AS 2006 3863
AS 2006 3863
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 14 settembre 2006
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:
I Il numero 17 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2006.
14 settembre 2006 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 916.01
2006-2306 3863
Importazioni agricole RU 2006
Allegato 1 (art. 5)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
…
17. Disciplinamento del mercato: zucchero
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per 100 kg lordi [1] (Fr.)
1701. 1100 41.00 1200 41.00
9110 18.70 PGI non necessario
9991 18.70 PGI non necessario
9999 41.00
1702. 3029 11.30 PGI non necessario
3032 61.00 PGI non necessario
3038 15.00 PGI non necessario
3042 31.40 PGI non necessario
3048 9.00 PGI non necessario
4019 61.00 PGI non necessario
4029 31.40 PGI non necessario
9019 41.00 9022 23.90
9023 15.00 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario
9032 25.80 9033 14.10
9034 10.00 PGI non necessario
9038 10.00 PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
…