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AS 2007 4087

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

del 19 aprile 2007 Approvato dal Dipartimento federale dell’interno il 20 agosto 2007

La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), visto l’articolo 49 capoverso 4 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed), decreta:

Sezione 1: Composizione e suddivisione della MEBEKO

Art. 1

1 La MEBEKO si compone di:

a. un presidente; b. un vicepresidente; c. altri membri nominati dal Consiglio federale.

2 Essa è suddivisa nelle sezioni Formazione e Perfezionamento.

3 Essa dispone di una direzione e di un organo di gestione.

Sezione 2: Attribuzioni e competenze

Art. 2 MEBEKO I compiti della MEBEKO sono stabiliti nell’articolo 50 LPMed.

Art. 3 Sezione Formazione La sezione Formazione ha le seguenti attribuzioni: a. prestare consulenza all’organo di accreditamento, al Consiglio di accredita- mento svizzero, al Consiglio federale, al Dipartimento federale dell’interno (DFI) e alla Conferenza universitaria svizzera (Conferenza universitaria) in materia di formazione; b. formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nell’ambito della formazione;

RS 811.117.2 1 RS 811.11; RU 2007 4031

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c. svolgere i compiti assunti dalla MEBEKO in qualità di successore del Comi- tato direttore secondo l’articolo 62 capoverso 3 LPMed; d. rendere conto regolarmente al DFI, al Consiglio di accreditamento svizzero e alla Conferenza universitaria, d’intesa con il presidente; e. decidere in merito al riconoscimento di diplomi conseguiti all’estero. In caso di decisione negativa stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per l’ottenimento del diploma federale; f. decidere ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3 LPMed in merito all’equi- valenza di diplomi conseguiti in Stati con cui la Svizzera non ha concluso alcun accordo sul riconoscimento reciproco; g. decidere ai sensi dell’articolo 15 capoverso 4 LPMed in merito all’am- missione all’esame federale di persone il cui diploma non può essere ricono- sciuto e al contenuto di tale esame; h. vigilare sugli esami federali; i. proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della forma- zione.

Art. 4 Sezione Perfezionamento La sezione Perfezionamento ha le seguenti attribuzioni: a. prestare consulenza all’organo di accreditamento, al Consiglio federale e al Dipartimento federale dell’interno (DFI) in materia di perfezionamento; b. formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nell’ambito del perfezionamento; c. rispondere a richieste di pareri in procedure di ricorso che rientrano nel settore di competenza della sezione Perfezionamento; d. rendere conto regolarmente al DFI, d’intesa con il presidente; e. decidere in merito al riconoscimento di titoli di perfezionamento conseguiti all’estero. In caso di decisione negativa stabilire le condizioni per l’otteni- mento del titolo federale di perfezionamento; f. decidere ai sensi dell’articolo 21 capoverso 4 LPMed in merito al consegui- mento di un titolo federale di perfezionamento per persone il cui titolo di perfezionamento non può essere riconosciuto; g. decidere ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3 LPMed in merito all’equi- valenza di titoli di perfezionamento conseguiti in Stati con cui la Svizzera non ha concluso alcun accordo sul riconoscimento reciproco; h. proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità del perfezio- namento.

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Art. 5 Presidente

1 Il presidente ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a. distribuire gli affari alle sezioni, all’organo di gestione o a un membro della MEBEKO; b. rappresentare la MEBEKO verso l’esterno e informare il pubblico sulla sua attività; c. convocare le riunioni plenarie, preparare gli affari d’intesa con la direzione, stabilire l’ordine del giorno e dirigere le sedute. 2 Per questioni particolari il presidente può, caso per caso, far capo a periti esterni.

3 Il presidente può delegare la stesura di comunicati stampa a un comitato di reda- zione.

Art. 6 Caposezione

1 Una sezione è diretta dal presidente, l’altra dal vicepresidente.

2 Il caposezione ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a. coordinarsi regolarmente con il capodivisione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) competente per la politica della formazione su que- stioni riguardanti la medicina universitaria, la formazione e il perfeziona- mento delle professioni mediche universitarie, la disponibilità di personale sanitario nonché su altre questioni che interessano sia la politica di forma- zione sia la politica sanitaria; b. convocare le sedute delle sezioni, preparare gli affari, stabilire l’ordine del giorno e presiedere le sedute; c. vigilare sull’esecuzione delle decisioni. 3 Il caposezione può liquidare gli affari che gli competono mediante procedura di circolazione degli atti e quelli urgenti con decisione autonoma. Le decisioni auto- nome devono essere rese note alla MEBEKO nell’ambito della seduta seguente. 4 Per questioni particolari il caposezione può, caso per caso, far capo a periti esterni o affidarne la trattazione a singoli membri della MEBEKO.

Art. 7 Direzione 1 La direzione dirige l’organo di gestione e coordina l’operato dei segretariati delle sezioni.

2 Essa assicura che i dati della banca dati della MEBEKO siano rilevati in modo

adeguato e completo conformemente ai compiti della MEBEKO.

3 La direzione è aggregata all’UFSP.

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Art. 8 Organo di gestione

1 L’organo di gestione è aggregato all’UFSP.

2 Esso si compone dei segretariati delle sezioni Formazione e Perfezionamento.

3 Il segretariato della sezione Formazione ha le seguenti attribuzioni:

a. svolgere i lavori di segretariato e tenere la contabilità; b. preparare le sedute e redigere i verbali; c. ricevere le iscrizioni agli esami; d. elaborare nella banca dati della MEBEKO i dati concernenti la vigilanza degli esami federali nonché i diplomi federali riconosciuti e le corrispon- denti attestati di equivalenza secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed; e. esaminare le richieste di decisione che rientrano nella competenza della sezione Formazione, procedere all’istruzione e redigere decisioni incidentali e finali a destinazione di tale sezione; f. preparare i pareri a destinazione delle autorità superiori; g. assicurare l’esecuzione delle decisioni della sezione Formazione e svolgere i compiti affidati dal presidente o dal caposezione; h. consigliare appropriatamente la MEBEKO e fornire informazioni a terzi.

4 Il segretariato della sezione Perfezionamento ha le seguenti attribuzioni:

a. svolgere i lavori di segretariato e tenere la contabilità; b. preparare le sedute e redigere i verbali; c. elaborare nella banca dati della MEBEKO i dati concernenti i titoli di perfe- zionamento federali riconosciuti e le corrispondenti attestati di equivalenza secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed; d. esaminare le richieste di decisione che rientrano nella competenza della sezione Perfezionamento, procedere all’istruzione e redigere decisioni inci- dentali e finali a destinazione di tale sezione; e. preparare i pareri a destinazione delle autorità superiori; f. assicurare l’esecuzione delle decisioni della sezione Perfezionamento e svolgere i compiti affidati dal presidente o dal caposezione; g. consigliare adeguatamente la MEBEKO e fornire informazioni a terzi. 5 I due segretariati elaborano i propri dati nella banca dati della MEBEKO. Se l’ese- cuzione dei propri compiti lo richiede, elaborano i dati personali nella banca dati.

Art. 9 Sottocommissioni

1 La MEBEKO può, caso per caso, istituire sottocommissioni per la trattazione di

questioni tecniche specifiche. Nella decisione di istituzione stabilisce i loro compiti, designa il presidente nonché i membri.

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2 D’intesa con il DFI, le sottocommissioni possono eccezionalmente far capo a periti con funzioni di consulenza che non appartengono alla MEBEKO.

Sezione 3: Sedute

Art. 10 Convocazione e porte chiuse

1 Il presidente convoca almeno una riunione plenaria della MEBEKO all’anno. Un

quinto dei membri o una sezione possono chiedere una riunione plenaria.

2 Il caposezione convoca le sedute della propria sezione secondo il bisogno. Un

quinto dei membri di ogni sezione può chiedere la convocazione di una seduta.

3 Le sedute della MEBEKO, delle sezioni e delle sottocommissioni non sono né

aperte alle parti né pubbliche.

Art. 11 Ricusazione I membri che devono ricusarsi giusta l’articolo 10 della legge federale del 20 dicem- bre 19682 sulla procedura amministrativa non prendono parte alla discussione e alla decisione sull’affare in questione.

Art. 12 Preparazione L’organo di gestione fa pervenire ai membri l’ordine del giorno e la necessaria documentazione di regola quattordici giorni prima della seduta.

Art. 13 Decisioni

1 La MEBEKO, le sezioni e le sottocommissioni possono decidere se sono presenti

almeno la metà dei rispettivi membri.

2 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di

parità è decisivo il voto del presidente per quanto concerne la riunione plenaria, il voto del caposezione per quanto concerne le sedute delle sezioni, e il voto del presi- dente della sottocommissione per quanto concerne le sedute delle sottocommissioni.

3 Il plenum, le sezioni e le sottocommissioni possono anche decidere mediante

procedura per circolazione degli atti. In caso di votazione per circolazione degli atti un membro può chiedere al presidente una deliberazione orale nella MEBEKO o in una delle sezioni.

Art. 14 Segreto d’ufficio I membri della MEBEKO, i periti esterni e i collaboratori dell’organo di gestione sottostanno al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale3.

2 RS 172.021 3 RS 311.0

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Art. 15 Obbligo del segreto 1 I membri e gli altri partecipanti alle sedute sono tenuti a trattare in modo confiden- ziale le deliberazioni e i documenti. 2 I membri possono informare i gruppi dirigenti delle organizzazioni che rappresen- tano in merito all’operato della MEBEKO e delle sezioni. I processi verbali non possono essere trasmessi. La MEBEKO, le sezioni e le sottocommissioni decidono caso per caso sulla trasmissione di altri documenti. 3 Le informazioni su singole domande d’esame e singoli risultati di esami nonché su procedure pendenti vanno trattati in ogni caso in modo confidenziale. 4 Se un membro o un’altra persona che ha partecipato a una seduta violano l’obbligo del segreto, il DFI adotta i necessari provvedimenti.

Sezione 4: Procedura

Art. 16 Principio La procedura per l’emissione di decisioni è retta dalla legge federale del 20 dicem- bre 19684 sulla procedura amministrativa.

Art. 17 Notifica delle decisioni La MEBEKO e le due sezioni notificano le proprie decisioni alle parti per scritto, in una delle lingue ufficiali.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 18 Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007.

19 agosto 2007 Commissione delle professioni mediche: Christina Kuhn

4 RS 172.021

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