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AS 2005 3

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 22 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza il termine «CPC» è sostituito dal termine «PUBLICA».

Art. 33 cpv. 5 primo periodo 5 Le categorie di persone menzionate nei capoversi 1–3 hanno diritto alla rendita e alla pensione transitoria non rimborsabile della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA) se recedono dall’impiego presso la Confederazione una volta raggiunta l’età pensionabile secondo i capoversi 1–4. …

Art. 34 cpv. 5 5 Sono fatti salvi i diritti nei confronti del datore di lavoro e di PUBLICA in caso di pensionamento anticipato per motivi aziendali o medici.

Art. 52 cpv. 7 Abrogato

Art. 52a Inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio 1 Se una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata immediatamente nel contratto di lavoro. Se supera l’ammontare massimo stabilito per questa nuova classe secondo l’articolo 36, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l’am- montare giustificato in base alla valutazione della funzione e alla valutazione delle prestazioni dell’impiegato non è versata l’indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento in base all’articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe dopo due anni al più tardi. È fatto salvo l’articolo 40.

1 RS 172.220.111.3

2002-2743 3

Ordinanza sul personale federale RU 2005

2 Se la funzione di un impiegato che ha compiuto i 55 anni viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata immediatamente nel contratto di lavoro. Lo stipendio rimane invariato ma non è versata alcuna indennità di rincaro e non è applicata l’evoluzione degli stipendi secondo l’articolo 39 fintan- toché esso supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione e alla valutazione delle prestazioni dell’impiegato. È fatto salvo l’articolo 40. 3 Il Consiglio federale può adeguare, dopo due anni, lo stipendio di un impiegato che ha compiuto i 55 anni prima della nuova valutazione della sua funzione e la cui funzione era inquadrata nella classe di stipendio 32 o in una classe superiore prima di questa valutazione se l’ammontare massimo della nuova classe è inferiore di oltre il 10 per cento a quello della classe precedente.

Art. 54 cpv. 2–4

2 La Commissione di coordinamento è presieduta dall’UFPER. I dipartimenti sono

rappresentati dal segretario generale, la Cancelleria federale da un vicecancelliere. I membri possono farsi rappresentare dal segretario generale supplente. Su domanda di un altro dipartimento o su raccomandazione della Commissione di coordinamen- to, il DFF può designare un altro membro o un altro supplente. In via eccezionale i membri possono incaricare una persona di loro scelta di assicurare la loro supplenza; detta persona partecipa alle sedute con voto consultivo.

3 La Commissione di coordinamento impartisce al DFF raccomandazioni per la

valutazione delle funzioni delle classi di stipendio 28–38 nonché per il conferimento del titolo di direttore, direttore supplente, vicedirettore o simili.

4 Abrogato

Art. 78 cpv. 3 lett. b e cpv. 5

3 Non è versata alcuna indennità a persone:

b. che ricevono una rendita intera di invalidità o una rendita intera di vecchiaia di PUBLICA; 5 Per gli impiegati che ricevono una rendita di invalidità o di vecchiaia di PUBLICA e non l’hanno riscattata completamente, l’indennità di partenza è utilizzata per il riscatto delle prestazioni complete. L’indennità di partenza non può eccedere l’equi- valente del riscatto. Se un impiegato ha effettuato totalmente il riscatto ma al momento dell’uscita non può ancora riscuotere una rendita di vecchiaia intera, l’in- dennità di partenza viene utilizzata per compensare il riscatto integrale o parziale della riduzione della rendita.

Art. 79 Ammontare dell’indennità (art. 19 cpv. 6 lett. a LPers) 1 L’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1 e 2 corrisponde almeno a uno stipen- dio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

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2 In caso di disdetta secondo l’articolo 26 capoverso 1 o in caso di disdetta del contratto di lavoro di un segretario generale secondo l’articolo 26 capoverso 3, l’indennità corrisponde a uno stipendio annuo. 3 Indennità più elevate di quanto stabilito nei capoversi 1 e 2 devono essere approva- te dal Consiglio federale. È fatto salvo il capoverso 7. 4 All’atto di stabilire le indennità, si tiene conto in particolare dell’età dell’impie- gato, della sua situazione professionale e personale, della durata complessiva dell’impiego presso le unità amministrative secondo l’articolo 1 e del termine di disdetta.

5 La rendita di PUBLICA può sostituire l’indennità di cui al capoverso 2 per le

persone di età superiore ai 58 anni impiegate da almeno 10 anni in una funzione secondo l’articolo 26 capoverso 1 o come segretari generali. La durata dell’as- sicurazione che l’impiegato avrebbe raggiunto al compimento del 65° anno d’età funge da base per il calcolo delle prestazioni. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.

6 L’indennità di cui all’articolo 19 capoversi 3 e 4 LPers corrisponde:

a. allo stipendio dovuto durante la protezione dalla disdetta secondo l’artico- lo 336c CO2, in caso di disdetta in tempo inopportuno secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera c LPers; b. almeno a tre stipendi mensili e al massimo a due stipendi annui, negli altri casi.

7 Le indennità secondo il capoverso 3 devono essere approvate dalla Delegazione

delle finanze delle Camere federali. Essa è informata anche in merito ai costi secon- do il capoverso 5.

Art. 114 cpv. 2 lett. r 2 Il DFAE può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il perso- nale soggetto all’obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all’estero nei seguenti settori: r. articolo 52a: inquadramento di una funzione in una classe inferiore di sti- pendio.

2 RS 220

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Titolo prima dell’art. 116a Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 116a Disposizione transitoria per gli impiegati nati prima del 1° giugno 1948 in caso di inquadramento in una classe superiore di stipendio (art. 15 LPers) 1 A un impiegato nato prima del 1° giugno 1948 è versata un’indennità speciale al posto dell’inquadramento in una classe superiore di stipendio se egli: a. esercita una funzione inquadrata almeno nella classe di stipendio 31 e questa funzione viene inquadrata in una classe di stipendio superiore; b. assume una funzione inquadrata nelle classi di stipendio 31–38. 2 L’indennità speciale non deve superare la differenza tra l’ammontare massimo del livello di valutazione A della funzione precedente e l’ammontare massimo del livello di valutazione A della nuova funzione. All’evoluzione dell’indennità si applica per analogia l’articolo 39.

Art. 116 b Disposizioni transitorie relative alle prestazioni versate nel caso di disdette di rapporti di lavoro di impiegati secondo l’articolo 26 capoverso 1 1 L’indennità di partenza per le persone impiegate al 1° gennaio 2005 in una funzio- ne secondo l’articolo 26 capoverso 1 ma il cui contratto di lavoro è disdetto in base all’articolo 26 capoverso 1 prima del 1° gennaio 2008, corrisponde almeno a uno e al massimo a due stipendi annui se la persona è stata impiegata per un periodo inferiore ai dieci anni in una funzione secondo l’articolo 26 capoverso 1. Corrispon- de almeno a due e al massimo a tre stipendi annui se la persona è stata impiegata per almeno dieci anni in detta funzione. 2 Le persone di età superiore ai 58 anni che al 1° gennaio 2005 sono impiegate in una funzione secondo l’articolo 26 capoverso 1 ma il cui contratto di lavoro è disdet- to in base all’articolo 26 capoverso 1 hanno diritto a una rendita di PUBLICA al posto di un’indennità di partenza se al momento della disdetta sono impiegate da almeno dieci anni in un’unità amministrativa secondo l’articolo 1. Il calcolo delle prestazioni è basato sulla durata assicurativa che l’impiegato avrebbe realizzato al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.

3 Le indennità secondo il capoverso 1 devono essere approvate dalla Delegazione

delle finanze delle Camere federali. Essa è informata in merito ai costi secondo il capoverso 2.

Titolo prima dell’articolo 117 Abrogato

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II Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 18 dicembre 20023 sull’assicurazione degli impiegati dell’Am- ministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 Se a un impiegato non è versata alcuna indennità di rincaro secondo gli articolo 40 capoversi 1 e 2 o 52a OPers4 oppure se gli viene diminuito lo stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 2 e 3 OPers, l’unità competente secondo l’articolo 1 capover- so 2 notifica a PUBLICA il precedente stipendio determinante, fino a quando l’in- dennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto allo stipendio cessa in caso di malat- tia o di infortunio.

Allegato 2 lettera g g. le indennità speciali secondo gli articoli 48, 115 lettera e nonché 116a OPers, ad eccezione delle indennità per il lavoro a squadre secondo l’articolo 15 O-Opers

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 172.222.020 4 RS 172.220.111.3; RU 2005 3

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