AS 2004 1403
Codice penale svizzero
Codice penale svizzero (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner)
Modifica del 3 ottobre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 28 ottobre 20021; visto il parere del Consiglio federale del 19 febbraio 20032, decreta:
I Il Codice penale3 è modificato come segue:
Art. 66bis, titolo marginale 2a. Desistenza e impunità. Autore colpito dalle conseguenze del suo atto
Art. 66ter 4 Coniuge o 1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3 e 4), vie di fatto partner quale vittima reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coa- zione (art. 181), l’autorità penale competente può sospendere provvi- soriamente il procedimento se: a. la vittima è il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il divorzio è stato pronunciato da meno di un anno oppure la vit- tima è il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner dell’autore e la separazione è avvenuta da meno di un anno; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei dirit- ti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell’autorità competente.
4 All’entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l’articolo 66ter della presente revisione sarà inserito nel CP come nuovo articolo 55a con il seguente titolo marginale: «3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner quale vittima». Inoltre, il titolo prima dell’art. 52 sarà completato come segue: «Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento». Nel contempo, il titolo marginale dell’art. 52 sarà completato come segue: «1. Motivi d’impunità. Punizione priva di senso».
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Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner (CP) RU 2004
2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non
abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospen- sione provvisoria del procedimento.
3 Qualora il consenso non sia revocato, l’autorità penale competente
emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.
4 Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere presa in
ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Sono legittimati a ricorrere l’imputato, l’accusatore pubblico e la vittima.
Art. 123 n. 2, terzo e quarto comma
2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d’ufficio,
... se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condi- zione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo inde- terminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’an- no successivo alla separazione.
Art. 126 cpv. 2
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:
a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura; b. contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o c. contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condi- zione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tem- po o nell’anno successivo alla separazione.
Art. 180 cpv. 2
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:
a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condi- zione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.
Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner (CP) RU 2004
Art. 189 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di
un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 190 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di
un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
II Il Codice penale militare del 13 giugno 19275 è modificato come segue:
Art. 47a, titolo marginale Desistenza e impunità. Autore colpito dalle conseguenze del suo atto
Art. 47b6 Coniuge o 1 In partner quale caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia vittima (art. 149) e coazione (art. 150), l’uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a. la vittima è il coniuge dell’autore e l’atto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio oppu- re la vittima è il partner eterosessuale o omosessuale del- l’autore, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso duran- te questo tempo o nell’anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei dirit- ti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del giudice istruttore, dell’uditore o del tribunale militare.
5 RS 321 6 All’entrata in vigore della revisione del 23 marzo 2003 della parte generale del Codice penale militare (FF 2003 2438), l’articolo 47b della presente revisione sarà inserito nel CPM come nuovo articolo 46b con il seguente titolo marginale: «3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner quale vittima». Inoltre, il titolo prima dell’art. 45 sarà completato come segue: «IV. Dell’impunità e della sospensione del procedimento». Nel contempo, il titolo marginale dell’art. 45 sarà completato come segue: «1. Motivi d’impunità. Riparazione».
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2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non
abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospen- sione provvisoria del procedimento.
3 Qualora il consenso non sia revocato, l’uditore o il tribunale militare
emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.
4 Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere può essere
interposto ricorso secondo l’articolo 118 o secondo l’articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 19797. La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.
5 Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.
Art. 155a Abrogato
III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Consigio degli Stati, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2004.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.
10 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 322.1 8 FF 2003 5775
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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