AS 2004 2875
Ordinanza su le banche e le casse di risparmio
Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
Modifica del 24 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 maggio 19721 su le banche e le casse di risparmio è modificata come segue:
Art. 15 Abrogato
Art. 16 Attivi disponibili 1 Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell’articolo 4 della legge valgono al valore contabile: a. mezzi liquidi; b. valori che la Banca nazionale accetta quali operazioni pronti contro termine nella politica monetaria; c. valori accettati in pegno dalla Banca nazionale (suscettibili di credito lom- bard); d. valori scontabili, suscettibili di credito lombard o di operazioni pronti contro termine presso la banca centrale del Paese di una succursale estera; e. titoli di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo; f. titoli e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, sca- denti entro sei mesi; g. metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) e averi in metalli preziosi, scadenti entro un mese, previa deduzione degli impegni corrispondenti; h. conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori accettati dalla Banca nazionale ai sensi delle lettere b e c; i. l’eccedente degli attivi disponibili (art. 16a) sugli impegni a breve scadenza da compensare (art. 17a).
1 RS 952.02
2004-0251 2875
Ordinanza sulle banche RU 2004
2 Gli attivi disponibili costituiti da un credito verso un debitore estero non possono essere considerati se non in quanto ne sia assicurato il pagamento in moneta svizzera o il trasferimento in Svizzera dei pagamenti da fare in valuta estera. 3 Gli attivi disponibili costituiti in pegno devono essere dedotti, per quanto garanti- scano impegni assunti, incluso il margine di copertura.
Art. 16a, rubrica, frase introduttiva e lett. b Attivi disponibili da compensare I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese: b. i titoli, fintanto che non sono contabilizzati nell’articolo 16;
Art. 17, rubrica, frase introduttiva e lett. a Impegni a breve scadenza da coprire Sono considerati impegni a breve scadenza da coprire: a. un eccedente degli impegni a breve scadenza (art. 17a) sugli attivi disponibi- li da compensare (art. 16a);
Art. 17a, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 Impegni a breve scadenza da compensare 1 I seguenti impegni a breve scadenza sono da compensare se scadono entro il termi- ne di un mese: ... 2I debiti contratti impegnando attivi disponibili (art. 16 cpv. 3) possono essere dedotti previamente dall’ammontare degli impegni a breve scadenza e non sono calcolati nella compensazione.
Art. 18, rubrica, cpv. 1 e 3 Aliquota di copertura, obbligo di annuncio e consolidamento 1 Gli attivi disponibili (art. 16) devono rappresentare costantemente almeno il 33 per cento degli impegni a breve scadenza (art. 17). Per il calcolo occorre preliminarmen- te compensare gli attivi disponibili ai sensi dell’articolo 16a e gli impegni a breve scadenza ai sensi dell’articolo 17a. Il saldo rappresenta l’eccedente secondo l’arti- colo 16 capoverso 1 lettera i oppure secondo l’articolo 17 lettera a.
3 Le banche provvedono ad un’adeguata liquidità del gruppo nel senso dell’arti-
colo 13a.
Art. 19 Abrogato
Ordinanza sulle banche RU 2004
Art. 20 Prospetto sulla liquidità 1 La Commissione delle banche si avvale della collaborazione della Banca nazionale per l’esecuzione delle disposizioni sulla liquidità.
2 Le banche compilano trimestralmente un prospetto sulla loro liquidità. La Com-
missione delle banche stabilisce un apposito formulario.
Art. 44 lett. r Abrogata
II L’allegato I è abrogato.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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