AS 2004 4367
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 24 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è modifi- cata come segue:
Art. 1bis cpv. 1 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.
8 500 15 900 0,754 15 900 20 100 0,772 20 100 22 200 0,790 22 200 24 300 0,808 24 300 26 400 0,826 26 400 28 500 0,844 28 500 30 600 0,879 30 600 32 700 0,915 32 700 34 800 0,951 34 800 36 900 0,987 36 900 39 000 1,023 39 000 41 100 1,059 41 100 43 200 1,113 43 200 45 300 1,167 45 300 47 400 1,221 47 400 49 500 1,274 49 500 51 600 1,328
2004-1748 4367
Assicurazione per l’invalidità RU 2004
Art. 100 cpv. 2
2 I sussidi ammontano al massimo a:
a. un terzo delle spese computabili per i laboratori, le case e altre forme di alloggio collettivo gestite da case, menzionati nel capoverso 1 lettere a, b, d; b. un quarto delle spese computabili per le case e i centri giornalieri secondo il capoverso 1 lettere c ed e.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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