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AS 2006 2471

Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)

del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso 2 lettera b e 23 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze dei corpi di guardia degli impianti nucleari (corpi di guardia), il loro equipaggiamento e armamento, la loro organizzazione, come pure quella del personale di guardia esterno, nonché i requisiti delle guardie dal profilo delle qualifiche e dell’idoneità.

Sezione 2: Compiti e competenze dei corpi di guardia

Art. 2 Compiti

1 I corpi di guardia adempiono in particolare i compiti seguenti:

a. proteggono gli impianti nucleari da interventi non autorizzati e impediscono alle persone non autorizzate di accedere all’area di sicurezza esterna; b. manovrano i dispositivi tecnici di sicurezza e ne verificano il buon funzio- namento; c. verificano, valutano e trattano le notifiche e gli allarmi; d. allertano la polizia e i soccorsi; e. guidano la polizia e i soccorsi all’interno dell’impianto nucleare. 2 I corpi di guardia assicurano la sorveglianza e la vigilanza sugli impianti nucleari

24 ore su 24.

RS 732.143.2 1 RS 732.1

2005-1294 2471

Corpi di guardia degli impianti nucleari RU 2006

Art. 3 Competenze 1 Entro il perimetro dell’area di sicurezza esterna, i corpi di guardia hanno facoltà di:

a. accertare l’identità delle persone; b. perquisire persone e veicoli; c. sequestrare oggetti; d. trattenere persone fino all’arrivo della polizia; e. usare la forza fisica; f. ricorrere all’uso delle armi personali; g. impiegare mezzi da servizio d’ordine; h. utilizzare telecamere di monitoraggio. 2 Le misure di cui al capoverso 1 possono essere ordinate e messe in atto soltanto se:

a. sono necessarie e appropriate all’adempimento del compito; b. non comportano uno svantaggio manifestamente sproporzionato rispetto al risultato perseguito; c. non sono disponibili misure più lievi.

Art. 4 Accertamenti d’identità Se l’identità di una persona può essere constatata soltanto a costo di notevoli diffi- coltà, o se sussistono seri dubbi in merito all’esattezza dei dati o sull’autenticità dei documenti d’identità, l’interessato deve essere consegnato ai competenti organi di polizia.

Art. 5 Perquisizioni 1 Possono essere perquisite le persone che portano su di sé armi o altri oggetti peri- colosi, o che sono sospettate di farlo. La perquisizione personale comprende la perquisizione degli indumenti, ma chi la effettua si limiterà a tastare la superficie del corpo. 2 In linea di principio, le perquisizioni personali possono essere effettuate soltanto da persone dello stesso sesso. In caso di pericolo incombente, o se la persona interessa- ta è consenziente, la perquisizione può essere effettuata, eccezionalmente, anche da una persona di sesso opposto. 3 Le cose, e in particolare i veicoli introdotti, possono essere perquisite se vi è il sospetto che esse o il loro contenuto mettano in pericolo la sicurezza di persone o di impianti nucleari.

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Art. 6 Sequestro di oggetti

1 Possono essere sequestrati oggetti che:

a. rappresentano un pericolo per persone o impianti nucleari; b. sono serviti a commettere un reato ai danni di persone o impianti nucleari; c. dovrebbero o dovevano servire a commettere un reato. 2 Gli oggetti sequestrati devono essere iscritti in una distinta indicando almeno la designazione degli oggetti sequestrati, l’assegnazione al proprietario nonché motivo, luogo, data e ora del sequestro.

3 Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati alla polizia.

Art. 7 Fermo provvisorio, uso della forza fisica

1 Possono essere fermati coloro che:

a. compromettono la sicurezza di persone o impianti nucleari; oppure b. vengono colti in flagrante mentre commettono un delitto o un crimine ai danni di persone o impianti nucleari, o che subito dopo si danno alla fuga.

2 Le persone fermate possono essere ammanettate se fanno resistenza, oppure se

sussiste il pericolo che fuggano, aggrediscano altre persone o si feriscano. È ammes- so l’uso di manette o di lacci; sono invece vietati mezzi che colpiscono le vie respi- ratorie. 3 Nell’uso della forza fisica bisogna tener conto della costituzione fisica e dell’età della persona interessata. Nel limite del possibile, il ferimento di persone e le misure che limitano la respirazione devono essere evitati.

4 Le persone ferite mediante uso della forza fisica devono essere soccorse e, se

necessario, essere assistite da un medico.

5 Le persone fermate devono essere consegnate senza indugio alla polizia.

Art. 8 Impiego delle armi 1 Ogni membro del corpo di guardia è personalmente responsabile dell’uso della sua arma.

2 Le armi da fuoco possono essere utilizzate soltanto se:

a. le guardie o altre persone rischiano direttamente di essere aggredite in modo pericoloso, o vengono effettivamente aggredite in modo pericoloso; oppure b. vengono messi in pericolo dispositivi il cui danneggiamento o mancato fun- zionamento compromette seriamente la sicurezza dell’impianto nucleare. 3 Se lo scopo o le circostanze lo permettono, l’uso delle armi da fuoco deve essere preceduto da un chiaro avvertimento. 4 Si può sparare un colpo mirato soltanto per ridurre la persona interessata in condi- zioni di non nuocere.

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5 Si deve rinunciare all’uso dell’arma da fuoco se mette esageratamente in pericolo terzi non implicati.

6 Se l’uso delle armi provoca il ferimento di persone, queste devono ricevere la

necessaria assistenza. 7 L’uso delle armi deve essere in tutti i casi annunciato senza indugio alle autorità di polizia e all’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale). 8 Le armi impiegate devono essere requisite ai fini delle indagini. Si devono adottare i provvedimenti necessari a proteggere le tracce.

Art. 9 Zona rilevante per la sicurezza esterna 1 Nella zona circostante rilevante per la sicurezza esterna, i corpi di guardia possono adottare, d’intesa con la polizia del Cantone di sito, le misure di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h. 2 L’Ufficio federale, sentiti la polizia e il titolare della licenza di costruzione o d’esercizio per l’impianto nucleare (titolare della licenza) delimita la zona rilevante per la sicurezza esterna.

Sezione 3: Equipaggiamento e armamento dei corpi di guardia

Art. 10 Equipaggiamento e armamento 1 I corpi di guardia prestano servizio in uniforme. Gli agenti dei corpi di guardia devono essere manifestamente riconoscibili. 2 L’equipaggiamento e l’armamento autorizzati per le guardie sono definiti ai punti 1 e 2 dell’appendice.

3 L’acquisizione di nuovi tipi di arma deve essere preventivamente annunciata

all’Ufficio federale.

Art. 11 Mezzi da servizio d’ordine 1 I mezzi da servizio d’ordine ammessi in caso di intervento nell’area di sicurezza esterna sono elencati al punto 3 dell’appendice. 2 I capisquadra o i loro sostituti decidono in merito all’impiego di detti mezzi, ad eccezione dei casi di legittima difesa e di aiuto alla legittima difesa. 3 L’acquisizione di nuove tipologie di mezzi da servizio d’ordine deve essere pre- ventivamente annunciata all’Ufficio federale.

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Art. 12 Cani di servizio

1 I corpi di guardia possono impiegare cani di servizio.

2 Possono essere impiegati cani di servizio soltanto se conducenti e cani hanno

superato gli esami richiesti dalla Società cinofila svizzera, dalla Federazione svizze- ra dei conducenti di cani di polizia oppure dalla Società svizzera dei conducenti di cani militari.

Sezione 4: Organizzazione dei corpi di guardia, personale di guardia esterno

Art. 13 Organizzazione 1 I corpi di guardia constano del capo del corpo, dei capisquadra e delle guardie.

2 Il capo del corpo di guardia organizza il corpo di guardia e ne dirige l’intervento.

3 Il capogruppo comanda il proprio gruppo di guardie nel servizio a turni su ordine del capo del corpo di guardia. 4 L’Ufficio federale stabilisce per ciascun impianto nucleare l’effettivo minimo di guardie per turno.

Art. 14 Personale di guardia esterno 1 I corpi di guardia degli impianti nucleari possono chiedere rinforzi a personale di guardia esterno, in particolare in caso di revisione e di arresto degli impianti.

2 Il personale di guardia esterno presta servizio senz’arma.

3 L’Ufficio federale è incaricato di disciplinare mediante direttiva l’impiego di personale di guardia esterno.

Sezione 5: Qualifiche e idoneità delle guardie

Art. 15 Requisiti delle guardie

1 Il capo del corpo di guardia deve possedere le seguenti qualifiche:

a. formazione professionale conclusa con l’ottenimento di un attestato federale di capacità ai sensi della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla forma- zione professionale, oppure un certificato di fine formazione estero equipol- lente; b. approfondite conoscenze nel settore della sicurezza esterna; c. idoneità personale e psicofisica all’esercizio della funzione.

2 RS 412.10

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2 Il capogruppo deve possedere le seguenti qualifiche:

a. formazione professionale conclusa con l’ottenimento di un attestato federale di capacità ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazi- one professionale, oppure un certificato di fine formazione estero equipol- lente; b. conoscenze nel settore della sicurezza esterna; c. idoneità personale e psicofisica all’esercizio della funzione.

3 Le guardie devono possedere le seguenti qualifiche:

a. formazione professionale conclusa con l’ottenimento di un attestato profes- sionale ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, oppure un certificato di fine formazione estero equipollente; b. idoneità personale e psicofisica all’esercizio della funzione. 4 L’Ufficio federale decide caso per caso in merito all’equipollenza dei certificati di fine formazione esteri.

Art. 16 Idoneità personale 1 La verifica dell’idoneità personale serve ad accertare che il candidato possieda le qualità personali necessarie per svolgere l’attività di addetto alla sorveglianza, quali un atteggiamento di base riflessivo e autocritico, scrupolosità, spirito di squadra e attitudine al comando. 2 Un servizio designato dal titolare della licenza valuta l’idoneità personale. Il servi- zio comunica il risultato al titolare della licenza, che lo inserisce nella documentazi- one conformemente all’articolo 37 dell’ordinanza del 9 giugno 20063 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN). 3 Fondandosi sulla valutazione, il titolare della licenza decide in merito all’idoneità personale e inserisce la decisione nella documentazione. 4 Il titolare della licenza valuta periodicamente l’idoneità personale e annota il risultato nella documentazione.

5 L’Ufficio federale può consultare la documentazione.

Art. 17 Idoneità psicofisica 1 La verifica dell’idoneità psicofisica serve ad accertare che il candidato soddisfi i requisiti dal profilo dello stato di salute, quali una capacità percettiva sufficiente, abilità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope. 2 Un medico di fiducia della SUVA verifica annualmente l’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia nell’ambito degli esami preventivi di medicina del lavoro e comunica i risultati alla SUVA.

3 RS 732.143.1; RU 2006 2451

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3 La SUVA decide in merito all’idoneità psicofisica. La decisione è comunicata in forma scritta al titolare della licenza, che provvede a inserirla nella documentazione conformemente all’articolo 37 OEPIN4.

4 L’Ufficio federale può consultare la documentazione.

Sezione 6: Protezione dei dati

Art. 18 1 L’ Ufficio federale può trattare dati personali dei membri dei corpi di guardia, tra cui segnatamente anche dati degni di particolare protezione o profili della personali- tà ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati, nella misura in cui tali dati risultino necessari, nell’adempimento dei compiti assegnati dalla presente ordinanza, per verificare se i membri dei corpi di guardia adempiono i requisiti richiesti.

2 L’Ufficio federale tratta i seguenti dati personali:

a. cittadinanza; b. data di nascita; c. indirizzo; d. formazione e perfezionamento professionale; e. esperienza professionale; f. valutazione dell’idoneità personale; g. constatazione dell’idoneità psicofisica. 3 L’Ufficio federale è incaricato di stabilire mediante direttiva le misure da adottare per proteggere i dati elettronici nei confronti di terzi. 4 Dopo che un membro dei corpi di guardia abbandona il posto o la funzione, oppure porta a termine il mandato, i dati personali sono conservati per 10 anni in modo sicuro. Allo scadere di questo termine i dati vengono distrutti nella misura in cui non vengono custoditi nell’Archivio federale.

Sezione 7: Collaborazione con i Cantoni

Art. 19 1 I titolari di licenza prendono i necessari accordi organizzativi con le autorità canto- nali di polizia, in particolare sui mezzi di comunicazione, sui percorsi d’accesso, sull’infrastruttura e sull’azione dei corpi di guardia, fino all’arrivo di un capo inter- vento della polizia.

4 RS 732.143.1; RU 2006 2451 5 RS 235.1

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2 I titolari di licenza sono tenuti a fornire indicazioni alla polizia sugli impianti e sulle modifiche apportate alle misure di sicurezza esterne. 3 La polizia deve essere coinvolta periodicamente nelle esercitazioni dei corpi di guardia o nelle esercitazioni d’emergenza relativi alla sicurezza esterna. 4 In caso di intervento, la polizia assume il comando nelle questioni di sicurezza esterna. Il capo intervento concorda le misure previste con lo stato maggiore di crisi dell’impianto nucleare.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizione transitoria L’articolo 15 capoverso 1 lettera a, 2 lettera a e 3 lettera a non si applica ai collabo- ratori dei corpi di guardia già attivi in un impianto nucleare al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 21 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006 .

9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Appendice (art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

1. Armamento

Le guardie possono avere in dotazione il seguente armamento: – arma da fuoco personale; – bastone multiuso della polizia o bastone d’intervento; – spray irritante; – altre armi non letali.

2. Equipaggiamento

Le guardie possono disporre in particolare del seguente equipaggiamento: – manette e lacci; – giubbotti antiproiettili; – apparecchi radio; – veicoli corazzati.

3. Mezzi da servizio d’ordine

Il corpo di guardia può essere dotato dei seguenti mezzi da servizio d’ordine: – equipaggiamento da servizio d’ordine; – tubi di lancio polivalenti con proiettili di gomma; – spray irritanti in confezioni grandi.

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