Lexipedia

AS 2007 2327

AS 2007 2327

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 16 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 4 2 L’importazione all’aliquota di dazio del contingente (ADC) o all’aliquota di dazio zero ai sensi dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio, è autorizzata soltanto quando è stato pagato l’intero prezzo d’aggiudicazione.

4 L’importazione all’ADC o all’aliquota zero è autorizzata anche se, prima

dell’importazione, è stata fornita all’Ufficio federale una garanzia bancaria o un’altra garanzia prevista dall’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 20063 sulle finanze della Confederazione. La garanzia deve corrispondere al prezzo d’aggiudica- zione.

Art. 26 cpv. 1 lett. b 1 Nel traffico turistico l’importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato: b. all’aliquota forfetaria secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFF del 4 aprile 20074 sulle dogane, senza computo nel contingente, nelle quantità di cui all’allegato 6.

II

1 Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

2 L’allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.

2007-0650 2327

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2007

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.

2 Il numero 14 dell’allegato 1 entra in vigore il 1° luglio 2008.

16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2007

Allegato 1 (art. 5)

Titolo e n. 1, 14 e 17

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso

1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina

Voce di tariffa Aliquota Testo complementare di dazio per capo [1] (Fr.)

per capo: 0101 9097 2250.00 9098 900.00

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l’alimentazione umana

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per 100 kg lordi [1] (Fr.)

1101. 0043 85.00 PGI non necessario

0048 65.00 PGI non necessario

1102. 1049 65.00 PGI non necessario

2010 65.00 PGI non necessario

9011 65.00 PGI non necessario

9051 65.00 PGI non necessario

9061 65.00 PGI non necessario

1103. 1119 65.00 PGI non necessario

1199 65.00 PGI non necessario

1390 65.00 PGI non necessario

1919 65.00 PGI non necessario

1929 65.00 PGI non necessario

1939 65.00 PGI non necessario

1992 65.00 PGI non necessario

1999 65.00 PGI non necessario

2019 65.00 PGI non necessario

2029 65.00 PGI non necessario

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2007

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per 100 kg lordi [1] (Fr.)

2099 65.00 PGI non necessario

1104. 1290 65.00 PGI non necessario

1919 65.00 PGI non necessario

1929 65.00 PGI non necessario

1992 65.00 PGI non necessario

1999 65.00 PGI non necessario

2220 65.00 PGI non necessario

2390 65.00 PGI non necessario

2913 73.00 PGI non necessario

2918 65.00 PGI non necessario

2922 65.00 PGI non necessario

2932 65.00 PGI non necessario

2992 65.00 PGI non necessario

2999 65.00 PGI non necessario

3089 65.00 PGI non necessario

1107. 1012 65.00 PGI non necessario

1092 65.00 PGI non necessario

1093 65.00 PGI non necessario

2012 65.00 PGI non necessario

2092 65.00 PGI non necessario

2093 65.00 PGI non necessario

2099 65.00 PGI non necessario

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per

100 kg lordi

[1] (Fr.)

1701. 1100 27.00 1200 27.00

9110 18.70 PGI non necessario

9991 18.70 PGI non necessario

9999 27.00

1702. 3029 9.10 PGI non necessario

3032 61.00 PGI non necessario

3038 12.10 PGI non necessario

3042 25.30 PGI non necessario

3048 8.10 PGI non necessario

4019 61.00 PGI non necessario

4029 25.30 PGI non necessario

9019 27.00 9022 13.30

9023 12.10 PGI non necessario

9024 18.70 PGI non necessario

9028 18.70 PGI non necessario

9032 16.70

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2007

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per

100 kg lordi

[1] (Fr.)

9033 7.30

9034 10.00 PGI non necessario

9038 10.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2007

Allegato 4 (art. 10) N. 4 e 10

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Numero del Prodotto Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

07.5 «Contingente Fontal» ex 0406. 9051 2 624

ex 9059 [7] …

[7] in equivalenti latte: 26 240 tonnellate

10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Concerne soltanto il testo francese.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2007

Allegato 6 (art. 26)

Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate nel contingente doganale Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori

Quantità giornaliera importata in chilogrammi lordi o litri, per persona Prodotto Quantitativo massimo

Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, comples- ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate sivamente 0,5 kg Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di comples- pollame di tutti i generi sivamente 3,5 kg Burro e crema di latte comples- 1,0 kg sivamente Latte e altri prodotti a base di latte comples- 5,0 kg sivamente Uova di volatili, in guscio 2,5 kg Fiori recisi, freschi 20,0 kg Ortaggi, freschi o congelati 20,0 kg Frutta fresca 20,0 kg Prodotti a base di patate comples- 2,5 kg sivamente Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso 20,0 kg Uve per la torchiatura 20,0 kg Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; comples- sidro di mele o di pere sivamente 3,0 l Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai comples-

17 anni sivamente 20,0 l

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2007