradi di truppa o sottufficiale.

3.1.7 Istruzione dei tenenti (uff spec lingue)

– SR 47 – recl org istr – S asp 68 – sdt org istr – S asp uff 33 – app capo org istr – Cfo uff 26 – app capo cdo ISQ – SU 75 – sgt capo org istr – Istruzione specialistica di spec 89 – ten compreso Cfo tecn A uff info org istr / lingue cdo ISQ

3.2 Istruzione dei primotenenti

La promozione avviene dopo l’assolvimento dell’intera istruzione di tenente (compreso il servizio pratico) e 2 CR come tenente o dopo 4 anni SMCOEs con il grado di tenente. La promozione a quartiermastro (Iten) avviene dopo aver assolto il Cfo SM I / 2a parte o dopo 4 anni con il grado di tenente. È fatto salvo il differimento della promozione a causa di una situazione personale non ordinata.

3.3 Istruzione dei piloti e degli ufficiali operatori di bordo (cap)

– Cfo cond I 26 – pil Cdo ISQ/ – uff operatori di bordo FOA av – S pratico 26 FOA av – Cfo tecn per operatori di bordo secondo il capo dell’istruzione delle Forze aeree.

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4 Istruzione dei comandanti (compresi sost cdt e capi impiego / uff radar) e degli alti ufficiali superiori

4.1 Cdt U (cap) e (cap/magg); com SSPM e com DPCF (cap/magg)

– Cfo cond I 26* – aiut suff (caposez log) cdo ISQ – Cfo tecn I (compreso Cfo cond I 26 – uff sub FOA) Altri Cfo tecn: org istr – aiuto cdo cap/magg – cdt U cap per funz (cap/magg) – Cfo tecn I fant per cdt cp log 19 giorni FOA fant – Cfo tecn FOA cdt trm/aiut 19 giorni FOA trm / cond cdt 1 aiut cond – Cfo tecn CGE cdt e aiuto cdo 19 giorni FOA trm /

1 aiut cond

– Cfo tecn trm/aiut cond cdt cp 5 giorni FOA trm / SM aiut cond – Cfo tecn cdt cp tm QG 12 giorni FOA trm / aiut cond – Cfo tecn cdt cp trsp QG 12 giorni FOA log Cfo tecn cdt cp eser QG 12 giorni FOA log – Cfo tecn I man cdt cp man 5 giorni FOA log mob – Cfo tecn I circol e trsp 19 giorni FOA log – Cfo tecn I cdt cp eser infra 5 giorni FOA sic mil – Cfo tecn I cdt cp log (fant, bl e 5 giorni FOA log art) – Cfo tecn I animali dell’esercito 12 giorni FOA log – Cfo tecn rif/sgom 12 giorni FOA log – cdt cp zap carr (parte del 2 x 12 giorni FOA G/salv Cfo tecn I trp G e parte del Cfo tecn I trp bl) – Cfo tecn I trp G 2x12 giorni FOA G/salv

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– Cfo tecn I bl (senza cdt cp lm 12 giorni FOA bl bl) – Cfo tecn aiuto cond FA 12 giorni FOA aiuto cond FA Cdt cp log della fant, delle trp bl e delle trp art prestano 5 di questi giorni nel Cfo tecn I log Senza Cfo tecn: – cdt cp infra – cdt trp sa com DPCF e com SSPM – ex aiuto cdo circol e trsp del livello di C trp, per l’avanzamento a cdt cp SM circol e trsp, cdt cp circol o cdt cp trsp – S pratico compreso CQ 61 Senza S pratico: – aiuto cdo magg – com SSPM e com DPCF Altro S pratico: – cdt cp infra 26 giorni FOA log – uff radar 26 giorni FOA DCA – S pratico compreso CQ 40 per aspiranti con SR di 18 settimane org istr L’avanzamento a cdt U può aver luogo soltanto dopo il 3° CR come uff sub o dopo il 4° CR come aiut suff (caposez log). Comandanti la cui funzione prevede il doppio grado di cap/magg: promozione al grado di magg dopo 4 anni come cap.

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4.2 Cdt sqg (magg)

– Cfo cond II 38* – piloti/uff operatori di bordo cap è svolto in 2 parti cdo ISQ – S pratico 26 – cdt cp ricognitori telecomandati FOA av – uff operatori di ricognitori teleco- mandati cap

4.3 Sost cdt bat/gr (magg) e capi impiego/uff radar (cap/magg)

– Cfo cond II 38* – aiuto cdo cap/magg (ex cdt U) è svolto in 2 parti cdo ISQ – Cfo tecn II 12 – cdt U cap Altri Cfo tecn: org istr – cdt U cap/magg – Cfo tecn CGE cdt e aiuto cdo 19 giorni FOA trm / aiut cond – Cfo tecn cdt e sost cdt trp san 5 giorni FOA log Senza Cfo tecn: – capo impg bat infra – sost cdt FOA aiuto cond FA – S pratico (come cdt bat/gr) com- 26 org istr preso CQ Senza S pratico: – sost cdt (SM milizia) cen comp S vet e animali Es – capo impg bat infra

4.4 Sost cdt sq (magg)

– Cfo cond II 38* – cdt U cap/magg è svolto in 2 parti cdo ISQ – Cfo tecn II 12 – aiuto cdo cap/magg (ex cdt U) FOA av – pilota/uff operatore di bordo cap – cdt sqg magg – cdt cp ricognitori telecomandati cap

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4.5 Cdt bat/gr (ten col)

– Cfo cond II 38* – aiuto cdo cap fino ten col (ex cdt è svolto in 2 parti cdo ISQ – Cfo tecn II 12 U) org istr – sost cdt magg/ten col Senza Cfo tecn: – cdt U cap/magg – cdt bat infra – cdt DPCF e cdt SSPM – ex aiuto cdo settore circol e trsp degli SM GU – cdt FOA aiuto cond FA Altro Cfo tecn: – cdt trp san 5 giorni FOA log – S pratico 26 Senza S pratico: – cdt bat infra – cdt DPCF e cdt SSPM – cdt (SM milizia) cen comp S vet e animali Es Almeno 2 anni come sost cdt o capo impg risp. uff radar (senza uff SMG)

4.6 Cdt sq (ten col)

– Cfo cond II 38* – sost cdt magg è svolto in 2 parti cdo ISQ – S pratico 26 – cdt sqg magg FOA av Almeno 2 anni come sost cdt o sost cdt sq (senza uff SMG) Cfo cond/Cfo SM **: secondo la provenienza o la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un Cfo SM oppure un Cfo cond, un Cfo tecn oppure un servizio d’istruzione speciale.

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4.7 Capo fraz SMEs e capo SM specializzato (ten col o col)

– aiuto cdo magg fino a col SMCOEs – sost cdt magg fino a col – cdt ten col/col

4.8 Sost cdt cdo aerod (ten col)

– S pratico 19 – sost cdt sq magg FOA av – cdt sq o gr ten col – almeno 3 CR come sost cd sq, cdt sq, cdt gr supp, cdt gr log

4.9 Cdt cdo aerod (col)

– S pratico 19 – sost cdt cdo aerod ten col FOA av – cdt sq ten col – almeno 2 CR come sost cdt cdo aerod o 3 CR come cdt sq

4.10 Cdt raggruppamento di combattimento nella FOA DCA (col)

– Cfo tecn B DCA 5 – cdt gr ten col FOA DCA – S pratico 26 – aiuto cdo ten col / col (ex cdt C trp)

4.11 Sost cdt GU (col)

Secondo – aiuto cdo ten col / col (ex cdt C trp) Cdo ISQ istru- – sost cdt ten col zioni speciali – cdt ten col/col

4.12 Capo SM colg ter cant (col)

– Cfo cond II 38 – aiuto cdo ten col / col (ex cdt C trp) Cdo ISQ – Cfo tecn uff S ter 5 – sost cdt ten col – cdt ten col / col

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4.13 Alti uff sup (br, div o cdt C)

– C cond III Secondo – aiuto cdo ten col/col (ex cdt C trp Cdo ISQ istru- per l’avanzamento fino a cdt GU) zioni – sost cdt ten col/col speciali – cdt ten col/col La promozione al grado di comandante di corpo è possibile soltanto per i brigadieri e i divisionari.

5 Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale (applicabile per tutte le funzioni secondo le tabelle degli effettivi regolamentari)

5.1 Istruzione di base degli uff SMG (magg SMG e ten col SMG)

– Cfo SMG I 26 – pilota/uff operatore di bordo cap cdo ISQ – Cfo SMG II 26 – sost cdt magg – Cfo SMG III 26 – cdt cap/magg/ten col – Cfo cond II/1a parte compiuta – Condotta di un cdo d’unità durante almeno 3 CR; piloti/uff operatori di bordo: 3 anni di grado come cap. – La promozione al grado di magg SMG ha luogo dopo avere compiuto il Cfo SMG II. – La promozione al grado di ten col SMG ha luogo dopo avere compiuto il Cfo SMG III.

5.2 Avanzamento degli uff SMG a cdt bat/gr/sq (ten col SMG)

– Cfo tecn II 12 – magg SMG / ten col SMG Senza Cfo tecn: secondo il numero 4.5 org istr – Cfo cond II/1a parte 26 * cdo ISQ – S pratico 26 Senza S pratico: secondo il numero 4.5 org istr – L’istruzione di cdt bat/gr dovrebbe essere assolta, di regola, prima dell’istruzione di base di uff SMG. – La promozione al grado di ten col SMG può avvenire soltanto dopo aver concluso con successo l’istruzione di base di uff SMG (Cfo SMG III).

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5.3 Avanzamento degli uff SMG a SCSM, CSM e sost cdt GU nonché ad altre funzioni dei gradi di ten col SMG e col SMG – Cfo SMG III 26 – magg SMG / (ten col SMG) Istruzione di base conclusa segnatamente per gli ex cdo ISQ cdt C trp – Cfo SMG IV 19 – ten col SMG / (col SMG) per promozione al grado di col SMG o mutazione a sost cdt cdo aerod o SCSM – Cfo SMG V 19 – (ten col SMG) / per CSM, cdt cdo aerod e sost cdt GU col SMG (ex cdt C trp) – In occasione dell’assunzione di una funzione accessibile a tutti gli aiuto cdo (anche a non uff SMG), il cdt GU decide in merito all’assolvimento del pertinente Cfo tecn; è eccettuato l’assolvimento obbligatorio del Cfo tecn B art per i capi art delle GU. – I cdt aerod e i sost compiono un S pratico di 19 giorni secondo la FOA av. – La promozione a CSM (col SMG) è possibile soltanto dal grado di ten col SMG. – Soltanto gli ex SCSM che hanno assolto il Cfo SMG V possono essere incorporati come CSM.

6 Istruzione degli aiuti di comando

6.1 Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap/magg) o (magg/ten col)

– Cfo tecn A 19 – aiut suff (caposez log) Altri Cfo tecn: org istr / – uff sub cdo ISQ – aiuto cdo cap/magg – Cfo tecn trm (anche per uff 12 giorni FOA trm / Tc, uff CGE e uff trm DCA) aiut cond – sost cdt magg – Cfo tecn A log, man (per uff 5 giorni FOA log – cdt U cap/magg man, uff prot O, uff sic O, uff tecn O) – Cfo tecn A trp difesa ABC 19 giorni FOA log – Cfo tecn A artiglieria 12 giorni FOA art (di cui gli uff trm compiono 2 giorni presso la FOA trm/aiuto cond)

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– Cfo tecn A trp G 12 giorni FOA G/salv – Cfo tecn A log, rif/sgom 12 giorni FOA log – Cfo tecn A log, trp san 5 giorni FOA log – Cfo tecn A log, capo FGG 4 5 giorni FOA log (S4) – Cfo tecn B uff trm 5 giorni FOA trm / (per uff trm e funz spec con aiut cond impg nel S trm) – Cfo tecn B uff trm 2 giorni FOA trm / (per uff Tc e uff trm art) aiut cond – Cfo tecn A DCA (uff DCA, 5 giorni FOA DCA uff mis e uff trm DCA) – Cfo tecn A uff alp 12 giorni cen comp S alp Es – Cfo tecn A uff prontezza 5 giorni cdo ISQ – Cfo tecn A uff S ter 5 giorni cdo ISQ Senza Cfo tecn: – Qm – uff cen comp S vet e animali Es (uff vet e uff tr) – ex cdt cp SM circol e trsp, cp circol o trsp, sost cdt bat circol e trsp, capo impg bat circol e trsp – uff alp, sempre che abbia assolto l’istruzione come caposez spec mont – uff PM (sempre che siano ex cdt U) – uff FA (esclusi aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo capo istr FA – capo dist spec lingue

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I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

– Cfo SM I 38* – è svolto in 2 parti cdo ISQ – gli ex cdt U (cap o magg) che hanno compiuto il Cfo cond I assolvono soltanto la 1a parte del Cfo SM I di 19 giorni – i Qm assolvono soltanto la 2a parte del Cfo SM I di 19 giorni – i capi dist spec lingue compiono il Cfo cond I di 26 giorni Senza Cfo SM: – uff che hanno compiuto il Cfo cond II o il Cfo SM II – uff Tc – S pratico 26 Altro S pratico: org istr – capo dist spec lingue 12 giorni Senza S pratico: – uff S ter – Qm – uff cen comp S vet e animali Es (vet e uff tr) – uff prot O e uff sic O dei bat QG – uff man, uff infra (uff man/infra dei gr trm/bat aiuto cond devono compiere il S prat) – uff PM (sempre che siano ex cdt U) – uff SIT – uff Tc – uff FA (esclusi aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo capo istr FA – uff musica

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– L’avanzamento può aver luogo soltanto dopo il 3° CR come uff sub o dopo il 4° CR come aiut suff (caposez log). – Per quanto riguarda gli aiuto cdo che hanno già assolto il Cfo tecn A a livello di C trp, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un Cfo tecn B. – Possono essere proposti per l’avanzamento a capo FGG 4 (S4) soltanto aiuto cdo provenienti dall’FGG 4. – La promozione al grado di cap Qm avviene al più presto dopo 3 anni di grado come Iten (sempre che abbia assolto la 2a parte del Cfo SM I). – Aiuto cdo con doppio grado secondo le tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferiore. 6.2 Aiuti di comando delle GU (compresi stati maggiori colg ter), quartiere generale dell’esercito, centri di competenza e formazioni d’istruzione e di supporto (cap/magg) – C tecn A 19 – aiut suff (caposez log) org istr / uff sub cdo ISQ – aiuto cdo cap/magg Altro Cfo tecn: – sost cdt magg – Cfo tecn B aiut per 2° aiut 5 giorni cdo ISQ – cdt U cap/magg – Cfo tecn uff prontezza 5 giorni cdo ISQ – Cfo tecn uff S ter 5 giorni Cdo ISQ – Cfo tecn II trm/aiuto cond 12 giorni FOA trm/aiuto cond – Cfo tecn A trp G 12 giorni FOA G/salv – Cfo tecn A log rif/sgom 12 giorni FOA log – Cfo A log, trp san 5 giorni FOA log – Cfo tecn B art 19 giorni FOA art (di cui gli uff trm assolvono 2 giorni presso la FOA trm/aiuto cond) – Cfo tecn B uff info (supple- 19 giorni cdo ISQ mentare) per uff info della cen info – Cfo tecn A uff sic mil 12 giorni FOA log

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Senza Cfo tecn: – Qm – uff tr, vet – aiuto cdo QG con funz specifica di SM – uff FA (esclusi aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo capo istr FA – uff S Tc e uff Tc – uff conv e diritto – uff sport – Cfo SM I 38* – è svolto in 2 parti cdo ISQ – gli ex cdt U (cap o magg) che hanno compiuto il Cfo cond I assolvono soltanto la 1a parte del Cfo SM I di 19 giorni Senza Cfo SM: – uff che hanno compiuto il Cfo cond II o il Cfo SM II – S pratico 26 Senza S pratico: org istr – uff che hanno già assolto un S pratico a livello di C trp – 2° aiut GU – uff S ter – Qm – uff cen comp S vet e animali Es (vet e uff tr) – uff trp san – uff SIT – uff sic mil

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– uff Tc – aiuto cdo QG con funz specifica di SM – uff FA (esclusi aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo capo istr FA – uff musica – uff sport – L’avanzamento può aver luogo soltanto dopo il 3° CR come uff sub o dopo il 4° CR come aiut suff (caposez log). – Secondo la provenienza o la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un altro Cfo tecn, Cfo SM o Cfo cond (p. es. uff info della cen info GU = Cfo SM II). – La proposta di avanzamento a capo ipr info può essere assegnata al più presto nel 3° anno di funzione come aiuto cdo (cap/magg). – La promozione al grado di cap Qm avviene al più presto dopo 3 anni di grado come Iten (sempre che sia stata assolta la 2a parte del Cfo SM I). – Aiuto cdo con doppio grado secondo le tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferiore. – Quartiere generale dell’esercito: secondo la provenienza o la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un altro Cfo SM o un Cfo cond. 6.3 Aiuti di comando delle GU (compresi stati maggiori colg ter), quartiere generale dell’esercito, centri di competenza, nonché formazioni d’istruzione e di supporto (magg/ten col) o (ten col/col) – C tecn B 19 – aiuto cdo cap/magg/ten col org istr/ – sost cdt magg/ten col Altri Cfo tecn: cdo ISQ – cdt cap/magg/ten col – Cfo tecn B aiut e C tecn B 5 giorni cdo ISQ aiut/G1 – Cfo tecn CGE III 12 giorni FOA trm / aiut cond – Cfo tecn B trp G 12 giorni FOA G/salv – Cfo tecn B trp salv 5 giorni FOA G/salv – Cfo tecn B log, rif/sgom 5 + 2 giorni FOA log – Cfo tecn B log, circol e trsp 12 giorni FOA log

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– Cfo tecn B log, man/infra 5 giorni FOA log – Cfo tecn B trp difesa ABC 12 giorni cen comp ABC – Cfo tecn B S alp 12 giorni cen comp S alp Es – Cfo tecn III trm/aiuto cond 5 giorni FOA trm / (comprese funzioni spec) aiut cond – Cfo tecn uff prontezza 5 giorni cdo ISQ – Cfo tecn uff S ter 5 giorni cdo ISQ – Cfo tecn B per uff giuristi 4 giorni C DIB – gli uff info e tutti gli uff del Servizio informazioni devono prima assolvere il Cfo tecn A uff info – gli uff ferr assolvono il Cfo tecn B circol e trsp dopo il CI uff ferr – uff FA (esclusi aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo capo istr FA Senza Cfo tecn: – uff trp san – uff vet, uff tr – uff sic mil – capo dist spec lingue – uff sport – aiuto cdo QG con funz specifica di SM – Cfo SM II 31* è compiuto in 2 parti cdo ISQ Senza C SM**: uff che hanno compiuto il C cond II; Altro Cfo: capo del personale e 1° aiut: soltanto 2a parte del C cond II di 19 giorni

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– Soltanto gli aiut gr/bat o gli uff che hanno compiuto il Cfo tecn A possono ricevere la proposta d’avanzamento a 1° aiutante. – Soltanto gli uff info di gr/bat possono ricevere la proposta d’avanzamento a uff info dir. – Aiuto cdo con doppio grado secondo le tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferiore. Secondo la provenienza o la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un altro Cfo tecn, Cfo SM o Cfo cond.

6.4 Presidenti e aiuti di comando della giustizia militare (cap fino a col)

Cfo cond/Cfo SM**: secondo la provenienza o la futura funzione, l’uditore in capo può ordinare un Cfo SM, un Cfo cond o un servizio d’avanzamento speciale della stessa durata. Promozioni degli aiuti di comando (senza presidenti) alle funzioni della GM secondo le tabelle degli effettivi regolamentari (al massimo fino al grado di col): ogni volta dopo 4 anni di grado nel grado inferiore.

7 Istruzione dei soldati di professione

7.1 Appuntati (app sic mil e app PM)

– sdt Esperienza professionale: 150 giorni d’impiego / sic mil giorni d’impiego PM

Promozione al più presto dopo 2 anni d’impiego come soldato di professione o al più presto 2 anni dopo il CI sic mil per PM

7.2 Appuntati capi (app capo sic mil e app capo PM)

– app Esperienza professionale: 250 giorni d’impiego / sic mil giorni d’impiego PM

Promozione al più presto dopo un anno d’impiego come app o al più presto 3 anni dopo il CI sic mil per PM

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8 Istruzione dei sottufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione

8.1 Sottufficiali di professione specialisti

8.1.1 Sottufficiale di professione specialista (sgt) sic mil

– Scuola sottufficiali 26 – app / app capo sic mil – Pratica 40 – app capo – S pratico 54 – sgt

8.1.2 Sottufficiale di professione specialista (sgt) PM e PM ter

Istruzione: PM: istr base nella scuola cdo sic mil PM PM ter: scuola PM ter Esperienza professiona- 250 giorni d’impiego l nella PM e

8.1.3 Sottufficiale di professione specialista (sgt) KAMIBES (livello gr) e istr a favore FOA (livello gr) – sdt, app, app capo Istruzione: scuola GAAU di 82 giorni sic mil – S pratico 40 – sgt

8.1.4 Sottufficiale di professione specialista (sgt) infra

– Scuola sottufficiali 26 – sdt, app sic mil Istruzione: istr specialistica infra

8.1.5 Sottufficiale di professione specialista (sgt) dist espl Es

– sdt, app, app capo cdo gran Istruzione: corso di base dist espl Es

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8.1.6 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) PM

– sgt Istruzione: istr specialistica PM sic mil Esperienza professiona- 600 giorni d’impiego l nella PM 3 anni come sgt e PM :

8.1.7 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) dist espl Es

– sgt Esperienza professiona- 2 anni come sgt nel dist l espl Es e :

8.2 Sottufficiali superiori di professione specialisti

8.2.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) dist espl Es

– sgt, sgt capo Istruzione: istr specialistica dist espl cdo gran Es Esperienza professiona- 2 anni di membro del dist l espl Es e :

8.2.2 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) PM, PM ter e SSPM

- sgt, sgt capo Istruzione: – istr tecn 1 suff PM cdo sic mil – pratica professionale PM – istr specialistica – scuola PM ter per PM ter e SSPM Esperienza professiona- 600 giorni d’impiego l nella PM e :

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8.2.3 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) infra

– Cfo sgtm 96 – sgt FOA log Istruzione: istr specialistica infra sic mil Esperienza professiona- 4 anni nella funz di capo le: gr eser o tecn 8.2.4 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) KAMIBES e istr a favore FOA (livello gr) – sgt, sgt capo, sgtm Istruzione: – Scuola GAAU sic mil – KAMIBES: C spec III (SC1 Esperienza professiona- istr a favore FOA: 4 anni le: nella funz di istr KAMIBES: 600 giorni d’impiego

8.2.5 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) dist espl Es

– Cfo sgtm 96 – sgt capo, sgtm FOA log – S pratico 33 – sgtm capo cdo gran Istruzione: – capo mat, capo mun o cdo gran altra funz nel settore log

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8.2.6 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) PM, PM ter e SSPM

– Corso di formazione per ufficiali 26 – sgtm capo cdo ISQ Istruzione: – pratica professionale sic mil PM (S pratico) – istr tecn 2 suff PM – PM: istr specialistica Esperienza professiona- istr tecn 1 suff PM l 800 giorni d’impiego e : scuola PM ter + istr specialistica (senza PM)

8.2.7 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) infra

– Corso di formazione per ufficiali 26 – sgtm capo cdo ISQ Istruzione: – istr specialistica infra sic mil Esperienza professiona- 4 anni nella funz di capo eser o tecn

8.2.8 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) istr a favore FOA (livello sez) – Corso di formazione per ufficiali 26 – sgt, sgtm, fur, sgtm capo cdo ISQ – sgt Esperienza professiona- 4 anni nella funz di istr a sic mil l favore FOA e : Osservazione: i militari con il grado di aiut suff provenienti da altri ambiti devono inoltre assolvere la scuola GAAU.

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8.2.9 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) suff KAMIBES (livello sez) – Corso di formazione per ufficiali 26 – sgtm capo cdo ISQ Istruzione: – C spec III (SC1 sic mil Esperienza professiona- scuola GAAU le: 800 giorni d’impiego 8.2.10 Sottufficiale di professione specialista (aiut SM) PM, PM ter, SSPM, coll spec ELZ, capo impg op sic PM, coll rete radio e coll Polycom – Cfo tecn per aiut SM 19 – aiut suff FOA log – Cfo SM I 38 – sgtm capo / aiut suff (coll rete – è compiuto in 2 parti cdo ISQ radio e coll Polycom) Istruzione: – pratica professionale PM (S pratico) – C spec esterni – e istr specialistica particolare Esperienza professiona- istr tecn 1 e 2 suff PM l (senza coll rete radio e e coll Polycom) : 1000 giorni d’impiego / giorni d’impiego PM

8.3 Funzioni di sottufficiale di professione

8.3.1 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E1 (aiut suff) – Istruzione dei sottufficiali supe- – suff sup Istruzione di base della durata di 2 anni presso la Cdo ISQ riori SSPE 8.3.2 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E2 (aiut suff) – aiut suff Esperienza professiona- impiego pluriennale con cdo FOA le: successo in differenti funzioni/organi E1

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8.3.3 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E3 (aiut SM)

– Cfo tecn per aiut SM 19 – aiut suff FOA log – Cfo cond I o Cfo SM I 26 */38 il Cfo SM I è svolto in 2 parti cdo ISQ (secondo la futura funzione) Contingente: posti liberi secondo il piano dei posti in organi- co Istruzione: C istr suppl 1 presso la SSPE Esperienza professionale impiego pluriennale con successo in funzioni E2 età minima: di regola 35 anni procedura di selezione superata 8.3.4 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E4 (aiut magg) – aiut SM Contingente: posti liberi secondo il piano dei posti in organi- co Istruzione: C istr suppl 2 presso la SSPE Esperienza professionale impiego pluriennale con successo in funzioni E3 età minima: di regola 42 anni procedura di selezione superata

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

8.3.5 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d’impiego E5 (aiut capo) – aiut magg Contingente: posti liberi secondo il piano dei posti in organi- co Istruzione: in funzione delle esigenze impiego pluriennale con Esperienza professionale successo in funzioni E4 età minima: di regola 48 anni procedura di selezione superata

9 Istruzione degli ufficiali di professione specialisti e degli ufficiali di professione

9.1 Ufficiali di professione specialisti

9.1.1 Funzione d’ufficiale di professione specialista (uff spec) PM

– militari con gradi di truppa o suff Istruzione: – istr tecn uff spec PM sic mil – istr specialistica Esperienza professiona- 400 giorni d’impiego nella PM

9.1.2 Funzione d’ufficiale di professione specialista (ten) uff PM e uff PM ter

– Corso di formazione per ufficiali 26 – sgt, sgtm, fur, sgtm capo cdo ISQ – aiut suff, aiut SM (per diventare uff PM ter)

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

– S pratico 61 – ten senza uff PM ter sic mil Istruzione: – istr tecn 1 suff PM – istr specialistica uff PM ter: scuola PM ter e istruzione in scienze forensi Esperienza professiona- 400 giorni d’impiego nella PM

9.1.3 Funzione d’ufficiale di professione specialista (ten) infra e KAMIBES

– Corso di formazione per ufficiali 26 – sgt, sgtm (infra) cdo ISQ – aiut suff – S pratico 61 – ten sic mil Istruzione: – istr specialistica infra (senza KAMIBES) Esperienza professiona- per KAMIBES: 1000 giorni d’impiego

9.1.4 Funzione d’ufficiale di professione specialista (ten) dist espl Es

– Corso di formazione per ufficiali 26 – sgt capo, sgtm, sgtm capo cdo ISQ – aiut suff – SU con pratica 103 cdo gran – S pratico 61 – ten

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

9.1.5 Funzione d’ufficiale di professione specialista (Iten) uff PM, uff PM ter, infra e KAMIBES – ten Esperienza professiona- 2 anni come tenente (PM, sic mil le: infra, KAMIBES) PM + PM ter: istr tecn 1 uff PM e 800 giorni d’impiego nella PM

9.1.6 Funzione d’ufficiale di professione specialista (Iten) dist espl Es

Conformemente al n. 3.2 9.1.7 Funzioni d’ufficiale di professione specialista (cap/magg) uff sic PM, uff PM ter, cdt dist spec PM, sost cdt SSPM, com SSPM, uff sic PM, capo pol criminale PM, capo intervento S spec PM SIB secondo il numero 4.1 o 6.1 – uff sub cdo ISQ / – cap sic mil Istruzione: – istr tecn 2 uff PM – istr specialistica istr tecn 1 uff PM

4 anni uff PM

Esperienza professiona- le: 1000 giorni d’impiego nella PM per il grado di cap

1200 giorni d’impiego

nella PM per il grado di magg 9.1.8 Funzioni d’ufficiale di professione specialista (cap), (cap/magg) e (magg/ten col) KAMIBES nonché (magg) coll spec opzioni istr, coll spec SM incaricati delle prove, capo S trm + TI, cdt SM cond SIB secondo il numero 4.1 o 6.1 – uff sub cdo ISQ / – cap sic mil – magg

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

Istruzione: – istr tecn 2 uff PM – istr specialistica Esperienza professionale: istr tecn 1 uff PM

4 anni uff PM

1000 giorni d’impiego

nella PM per il grado di cap

1200 giorni d’impiego

nella PM per il grado di magg 9.1.9 Funzione d’ufficiale di professione specialista (magg/ten col) e (ten col/col) SIB secondo il numero 4.7 o 6.3 – cap cdo ISQ / – magg sic mil – ten col

9.2 Ufficiali di professione

9.2.1 Funzioni d’ufficiale di professione del personale aeronavigante delle Forze aeree Per gli ufficiali di professione del personale aeronavigante delle Forze aeree sono applicabili le disposizioni in materia di promozione della pertinente funzione di milizia, rispettivamente le disposizioni dell’ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM).

9.2.2 Funzioni d’ufficiale di professione del gruppo d’impiego E1 (cap)

– Cfo cond I o Cfo SM I 26*/38* – uff sub cdo ISQ

– C tecn I (secondo 26 l’incorporazione) – CQ e pratica 61/26 (per aspiranti con RS di 18 settimane) org istr (secondo l’incorporazione) (40)

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

Istruzione: corso di diploma cdo ISQ/ MILAK/ETHZ org istr o studio di baccalaureato per uff pro MILAK Corso d’istruzione di base per uff pro E1 (uff istr) Particolarità: promozione al massimo fino al grado di magg dopo 4 anni nel grado inferiore, ma non prima di aver compiuto 30 anni 9.2.3 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d’impiego E2 (magg) o (magg SMG) Esperienza professionale: impiego pluriennale con successo in funzioni E1 Gli uff SMG devono inoltre assolvere l’istruzione del/la rispettivo/a grado/funzione conformemente al numero 5. 9.2.4 Funzioni d’ufficiale di professione del gruppo d’impiego E3 (ten col) o (ten col SMG) – Cfo cond II o Cfo SM II 38 / 31 * – aiuto cdo magg cdo ISQ – Cfo tecn II 12 – cdt magg org istr – S pratico 26 org istr

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

(continuazione istr uff pro E3) Contingente: posti liberi secondo il cdo ISQ piano dei posti in orga- nico Istruzione: corso istr suppl 1 presso la MILAK Esperienza professiona- impiego pluriennale con le: successo in funzioni E2 età minima: di regola 35 anni procedura di selezione superata Gli uff SMG devono inoltre assolvere l’istruzione del/la rispettivo/a grado/funzione conformemente al numero 5. 9.2.5 Funzioni d’ufficiale di professione del gruppo d’impiego E4 (col) o (col SMG) – aiuto cdo ten col Contingente: posti liberi secondo il cdo ISQ – cdt ten col piano dei posti in organi- co Istruzione: corso d’istr suppl 2 presso la MILAK Esperienza professiona- impiego pluriennale con le: successo in funzioni E3 età minima: di regola 40 anni procedura di selezione superata Gli uff SMG devono inoltre assolvere l’istruzione del/della rispettivo/a grado/funzione conformemente al numero 5.

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

9.2.6 Funzioni d’ufficiale di professione del gruppo d’impiego E5 (col) o (col SMG) – Cfo cond III Contingente: posti liberi secondo il cdo ISQ piano dei posti in orga- nico Esperienza professiona- perfezionamento per la le: funz impiego pluriennale con successo in funzioni E4 età minima: di regola

45 anni

procedura di selezione superata Gli uff SMG devono inoltre assolvere l’istruzione del/la rispettivo/a grado/funzione conformemente al numero 5.

10 Istruzione dei militari a contratto temporaneo

10.1 Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm)

– Cfo tecn 26 – sgt org istr – S pratico 54 – sgtm org istr

10.2 Sottufficiale a contratto temporaneo (fur)

– SR 47 – recl org istr – Cfo form fur 96 – sdt org istr – CQ e pratica 54 – sgt org istr – S pratico 54 (33) – fur (fur con SR di 18 settimane) org istr

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

I. Servizi d’istruzione di base Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

10.3 Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm capo)

– SR 47 – recl org istr – Cfo form sgtm 96 – sdt org istr – CQ e pratica 54 – sgt org istr – S pratico 54 (33) – sgtm capo (sgtm capo con SR di 18 settimane) org istr

10.4 Ufficiale a contratto temporaneo (cap)

– Cfo cond I 26* – aiut suff (caposez log) cdo ISQ – Cfo tecn I (compreso Cfo cond I secondo – uff sub org istr FOA) FOA – S pratico compreso CQ 61 org istr – S pratico compreso CQ 40 per aspiranti con SR di 18 settimane org istr L’avanzamento a cdt U può aver luogo soltanto dopo 3 CR come uff sub o dopo 4 CR come aiut suff (caposez log).

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II. C specialisti, C allen, C addestr, CI Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

II. Corsi per specialisti, corsi d’allenamento, corsi d’addestramento e corsi d’introduzione

1 Corsi per specialisti (C specialisti) delle Armi/dei servizi ausiliari

Corsi per specialisti delle Armi

1.1 C specialisti fant

1.1.2 C specialisti uff alp max. 5 uff alp degli SM (comprese FA) cen comp S alp Es

1.2 C specialisti trp blindate – secondo le necessità FOA bl

1.3 C specialisti dell’artiglieria 12 futuri cdt tiro dei ric telecoman-

dati

1.4 C specialisti trp aviazione

1.4.1 C specialisti caposez picchetto max. 5 – secondo le necessità FOA av

incidenti

1.4.2 C specialisti uff prot O max. 5 – secondo le necessità FOA av

1.4.3 C specialisti uff SI max. 5 – secondo le necessità capo istr FA

1.4.4 C specialisti SEM max. 5 – secondo le necessità capo istr FA

1.4.5 C specialisti ris max. 5 – secondo le necessità capo istr FA

1.4.6 C specialisti impg aerod max. 5 – secondo le necessità FOA av

1.4.7 C specialisti supp aerod max. 5 – secondo le necessità FOA av

1.4.8 C specialisti log aerod max. 5 – secondo le necessità FOA av

1.4.9 C specialisti sic aerod max. 5 – secondo le necessità capo istr FA

1.4.10 C specialisti uff coord DCA max. 5 – secondo le necessità capo istr FA

1.4.11 C specialisti sport max. 5 – secondo le necessità capo istr FA

1.4.12 C specialisti FLORAKO max. 5 – secondo le necessità capo istr FA

1.4.13 C specialisti aiuto cond FA max. 5 – secondo le necessità FOA aiuto

cond FA

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II. C specialisti, C allen, C addestr, CI Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

1.4.14 C specialisti ricognitori tele- max. 55 uff sub prima del trasferimento FOA av comandati 1.5 C specialisti trp DCA max. 3 cdt e aiuto cdo di tutti i livelli compresi uff org DCA FOA DCA

1.6 C specialisti trp G

1.7 C specialisti trp aiuto alla

condotta

1.7.1 C specialisti per sdt O max. 12 uff prot O, uff sic O, sdt tecn O FOA log

1.7.2 C specialisti per suff O max. 16 uff prot O, uff sic O, suff tecn O FOA log

1.7.3 C specialisti per uff O max. 6 uff prot O, uff sic O, uff tecn O FOA log

1.8 C specialisti trp trasmissione

1.8.1 C specialisti gr pianif radio max. 5 gr pianif radio basi di pianificazione annuali del cdt tatt FOA trm / aiut cond 1.8.2 C specialisti corso base gr max. 8 nuovi incorporati nel gr pianif secondo le necessità FOA trm / pianif radio radio (comprese le funz di qua- aiut cond dro) 1.8.3 C specialisti infm max. 5 uff infm, suff mecc ap infm, secondo le necessità FOA trm / mecc ap infm, pi infm aiut cond 1.8.4 C specialisti STIM max. 5 uff ondi (sistema), suff ondi secondo le necessità FOA trm / (topo RITM), pi ondi (topo aiut cond RITM)

1.9 C specialisti trp salvataggio

1.9.1 C specialisti prep atzo salv 19 prep atzo salv WELAB (compre- al posto del 1° CR FOA G/salv WELAB si MFC)

1.9.2 1C specialisti prot delle vie max. 5 mil trp salv FOA G/salv

respiratorie 1.9.3 C specialisti tecn brillamento 12 uff salv, spec civ del brillamento tecnica di brillamento di edifici FOA G/salv trp salv

1.10 C specialisti trp log, rif/sgom FOA log

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

II. C specialisti, C allen, C addestr, CI Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

1.11 C specialisti trp log, man

1.11.1 C specialisti per suff man max. 16

1.11.2 C specialisti per uff man max. 6

1.11.3 C specialisti per suff tecn man max. 16

1.11.4 C specialisti per arti trp max. 12

1.12 C specialisti trp log, infra

1.12.1 C specialisti per sdt infra max. 12

1.12.2 C specialisti per suff infra max. 16

1.12.3 C specialisti per uff infra max. 6

1.13 C specialisti trp log, circol e

trsp

1.14 C specialisti trp log, cen comp cen comp S vet

S vet e animali Es e animali Es

1.14.1 C specialisti S vet max. 5 vet

1.14.2 C specialisti cond cani max. 5 cond cani

1.15 C specialisti trp sanitarie FOA log

1.15.1 C specialisti san U max. 9 sdt san U

1.16 C specialisti trp sicurezza sic mil

militare

1.17 C specialisti trp difesa ABC cen comp ABC

C specialisti dei servizi ausiliari e di organi incaricati dell’amministrazione

1.18 C specialisti uff SMG (Cfo max. 5 uff SMG ogni 3 anni cdo ISQ

SMG refresher)

1.19 C specialisti del Servizio

informazioni militare

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

II. C specialisti, C allen, C addestr, CI Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

1.20 C specialisti della giustizia

militare

1.20.1 C specialisti per segretari max. 5 segretari di tribunale di nuova UC

di tribunale incorporazione

1.20.2 C specialisti per giudici istrut- max. 5 GI di nuova incorporazione UC

tori

1.20.3 C specialisti per uditori max. 3 uditori di nuova incorporazione UC

1.20.4 C specialisti di scienze forensi max. 20 aspiranti GI UC

per GI

1.21 C specialisti dell’assistenza

spirituale dell’esercito

1.22 C specialisti SMCOEs J med

1.22.1 C specialisti per med mil I 4 med mil assistenza medica di base SMCOEs J med 1.22.2 C specialisti per med mil II max. 5 med mil, dent, biologi specializzazione medica SMCOEs J med/SAMK

1.22.3 C specialisti LOAC/DICA max. 10 med DIB (PPP) SMCOEs J

med/Relazioni internazionali

1.23 C specialisti del Servizio

dell’informazione alla truppa

1.24 C specialisti in materia di max. 4 capo S giuridico, uff conv e capo DIB

convenzioni e diritto diritto 1.25 C specialisti della posta da max. 3 suff P campo pz armi secondo le necessità capo P campo campo Es

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

II. C specialisti, C allen, C addestr, CI Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

2 Corsi d’allenamento (C allen)/Corsi d’addestramento (C addestr)

2.1 C allen

2.1.1 C allen ELTAM 3 uff trp bl FOA bl

2.1.2 C allen cond CAT 3 cdt e uff degli SM nonché spec GU

secondo GU 2.1.3 C allen prot vie respiratorie max. 5 mil trp salv, mil prot O QG FOA G/salv 2.1.4 C allen tecn brillamento trp max. 5 uff salv, spec civ del brillamento rinnovo del brevetto FOA G/salv salv

2.1.5 C allen per uff secondo GU

ordine

2.1.6 C allen uff ris max. 2/5 uff max. 2 giorni per suff sub GU

2.1.7 C allen per espl par max. 5 espl par FOA av

2.1.8 C allen sqg TA/sqg av/sq ric max. 6 pil, operatori di bordo, op ric tel FOA av tel

2.2 C addestr

3 Corsi d’introduzione (CI)

3.1 CI della fanteria

3.1.1 CI per guide alp mil 12 guide alpine diplomate o aspiranti guide alpine cen comp S alp Es

3.2 CI delle truppe blindate – secondo le necessità FOA bl

3.3 CI dell’artiglieria 3 futuri alti uff sup FOA art

3.4 CI delle truppe d’aviazione

3.4.1 CI FOA aviazione max. 5 secondo le necessità FOA av

3.4.2 CI FOA aiuto cond FA max. 5 secondo le necessità FOA aiuto

cond FA

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

II. C specialisti, C allen, C addestr, CI Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

3.5 CI delle truppe DCA max. 5 quadri di nuova incorporazione FOA DCA

3.6 CI delle truppe del genio

3.7 CI delle truppe d’aiuto alla

condotta

3.7.1 CI aiuto cond max. 19 quadri di nuova incorporazione FOA trm /

aiut cond

3.7.2 CI uff cript max. 19 uff sub prima dell’incorporazione come uff cript

3.8 CI delle truppe di trasmissione

3.8.1 CI caposez trm max. 19 caposez trm quadri di nuova incorporazione FOA trm / aiut cond 3.8.2 CI capogr trm max. 19 capogr trm quadri di nuova incorporazione FOA trm / aiut cond 3.8.3 CI infm max. 2 uff infm, suff infm, sdt infm prima del trasferimento nella br aiuto cond cdo br aiuto cond

3.9 CI delle truppe di salvataggio

3.10 CI delle truppe della logistica,

rif/sgom

3.11 CI delle truppe della logistica,

man 3.11.1 CI uff man 5 uff man di nuova incorporazione integrato nel Cfo tecn A o B man FOA log

3.12 CI delle truppe della logistica,

infra

3.13 CI delle truppe della logistica,

circol e trsp 3.13.1 CI per uff ferr max. 12 futuri uff ferr successivamente deve essere assolto FOA log il Cfo tecn B circol e trsp

3.14 CI delle truppe della logistica,

cen comp S vet e animali Es

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

II. C specialisti, C allen, C addestr, CI Giorni Partecipanti o aspiranti Osservazioni Competente

3.14.1 CI cond cani 19 mil con gradi di truppa e suff prima del trasferimento alla funz di cond cani cen comp S vet (senza suff sup) e animali Es

3.15 CI delle truppe sanitarie

3.16 CI delle truppe della sicurezza

militare

3.17 CI delle truppe di difesa ABC

CI dei servizi ausiliari e di organi incaricati dell’amministrazione 3.18 CI S SMG 3.19 CI SIM 3.20 CI GM

3.20.1 CI per membri dello SM e max. 2 membri dello SM UC UC

uscieri dei tribunali e uscieri dei tribunali

3.21 CI dell’assistenza spirituale

dell’esercito

3.22 CI del Servizio

dell’informazione alla truppa

3.23 CI med assistenti 4 sdt / suff impiegati SMCOEs J

come med scuola med 3.24 CI P campo max. 19 suff e uff P campo di nuova secondo le necessità capo P campo incorporazione Es

4 Altri SPT

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

Allegato 5 (art. 34)

Competenze per il differimento del servizio e l’anticipazione del servizio Colonna n.

1 2 3 4 5 6 7

Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «spostamento del servizio»

1. Reclutamento Persona soggetta Comando di Comando del reclutamen- Autorità militare Comando del recluta- all’obbligo circondario del to del Cantone di mento di leva luogo di domici- domicilio lio

2. Servizi Recl, mil con Autorità militare SMCOEs Sdt, suff e uff:

d’istruzione di gradi di truppa, del Cantone di cdt della formazione base suff e uff sub domicilio d’incorporazione (senza uff sub e suff sup incorpo- rati in SM o uff sub incorporati ad interim in una funz di cap), Cap (compresi SMCOEs, per la Cdt superiore: proposta SMCOEs Cdt della formazione uff sub e suff sup via di servizio d’incorporazione incorporati in SM o uff sub incorporati ad interim in una funz di cap) e uff sup

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

Colonna n.

1 2 3 4 5 6 7

Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «spostamento del servizio»

3. Servizi Militare con Autorità militare Autorità militare Cdt della formazione d’istruzione delle grado di truppa del Cantone di del Cantone d’incorporazione o cdt formazioni domicilio di domicilio della formazione con la quale la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare avrebbe dovuto prestare servizio Suff (senza suff Autorità militare Eventualmente cdt SMCOEs o Cdt della formazione sup incorporati del Cantone della formazione autorità mil d’incorporazione o cdt in SM) di domicilio d’incorporazione del Cantone della formazione con la di domicilio quale la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare avrebbe dovuto prestare servizio Specialisti e mil Autorità militare Eventualmente cdt SMCOEs Cdt della formazione con funzioni del Cantone della formazione d’incorporazione o cdt chiave nonché di domicilio d’incorporazione della formazione con la uff sub (senza quale la persona uff sub incorpo- soggetta all’obbligo di rati ad interim in prestare servizio una funz di cap) militare avrebbe dovuto prestare servizio

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003

Colonna n.

1 2 3 4 5 6 7

Genere del servizio Richiedente Destinatario della Organi interessati Decisione Destinatario copia o Osservazioni domanda avviso a PISA sulla decisione «spostamento del servizio»

Servizi Cap (compresi SMCOEs, Cdt superiore: proposta SMCOEs Cdt superiore, per la d’istruzione delle uff sub e suff sup per la via via di servizio formazioni incorporati in di servizio SM o uff sub incorporati ad interim in una funz di cap) e uff sup

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare RU 2003